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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8264/2023 TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza dell'11 marzo 2025 depositate dalla parte ricorrente e dalla parte convenuta disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8264/2023 n.r.g. Sez. Lavoro e Previdenza vertente
TRA
, (c.f.: ) residente in Marano di Napoli Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Marano – Pianura n. 177 bis, difeso e rappresentato, giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Carlo Napolitano e presso questi elettivamente domiciliato in via E. Fermi n. 238 – 80010 Villaricca (NA); comunicazioni al fax n.081/8947906 o alla PEC:
) Email_1
RICORRENTE
E
(p. iva ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura a margine della memoria difensiva dagli avv.ti Raffaele Cuccurullo,
Rita Castaldo e Anna Rega con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via L. Bianchi
(comunicazioni alla pec: ) Email_2
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“1. Dichiarare il diritto all'inquadramento da parte del ricorrente ad essere inquadrato al livello Ds del CCNL Comparto Sanità nella vecchia declaratoria e/o nell'Area del personale di elevata qualificazione a far data dal 3.5.2010 per chiara e netta prevalenza delle mansioni superiori di fatto svolte così come provate
Ammettere le somme come da allegati conteggi, ritenendo tra le parti vincolante il CCNL
Comparto Sanità versato in atti o in via subordinata ritenere equa la somma da esso derivante ai sensi dell'art 36 della Costituzione e per l'effetto condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t al pagamento della somma di €
[...]
29.525,08 oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto….
Con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per l' : Controparte_1
“rigettare il ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato. Vinte le spese di giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.4.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva:
- di essere stato assunto dall' resistente, il 30.8.1990; CP_1
- di essere stato inquadrato come Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere livello
D6 del CCNL Comparto Sanità;
- di svolgere, al momento, la propria attività lavorativa presso la UOC Endoscopia Digestiva del PO Monaldi dell' Controparte_2
- che a far data dall'1.5.2010 è stato assegnato presso la Parte_2
e che con nota prot. n. MD26 del 12.10.2010 a firma del Direttore della predetta UOC veniva comunicato che “il sig. , in forza al Reparto dopo il pensionamento del Parte_1 sig. svolge mansioni di CA sin dal suo trasferimento a questa UOC”; Parte_3
- che, con successiva nota prot. n. 118 del 10.3.2016, gli venne affidato l'incarico di coordinatore infermieristico della UOC Endoscopia Digestiva con decorrenza dal 14.3.2016;
- che, pertanto, tenuto conto della qualità e tipologia di lavoro ha avanzato richiesta alla parte datoriale di pagamento delle mansioni superiori Ds rimasta senza riscontro;
- che è rimasta priva di riscontro da parte dell' resistente anche l'ulteriore nota CP_1 contenente la richiesta di riconoscimento della indennità ex art. 44 comma 6 del CCNL di categoria;
- che, pertanto, è stato costretto a rivolgersi ad un legale per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate e dovute per le superiori mansioni appartenenti alla ctg. Ds;
- che, a seguito delle su indicate nomine di coordinatore, svolgeva esclusivamente e prevalentemente mansioni superiori di Coordinatore infermieristico rispetto a quelle svolte antecedenti ai predetti incarichi e cioè: coordinamento di tutte quante le attività: turni, ferie, ordini farmacia, ordini magazzino, ordini soresa, ordini service, organizzazione attività lavorativa interna”;
- che, con tale nomina, assolveva, in particolare, alle responsabilità e funzioni di della Gestione delle Risorse Umane come analiticamente indicato in ricorso;
- che dette mansioni sono a partire dal 3.5.2010 al momento del deposito del ricorso di fatto svolte senza soluzione di continuità secondo l'orario di lavoro ordinario contrattualmente dapprima prima presso la UOC di Respiratoria e dal 14.3.2016 presso la UOC Parte_2
Endoscopia Digestiva;
- che ha diritto a vedersi riconoscere una retribuzione proporzionata e sufficiente in ossequio al precetto di cui all'art. 36 Cost., per effetto dello svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52, co. 5 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2126 c.c.. Tanto premesso sulla base delle altre considerazioni sviluppate nel corpo del ricorso in punto di fatto ed in punto di diritto il ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato. L' convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1 preliminarmente eccependo la parziale prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente in quanto
“non possono essere riconosciute differenze economiche antecedenti alla data del 28.7.2018 e cioè cinque anni prima della notifica il ricorso – unico atto interruttivo - a può riconoscersi sulla base di quanto documentato tale effetto”. Nel merito affermava parte convenuta che “il ricorso è infondato sia quanto al diritto all'inquadramento nella ctg. Ds che quanto alle differenze economiche” e che “la domanda di inquadramento automatico nella ctg Ds per il mero svolgimento di mansioni superiori non è fondata”. L' convenuta, pertanto, ulla base di articolate argomentazioni in fatto ed Controparte_1 in diritto, deduceva la correttezza formale e sostanziale dell'inquadramento assegnato al ricorrente con riferimento al quadro normativo e contrattuale applicabile e la conseguente correttezza del mancato inquadramento nella fascia Ds e concludeva per il rigetto della domanda giudiziale con vittoria di spese di lite. Con provvedimento emesso in data 14.12.2023 lo scrivente ritenuta la prova per testi come richiesta dalle parti ammissibile e rilevante ai fini del decidere ammetteva la prova per testi come richiesta dalle parti e rinviava ascoltare un teste per parte all'udienza del 11.4.2024; in tale udienza deponeva il teste mentre in quella successiva del 7.11.2024 Testimone_1 veniva ascoltato il teste entrambi testi citati dalla parte ricorrente. Testimone_2 Al termine della espletata attività istruttoria orale la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 11.3.2025 con assegnazione alle parti di un termine per note fino a 10 gg. prima. In data 11.3.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione. Giurisdizione In primo luogo occorre, infatti, soffermarsi sulla giurisdizione del giudice adito. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “nelle controversie in cui il lavoratore rivendichi il diritto ad un superiore inquadramento ed alla liquidazione delle corrispondenti differenze retributive e contributive, ponendo a fondamento della domanda l'esercizio di mansioni più elevate (rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita) è a questa circostanza di fatto che occorre avere riguardo per identificare il giudice munito di giurisdizione, a prescindere dalla data degli atti di inquadramento in ipotesi indicati come motivo dell'inadempimento dell'amministrazione datrice di lavoro;
con la conseguenza che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30.6.1998, deducendo che l'esercizio delle mansioni superiori copre a un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice ordinario, in relazione alle due dette fasi temporali”. Pertanto – proseguono le Sezioni Unite della Suprema Corte - “il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui …rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa e che si caratterizzano per reciproca autonomia, nel senso che il ripetersi della prestazione di lavoro durante le singole unità di tempo da prendere a riferimento determina altrettanto ripetersi delle connesse controprestazioni dovute dal datore di lavoro ed il reiterarsi, ad ogni scadenza del loro eventuale inadempimento”. Nel caso in esame, conclude la Corte di Cassazione, “è agevole rilevare che la domanda di superiore inquadramento copre un arco di tempo che va dall'anno 1996 fino (quantomeno) al momento della proposizione dell'atto introduttivo (15 marzo 2001), laddove la domanda di adempimento delle connesse obbligazioni retributive è riferita al solo periodo di tempo successivo alla data suddetta. Ne consegue, in applicazione dell'esposto criterio di collegamento, che deve dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla questione relativa alla spettanza del superiore inquadramento per il periodo fino al 30.6.1998, mentre va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione di identico oggetto riferibile al periodo successivo, nonché attinente all'adempimento delle obbligazioni retributive”. (cfr. ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 16.12.2004-27.1.2005, n. 1624/05)
Va, quindi, affermata, la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione, di identico oggetto, tutte riferibili a periodi successivi al 30.6.1998 nonché attinente all'adempimento delle obbligazioni retributive.
Eccezione di inammissibilità e/o di nullità della domanda
Deve, poi, essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda avendo parte convenuta sostenuto nella memoria che “nulla è specificatamente descritto nella parte di fatto del ricorso né è stato documentato alcunchè dal ricorrente. Da ciò l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda”. In sostanza parte convenuta si lamenta della omessa prospettazione in fatto delle presunte mansioni superiori effettivamente svolte. Il ricorso sarebbe, pertanto, affetto da nullità, per violazione degli artt.414 e 415 c.p.c. poiché la convenuta non è stata messa, a suo dire, in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa atteso il sistema delle preclusioni che regge il processo del lavoro.
Orbene tale argomentazione non convince basandosi su presupposti di fatto e di diritto non condivisibili. Va ricordato, infatti, che nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma occorre che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto. La giurisprudenza della Suprema Corte si è assestata, da tempo, in questo senso (cfr. fra le tante Cass. Sez. lav. 30.12.1994 n.11318). Tale ultima sentenza, in particolare, ha affermato il principio secondo il quale “nel rito del lavoro per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum", sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonché le ragioni poste a fondamento della domanda”. Il convenuto, infatti, deve essere posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Appare allora di tutta evidenza che, alla luce del principio sopra riportato emerge, dalla disamina complessiva dell'atto introduttivo del giudizio effettuata con criteri non meramente formali, che il ricorso risponde pienamente ai requisiti fissati dalla norma sopra evidenziata.
Dalla disamina del ricorso si evince, infatti, che la domanda del è volta ad ottenere Parte_1 l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nella categoria professionale superiore ed a ricevere, conseguenzialmente, il pagamento di differenze retributive – calcolate secondo criteri comprensibili e di facile lettura – in relazione al diverso inquadramento ed al diverso parametro retributivo a lui spettante per le ragioni analiticamente indicate nell'atto introduttivo del giudizio e nell'ambito di un arco temporale ben individuato nel corpo del ricorso;
ciò appare di per sé sufficiente a configurare, chiaramente, non solo il petitum ma anche il thema decidendum rispetto a cui - fermi restando gli oneri probatori a carico dell'attore - alla controparte non è venuta meno la concreta possibilità di difendersi, cosa che essa ha fatto contestando in radice la domanda di parte ricorrente.
Le conclusioni cui si perviene nell'atto introduttivo del giudizio, peraltro, appaiono coerenti con le premesse e, pertanto, ben può dirsi che la domanda contiene dei precisi dati fattuali e giuridici tali da consentire alla parte chiamata in giudizio di potere predisporre adeguatamente le proprie difese.
