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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/08/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 2026/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall' Avv.to Roberta Parte_1
Ruggeri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Bagheria in Corso Butera n. 271, giusta procura in atti;
- ricorrente - C O N T R O
in persona del Controparte_1
Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicola
Salzano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo in Via E. ed E. Sellerio n.27;
-resistente-
[...]
[...]
Controparte_2
, in persona del Dirigente pro-tempore;
[...]
1 -resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.07.2022, Parte_1
premettendo di aver stipulato con il Controparte_1
di Bagheria un contratto di lavoro a tempo determinato per
[...]
l'.a.s. 2021/2022, con la qualifica di assistente tecnico AR15, per 36 ore settimanali, a decorrere dal 20.09.2021 sino al 22.10.2021 e successivamente prorogato, da ultimo, fino al 30.06.2022, lamentava l'illegittimità dell'apposizione del termine di scadenza al 30 giugno
2022, assumendo che il posto occupato con l'incarico di supplenza risultava vacante e disponibile per l'intero anno scolastico già in data anteriore al 31 dicembre 2021, che lo stesso rientrava nei posti dell'organico di diritto dell' Istituto e che, pertanto, il termine di scadenza del contratto doveva coincidere con la fine dell'anno scolastico e cioè il 31 agosto.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare l'illegitimità della Circolare n. 59890 del 20.12.2021, emanata dall''
[...]
Controparte_3
, a firma del Dirigente del servizio, Dott.
[...]
, e, di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Persona_1
a vedersi riconosciuto, a fini giuridici ed economici, il Parte_1
periodo di servizio relativo all'anno scolastico 2022, a partire dal 30 giugno 2022 sino al 31 agosto 2022; - Per l'effetto, condannare le parti resistenti, ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento in favore della sig.ra delle retribuzioni relative al suddetto periodo Pt_1
di servizio, pari a 2.547,30 euro (1.273,65 al mese), oltre ad € 161,00
2 per TFR e indennità integrativa speciale conglobata tredicesima, oltre interessi legali;
- Condannare, altresì, le parti ad accreditare alla sig.ra
n. 1 punto per punteggio riferito al periodo di lavoro Parte_1
compreso tra il 30.06.2022 ed il 31.08.2022 ai fini dell'acquisizione di nuova e più favorevole posizione nella graduatoria Regionale ATA
Assistente Tecnico AR-15 grafica pubblicitaria 2022- 2023 ed in quella
Regionale di Collaboratore Scolastico, nonchè i punteggi che avrebbe maturato nelle altre graduatorie di rilevanza statale in cui la ricorrente è iscritta (quali Assistente Amm.vo, Assistente tecnico, Collaboratore
Scolastico), se il rapporto di lavoro fosse cessato alla data del 31 agosto
2021- Condannare, infine, parti resistenti a rifondere le spese legali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge” (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il eccependo, in via Controparte_1
preliminare, il difetto di legittimazione passiva, e nel merito contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'
[...]
, del quale, pertanto, va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 21.05.2025 per il deposito di note.
*** In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dal in merito al suo difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in ragione del fatto che la nomina è stata effettuata dall'Istituto
3 Scolastico resistente, pur essendo rimessi all'Assessorato poteri di
Vigilanza.
***
Nel merito, il ricorso va respinto.
Ai fini della presente decisione appare opportuno richiamare, per estrema sintesi, le principali tappe attraverso le quali si è, nel corso degli anni, dipanato il contenzioso sulle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico.
Con la sentenza n. 10127 del 2012, la Corte di Cassazione ha statuito che:
1) la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 368 del 2001 non si applica ex art. 70, comma 8, d. lgs. n. 165 del 2001, al personale scolastico, destinatario di una disciplina del tutto speciale;
2) la normativa che regolamenta l'apposizione del termine nel settore scolastico (art. 4, comma 11, legge n. 124 del 1999) non contrasta con la disciplina comunitaria, consentendo l'apposizione del termine in presenza di circostanze precise e concrete e di esigenze oggettive e specifiche, tali da scongiurare ogni possibilità di abusi da parte datoriale, priva di qualsiasi potere discrezionale e invece tenuta al puntuale rispetto di un'articolata normativa che regola sia il numero delle assunzioni a termine cui si può procedere ogni anno sia l'individuazione del lavoratore che si può assumere a termine;
3) l'art. 5, co. 4-bis, d. lgs. n. 368 del 2001 (al pari degli altri precetti di tale decreto legislativo) non si applica al personale della scuola;
al riguardo, il disposto dell'art. 9 del decreto-legge n. 70 del 2011 è meramente confermativo di un principio già enucleabile dal sistema ed
è privo di qualsiasi carattere innovativo;
conseguentemente la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al lavoratore il diritto
4 alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso.
