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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 12320/2023 (alla quale è riunita la causa iscritta al n. di R.G. 12872/2023)
TRA
TE
( ), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
Maurizio Gerosa del Foro di Sondrio ATTRICE OPPONENTE nel giudizio R.G. 12320/2023 1
E
( ), in NT P.IVA_2 persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. Donatella Cicognani del
Foro di Varese
ATTRICE OPPONENTE nel giudizio R.G. 12872/2023
CONTRO
), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Aurelio Raiola del Foro di Milano CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione dell'8.5.2025:
La riportandosi alle conclusioni rese nella NT propria memoria ex art. 183 n. 1) c.p.c., così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ACCERTATA E DICHIARATA l'infondatezza della pretesa avanzata da nei confronti di Controparte_2 TE
e di REVOCARE il decreto
[...] NT ingiuntivo nr. 1935/2023 del 24 gennaio 2023 su R.G. 1331/2023 emesso il 12 gennaio 2023 (e pubblicato il 24 gennaio 2023) dal Tribunale di Milano nei confronti di TE
e di in quanto, ingiusto, illegittimo
[...] _1 NT ed infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, RESPINGERE ogni pretesa di pagamento avanzata da Controparte_2 nei confronti di e di TE
NT
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale
REVOCARE il decreto ingiuntivo nr. 1935/2023 del 24 gennaio 2023 su R.G.
1331/2023 emesso il 12 gennaio 2023 (e pubblicato il 24 gennaio 2023) dal Tribunale di Milano nei confronti di
[...]
e di in TE NT quanto, ingiusto, illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e RIDETERMINARE l'ammontare dovuto dalla
[...]
e dalla TE Controparte_3 alla nella misura che sarà ritenuta di
[...] Controparte_2 giustizia, respingendo ogni ulteriore avversa pretesa. 2 Spese, diritti ed onorari di causa integralmente compensati tra le parti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordinare a al Credito TE Valtellinese, alla Banca Carige, all'Istituto Intesa San Paolo, alla Banca Popolare di Milano e alla UBI Banca (oggi la produzione ex art. 210 CP_4
c.p.c. al fine dell'acquisizione nel presente giudizio delle disposizioni di bonifico eseguite nel periodo compreso tra il 2012 e il 2018 da
nei confronti della TE
. Controparte_2
La riportandosi alle conclusioni rese nell'apposito foglio Controparte_2 depositato telematicamente, così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso, così giudicare: PRELIMINARMENTE: dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di TE
NEL MERITO, gradatamente:
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1935/23 nei soli confronti di e per l'effetto NT condannare l'attrice opponente al pagamento dell'importo ingiunto oltre interessi e compensi legali come da domanda;
- Accertato e dichiarato l'inadempimento dell'attrice opponente, in rigetto dell'opposizione promossa, condannare NT
, al pagamento in favore della somma di €
[...] Controparte_2
248.922,36= per la causale di cui in premessa, con gli interessi così come liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, dalle singole scadenze al saldo, detratta la somma versata da TE
in virtù di accordo transattivo.
[...]
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertato e dichiarato l'inadempimento dell'attrice opponente NT
, in rigetto dell'opposizione promossa, condannarla al
[...] pagamento in favore di della somma di € 248.922,36=, Controparte_2 portata dalle fatture insolute, e non contestate, azionate con il procedimento monitorio R.G. 1331/23, o a quella diversa somma che dovesse risultare dagli atti di causa, detratto quanto versato da TE in virtù di accordo transattivo.
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di cui all'ingiunzione e del presente procedimento di opposizione, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, occorrendo, prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attrice opponente
[...]
e per testi sui capitoli di prova dedotti in NT memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2.”
Alla medesima udienza dell'8.5.2025 nessuno è comparso per la
[...] al fine di rendere le definitive TE conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con apposito ricorso per decreto ingiuntivo, la sul 3 Controparte_2 presupposto di essere creditrice nei confronti della
[...] della complessiva (residua) somma (al netto di TE acconti già riscossi) di € 248.992,36, oltre interessi, in relazione alla
“fornitura di apparecchiature elettriche industriali” ed alla relativa attività di
“assistenza” e che la si TE era scissa con cessione di parte del proprio patrimonio alla
[...]