Eccezione di prescrizione
Occorre, in primo luogo, soffermarsi sull'eccezione di prescrizione del diritto del ricorrente a ricevere le differenze retributive, conseguenti al superiore inquadramento, sollevata dalla resistente costituitasi tempestivamente in data 29.11.2023 per la prima udienza fissata per il 12.12.2023. Deve essere subito osservato che appare pacifico in giurisprudenza che l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze economiche e retributive anche di quelle conseguenti al riconoscimento della qualifica superiore, si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; tale termine, inoltre, decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore soggetto alla prescrizione decennale (cfr. Cass. 23.8.1997 n.7911; Cass. 26.7.1996 n.6750; Cass. 18.5.1995
n.5486 ed altre). Va precisato, inoltre, che il termine di prescrizione del diritto di cui si discute in questa sede decorre anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dotato della cosiddetta stabilità reale (e tanto almeno fino all'entrata in vigore della legge 92/2012 cd. legge Fornero). Con riferimento all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte convenuta si ritiene che essa sia parzialmente fondata. Parte convenuta ha rappresentato sul punto quanto segue ed ovvero che “la richiesta di pagamento della corresponsione delle differenze retributive datata 14.12.2017 e protocollata al n. 29313 non è indirizzata all'azienda resistente nella persona del legale rappresentate ma all'ufficio GRU e al dirigente dott. che non rappresentano la resistente inoltre la stessa Per_1
è priva di qualsiasi indicazione che possa in qualche modo qualificarla come atto di diffida idoneo a interrompere la prescrizione. Tanto vale anche per la richiesta del 1.4.2022, protocollata in data 1.4.2022 al n. 12996, che sebbene indirizzata alla Direzione dell'Azienda è in primo luogo limitata come la precedente al mero invito a “voler riconoscere …quanto richiesto” e cioè l' “indennità di mansioni superiori”. Entrambe tuttavia non sono idonee a interrompere la decorrenza del termine estintivo del diritto di credito, in quanto non si configurano come richieste formali di adempimento al pagamento della somma ingiunta – in tali atti nemmeno indicata - a cui siano ricollegabili gli effetti interruttivi previsti dal comma
4 dell'art. 2943 c.c. secondo i dettami della giurisprudenza della S.C. (cfr. da ultimo Cass.
Civ., II, ord., 31.5.2021 n. 15140).
Alcun carattere può essere riconosciuto alla richiesta datata 18.11.2021, depositata agli atti, perchè priva della prova di ricezione da parte della resistente”.
In ragione di quanto dedotto non possono essere riconosciute – conclude parte convenuta - differenze economiche antecedenti alla data del 28.7.2018 e cioè cinque anni prima della notifica il ricorso, secondo parte convenuto unico valido atto interruttivo della prescrizione.
Prima di affrontare il tema della validità degli atti interruttivi della prescrizione occorre affermare che certamente sono prescritte tutte le pretese economiche comprese tra il 3.5.2010 ed il 14.12.2012 (ovvero le pretese vantate fino alla data antecedente a 5 anni prima del primo atto interruttivo della prescrizione datato 14.12.2017 sulla cui efficacia e validità ci si soffermerà di qui a poco). Parte convenuta ritiene che “la richiesta di pagamento della corresponsione delle differenze retributive datata 14.12.2017 e protocollata al n. 29313 non è indirizzata all'azienda resistente nella persona del legale rappresentate ma all'ufficio GRU e al dirigente dott. Per_1 che non rappresentano la resistente inoltre la stessa è priva di qualsiasi indicazione che possa in qualche modo qualificarla come atto di diffida idoneo a interrompere la prescrizione. Tanto vale anche per la richiesta del 1.4.2022, protocollata in data 1.4.2022 al n. 12996, che sebbene indirizzata alla Direzione dell'Azienda è in primo luogo limitata come la precedente al mero invito a “voler riconoscere …quanto richiesto” e cioè l'indennità di mansioni superiori”. Tuttavia lo scrivente sottolinea che secondo l'indirizzo espresso da datata e consolidata giurisprudenza di legittimità – dal quale non vi sono ragioni per discostarsi (Cass. 20 agosto
2014, n. 18042, fra le altre) - il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile.
Nel meccanismo predisposto dall'art. 2719 c.c. e art. 215 c.p.c., a fronte della produzione di una copia fotostatica, la parte interessata (in questo caso la parte convenuta) è onerata a compiere il disconoscimento della conformità del documento all'originale (quest'ultimo disconoscimento non operato perché l'originale non è stato mai depositato); mentre con riguardo a quest'ultimo, al fine di evitare che esso acquisti il valore di scrittura privata riconosciuta, l'interessato ha poi l'onere di disconoscere l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione nella prima risposta, spettando così a chi intenda avvalersene l'onere di esperire il procedimento di verificazione.
Come è stato da tempo chiarito (Cass. 27 dicembre 2004, n. 24022; 11 aprile 2002, n. 5189), la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa.
Invero (cfr. Cass. 19 ottobre 1999, n. 11739), l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale caso solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, salva la querela di falso. Il che risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare.
Pertanto "la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l'esistenza dell'originale) è tenuta a produrlo ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento".
Lo stesso principio va ribadito allorché, prodotta in giudizio la copia di un documento ab initio dichiarato dalla parte come copia inautentica, e prodotto altresì dalla controparte interessata a farlo valere l'originale del documento stesso, l'attore abbia poi omesso di disconoscerne la sottoscrizione: in tal caso, si realizza il meccanismo legale che conferisce alla scrittura l'efficacia di scrittura privata legalmente riconosciuta.
Nella specie nessuna delle parti ha prodotto il documento in originale e nessuno ha disconosciuto formalmente tale documentazione.
I documenti prodotti dalla parte ricorrente possono, quindi, essere esaminati e valutati anche nel merito.
Le due missive contestate ovvero quelle del 14.12.2017 e del 1.4.2022 risultano entrambe protocollate: la prima al n. 29313 e su di essa è apposta non solo la data del 14.12.2017 ma anche l'orario della ricezione (ore 12.38.24) e la seconda del pari protocollata al n. 29313; anche in essa risulta apposta non solo la data del 1.4.2022 ma anche l'orario della ricezione
(ore 13.53.00). L'ultima lettera interruttiva della prescrizione è stata inviata alla PEC aziendale dalla pec dell'avvocato difensore del (costituito anche in Email_3 Parte_1 questo giudizio) e tale missiva è stata indiscutibilmente ricevuta in data 5.12.2022 (prima della scadenza quinquennale del termine essendo la ricezione della lettera interruttiva datata
14.12.2017).
In assenza di formale disconoscimento almeno dei timbri e/o di mancanza di presentazione della querela di falso deve ritenersi che il timbro apposto con data ed orario della parte datoriale sia sufficiente a garantire il deposito delle richieste presso l' e tanto garantisce Pt_4 senza dubbio l'idoneità di quei documenti all'interruzione della prescrizione. Parte convenuta si duole, poi, anche del fatto della stringatezza della pretesa ovvero di “voler riconoscere …quanto richiesto” e cioè l' “indennità di mansioni superiori”. Va premesso, sul punto, che l'atto interruttivo della prescrizione non è un atto giudiziale ma è un atto a forma libera che non richiede l'utilizzo di formule sacramentali. Secondo indirizzo consolidato della Corte di Cassazione che “costituisce atto interruttivo della prescrizione del diritto di credito alle relative differenze retributive la richiesta scritta rivolta dal lavoratore all'imprenditore, di attribuzione di una qualifica superiore in forza delle mansioni effettivamente svolte, poiché il disposto inderogabile dell'art. 2103 c.c. rende implicita la rivendicazione del livello retributivo corrispondente alla qualifica superiore, non rinunciabile prima del riconoscimento di quest'ultima” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 09/02/1990, n.
935 e Cassazione civile sez. lav. - 15/02/1988, n. 1610).
Nella specie, con la prima missiva, sia pur in modo sintetico il rivendicava Parte_1 l'attribuzione della qualifica superiore Ds dal 3.5.2010 “in sostituzione di personale infermieristico avente tale categoria e posto in quiescenza”; nella seconda in modo meno sintetico si fa sempre riferimento alle mansioni svolte presso il ed Controparte_3
“allo svolgimento di mansioni corrispondenti alla categoria Superiore DS ed alla richiesta di corresponsione delle differenze retributive maturate”. Tali atti sono quindi validi, efficaci e, sia pure parzialmente, tempestivi. In via generale, in ordine a tale problematica, va precisato che il termine di prescrizione dei diritti soggettivi, secondo le norme del codice civile, come risultanti dalla giurisprudenza costituzionale, non decorre, in via generale, in costanza di rapporto giacché il prestatore può temere il licenziamento di ritorsione e può, perciò, indursi a non esercitarli (Corte Cost., 10 giugno 1966 n.63). Tale regola, tuttavia, non è valida quando il detto timore non é neppure ipotizzabile, ossia quando il lavoratore é tutelato – come nella fattispecie essendo il ricorrente pubblico dipendente - contro il licenziamento ingiustificato dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, anche attraverso l'ordine giudiziale di reintegra previsto nell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 - cosiddetta tutela reale - (Corte cost., 5 dicembre 1972 n. 174). Quest'ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, in cui le dimensioni dell'impresa sono pacificamente tali da non permettere il licenziamento senza giustificato motivo o senza giusta causa (artt. 1 l. n. 604 del 1966), pena l'ordine di reintegrazione ex art. 18 cit..
Pertanto, nel caso in esame, ribadito che il termine è decennale per il riconoscimento e l'attribuzione delle mansioni superiori mentre è quinquennale per il riconoscimento delle differenze economiche e retributive anche conseguenti all'eventuale riconoscimento di mansioni superiori;
il termine di prescrizione per entrambe le richieste decorre(va) in costanza del rapporto di lavoro.
Va, quindi, affermato che con riferimento al preteso inquadramento nelle mansioni superiori non è maturata alcuna prescrizione (trattandosi di prescrizione decennale) mentre - con riferimento alle sole pretese economiche - la prescrizione è parzialmente maturata in questo giudizio in relazione al periodo compreso dal 3.5.2010 al 14.12.2012 proprio per la presenza degli atti interruttivi della prescrizione sopra evidenziati.
Non sono invece prescritte le pretese economiche successive al 14.12.2012.
Merito Può, quindi, essere esaminato il merito della pretesa.
Prima di affrontare tali problematiche occorre premettere che, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda.