Con ordinanza n. 207 del 2013, la Corte Costituzionale ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto
1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE:
1) se la predetta clausola debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge n. 124 del 1999 - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
2) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della predetta clausola, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.
Con sentenza del 26 novembre 2014, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha dichiarato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro
5 sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.
Successivamente a tali arresti giurisprudenziali è intervenuto il legislatore che con la legge n. 107 del 2015, ha autorizzato il
[...]
ad attuare un piano Controparte_4
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399
d.lgs. n. 297 del 1994 (art. 1, co. 95).
Nel caso di specie, la ricorrente vanta il diritto alla stipula del contratto di supplenza “annuale” deducendo di essere stata assunti per coprire posti “vacanti e disponibili”.
Deve tuttavia osservarsi che, nel settore scolastico, la ragione giustificatrice dell'apposizione del termine si rinviene nella stessa regolamentazione di rango primario e secondario del regime delle supplenze.
L'art. 4 della legge 124/99, in particolare, recita: “
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti
6 e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. [..]
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). [..]”.
Il regolamento per disciplinare il conferimento delle supplenze annuali e temporanee (art. 4, comma quinto, l. 124/99), è stato emanato nell'anno 2000 coi decreti nn. 201, per il personale docente ed educativo, e 430, per il personale ATA.
Nelle tabelle allegate essi contengono anche i criteri per la determinazione dei relativi punteggi.
Entrambi hanno, tra l'altro, precisato uniformemente i termini di scadenza dei relativi contratti (artt. 1, comma quinto, del D.M. 201 e 1, comma sesto, del D.M. 430):
a) 31 agosto per le supplenze “annuali”, di cui all'art. 4, primo comma,
l. 124/99;
b) il giorno annualmente indicato dal calendario scolastico come finale delle attività didattiche, per le supplenze “temporanee fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4, secondo comma;
c) l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio per le supplenze temporanee determinate da “casi diversi”, ai sensi dell'art. 4, terzo comma.
8 Alla luce di tale normativa, la causale del conferimento della supplenza può immediatamente ricavarsi dalla scadenza del contratto inizialmente prevista al 22.10.2021, dovendosi individuare nella copertura di posti vacanti e disponibili in organico di diritto solo nel caso di supplenza annuale con scadenza al 31 agosto dell'anno in corso, unico caso in cui la supplenza può dirsi effettivamente disposta per rispondere ad esigenze non transitorie della pubblica amministrazione.
Da ciò deriva che, in base alla normativa di riferimento su richiamata e tenuto conto del contratto stipulato con l'istituto scolastico resistente, il posto assegnato alla ricorrente rientra nella tipologia di cui alla lettera b) del D.M. n. 201/2000 da configurarsi, pertanto, come supplenza temporanea conferita fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30.06.2022.
Il ricorso va, quindi, integralmente respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla novità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso, l'11.08.2025
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 2026/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall' Avv.to Roberta Parte_1
Ruggeri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Bagheria in Corso Butera n. 271, giusta procura in atti;
- ricorrente - C O N T R O
in persona del Controparte_1
Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicola
Salzano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Palermo in Via E. ed E. Sellerio n.27;
-resistente-
[...]
[...]
Controparte_2
, in persona del Dirigente pro-tempore;
[...]
1 -resistente contumace-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.07.2022, Parte_1
premettendo di aver stipulato con il Controparte_1
di Bagheria un contratto di lavoro a tempo determinato per
[...]
l'.a.s. 2021/2022, con la qualifica di assistente tecnico AR15, per 36 ore settimanali, a decorrere dal 20.09.2021 sino al 22.10.2021 e successivamente prorogato, da ultimo, fino al 30.06.2022, lamentava l'illegittimità dell'apposizione del termine di scadenza al 30 giugno
2022, assumendo che il posto occupato con l'incarico di supplenza risultava vacante e disponibile per l'intero anno scolastico già in data anteriore al 31 dicembre 2021, che lo stesso rientrava nei posti dell'organico di diritto dell' Istituto e che, pertanto, il termine di scadenza del contratto doveva coincidere con la fine dell'anno scolastico e cioè il 31 agosto.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “Accertare e dichiarare l'illegitimità della Circolare n. 59890 del 20.12.2021, emanata dall''
[...]
Controparte_3
, a firma del Dirigente del servizio, Dott.
[...]