(successivamente divenuta Controparte_3 [...]
, chiedeva ingiungersi il pagamento Controparte_5 dell'indicata somma alle due predette società in solido tra loro.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ingiungeva il pagamento della medesima somma di € 248.922,36, oltre interessi e spese, alla
[...] ed alla TE NT
“in via solidale” e “nei limiti di cui all'art. 2506 quater
[...] NT del codice civile”.
La si opponeva al TE decreto ingiuntivo notificatole, introducendo il giudizio R.G. 12320/2023 e deducendo, in sintesi, e per quanto ancora rilevante ai fini del decidere: a) che il complessivo debito in relazione al quale la aveva agito faceva CP capo alla atteso che rientrava tra le passività NT espressamente trasferite a quest'ultima in sede di scissione societaria;
b) che non era ipotizzabile una propria responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2506 quater, ultimo comma, c.c., atteso che il patrimonio netto ad essa assegnato in sede di scissione aveva un valore di € 10.000,00 e che essa opponente aveva già versato “somme ben maggiori”… “per far fronte a debiti tributari riferiti al periodo antecedente alla scissione”.
Anche la si opponeva al NT decreto ingiuntivo notificatole, introducendo il giudizio R.G. 12872/2023 e deducendo, sempre in sintesi: a) l'assenza di prova del complessivo credito in relazione al quale la aveva agito;
b) che ogni debito nei confronti CP della era stato estinto a mezzo di pagamenti effettuati dalla CP negli anni dal 2012 al TE 2017 e dei pagamenti eseguiti da essa opponente nell'anno 2018 per il complessivo importo di € 64.812,42.
La instava, pertanto, per la revoca del decreto _1 _1 ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, per la rideterminazione del credito
“nella misura che sar[ebbe stata] ritenuta di giustizia”.
La si costituiva in entrambi i giudizi di opposizione Controparte_2 deducendo, quanto in particolare alle difese svolte dalla _1
a) che il proprio credito in relazione al quale aveva agito in
[...] monitorio era pienamente sussistente e risultava dallo stesso contenuto dell'atto di scissione societaria, dal relativo progetto e dal libro giornale della
– documenti dai quali TE emergeva, appunto, che, al momento della scissione, tra le poste passive trasferite alla vi era il complessivo debito nei NT confronti di essa opposta allora ammontante ad € 320.450,37; b) che i pagamenti genericamente indicati dalla , ove pure 4 NT effettivamente sussistenti, non erano rif vo credito domandato in monitorio;
c) che, d'altronde, come detto, il complessivo credito di essa opposta, al momento della scissione societaria, ammontava al maggior importo di € 320.450,37 mentre già nel ricorso in monitorio si era dato atto dell'avvenuto pagamento di acconti per € 58.188,96.
La instava, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo CP opposto ovvero per la condanna delle opponenti, in solido tra loro, al pagamento della medesima somma oggetto di ingiunzione.
All'udienza del 24.10.2023 i due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo venivano riuniti.
In data 19.2.2024 interveniva atto di transazione tra la e la Controparte_2
con conseguente TE corresponsione da parte di quest'ultima, in favore della prima, del complessivo importo di € 250.000,00.
A seguito di tale transazione, la come sopra riportato, instava CP perché fosse dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti della e perché la TE _1 fosse condannata al pagamento dell'importo differenziale tra
[...] quanto originariamente domandato in monitorio e quanto già ricevuto per effetto della transazione stessa. Tutto ciò premesso, stante la predetta intervenuta transazione, deve, in primo luogo, effettivamente dichiararsi cessata la materia del contendere per quanto attiene al rapporto processuale intercorso tra la e la CP [...]