Appare, inoltre, opportuna una breve e sintetica rassegna dei principi giurisprudenziali ritenuti applicabili alla annosa questione dell'applicabilità al settore del c.d. “pubblico impiego” del disposto di cui all'art. 2103 c.c.. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha enucleato una serie di precetti in materia di diritto del pubblico dipendente all'inquadramento corrispondente alla qualifica rivestita ed alle mansioni esercitate e del pari si è soffermata sulla connessa problematica relativa al possibile riconoscimento di una qualifica corrispondente alle mansioni superiori in concreto svolte dal soggetto che presta servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Un regola generale del sistema merita di essere immediatamente evidenziata: i principi giuridici che regolamentano la materia del pubblico impiego divergono – e talvolta in modo consistente – da quelli regolanti il rapporto di impiego privatistico. Ciò avviene perché – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale – l'ontologica diversità del rapporto di impiego alle dipendenze dei privati rispetto a quello svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni trova “copertura” costituzionale ex art. 97 della Carta fondamentale. La materia devoluta alla cognizione dello scrivente nell'ambito del presente procedimento non fa certo eccezione a tale regola: al contrario può affermarsi che anche il recente testo unico, il d. lgs. 165/2001, che completa l'opera di privatizzazione del pubblico impiego, avviata organicamente già a far data dal 1993, ribadisce (in punto, ad esempio, di non riconoscibilità delle mansioni superiori svolte) l'impossibilità di piena identificazione dei due regimi, privato e pubblico, di rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, è principio costantemente seguito quello per cui stante la non applicabilità ai rapporti di pubblico impiego dell'art. 13 Statuto lavoratori, relativamente all'esercizio di mansioni superiori, è inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore da parte dei dipendenti, che vantino la posizione di utilizzazione in mansioni non corrispondenti alla minore qualifica posseduta (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 1999, n. 801). Il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “nell'ambito del lavoro subordinato pubblico, le mansioni svolte dal dipendente, superiori a quelle dovute sulla base dell'atto di costituzione del rapporto o d'inquadramento, sono del tutto irrilevanti ai fini sia economici sia di progressione in carriera - salvo che una norma non disponga espressamente altrimenti - …. consentendo la retribuibilità delle predette mansioni superiori,
a causa dell'inapplicabilità al pubblico impiego dell'art. 13 l. 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art.
2103 c.c., nonché dell'inconferenza in questa materia dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 cost.,
l'operatività di quest'ultima trovando nel successivo art. 97 un limite invalicabile” (Cons. Stato Sez. V, 17 gennaio 2000, n. 286). Peraltro resta salva, in materia, l'eventuale diversa previsione legislativa settoriale, posto che
“la disposizione normativa di cui all'art. 2103 c.c., come sostituito dall'art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300, per quanto attiene all'obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate, può essere applicata al settore dell'impiego pubblico soltanto nei limiti previsti da norme speciali” (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 novembre 1999, n. 22). Orbene, nel caso di specie, esiste una settoriale previsione normativa che legittima la prospettazione del ricorrente. L'art. 56 del D.Lvo n. 29/93, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, (che contiene un insieme di norme aventi l'obiettivo dichiarato di una razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) - la cui rubrica recita “disciplina delle mansioni” – prevede, infatti, che:
“1 Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali
o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2 Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3 Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4 Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5 Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6 Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. Il quinto comma del citato articolo dispone, quindi, che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.”. V'è, quindi, certamente possibilità che il dipendente del comparto sanità, destinato a ricoprire un incarico superiore consegua la retribuzione “superiore” relativa all'attività in concreto esercitata.
In caso di esigenze di servizio il dipendente può, eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea (caso che ricorre nella fattispecie solo nel periodo successivo ovvero dopo la nota prot. n. 118 del 10.3.2016 – cfr. doc. n. 2 della produzione attorea - con la quale al ricorrente veniva affidato “incarico provvisorio” di coordinatore infermieristico della UOC Endoscopia Digestiva con decorrenza dal 14.3.2016;), dà diritto a variazioni del trattamento economico.
Nel caso in esame tuttavia va valorizzata la circostanza che in precedenza che la nota prot. n.
MD26 del 12.10.2010 (cfr. doc. n. 1 della produzione attorea a firma del Direttore della predetta UOC) veniva comunicato che “il sig. , in forza al Reparto dopo Parte_1 il pensionamento del sig. svolge mansioni di CA sin dal suo Parte_3 trasferimento a questa UOC”. ) In tale ultimo documento (il primo in ordine cronologico) non vi è alcun riferimento alla provvisorietà dell'incarico, alla scadenza del medesimo, al ricorso a procedure concorsuali per l'assegnazione definitiva di altro dipendente con assegnazione specifica e definitiva delle mansioni di Pt_5
La giurisprudenza amministrativa ha subordinato il ricorrere di tale situazione ad alcune condizioni, avendo sul punto affermato che “anche per il personale del comparto sanitario è essenziale – in aggiunta agli altri requisiti - che lo svolgimento delle mansioni superiori, per dar titolo alla corresponsione del trattamento retributivo differenziale ai sensi dell'art. 29
d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, avvenga (oltrechè a seguito di formale provvedimento dell'organo cui compete la gestione del personale) quanto meno in virtù di una disposizione Part impartita da un dirigente dell' avente potere dispositivo in materia di assegnazione del personale ai vari uffici e servizi, eccezion fatta per il solo personale medico con la qualifica di aiuto, che ha l'obbligo di sostituzione del primario, la cui funzione è da ritenersi indefettibile in una struttura sanitaria ed in quanto imposto direttamente dall'art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128” (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 1999, n. 629, Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2000, n. 286 nonché Consiglio Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3980).
La presenza di una disposizione impartita dall'organo competente dell'ente, è, dunque, elemento indispensabile per la costituzione del diritto al pagamento per lo svolgimento di Parte mansioni superiori da parte dei dipendenti delle e degli Pertanto, il Parte_7 carattere formale che contrassegna l'organizzazione delle p.a., - confermato anche dal disegno complessivo dell'art. 2, L. 23 ottobre 1992 n. 421, e dal d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, in sintonia con i principi di legalità e di buon andamento, enunciati dall'art. 97 Cost. - impedisce il riconoscimento, a fini retributivi, di pretese dei dipendenti fondate su iniziative assunte dagli stessi interessati, anziché su disposizioni normative o su provvedimenti adottati dagli organi responsabili della gestione. Importante condizione legittimante è, quindi, quella della ricorrenza di un “titolo formale”, essendosi esattamente rilevato che anche per il personale del comparto sanitario è essenziale, in aggiunta agli altri requisiti, che lo svolgimento delle mansioni superiori, ai fini della corresponsione del relativo trattamento retributivo differenziale, avvenga a seguito di specifico provvedimento dell'organo cui compete la gestione del personale. Invero, nel caso di specie, vi è il presupposto legittimante ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal citato art. 56 riscontrandosi, invero, la presenza dell'atto formale di assegnazione.
Ci si riferisce, infatti, ai già richiamati documenti di produzione attoree nn. 1 e 2 con i quali veniva dapprima comunicato che “il sig. , in forza al Reparto dopo il Parte_1 pensionamento del sig. svolge mansioni di CA sin dal suo Parte_3 trasferimento a questa UOC” (cfr. nota prot. n. MD26 del 12.10.2010 a firma del Direttore della predetta UOC) ; e successivamente affidato incarico provvisorio (ma 5 anni dopo l'affidamento di un incarico non provvisorio) di coordinatore infermieristico della UOC Endoscopia Digestiva con decorrenza dal 14.3.2016; (cfr. doc. n. 3 e nota prot. n. prot. n. 118 del 10.3.2016.
Il primo di tali atti, indirizzato sia al che al Direttore Sanitario, al capo Parte_1
Dipartimento PNL ed al Responsabile dei servizi Infermieristici reca la firma del primario medico dell' U.O.C. di fisiopatologia respiratoria. Quanto al successivo incarico provvisorio esso è stato, come più volte detto, preceduto di oltre
5 anni da altro incarico dal quale può e deve desumersi che in precedenza il era Parte_1 stata lì collocato per sostituire altro dipendente entrato in trattamento di quiescenza, ( Pt_3
.
[...]
