Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 1041/2024 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Angela Cimino - Parte_1 C.F._1 domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da CP_1 P.IVA_1 memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso:
1. con ricorso depositato il 9.2.2024, ritualmente notificato, la sig.ra
[...]
agisce avverso l'avviso di addebito n. 410 2023 00065741 68 Parte_1
000, notificatole in data 4.1.2024 e l'avviso di addebito n. 410 2023
00069735 63 000, notificatole in pari data, con cui l' le ha richiesto il CP_1 pagamento, rispettivamente, della somma di € 9.114,09 e della somma di €
7.386,02, a titolo di contributi previdenziali alla Gestione Commercianti e relative sanzioni per il periodo quarta rata anno 2021, prima, seconda e terza rata anno 2022 (AVA 68000 finali) e per l'anno 2018 (AVA 63000 finali);
2. la ricorrente chiede l'annullamento dei due avvisi di addebito opposti con condanna dell' alla propria cancellazione dalla iscrizione nella gestione CP_1 commercianti con decorrenza 1° gennaio 2018.
3. Resiste l' CP_1
1
4. la causa è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali richieste dall' . CP_2
Rilevato:
5. il ricorso è fondato e deve essere accolto. Le risultanze dell'istruttoria espletata (testi , e , confermano le deduzioni di Tes_1 Tes_2 Testimone_3 parte ricorrente circa l'assenza dei presupposti per la propria iscrizione nella gestione commercianti con decorrenza 1° gennaio 2018; è infatti risultato che le società Crocetta srl, di cui la ricorrente è socia e amministratore unico,
, di cui la ricorrente è Controparte_3 socio accomandatario ed O.R.C.E.A. DI IS LA E C. s.a.s., di cui la ricorrente è socio accomandatario, svolgono esclusivamente attività di gestione del rispettivo patrimonio immobiliare concesso in locazione a terzi
(cfr. doc. nn. 6, 7, 10 f.r.).
6. Su analoga questione si è già pronunciata la Corte d'Appello di Torino con sentenza del 1.10.2013 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 45/2013
R.G.L..
Trattasi di sentenza con cui sono state accolte le tesi della parte ricorrente sulla base di argomentazioni del tutto condivisibili e che, in estrema sintesi, escludono l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti per i soci di società la cui unica attività consiste nel concedere in locazione a terzi i beni immobili di cui la società è proprietaria.
Tanto è sufficiente, spiega la Corte, per ritenere non dovuti i richiesti contributi mancando di fatto lo svolgimento di attività commerciale, a prescindere da ogni accertamento in ordine al tipo di attività esercitata dal socio nell'ambito aziendale.
Si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. parte della motivazione della sentenza sopra citata: “ (…) come già ritenuto in precedenti occasioni da questa corte (v. sent 1618/10, ), in ipotesi siffatte occorre CP_4 prioritariamente interrogarsi a proposito della natura, commerciale o meno, dell'attività di mera locazione a terzi di immobili di proprietà, tale da determinare l'obbligo di iscrizione dei soci alla Gestione Commercianti presso l' . Secondo le precedenti decisioni di questo ufficio, la locazione di immobili CP_1 di proprietà di una società costituisce, in termini oggettivi, “una modalità di godimento dei beni medesimi, non diversamente da quanto accade nella similare ipotesi in cui più soggetti contitolari della proprietà di più beni immobili, ricevuti ad es. per successione ereditaria, diano in locazione gli stessi
2 anziché goderli direttamente, ipotesi in cui mai nessuno ha ravvisato la configurabilità di un'attività imprenditoriale di natura commerciale con conseguente obbligo di iscrizione presso l' ”. CP_1
In detta ipotesi, come in ogni caso in cui l'attività di una persona fisica o giuridica si risolva ed esaurisca nella locazione di beni di cui ha la piena disponibilità, non è ravvisabile un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale ex art. 2082 c.c. ed avente ad oggetto la prestazione di servizi (v. in termini Cass., 18.2.1980 n. 1189), non essendo a tal fine sufficiente – per la configurabilità, cioè, di un'impresa commerciale – la circostanza che l'attività locativa venga esercitata da una società diversa dalla società semplice e, per quanto qui interessa, da una s.n.c.: da tempo, infatti, la giurisprudenza ha ammesso la possibilità di una “società senza impresa”, vale a dire di una società che, pur costituita nelle forme di cui agli artt. 2291 e sgg.
c.c., lungi dall'esercitare un'attività rientrante fra quelle integranti l'impresa commerciale, si limiti ad un'attività di mero godimento dei beni di cui è titolare
(v. ad es., Cass., 6.4.1982 n. 2104 e Cass., 10.8.1979 n. 4644).
Di recente, tale orientamento ha trovato autorevole avallo nell'ordinanza n.3145/2013 della S.C., che in fattispecie del tutto analoga ha così statuito:
“La sentenza impugnata ha desunto l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale.
Infatti il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996,
n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n.160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari
3 coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". Quindi il presupposto imprescindibile è che per l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale. Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata: la signora è socia di una società di persone, la Per_1 quale non gestisce l'albergo, che è affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente. CP_ Nè si può invocare, come sostenuto dall' , l'ordinanza di questa Corte n.
845/2010, giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale settore non può rientrare
(…)”.(conf. Cass. 17643/2016 del 6.9.2016).
7. Orientamento confermato da Cass. sent. 23360/2016 del 16.11.2016 con cui si è anche precisato: “ (…) l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'articolo
2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difetti nei presupposti propri, per come sopra ricostruiti"; (conf. cfr. Cass. sent. 60/2017 che ha confermato la sentenza della locale Corte d'Appello n. 959/2011, RGL 1349/2010, di analogo tenore a quella sopra riportata).
8. In conclusione, non ricorrono nel caso esaminato i presupposti per l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti e gli avvisi di addebito oggetto di opposizione devono quindi essere annullati.
9. In applicazione del principio della soccombenza l' deve essere CP_1 condannato al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente;
4 spese che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto della semplicità delle questioni proposte e trattate, da tempo decise dalla S.C..
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- annulla gli avvisi di addebito opposti, rispettivamente, n. 410 2023 00065741
68 000 e n. 410 2023 00069735 63 000, e dichiara non dovute le relative somme;
- condanna l a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 3.500,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA e c.u. se versato.
Torino, 31.1.2025 la Giudice
Sonia SALVATORI
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