. TE
Nonostante la predetta transazione, la domanda monitoria per quanto proposta nei confronti della così come la relativa NT opposizione devono, invece, scrutinarsi nel merito, atteso che alla predetta transazione non può attribuirsi un effetto estintivo dell'intero complessivo credito per il quale la ha agito. CP
In disparte il rilievo per cui la , in realtà, non ha NT minimamente dichiarato di voler profittare della più volte richiamata transazione ai sensi dell'art. 1303, primo comma, c.c., risulta, infatti, assorbente rilevare al riguardo come la transazione di cui si tratta sia, all'evidenza, riferita non già all'intero complessivo credito per il quale la ha agito ma unicamente alla porzione di esso per la quale la CP
, a seguito dell'intervenuta TE scissione societaria, doveva rispondere, in solido con la _1
(sia pure con beneficium escussionis), ai sensi dell'ultimo comma
[...] dell'art. 2506 quater c.c..
Venendo, pertanto, al merito dell'opposizione proposta dalla _1
la stessa, per le ragioni che seguono, non può ritenersi fondata.
[...]
A prescindere dalla genericità delle contestazioni avanzate dalla CP_6 in ordine all'esistenza in sé (al momento dell'intro
[...] domanda monitoria) del complessivo credito per il quale la ha CP agito1, deve, infatti, rilevarsi come tale complessivo credito risulti ampiamente provato sia dai documenti di trasporto prodotti in atti dall'opposta sia (e soprattutto) dal contenuto dell'atto di scissione societaria, del progetto di scissione societaria e del libro giornale della TE
relativo al periodo della scissione (doc. n.ri 3, 5 e 6
[...] prodotti in atti dall'opposta con la comparsa di costituzione nel giudizio R.G. 12872/2023) - documenti dai quali ben si evince che tra le poste patrimoniali passive poste a carico della (allora NT [...]
) in sede di scissione parziale (i cui effetti si sono Controparte_3 verificati in data 17.7.2018) vi erano debiti verso fornitori ammontanti a complessivi € 591.835,84 e che tra tali debiti vi era, appunto, il complessivo debito nei confronti della per pregresse forniture allora CP ammontante ad € 320.450,37.
E ciò con la precisazione che ai predetti documenti relativi alla scissione societaria, ivi compreso il libro giornale della società TE
, deve riconoscersi piena efficacia probatoria nei
[...] confronti della atteso che, all'epoca della NT scissione, entrambe le società opponenti vedevano la medesima compagine sociale ed il medesimo amministratore (ossia il sig. ). Controparte_7
A fronte di tanto, poi, (con riferimento al momento della proposizione della domanda monitoria) non può ritenersi provata l'esistenza di alcun fatto estintivo idoneo ad elidere, in tutto od in parte, il complessivo credito per il quale la ha agito. CP
Quanto all'adombrata esistenza di pagamenti effettuati dalla
[...]
negli anni tra il 2012 ed il 2017, TE trattasi, infatti, all'evidenza, di deduzione del tutto generica poiché la neppure ha effettivamente allegato quando tali NT presunti pagamenti sarebbero avvenuti, per quali importi, ecc.
Quanto, poi, ai tre pagamenti indicati dalla come NT da essa direttamente effettuati nell'anno 2018 per il complessivo importo di € 64.812,42, deve rilevarsi: a) come quest'ultima non abbia offerto al processo alcun elemento (di allegazione e) di prova da cui desumere che gli stessi sarebbero imputabili alle medesime poste creditorie per le quali la CP ha complessivamente agito in monitorio;
b) che, pur a voler detratte dal predetto importo di € 320.450,37 indicato nel libro giornale della
[...]
coevo all'operazione di scissione (si TE ribadisce che, all'epoca della scissione, la TE
e la vedevano la medesima
[...] NT compagine societaria ed il medesimo amministratore) l'indicato importo di € 64.812,42, residuerebbe pur sempre (al momento della proposizione della 6 domanda in monitorio) un credito complessivo della per sola sorte CP capitale, di valore (€ 255.637,95) maggiore rispetto alla sorte capitale domandata in monitorio (€ 248.922,36).
L'opposizione proposta dalla non può, dunque, in NT definitiva, in alcun modo, ritenersi fondata.
Nondimeno, come correttamente rilevato dalla stessa opposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve oggi tenersi conto della sopravvenuta parziale estinzione del credito domandato in monitorio derivante dalla transazione intervenuta tra la e la CP TE
.