Vi sono quindi i provvedimenti formali (diretti e/o indiretti) di affidamento dell'incarico ed a tale conclusione si perviene anche dalla disamina della prova testimoniale raccolta nel corso dell'attività istruttoria. I testi di parte ricorrente hanno confermato che per i periodi indicati nella domanda (ovvero dal 3.5.2010 il ricorrente ha svolto le mansioni superiori descritte nel ricorso. Il prima teste, dotato di conoscenza diretta dei fatti di causa, ha riferito: “ho Testimone_1 lavorato per gli dal 1990 al 31.12.2020 giorno in cui sono stato posto in Controparte_2 quiescenza;
ADR: ho sempre lavorato quale infermiere professionale per l' Controparte_4 in fisiopatologia respiratoria fino al 2016 (anno di chiusura del reparto); dal 2016 al 2017 ho lavorato alla pneumologia nel reparto diretto dal Prof. e poi negli ultimi due Per_2 anni e mezzo al ADR: con il ho lavorato in Controparte_5 Parte_1 fisiopatologia respiratoria fino al 2016; in tale UOC il svolgeva le mansioni di Parte_1
CA e tanto dalla data del pensionamento del precedente CA Parte_3 (anche io ho fatto il caposala per tre mesi, nel corso dell'anno 2010 (quando è andato in pensione ma mi sono dimesso); Parte_3
ADR: eravamo stati scelti quali caposala io ed il perché il titolo specialistico di Parte_1 caposala lo avevamo – che io ricordi – solo il ed io;
ADR: io ed il Parte_1 Parte_1 avevamo gli stessi anni di servizio ed il medesimo inquadramento (che il livello del D); entrambi dal 1982 e fino al 1990 abbiamo lavorato in una clinica privata – Villa Russo – clinica a partecipazione statale (convenzionata col SSN) sempre svolgendo entrambi le mansioni di infermiere professionale;
ADR: nel 2016 il è stato assegnato al reparto di Endoscopia Digestiva;
anche in Parte_1 tale UOC ha svolto i compiti di CA ove tuttora lavora;
nella fisiopatologia respiratoria lavoravano circa 18 infermieri professionali, poi vi era il personale di OSS più l'impresa di pulizia;
sia gli infermieri che gli OSS erano comandati, gestiti al 100% dal caposala il quale controllava anche il lavoro svolto dai dipendenti dell'impresa di pulizia;
fino a quando sono andato in pensione (31.12.2020) il è stato sempre inquadrato nel livello D;
Parte_1
ADR: il caposala si occupava delle ferie, dei giorni di presenza, le terapie che facevano gli infermieri, farmaci da acquistare, sicurezza sul lavoro (utilizzo dei guanti ad esempio); in caso di inadempienze degli infermieri e degli OSS ne rispondevano il caposala ed il primario;
anche per i giorni di malattia dovevamo avvisare il caposala che poi provvedeva a sostituire il personale mancata;
tutto ciò che accedeva nel reparto occorreva avvisare il caposala;
ADR: il caposala insieme al primario decideva anche delle eventuali contestazioni disciplinari da Contr elevare nei confronti degli infermieri e degli OSS;
si occupava anche dell'approvvigionamento dei materiali che occorrevano al reparto dai farmaci e materiale sanitario e materiali che si usavano nel reparto (lampadine, letti ed altro); ADR: che io sappia all'epoca il non percepiva indennità di coordinamento;
ADR: Parte_1 anche il caposala ha responsabilità in prima persona relativamente agli ordini;
parlava col primario ma gli ordini al materiale sanitario li faceva il caposala;
ADR: la mansioni che faceva il caposala le faceva in piena autonomia erano: turni per il personale infermieristico ed OSS, richiesta di farmaci e materiale parasanitario e tutto ciò che riguardava il reparto;
si occupava anche dell'attività di tutoraggio degli allievi Contr infermieri;
da un punto di vista infermieristico si occupava della programmazione dell'attività di reparto;
ribadisco che il caposala è il coordinatore del reparto;
dava agli infermieri i compiti da effettuare in una specifica giornata quando capitava un'esigenza particolare occupandosi anche delle emergenze del reparto;
Il secondo teste citato dalla parte ricorrente è stato che ha riferito: Testimone_2
“: Il ricorrente è stato il mio caposala presso l' nell'UOC Endoscopia Controparte_4
Digestiva; dal marzo 2016 fino alla data del mio pensionamento avvenuta a febbraio 2022; in questo lasso di tempo è stato ininterrottamente il mio caposala;
ADR: il ricorrente ha sostituito il caposala precedente che era;
ADR: in quel Persona_3 periodo nel 2016 vi erano oltre il caposala 3 unità di infermieri;
e fino a che sono stato io è arrivato solo un altro infermiere di nome (non ricordo il cognome); ADR: non conosco Per_4 il livello di inquadramento del;
ADR: quale caposala si interessava di compilare Parte_1
i turni degli infermieri;
acquisto di materiali e farmaci;
dei giorni di presenza;
delle ferie, delle sostituzioni in caso di malattia (quando eravamo in malattia lo avvisavamo); si occupava
– d'accordo col primario - di contestazioni disciplinari;
si occupava di sicurezza sul lavoro e controllava che guanti e tute fosse a norma;
per mancanza di materiali (sia di tipo infermieristico che non infermieristico come luci, lampadine etc.) noi facevamo sempre riferimento a lui;
il compilava gli appositi moduli per manutenzione ed altro;
Parte_1 ADR: il metteva a corrente della sua attività il (all'inizio vi era Parte_1 CP_7
, dopo è subentrato il dr. ); ma sulle richieste e sugli atti metteva sempre la Per_5 Per_6 sua firma.
In conclusione, tirando le fila del discorso tenuto conto di quanto disposto dall'art. 52, punto n. 5 del D. L.vo n. 165/01 in base al quale “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” può affermarsi, in base alle considerazioni che precedono, che ben può convenirsi con quanto esplicitato nell'atto introduttivo del giudizio laddove viene sottolineato che il ricorrente ha maturato il diritto ad essere inquadrao dal 3.5.2010 nella categoria DS nonché ad essere retribuito, quale soggetto avente diritto a ricevere la retribuzione del livello Ds prevista dall'art. 28 del CCNL Sanità 1999 in relazione ai periodo non colpito dalla parziale decorso del termine di prescrizione ovvero dal 14.12.2012 al 31.3.2023 (fine del mese antecedente a quello di deposito del ricorso;
ultimo mese, peraltro, esaminato, nei conteggi contenuti nel ricorso. I testi di parte ricorrente sono stati assai precisi: “con il ho lavorato in Parte_1 fisiopatologia respiratoria fino al 2016; in tale UOC il svolgeva le mansioni di Parte_1
CA e tanto dalla data del pensionamento del precedente CA;
Parte_3 il teste ha una conoscenza qualificata non solo per aver lavorato dal 2010 al 2016 con Tes_1 il ricorrente ma anche per aver fatto anch'egli ”il caposala per tre mesi, nel corso dell'anno 2010 (quando è andato in pensione ma mi sono dimesso). Parte_3
Assai significativa l'ulteriore circostanza riferita dal teste che ha precisato che entrambi Tes_1 erano stati scelti “quali caposala io ed il perché il titolo specialistico di caposala Parte_1 lo avevamo – che io ricordi – solo il ed io”. Parte_1
Il teste , peraltro è a conoscenza anche delle mansioni svolte dal nel periodo Tes_1 Parte_1 successivo ovvero dal 2016 al 2023: “nel 2016 il è stato assegnato al reparto di Parte_1
Endoscopia Digestiva;
anche in tale UOC ha svolto i compiti di CA ove tuttora lavora;
nella fisiopatologia respiratoria lavoravano circa 18 infermieri professionali, poi vi era il personale di OSS più l'impresa di pulizia;
sia gli infermieri che gli OSS erano comandati, gestiti al 100% dal caposala il quale controllava anche il lavoro svolto dai dipendenti dell'impresa di pulizia;
fino a quando sono andato in pensione (31.12.2020) il è Parte_1 stato sempre inquadrato nel livello D;
il caposala si occupava delle ferie, dei giorni di presenza, le terapie che facevano gli infermieri, farmaci da acquistare, sicurezza sul lavoro
(utilizzo dei guanti ad esempio); in caso di inadempienze degli infermieri e degli OSS ne rispondevano il caposala ed il primario;
anche per i giorni di malattia dovevamo avvisare il caposala che poi provvedeva a sostituire il personale mancata;
tutto ciò che accedeva nel reparto occorreva avvisare il caposala;
ADR: il caposala insieme al primario decideva anche delle eventuali contestazioni disciplinari da elevare nei confronti degli infermieri e degli OSS;
Contr
si occupava anche dell'approvvigionamento dei materiali che occorrevano al reparto dai farmaci e materiale sanitario e materiali che si usavano nel reparto (lampadine, letti ed altro).
Il teste conferma, sia pure con un minor grado di precisazione e Testimone_2 per un periodo più ristretto (ovvero quello compreso tra il 2016 ed il 2022) l'effettuazione delle mansioni di caposala svolte dal quando egli ha svolto presso l' Parte_1 CP_4 ell'UOC Endoscopia Digestiva: “è stato il mio caposala presso l'
[...] Controparte_4 nell'UOC Endoscopia Digestiva” ha riferito il teste e tanto dal marzo 2016 fino Tes_2 alla data del mio pensionamento avvenuta a febbraio 2022; in questo lasso di tempo è stato ininterrottamente il mio caposala. Quale caposala il ricorrente – ha precisato il teste “si interessava di compilare i Tes_2 turni degli infermieri;
acquisto di materiali e farmaci;
dei giorni di presenza;
delle ferie, delle sostituzioni in caso di malattia (quando eravamo in malattia lo avvisavamo); si occupava – d'accordo col primario - di contestazioni disciplinari;
si occupava di sicurezza sul lavoro e controllava che guanti e tute fosse a norma;
per mancanza di materiali (sia di tipo infermieristico che non infermieristico come luci, lampadine etc.) noi facevamo sempre riferimento a lui;
il compilava gli appositi moduli per manutenzione ed altro;
il Parte_1
metteva a corrente della sua attività il (all'inizio vi era , dopo Parte_1 CP_7 Per_5
è subentrato il dr. ); ma sulle richieste e sugli atti metteva sempre la sua firma”. Per_6
Il teste di parte convenuta indicato nella memoria difensiva, dott. non è Testimone_3 stato mai citato o – se citato - non ha mai presenziato alle udienze istruttorie
Inoltre, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità abbia più volte evidenziato, in caso di mansioni promiscue, che per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., Sez. Lav., n.2744 del 23/03/1999).
Nella vicenda del ricorrente appare chiaro che per molti anni il ha svolto le Parte_1 mansioni di caposala dal 2010 al 2016 presso il reparto di Endoscopia Digestiva e dal 2016 al marzo 2023 presso l'UOC Endoscopia Digestiva dell' di Napoli. Controparte_4
Tanto premesso la domanda può trovare accoglimento e, pertanto, parte convenuta è tenuta a inquadrare nel livello Ds del comparto Sanità il già dal 3.5.2010 ed a corrispondere Parte_1 allo stesso le somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate tra la paga corrisposta e quelle dovute per le mansioni svolte di caposala (sopra specificate) dal 14.12.2012 al 31.3.2023 (con somma correttamente quantificata in € 24.230,00 (lorde), , comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata.
Parte Va, infine, precisato che, in merito ai conteggi contenuti nel ricorso la contestazione dell appare genericamente formulata e peraltro le somme spettanti all'istante, tenuto conto della prescrizione parziale maturata, risulta quantificate in modo corretto ed in linea con le previsioni di cui ai contratti di categoria in atti.
In considerazione dell'accoglimento quasi integrale della domanda le spese di lite seguono per 2/3 il criterio della soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
Per la restante parte le spese vanno compensate.
P.Q.M.
a) accoglie, parzialmente la domanda e, pertanto, dichiarato il diritto di Parte_1 ad essere inquadrato nel livello Ds del CCNL Comparto Sanità nella vecchia declaratoria e/o nell'Area del personale di elevata qualificazione a far data dal 3.5.2010 al 31.3.2023 (fine del mese antecedente alla data di deposito del ricorso) per chiara e netta prevalenza delle mansioni superiori di fatto svolte così come provate condanna l' Controparte_8 al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze derivanti dal 14.12.2012 al 31.3.2023 con somme liquidate in complessivi € 24.230,00 (lorde), comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) condanna la parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente di 2/3 delle spese di lite che vengono liquidate in tale misura ridotta in complessivi euro 3.000/00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
Napoli 09.04.2025
Il Giudice
dott. Federico Bile
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza dell'11 marzo 2025 depositate dalla parte ricorrente e dalla parte convenuta disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8264/2023 n.r.g. Sez. Lavoro e Previdenza vertente
TRA
, (c.f.: ) residente in Marano di Napoli Parte_1 CodiceFiscale_1 alla Via Marano – Pianura n. 177 bis, difeso e rappresentato, giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Carlo Napolitano e presso questi elettivamente domiciliato in via E. Fermi n. 238 – 80010 Villaricca (NA); comunicazioni al fax n.081/8947906 o alla PEC:
) Email_1
RICORRENTE
E
(p. iva ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura a margine della memoria difensiva dagli avv.ti Raffaele Cuccurullo,
Rita Castaldo e Anna Rega con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via L. Bianchi
(comunicazioni alla pec: ) Email_2
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“1. Dichiarare il diritto all'inquadramento da parte del ricorrente ad essere inquadrato al livello Ds del CCNL Comparto Sanità nella vecchia declaratoria e/o nell'Area del personale di elevata qualificazione a far data dal 3.5.2010 per chiara e netta prevalenza delle mansioni superiori di fatto svolte così come provate
Ammettere le somme come da allegati conteggi, ritenendo tra le parti vincolante il CCNL
Comparto Sanità versato in atti o in via subordinata ritenere equa la somma da esso derivante ai sensi dell'art 36 della Costituzione e per l'effetto condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t al pagamento della somma di €
[...]
