TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3778/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3778/2023 promossa da:
Parte_1
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Pellegrini
[...] P.IVA_1
( ) ed elettivamente domiciliata presso la pec del difensore C.F._1
Email_1
ATTRICE/opponente contro
C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
PI (PG) - Vocabolo Fibbino 50, in persona del legale rappresentante nata a Controparte_2 Castiglione del Lago il 26/12/1990, rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atto di precetto, dall'Avv. Francesco Bricca ( – Fax n. 075/5729082 – C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_2
Perugia Via G.B. Pontani n. 14.
CONVENUTA/opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, per i motivi espressi in atto e per quant'altro rilevabile d'ufficio:
- Sospendere l'efficacia del precetto impugnato, essendo lo stesso erroneo in quanto riporta voci non dovute, pertanto l'eventuale esecuzione sarebbe fonte di grave danno nei confronti della società precettata Con
- Accertare e dichiarare che il precetto notificato dalla LO Ss, come generalizzata in atti e rappresentata, è erroneo ed ingiusto nella misura e per i motivi espressi in atto, ovvero per quant'altro di diritto, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia totale/parziale del precetto notificato all'opponente
[...]
Parte_2
- Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CAP di legge.
pagina 1 di 2 Per l'opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
-Rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie, ivi compresa quella di sospensione dell'efficacia del precetto, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e per l'effetto rigettare l'opposizione ex adverso proposta. Con refusione di spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata dall' si Parte_3
è rivelata infondata e deve, pertanto essere respinta. Ai fini IVA, le imprese agricole sono disciplinate dal regime speciale di cui all'art 34 del DPR nr. 633/1972, il quale prevede che le detrazioni non vengono operate sulla base delle imposte assolte sugli acquisti ma applicando alle cessioni imponibili le relative percentuali di compensazione. Tale disciplina speciale è quella naturale del settore agricolo:
è tuttavia possibile per le imprese agricole optare per il regime ordinario, ma questa resta una mera facoltà e non risulta un'opzione esercitata dalla resistente. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta società agricola semplice (visura camerale e dichiarazione Iva) si evince che la stessa non abbia optato per il regime ordinario e che pertanto il regime applicato è quello speciale, con conseguente indetraibilità dell'IVA sugli acquisti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; conferma l'efficacia del precetto impugnato;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 2550,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3778/2023 promossa da:
Parte_1
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Pellegrini
[...] P.IVA_1
( ) ed elettivamente domiciliata presso la pec del difensore C.F._1
Email_1
ATTRICE/opponente contro
C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
PI (PG) - Vocabolo Fibbino 50, in persona del legale rappresentante nata a Controparte_2 Castiglione del Lago il 26/12/1990, rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atto di precetto, dall'Avv. Francesco Bricca ( – Fax n. 075/5729082 – C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Email_2
Perugia Via G.B. Pontani n. 14.
CONVENUTA/opposta
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, per i motivi espressi in atto e per quant'altro rilevabile d'ufficio:
- Sospendere l'efficacia del precetto impugnato, essendo lo stesso erroneo in quanto riporta voci non dovute, pertanto l'eventuale esecuzione sarebbe fonte di grave danno nei confronti della società precettata Con
- Accertare e dichiarare che il precetto notificato dalla LO Ss, come generalizzata in atti e rappresentata, è erroneo ed ingiusto nella misura e per i motivi espressi in atto, ovvero per quant'altro di diritto, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia totale/parziale del precetto notificato all'opponente
[...]
Parte_2
- Con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CAP di legge.
pagina 1 di 2 Per l'opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
-Rigettare tutte le eccezioni e le domande avversarie, ivi compresa quella di sospensione dell'efficacia del precetto, per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto e per l'effetto rigettare l'opposizione ex adverso proposta. Con refusione di spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata dall' si Parte_3
è rivelata infondata e deve, pertanto essere respinta. Ai fini IVA, le imprese agricole sono disciplinate dal regime speciale di cui all'art 34 del DPR nr. 633/1972, il quale prevede che le detrazioni non vengono operate sulla base delle imposte assolte sugli acquisti ma applicando alle cessioni imponibili le relative percentuali di compensazione. Tale disciplina speciale è quella naturale del settore agricolo:
è tuttavia possibile per le imprese agricole optare per il regime ordinario, ma questa resta una mera facoltà e non risulta un'opzione esercitata dalla resistente. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta società agricola semplice (visura camerale e dichiarazione Iva) si evince che la stessa non abbia optato per il regime ordinario e che pertanto il regime applicato è quello speciale, con conseguente indetraibilità dell'IVA sugli acquisti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; conferma l'efficacia del precetto impugnato;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 2550,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 2 di 2