[...]
Più precisamente da quanto originariamente dovuto dalla _1
a titolo di sorte capitale ed interessi di mora deve detrarsi l'esatto
[...] importo conseguito dalla a seguito della più volte richiamata CP transazione (€ 240.000,00) e ciò con la precisazione che neppure appare ipotizzabile che, nella fattispecie, dalla più volte richiamata transazione possa essere derivata l'estinzione del complessivo originario credito della per una somma maggiore rispetto a quella effettivamente ricevuta CP dall'opposta a seguito della transazione stessa ed in relazione ad una determinata quota ideale di responsabilità della TE
nei rapporti interni tra le condebitrici solidali, atteso
[...] che, nella specie, si tratta di una posizione debitoria che, nei rapporti interni tra le due società opponenti, all'atto della scissione societaria, è stata posta espressamente ed interamente a carico della (e di NT cui la era chiamata a TE rispondere, in via sussidiaria e nei limiti di legge, unicamente in forza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 2506 quater c.c. posto a presidio dei creditori).
Revocato il decreto ingiuntivo opposto, dunque, la NT va condannata al pagamento, in favore della della somma pari alla CP differenza tra l'importo di € 248.922,36, maggiorato degli interessi, al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, calcolati sugli importi indicati nelle fatture di cui ai documenti n.ri da 2 a 25 del fascicolo monitorio nonché sul residuo importo di
€ 5.336,04 in relazione alla fattura di cui al documento n. 1 del fascicolo monitorio con decorrenza dalle date di scadenza indicate in ogni singola fattura e fino al 19.2.2024 (data della transazione), e l'importo di € 250.000,00 già ricevuto dalla creditrice.
Sono, inoltre, dovuti, da parte della , sulla somma NT determinata per differenza al paragrafo precedente, gli interessi di mora, sempre al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, dal 20.2.2024 e fino al soddisfo.
Stante l'intervenuta transazione, le spese di lite tra la e la CP [...]
vanno integralmente compensate. TE
Le spese di lite tra la e la seguono, CP NT invece, la soccombenza di quest'ultima e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo, per un verso, all'unicità della difesa dell'opposta nei confronti 7 delle due opponenti e, per altro verso, all'intero valore della domanda originariamente avanzata in monitorio stante la virtuale integrale fondatezza della stessa e la riduzione della condanna della in NT questa sede in virtù unicamente di un fatto sopravvenuto (la più volte richiamata transazione) ad essa estraneo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata in monitorio e sulle opposizioni proposte nei giudizi riuniti, contrariis reiectis, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1935/2023;
2. dichiara cessata la materia del contendere tra la e la Controparte_2
TE
3. condanna la al pagamento, NT in favore della della somma pari alla differenza tra Controparte_2 l'importo di € 248.922,36, maggiorato degli interessi, al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, calcolati sugli importi indicati nelle fatture di cui ai documenti n.ri da 2 a 25 del fascicolo monitorio nonché sul residuo importo di € 5.336,04 in relazione alla fattura di cui al documento n. 1 del fascicolo monitorio con decorrenza dalle date di scadenza indicate in ogni singola fattura e fino al 19.2.2024, e l'importo di € 250.000,00 già ricevuto dalla creditrice;
4. condanna la al pagamento, NT in favore della degli interessi sulla somma di cui al Controparte_2 precedente punto 3. calcolati, al saggio di cui al D.Lgs. 231/2002, dal
20.2.2024 e fino al soddisfo;
5. compensa integralmente le spese di lite tra la e la Controparte_2
TE
6. condanna la al rimborso, NT in favore della delle spese di lite, liquidate in € 406,50 Controparte_2 per esborsi ed € 15.400,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore anticipatario avv. Aurelio Raiola.
Così deciso in Milano addì 14.5.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ed, invero, la , entro i termini decadenziali di rito, si è limitata a genericamente dedurre che NT non vi era prova dell'esistenza del complessivo credito per il quale la ha agito in monitorio mentre, come è CP noto, “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (così Cass., ord., n. 17889/2020).