29.525,08 oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto….
Con vittoria di spese diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per l' : Controparte_1
“rigettare il ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato. Vinte le spese di giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.4.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva:
- di essere stato assunto dall' resistente, il 30.8.1990; CP_1
- di essere stato inquadrato come Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere livello
D6 del CCNL Comparto Sanità;
- di svolgere, al momento, la propria attività lavorativa presso la UOC Endoscopia Digestiva del PO Monaldi dell' Controparte_2
- che a far data dall'1.5.2010 è stato assegnato presso la Parte_2
e che con nota prot. n. MD26 del 12.10.2010 a firma del Direttore della predetta UOC veniva comunicato che “il sig. , in forza al Reparto dopo il pensionamento del Parte_1 sig. svolge mansioni di CA sin dal suo trasferimento a questa UOC”; Parte_3
- che, con successiva nota prot. n. 118 del 10.3.2016, gli venne affidato l'incarico di coordinatore infermieristico della UOC Endoscopia Digestiva con decorrenza dal 14.3.2016;
- che, pertanto, tenuto conto della qualità e tipologia di lavoro ha avanzato richiesta alla parte datoriale di pagamento delle mansioni superiori Ds rimasta senza riscontro;
- che è rimasta priva di riscontro da parte dell' resistente anche l'ulteriore nota CP_1 contenente la richiesta di riconoscimento della indennità ex art. 44 comma 6 del CCNL di categoria;
- che, pertanto, è stato costretto a rivolgersi ad un legale per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate e dovute per le superiori mansioni appartenenti alla ctg. Ds;
- che, a seguito delle su indicate nomine di coordinatore, svolgeva esclusivamente e prevalentemente mansioni superiori di Coordinatore infermieristico rispetto a quelle svolte antecedenti ai predetti incarichi e cioè: coordinamento di tutte quante le attività: turni, ferie, ordini farmacia, ordini magazzino, ordini soresa, ordini service, organizzazione attività lavorativa interna”;
- che, con tale nomina, assolveva, in particolare, alle responsabilità e funzioni di della Gestione delle Risorse Umane come analiticamente indicato in ricorso;
- che dette mansioni sono a partire dal 3.5.2010 al momento del deposito del ricorso di fatto svolte senza soluzione di continuità secondo l'orario di lavoro ordinario contrattualmente dapprima prima presso la UOC di Respiratoria e dal 14.3.2016 presso la UOC Parte_2
Endoscopia Digestiva;
- che ha diritto a vedersi riconoscere una retribuzione proporzionata e sufficiente in ossequio al precetto di cui all'art. 36 Cost., per effetto dello svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52, co. 5 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2126 c.c.. Tanto premesso sulla base delle altre considerazioni sviluppate nel corpo del ricorso in punto di fatto ed in punto di diritto il ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato. L' convenuta si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1 preliminarmente eccependo la parziale prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente in quanto
“non possono essere riconosciute differenze economiche antecedenti alla data del 28.7.2018 e cioè cinque anni prima della notifica il ricorso – unico atto interruttivo - a può riconoscersi sulla base di quanto documentato tale effetto”. Nel merito affermava parte convenuta che “il ricorso è infondato sia quanto al diritto all'inquadramento nella ctg. Ds che quanto alle differenze economiche” e che “la domanda di inquadramento automatico nella ctg Ds per il mero svolgimento di mansioni superiori non è fondata”. L' convenuta, pertanto, ulla base di articolate argomentazioni in fatto ed Controparte_1 in diritto, deduceva la correttezza formale e sostanziale dell'inquadramento assegnato al ricorrente con riferimento al quadro normativo e contrattuale applicabile e la conseguente correttezza del mancato inquadramento nella fascia Ds e concludeva per il rigetto della domanda giudiziale con vittoria di spese di lite. Con provvedimento emesso in data 14.12.2023 lo scrivente ritenuta la prova per testi come richiesta dalle parti ammissibile e rilevante ai fini del decidere ammetteva la prova per testi come richiesta dalle parti e rinviava ascoltare un teste per parte all'udienza del 11.4.2024; in tale udienza deponeva il teste mentre in quella successiva del 7.11.2024 Testimone_1 veniva ascoltato il teste entrambi testi citati dalla parte ricorrente. Testimone_2 Al termine della espletata attività istruttoria orale la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 11.3.2025 con assegnazione alle parti di un termine per note fino a 10 gg. prima. In data 11.3.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione. Giurisdizione In primo luogo occorre, infatti, soffermarsi sulla giurisdizione del giudice adito. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “nelle controversie in cui il lavoratore rivendichi il diritto ad un superiore inquadramento ed alla liquidazione delle corrispondenti differenze retributive e contributive, ponendo a fondamento della domanda l'esercizio di mansioni più elevate (rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita) è a questa circostanza di fatto che occorre avere riguardo per identificare il giudice munito di giurisdizione, a prescindere dalla data degli atti di inquadramento in ipotesi indicati come motivo dell'inadempimento dell'amministrazione datrice di lavoro;
con la conseguenza che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo al 30.6.1998, deducendo che l'esercizio delle mansioni superiori copre a un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice ordinario, in relazione alle due dette fasi temporali”. Pertanto – proseguono le Sezioni Unite della Suprema Corte - “il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui …rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa e che si caratterizzano per reciproca autonomia, nel senso che il ripetersi della prestazione di lavoro durante le singole unità di tempo da prendere a riferimento determina altrettanto ripetersi delle connesse controprestazioni dovute dal datore di lavoro ed il reiterarsi, ad ogni scadenza del loro eventuale inadempimento”. Nel caso in esame, conclude la Corte di Cassazione, “è agevole rilevare che la domanda di superiore inquadramento copre un arco di tempo che va dall'anno 1996 fino (quantomeno) al momento della proposizione dell'atto introduttivo (15 marzo 2001), laddove la domanda di adempimento delle connesse obbligazioni retributive è riferita al solo periodo di tempo successivo alla data suddetta. Ne consegue, in applicazione dell'esposto criterio di collegamento, che deve dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla questione relativa alla spettanza del superiore inquadramento per il periodo fino al 30.6.1998, mentre va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione di identico oggetto riferibile al periodo successivo, nonché attinente all'adempimento delle obbligazioni retributive”. (cfr. ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 16.12.2004-27.1.2005, n. 1624/05)
Va, quindi, affermata, la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione, di identico oggetto, tutte riferibili a periodi successivi al 30.6.1998 nonché attinente all'adempimento delle obbligazioni retributive.
Eccezione di inammissibilità e/o di nullità della domanda
Deve, poi, essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda avendo parte convenuta sostenuto nella memoria che “nulla è specificatamente descritto nella parte di fatto del ricorso né è stato documentato alcunchè dal ricorrente. Da ciò l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda”. In sostanza parte convenuta si lamenta della omessa prospettazione in fatto delle presunte mansioni superiori effettivamente svolte. Il ricorso sarebbe, pertanto, affetto da nullità, per violazione degli artt.414 e 415 c.p.c. poiché la convenuta non è stata messa, a suo dire, in condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa atteso il sistema delle preclusioni che regge il processo del lavoro.
Orbene tale argomentazione non convince basandosi su presupposti di fatto e di diritto non condivisibili. Va ricordato, infatti, che nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma occorre che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto. La giurisprudenza della Suprema Corte si è assestata, da tempo, in questo senso (cfr. fra le tante Cass. Sez. lav. 30.12.1994 n.11318). Tale ultima sentenza, in particolare, ha affermato il principio secondo il quale “nel rito del lavoro per aversi la nullità del ricorso introduttivo del giudizio è necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum", sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonché le ragioni poste a fondamento della domanda”. Il convenuto, infatti, deve essere posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Appare allora di tutta evidenza che, alla luce del principio sopra riportato emerge, dalla disamina complessiva dell'atto introduttivo del giudizio effettuata con criteri non meramente formali, che il ricorso risponde pienamente ai requisiti fissati dalla norma sopra evidenziata.
Dalla disamina del ricorso si evince, infatti, che la domanda del è volta ad ottenere Parte_1 l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nella categoria professionale superiore ed a ricevere, conseguenzialmente, il pagamento di differenze retributive – calcolate secondo criteri comprensibili e di facile lettura – in relazione al diverso inquadramento ed al diverso parametro retributivo a lui spettante per le ragioni analiticamente indicate nell'atto introduttivo del giudizio e nell'ambito di un arco temporale ben individuato nel corpo del ricorso;
ciò appare di per sé sufficiente a configurare, chiaramente, non solo il petitum ma anche il thema decidendum rispetto a cui - fermi restando gli oneri probatori a carico dell'attore - alla controparte non è venuta meno la concreta possibilità di difendersi, cosa che essa ha fatto contestando in radice la domanda di parte ricorrente.
Le conclusioni cui si perviene nell'atto introduttivo del giudizio, peraltro, appaiono coerenti con le premesse e, pertanto, ben può dirsi che la domanda contiene dei precisi dati fattuali e giuridici tali da consentire alla parte chiamata in giudizio di potere predisporre adeguatamente le proprie difese.
Eccezione di prescrizione
Occorre, in primo luogo, soffermarsi sull'eccezione di prescrizione del diritto del ricorrente a ricevere le differenze retributive, conseguenti al superiore inquadramento, sollevata dalla resistente costituitasi tempestivamente in data 29.11.2023 per la prima udienza fissata per il 12.12.2023. Deve essere subito osservato che appare pacifico in giurisprudenza che l'azione promossa dal lavoratore subordinato ed avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze economiche e retributive anche di quelle conseguenti al riconoscimento della qualifica superiore, si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; tale termine, inoltre, decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore soggetto alla prescrizione decennale (cfr. Cass. 23.8.1997 n.7911; Cass. 26.7.1996 n.6750; Cass. 18.5.1995
n.5486 ed altre). Va precisato, inoltre, che il termine di prescrizione del diritto di cui si discute in questa sede decorre anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro dotato della cosiddetta stabilità reale (e tanto almeno fino all'entrata in vigore della legge 92/2012 cd. legge Fornero). Con riferimento all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla parte convenuta si ritiene che essa sia parzialmente fondata. Parte convenuta ha rappresentato sul punto quanto segue ed ovvero che “la richiesta di pagamento della corresponsione delle differenze retributive datata 14.12.2017 e protocollata al n. 29313 non è indirizzata all'azienda resistente nella persona del legale rappresentate ma all'ufficio GRU e al dirigente dott. che non rappresentano la resistente inoltre la stessa Per_1
è priva di qualsiasi indicazione che possa in qualche modo qualificarla come atto di diffida idoneo a interrompere la prescrizione. Tanto vale anche per la richiesta del 1.4.2022, protocollata in data 1.4.2022 al n. 12996, che sebbene indirizzata alla Direzione dell'Azienda è in primo luogo limitata come la precedente al mero invito a “voler riconoscere …quanto richiesto” e cioè l' “indennità di mansioni superiori”. Entrambe tuttavia non sono idonee a interrompere la decorrenza del termine estintivo del diritto di credito, in quanto non si configurano come richieste formali di adempimento al pagamento della somma ingiunta – in tali atti nemmeno indicata - a cui siano ricollegabili gli effetti interruttivi previsti dal comma
4 dell'art. 2943 c.c. secondo i dettami della giurisprudenza della S.C. (cfr. da ultimo Cass.
Civ., II, ord., 31.5.2021 n. 15140).
Alcun carattere può essere riconosciuto alla richiesta datata 18.11.2021, depositata agli atti, perchè priva della prova di ricezione da parte della resistente”.
In ragione di quanto dedotto non possono essere riconosciute – conclude parte convenuta - differenze economiche antecedenti alla data del 28.7.2018 e cioè cinque anni prima della notifica il ricorso, secondo parte convenuto unico valido atto interruttivo della prescrizione.
Prima di affrontare il tema della validità degli atti interruttivi della prescrizione occorre affermare che certamente sono prescritte tutte le pretese economiche comprese tra il 3.5.2010 ed il 14.12.2012 (ovvero le pretese vantate fino alla data antecedente a 5 anni prima del primo atto interruttivo della prescrizione datato 14.12.2017 sulla cui efficacia e validità ci si soffermerà di qui a poco). Parte convenuta ritiene che “la richiesta di pagamento della corresponsione delle differenze retributive datata 14.12.2017 e protocollata al n. 29313 non è indirizzata all'azienda resistente nella persona del legale rappresentate ma all'ufficio GRU e al dirigente dott. Per_1 che non rappresentano la resistente inoltre la stessa è priva di qualsiasi indicazione che possa in qualche modo qualificarla come atto di diffida idoneo a interrompere la prescrizione. Tanto vale anche per la richiesta del 1.4.2022, protocollata in data 1.4.2022 al n. 12996, che sebbene indirizzata alla Direzione dell'Azienda è in primo luogo limitata come la precedente al mero invito a “voler riconoscere …quanto richiesto” e cioè l'indennità di mansioni superiori”. Tuttavia lo scrivente sottolinea che secondo l'indirizzo espresso da datata e consolidata giurisprudenza di legittimità – dal quale non vi sono ragioni per discostarsi (Cass. 20 agosto
2014, n. 18042, fra le altre) - il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza e non può costituire una mera espressione di stile.
Nel meccanismo predisposto dall'art. 2719 c.c. e art. 215 c.p.c., a fronte della produzione di una copia fotostatica, la parte interessata (in questo caso la parte convenuta) è onerata a compiere il disconoscimento della conformità del documento all'originale (quest'ultimo disconoscimento non operato perché l'originale non è stato mai depositato); mentre con riguardo a quest'ultimo, al fine di evitare che esso acquisti il valore di scrittura privata riconosciuta, l'interessato ha poi l'onere di disconoscere l'autenticità della scrittura o della sottoscrizione nella prima risposta, spettando così a chi intenda avvalersene l'onere di esperire il procedimento di verificazione.
Come è stato da tempo chiarito (Cass. 27 dicembre 2004, n. 24022; 11 aprile 2002, n. 5189), la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa.
Invero (cfr. Cass. 19 ottobre 1999, n. 11739), l'attribuzione del contenuto della scrittura ad un determinato soggetto in virtù della sua sottoscrizione, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore con l'esito favorevole della querela di falso, postula che il documento sia stato prodotto in originale, nel quale caso solo si realizzano la diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, salva la querela di falso. Il che risponde anche alla ragione pratica dell'inattendibilità di un esame grafico condotto su una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (es. la pressione dello strumento grafico sulla carta) ed obiettivi (quali la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro) che solo l'originale del documento, al contrario, può rivelare.
Pertanto "la parte che abbia prodotto la copia fotostatica di una scrittura privata disconosciuta dalla controparte (che così abbia negato l'esistenza dell'originale) è tenuta a produrlo ed a chiederne la verificazione se quella abbia insistito nel disconoscimento".
Lo stesso principio va ribadito allorché, prodotta in giudizio la copia di un documento ab initio dichiarato dalla parte come copia inautentica, e prodotto altresì dalla controparte interessata a farlo valere l'originale del documento stesso, l'attore abbia poi omesso di disconoscerne la sottoscrizione: in tal caso, si realizza il meccanismo legale che conferisce alla scrittura l'efficacia di scrittura privata legalmente riconosciuta.
Nella specie nessuna delle parti ha prodotto il documento in originale e nessuno ha disconosciuto formalmente tale documentazione.
I documenti prodotti dalla parte ricorrente possono, quindi, essere esaminati e valutati anche nel merito.
Le due missive contestate ovvero quelle del 14.12.2017 e del 1.4.2022 risultano entrambe protocollate: la prima al n. 29313 e su di essa è apposta non solo la data del 14.12.2017 ma anche l'orario della ricezione (ore 12.38.24) e la seconda del pari protocollata al n. 29313; anche in essa risulta apposta non solo la data del 1.4.2022 ma anche l'orario della ricezione
(ore 13.53.00). L'ultima lettera interruttiva della prescrizione è stata inviata alla PEC aziendale dalla pec dell'avvocato difensore del (costituito anche in Email_3 Parte_1 questo giudizio) e tale missiva è stata indiscutibilmente ricevuta in data 5.12.2022 (prima della scadenza quinquennale del termine essendo la ricezione della lettera interruttiva datata
14.12.2017).
In assenza di formale disconoscimento almeno dei timbri e/o di mancanza di presentazione della querela di falso deve ritenersi che il timbro apposto con data ed orario della parte datoriale sia sufficiente a garantire il deposito delle richieste presso l' e tanto garantisce Pt_4 senza dubbio l'idoneità di quei documenti all'interruzione della prescrizione. Parte convenuta si duole, poi, anche del fatto della stringatezza della pretesa ovvero di “voler riconoscere …quanto richiesto” e cioè l' “indennità di mansioni superiori”. Va premesso, sul punto, che l'atto interruttivo della prescrizione non è un atto giudiziale ma è un atto a forma libera che non richiede l'utilizzo di formule sacramentali. Secondo indirizzo consolidato della Corte di Cassazione che “costituisce atto interruttivo della prescrizione del diritto di credito alle relative differenze retributive la richiesta scritta rivolta dal lavoratore all'imprenditore, di attribuzione di una qualifica superiore in forza delle mansioni effettivamente svolte, poiché il disposto inderogabile dell'art. 2103 c.c. rende implicita la rivendicazione del livello retributivo corrispondente alla qualifica superiore, non rinunciabile prima del riconoscimento di quest'ultima” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 09/02/1990, n.
935 e Cassazione civile sez. lav. - 15/02/1988, n. 1610).
Nella specie, con la prima missiva, sia pur in modo sintetico il rivendicava Parte_1 l'attribuzione della qualifica superiore Ds dal 3.5.2010 “in sostituzione di personale infermieristico avente tale categoria e posto in quiescenza”; nella seconda in modo meno sintetico si fa sempre riferimento alle mansioni svolte presso il ed Controparte_3
“allo svolgimento di mansioni corrispondenti alla categoria Superiore DS ed alla richiesta di corresponsione delle differenze retributive maturate”. Tali atti sono quindi validi, efficaci e, sia pure parzialmente, tempestivi. In via generale, in ordine a tale problematica, va precisato che il termine di prescrizione dei diritti soggettivi, secondo le norme del codice civile, come risultanti dalla giurisprudenza costituzionale, non decorre, in via generale, in costanza di rapporto giacché il prestatore può temere il licenziamento di ritorsione e può, perciò, indursi a non esercitarli (Corte Cost., 10 giugno 1966 n.63). Tale regola, tuttavia, non è valida quando il detto timore non é neppure ipotizzabile, ossia quando il lavoratore é tutelato – come nella fattispecie essendo il ricorrente pubblico dipendente - contro il licenziamento ingiustificato dalla legge 15 luglio 1966 n. 604, anche attraverso l'ordine giudiziale di reintegra previsto nell'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 - cosiddetta tutela reale - (Corte cost., 5 dicembre 1972 n. 174). Quest'ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, in cui le dimensioni dell'impresa sono pacificamente tali da non permettere il licenziamento senza giustificato motivo o senza giusta causa (artt. 1 l. n. 604 del 1966), pena l'ordine di reintegrazione ex art. 18 cit..
Pertanto, nel caso in esame, ribadito che il termine è decennale per il riconoscimento e l'attribuzione delle mansioni superiori mentre è quinquennale per il riconoscimento delle differenze economiche e retributive anche conseguenti all'eventuale riconoscimento di mansioni superiori;
il termine di prescrizione per entrambe le richieste decorre(va) in costanza del rapporto di lavoro.
Va, quindi, affermato che con riferimento al preteso inquadramento nelle mansioni superiori non è maturata alcuna prescrizione (trattandosi di prescrizione decennale) mentre - con riferimento alle sole pretese economiche - la prescrizione è parzialmente maturata in questo giudizio in relazione al periodo compreso dal 3.5.2010 al 14.12.2012 proprio per la presenza degli atti interruttivi della prescrizione sopra evidenziati.
Non sono invece prescritte le pretese economiche successive al 14.12.2012.
Merito Può, quindi, essere esaminato il merito della pretesa.
Prima di affrontare tali problematiche occorre premettere che, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda.
Appare, inoltre, opportuna una breve e sintetica rassegna dei principi giurisprudenziali ritenuti applicabili alla annosa questione dell'applicabilità al settore del c.d. “pubblico impiego” del disposto di cui all'art. 2103 c.c.. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha enucleato una serie di precetti in materia di diritto del pubblico dipendente all'inquadramento corrispondente alla qualifica rivestita ed alle mansioni esercitate e del pari si è soffermata sulla connessa problematica relativa al possibile riconoscimento di una qualifica corrispondente alle mansioni superiori in concreto svolte dal soggetto che presta servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Un regola generale del sistema merita di essere immediatamente evidenziata: i principi giuridici che regolamentano la materia del pubblico impiego divergono – e talvolta in modo consistente – da quelli regolanti il rapporto di impiego privatistico. Ciò avviene perché – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale – l'ontologica diversità del rapporto di impiego alle dipendenze dei privati rispetto a quello svolto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni trova “copertura” costituzionale ex art. 97 della Carta fondamentale. La materia devoluta alla cognizione dello scrivente nell'ambito del presente procedimento non fa certo eccezione a tale regola: al contrario può affermarsi che anche il recente testo unico, il d. lgs. 165/2001, che completa l'opera di privatizzazione del pubblico impiego, avviata organicamente già a far data dal 1993, ribadisce (in punto, ad esempio, di non riconoscibilità delle mansioni superiori svolte) l'impossibilità di piena identificazione dei due regimi, privato e pubblico, di rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto, è principio costantemente seguito quello per cui stante la non applicabilità ai rapporti di pubblico impiego dell'art. 13 Statuto lavoratori, relativamente all'esercizio di mansioni superiori, è inammissibile la domanda di riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore da parte dei dipendenti, che vantino la posizione di utilizzazione in mansioni non corrispondenti alla minore qualifica posseduta (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 1999, n. 801). Il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “nell'ambito del lavoro subordinato pubblico, le mansioni svolte dal dipendente, superiori a quelle dovute sulla base dell'atto di costituzione del rapporto o d'inquadramento, sono del tutto irrilevanti ai fini sia economici sia di progressione in carriera - salvo che una norma non disponga espressamente altrimenti - …. consentendo la retribuibilità delle predette mansioni superiori,
a causa dell'inapplicabilità al pubblico impiego dell'art. 13 l. 20 maggio 1970 n. 300 e dell'art.
2103 c.c., nonché dell'inconferenza in questa materia dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 cost.,
l'operatività di quest'ultima trovando nel successivo art. 97 un limite invalicabile” (Cons. Stato Sez. V, 17 gennaio 2000, n. 286). Peraltro resta salva, in materia, l'eventuale diversa previsione legislativa settoriale, posto che
“la disposizione normativa di cui all'art. 2103 c.c., come sostituito dall'art. 13 L. 20 maggio 1970 n. 300, per quanto attiene all'obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate, può essere applicata al settore dell'impiego pubblico soltanto nei limiti previsti da norme speciali” (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 novembre 1999, n. 22). Orbene, nel caso di specie, esiste una settoriale previsione normativa che legittima la prospettazione del ricorrente. L'art. 56 del D.Lvo n. 29/93, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, (che contiene un insieme di norme aventi l'obiettivo dichiarato di una razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) - la cui rubrica recita “disciplina delle mansioni” – prevede, infatti, che:
“1 Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali
o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2 Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3 Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4 Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5 Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6 Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”. Il quinto comma del citato articolo dispone, quindi, che “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.”. V'è, quindi, certamente possibilità che il dipendente del comparto sanità, destinato a ricoprire un incarico superiore consegua la retribuzione “superiore” relativa all'attività in concreto esercitata.
In caso di esigenze di servizio il dipendente può, eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea (caso che ricorre nella fattispecie solo nel periodo successivo ovvero dopo la nota prot. n. 118 del 10.3.2016 – cfr. doc. n. 2 della produzione attorea - con la quale al ricorrente veniva affidato “incarico provvisorio” di coordinatore infermieristico della UOC Endoscopia Digestiva con decorrenza dal 14.3.2016;), dà diritto a variazioni del trattamento economico.
Nel caso in esame tuttavia va valorizzata la circostanza che in precedenza che la nota prot. n.
MD26 del 12.10.2010 (cfr. doc. n. 1 della produzione attorea a firma del Direttore della predetta UOC) veniva comunicato che “il sig. , in forza al Reparto dopo Parte_1 il pensionamento del sig. svolge mansioni di CA sin dal suo Parte_3 trasferimento a questa UOC”. ) In tale ultimo documento (il primo in ordine cronologico) non vi è alcun riferimento alla provvisorietà dell'incarico, alla scadenza del medesimo, al ricorso a procedure concorsuali per l'assegnazione definitiva di altro dipendente con assegnazione specifica e definitiva delle mansioni di Pt_5
La giurisprudenza amministrativa ha subordinato il ricorrere di tale situazione ad alcune condizioni, avendo sul punto affermato che “anche per il personale del comparto sanitario è essenziale – in aggiunta agli altri requisiti - che lo svolgimento delle mansioni superiori, per dar titolo alla corresponsione del trattamento retributivo differenziale ai sensi dell'art. 29
d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, avvenga (oltrechè a seguito di formale provvedimento dell'organo cui compete la gestione del personale) quanto meno in virtù di una disposizione Part impartita da un dirigente dell' avente potere dispositivo in materia di assegnazione del personale ai vari uffici e servizi, eccezion fatta per il solo personale medico con la qualifica di aiuto, che ha l'obbligo di sostituzione del primario, la cui funzione è da ritenersi indefettibile in una struttura sanitaria ed in quanto imposto direttamente dall'art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128” (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 1999, n. 629, Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2000, n. 286 nonché Consiglio Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3980).
La presenza di una disposizione impartita dall'organo competente dell'ente, è, dunque, elemento indispensabile per la costituzione del diritto al pagamento per lo svolgimento di Parte mansioni superiori da parte dei dipendenti delle e degli Pertanto, il Parte_7 carattere formale che contrassegna l'organizzazione delle p.a., - confermato anche dal disegno complessivo dell'art. 2, L. 23 ottobre 1992 n. 421, e dal d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, in sintonia con i principi di legalità e di buon andamento, enunciati dall'art. 97 Cost. - impedisce il riconoscimento, a fini retributivi, di pretese dei dipendenti fondate su iniziative assunte dagli stessi interessati, anziché su disposizioni normative o su provvedimenti adottati dagli organi responsabili della gestione. Importante condizione legittimante è, quindi, quella della ricorrenza di un “titolo formale”, essendosi esattamente rilevato che anche per il personale del comparto sanitario è essenziale, in aggiunta agli altri requisiti, che lo svolgimento delle mansioni superiori, ai fini della corresponsione del relativo trattamento retributivo differenziale, avvenga a seguito di specifico provvedimento dell'organo cui compete la gestione del personale. Invero, nel caso di specie, vi è il presupposto legittimante ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal citato art. 56 riscontrandosi, invero, la presenza dell'atto formale di assegnazione.
Ci si riferisce, infatti, ai già richiamati documenti di produzione attoree nn. 1 e 2 con i quali veniva dapprima comunicato che “il sig. , in forza al Reparto dopo il Parte_1 pensionamento del sig. svolge mansioni di CA sin dal suo Parte_3 trasferimento a questa UOC” (cfr. nota prot. n. MD26 del 12.10.2010 a firma del Direttore della predetta UOC) ; e successivamente affidato incarico provvisorio (ma 5 anni dopo l'affidamento di un incarico non provvisorio) di coordinatore infermieristico della UOC Endoscopia Digestiva con decorrenza dal 14.3.2016; (cfr. doc. n. 3 e nota prot. n. prot. n. 118 del 10.3.2016.
Il primo di tali atti, indirizzato sia al che al Direttore Sanitario, al capo Parte_1
Dipartimento PNL ed al Responsabile dei servizi Infermieristici reca la firma del primario medico dell' U.O.C. di fisiopatologia respiratoria. Quanto al successivo incarico provvisorio esso è stato, come più volte detto, preceduto di oltre
5 anni da altro incarico dal quale può e deve desumersi che in precedenza il era Parte_1 stata lì collocato per sostituire altro dipendente entrato in trattamento di quiescenza, ( Pt_3
.
[...]
Vi sono quindi i provvedimenti formali (diretti e/o indiretti) di affidamento dell'incarico ed a tale conclusione si perviene anche dalla disamina della prova testimoniale raccolta nel corso dell'attività istruttoria. I testi di parte ricorrente hanno confermato che per i periodi indicati nella domanda (ovvero dal 3.5.2010 il ricorrente ha svolto le mansioni superiori descritte nel ricorso. Il prima teste, dotato di conoscenza diretta dei fatti di causa, ha riferito: “ho Testimone_1 lavorato per gli dal 1990 al 31.12.2020 giorno in cui sono stato posto in Controparte_2 quiescenza;
ADR: ho sempre lavorato quale infermiere professionale per l' Controparte_4 in fisiopatologia respiratoria fino al 2016 (anno di chiusura del reparto); dal 2016 al 2017 ho lavorato alla pneumologia nel reparto diretto dal Prof. e poi negli ultimi due Per_2 anni e mezzo al ADR: con il ho lavorato in Controparte_5 Parte_1 fisiopatologia respiratoria fino al 2016; in tale UOC il svolgeva le mansioni di Parte_1
CA e tanto dalla data del pensionamento del precedente CA Parte_3 (anche io ho fatto il caposala per tre mesi, nel corso dell'anno 2010 (quando è andato in pensione ma mi sono dimesso); Parte_3
ADR: eravamo stati scelti quali caposala io ed il perché il titolo specialistico di Parte_1 caposala lo avevamo – che io ricordi – solo il ed io;
ADR: io ed il Parte_1 Parte_1 avevamo gli stessi anni di servizio ed il medesimo inquadramento (che il livello del D); entrambi dal 1982 e fino al 1990 abbiamo lavorato in una clinica privata – Villa Russo – clinica a partecipazione statale (convenzionata col SSN) sempre svolgendo entrambi le mansioni di infermiere professionale;
ADR: nel 2016 il è stato assegnato al reparto di Endoscopia Digestiva;
anche in Parte_1 tale UOC ha svolto i compiti di CA ove tuttora lavora;
nella fisiopatologia respiratoria lavoravano circa 18 infermieri professionali, poi vi era il personale di OSS più l'impresa di pulizia;
sia gli infermieri che gli OSS erano comandati, gestiti al 100% dal caposala il quale controllava anche il lavoro svolto dai dipendenti dell'impresa di pulizia;
fino a quando sono andato in pensione (31.12.2020) il è stato sempre inquadrato nel livello D;
Parte_1
ADR: il caposala si occupava delle ferie, dei giorni di presenza, le terapie che facevano gli infermieri, farmaci da acquistare, sicurezza sul lavoro (utilizzo dei guanti ad esempio); in caso di inadempienze degli infermieri e degli OSS ne rispondevano il caposala ed il primario;
anche per i giorni di malattia dovevamo avvisare il caposala che poi provvedeva a sostituire il personale mancata;
tutto ciò che accedeva nel reparto occorreva avvisare il caposala;
ADR: il caposala insieme al primario decideva anche delle eventuali contestazioni disciplinari da Contr elevare nei confronti degli infermieri e degli OSS;
si occupava anche dell'approvvigionamento dei materiali che occorrevano al reparto dai farmaci e materiale sanitario e materiali che si usavano nel reparto (lampadine, letti ed altro); ADR: che io sappia all'epoca il non percepiva indennità di coordinamento;
ADR: Parte_1 anche il caposala ha responsabilità in prima persona relativamente agli ordini;
parlava col primario ma gli ordini al materiale sanitario li faceva il caposala;
ADR: la mansioni che faceva il caposala le faceva in piena autonomia erano: turni per il personale infermieristico ed OSS, richiesta di farmaci e materiale parasanitario e tutto ciò che riguardava il reparto;
si occupava anche dell'attività di tutoraggio degli allievi Contr infermieri;
da un punto di vista infermieristico si occupava della programmazione dell'attività di reparto;
ribadisco che il caposala è il coordinatore del reparto;
dava agli infermieri i compiti da effettuare in una specifica giornata quando capitava un'esigenza particolare occupandosi anche delle emergenze del reparto;
Il secondo teste citato dalla parte ricorrente è stato che ha riferito: Testimone_2
“: Il ricorrente è stato il mio caposala presso l' nell'UOC Endoscopia Controparte_4
Digestiva; dal marzo 2016 fino alla data del mio pensionamento avvenuta a febbraio 2022; in questo lasso di tempo è stato ininterrottamente il mio caposala;
ADR: il ricorrente ha sostituito il caposala precedente che era;
ADR: in quel Persona_3 periodo nel 2016 vi erano oltre il caposala 3 unità di infermieri;
e fino a che sono stato io è arrivato solo un altro infermiere di nome (non ricordo il cognome); ADR: non conosco Per_4 il livello di inquadramento del;
ADR: quale caposala si interessava di compilare Parte_1
i turni degli infermieri;
acquisto di materiali e farmaci;
dei giorni di presenza;
delle ferie, delle sostituzioni in caso di malattia (quando eravamo in malattia lo avvisavamo); si occupava
– d'accordo col primario - di contestazioni disciplinari;
si occupava di sicurezza sul lavoro e controllava che guanti e tute fosse a norma;
per mancanza di materiali (sia di tipo infermieristico che non infermieristico come luci, lampadine etc.) noi facevamo sempre riferimento a lui;
il compilava gli appositi moduli per manutenzione ed altro;
Parte_1 ADR: il metteva a corrente della sua attività il (all'inizio vi era Parte_1 CP_7
, dopo è subentrato il dr. ); ma sulle richieste e sugli atti metteva sempre la Per_5 Per_6 sua firma.
In conclusione, tirando le fila del discorso tenuto conto di quanto disposto dall'art. 52, punto n. 5 del D. L.vo n. 165/01 in base al quale “è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore” può affermarsi, in base alle considerazioni che precedono, che ben può convenirsi con quanto esplicitato nell'atto introduttivo del giudizio laddove viene sottolineato che il ricorrente ha maturato il diritto ad essere inquadrao dal 3.5.2010 nella categoria DS nonché ad essere retribuito, quale soggetto avente diritto a ricevere la retribuzione del livello Ds prevista dall'art. 28 del CCNL Sanità 1999 in relazione ai periodo non colpito dalla parziale decorso del termine di prescrizione ovvero dal 14.12.2012 al 31.3.2023 (fine del mese antecedente a quello di deposito del ricorso;
ultimo mese, peraltro, esaminato, nei conteggi contenuti nel ricorso. I testi di parte ricorrente sono stati assai precisi: “con il ho lavorato in Parte_1 fisiopatologia respiratoria fino al 2016; in tale UOC il svolgeva le mansioni di Parte_1
CA e tanto dalla data del pensionamento del precedente CA;
Parte_3 il teste ha una conoscenza qualificata non solo per aver lavorato dal 2010 al 2016 con Tes_1 il ricorrente ma anche per aver fatto anch'egli ”il caposala per tre mesi, nel corso dell'anno 2010 (quando è andato in pensione ma mi sono dimesso). Parte_3
Assai significativa l'ulteriore circostanza riferita dal teste che ha precisato che entrambi Tes_1 erano stati scelti “quali caposala io ed il perché il titolo specialistico di caposala Parte_1 lo avevamo – che io ricordi – solo il ed io”. Parte_1
Il teste , peraltro è a conoscenza anche delle mansioni svolte dal nel periodo Tes_1 Parte_1 successivo ovvero dal 2016 al 2023: “nel 2016 il è stato assegnato al reparto di Parte_1
Endoscopia Digestiva;
anche in tale UOC ha svolto i compiti di CA ove tuttora lavora;
nella fisiopatologia respiratoria lavoravano circa 18 infermieri professionali, poi vi era il personale di OSS più l'impresa di pulizia;
sia gli infermieri che gli OSS erano comandati, gestiti al 100% dal caposala il quale controllava anche il lavoro svolto dai dipendenti dell'impresa di pulizia;
fino a quando sono andato in pensione (31.12.2020) il è Parte_1 stato sempre inquadrato nel livello D;
il caposala si occupava delle ferie, dei giorni di presenza, le terapie che facevano gli infermieri, farmaci da acquistare, sicurezza sul lavoro
(utilizzo dei guanti ad esempio); in caso di inadempienze degli infermieri e degli OSS ne rispondevano il caposala ed il primario;
anche per i giorni di malattia dovevamo avvisare il caposala che poi provvedeva a sostituire il personale mancata;
tutto ciò che accedeva nel reparto occorreva avvisare il caposala;
ADR: il caposala insieme al primario decideva anche delle eventuali contestazioni disciplinari da elevare nei confronti degli infermieri e degli OSS;
Contr
si occupava anche dell'approvvigionamento dei materiali che occorrevano al reparto dai farmaci e materiale sanitario e materiali che si usavano nel reparto (lampadine, letti ed altro).
Il teste conferma, sia pure con un minor grado di precisazione e Testimone_2 per un periodo più ristretto (ovvero quello compreso tra il 2016 ed il 2022) l'effettuazione delle mansioni di caposala svolte dal quando egli ha svolto presso l' Parte_1 CP_4 ell'UOC Endoscopia Digestiva: “è stato il mio caposala presso l'
[...] Controparte_4 nell'UOC Endoscopia Digestiva” ha riferito il teste e tanto dal marzo 2016 fino Tes_2 alla data del mio pensionamento avvenuta a febbraio 2022; in questo lasso di tempo è stato ininterrottamente il mio caposala. Quale caposala il ricorrente – ha precisato il teste “si interessava di compilare i Tes_2 turni degli infermieri;
acquisto di materiali e farmaci;
dei giorni di presenza;
delle ferie, delle sostituzioni in caso di malattia (quando eravamo in malattia lo avvisavamo); si occupava – d'accordo col primario - di contestazioni disciplinari;
si occupava di sicurezza sul lavoro e controllava che guanti e tute fosse a norma;
per mancanza di materiali (sia di tipo infermieristico che non infermieristico come luci, lampadine etc.) noi facevamo sempre riferimento a lui;
il compilava gli appositi moduli per manutenzione ed altro;
il Parte_1
metteva a corrente della sua attività il (all'inizio vi era , dopo Parte_1 CP_7 Per_5
è subentrato il dr. ); ma sulle richieste e sugli atti metteva sempre la sua firma”. Per_6
Il teste di parte convenuta indicato nella memoria difensiva, dott. non è Testimone_3 stato mai citato o – se citato - non ha mai presenziato alle udienze istruttorie
Inoltre, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità abbia più volte evidenziato, in caso di mansioni promiscue, che per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purchè non espletata in via sporadica od occasionale (Cass., Sez. Lav., n.2744 del 23/03/1999).
Nella vicenda del ricorrente appare chiaro che per molti anni il ha svolto le Parte_1 mansioni di caposala dal 2010 al 2016 presso il reparto di Endoscopia Digestiva e dal 2016 al marzo 2023 presso l'UOC Endoscopia Digestiva dell' di Napoli. Controparte_4
Tanto premesso la domanda può trovare accoglimento e, pertanto, parte convenuta è tenuta a inquadrare nel livello Ds del comparto Sanità il già dal 3.5.2010 ed a corrispondere Parte_1 allo stesso le somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate tra la paga corrisposta e quelle dovute per le mansioni svolte di caposala (sopra specificate) dal 14.12.2012 al 31.3.2023 (con somma correttamente quantificata in € 24.230,00 (lorde), , comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata.
Parte Va, infine, precisato che, in merito ai conteggi contenuti nel ricorso la contestazione dell appare genericamente formulata e peraltro le somme spettanti all'istante, tenuto conto della prescrizione parziale maturata, risulta quantificate in modo corretto ed in linea con le previsioni di cui ai contratti di categoria in atti.
In considerazione dell'accoglimento quasi integrale della domanda le spese di lite seguono per 2/3 il criterio della soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva.
Per la restante parte le spese vanno compensate.
P.Q.M.
a) accoglie, parzialmente la domanda e, pertanto, dichiarato il diritto di Parte_1 ad essere inquadrato nel livello Ds del CCNL Comparto Sanità nella vecchia declaratoria e/o nell'Area del personale di elevata qualificazione a far data dal 3.5.2010 al 31.3.2023 (fine del mese antecedente alla data di deposito del ricorso) per chiara e netta prevalenza delle mansioni superiori di fatto svolte così come provate condanna l' Controparte_8 al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze derivanti dal 14.12.2012 al 31.3.2023 con somme liquidate in complessivi € 24.230,00 (lorde), comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata;
b) rigetta ogni altra domanda;
c) condanna la parte soccombente al pagamento, in favore della parte ricorrente di 2/3 delle spese di lite che vengono liquidate in tale misura ridotta in complessivi euro 3.000/00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
Napoli 09.04.2025
Il Giudice
dott. Federico Bile