, e, di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Persona_1
a vedersi riconosciuto, a fini giuridici ed economici, il Parte_1
periodo di servizio relativo all'anno scolastico 2022, a partire dal 30 giugno 2022 sino al 31 agosto 2022; - Per l'effetto, condannare le parti resistenti, ciascuno secondo le proprie responsabilità, al pagamento in favore della sig.ra delle retribuzioni relative al suddetto periodo Pt_1
di servizio, pari a 2.547,30 euro (1.273,65 al mese), oltre ad € 161,00
2 per TFR e indennità integrativa speciale conglobata tredicesima, oltre interessi legali;
- Condannare, altresì, le parti ad accreditare alla sig.ra
n. 1 punto per punteggio riferito al periodo di lavoro Parte_1
compreso tra il 30.06.2022 ed il 31.08.2022 ai fini dell'acquisizione di nuova e più favorevole posizione nella graduatoria Regionale ATA
Assistente Tecnico AR-15 grafica pubblicitaria 2022- 2023 ed in quella
Regionale di Collaboratore Scolastico, nonchè i punteggi che avrebbe maturato nelle altre graduatorie di rilevanza statale in cui la ricorrente è iscritta (quali Assistente Amm.vo, Assistente tecnico, Collaboratore
Scolastico), se il rapporto di lavoro fosse cessato alla data del 31 agosto
2021- Condannare, infine, parti resistenti a rifondere le spese legali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per Legge” (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il eccependo, in via Controparte_1
preliminare, il difetto di legittimazione passiva, e nel merito contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto, chiedeva il rigetto.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'
[...]
, del quale, pertanto, va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 21.05.2025 per il deposito di note.
*** In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dal in merito al suo difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in ragione del fatto che la nomina è stata effettuata dall'Istituto
3 Scolastico resistente, pur essendo rimessi all'Assessorato poteri di
Vigilanza.
***
Nel merito, il ricorso va respinto.
Ai fini della presente decisione appare opportuno richiamare, per estrema sintesi, le principali tappe attraverso le quali si è, nel corso degli anni, dipanato il contenzioso sulle assunzioni a tempo determinato nel settore scolastico.
Con la sentenza n. 10127 del 2012, la Corte di Cassazione ha statuito che:
1) la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 368 del 2001 non si applica ex art. 70, comma 8, d. lgs. n. 165 del 2001, al personale scolastico, destinatario di una disciplina del tutto speciale;
2) la normativa che regolamenta l'apposizione del termine nel settore scolastico (art. 4, comma 11, legge n. 124 del 1999) non contrasta con la disciplina comunitaria, consentendo l'apposizione del termine in presenza di circostanze precise e concrete e di esigenze oggettive e specifiche, tali da scongiurare ogni possibilità di abusi da parte datoriale, priva di qualsiasi potere discrezionale e invece tenuta al puntuale rispetto di un'articolata normativa che regola sia il numero delle assunzioni a termine cui si può procedere ogni anno sia l'individuazione del lavoratore che si può assumere a termine;
3) l'art. 5, co. 4-bis, d. lgs. n. 368 del 2001 (al pari degli altri precetti di tale decreto legislativo) non si applica al personale della scuola;
al riguardo, il disposto dell'art. 9 del decreto-legge n. 70 del 2011 è meramente confermativo di un principio già enucleabile dal sistema ed
è privo di qualsiasi carattere innovativo;
conseguentemente la reiterazione dei contratti a termine non conferisce al lavoratore il diritto
4 alla conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso.
Con ordinanza n. 207 del 2013, la Corte Costituzionale ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto
1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n.
1999/70/CE:
1) se la predetta clausola debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge n. 124 del 1999 - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
2) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della predetta clausola, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno.
Con sentenza del 26 novembre 2014, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha dichiarato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro
5 sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.
Successivamente a tali arresti giurisprudenziali è intervenuto il legislatore che con la legge n. 107 del 2015, ha autorizzato il
[...]
ad attuare un piano Controparte_4
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399
d.lgs. n. 297 del 1994 (art. 1, co. 95).
Nel caso di specie, la ricorrente vanta il diritto alla stipula del contratto di supplenza “annuale” deducendo di essere stata assunti per coprire posti “vacanti e disponibili”.
Deve tuttavia osservarsi che, nel settore scolastico, la ragione giustificatrice dell'apposizione del termine si rinviene nella stessa regolamentazione di rango primario e secondario del regime delle supplenze.
L'art. 4 della legge 124/99, in particolare, recita: “
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti
6 e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
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7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. [..]
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). [..]”.
Il regolamento per disciplinare il conferimento delle supplenze annuali e temporanee (art. 4, comma quinto, l. 124/99), è stato emanato nell'anno 2000 coi decreti nn. 201, per il personale docente ed educativo, e 430, per il personale ATA.
Nelle tabelle allegate essi contengono anche i criteri per la determinazione dei relativi punteggi.
Entrambi hanno, tra l'altro, precisato uniformemente i termini di scadenza dei relativi contratti (artt. 1, comma quinto, del D.M. 201 e 1, comma sesto, del D.M. 430):
a) 31 agosto per le supplenze “annuali”, di cui all'art. 4, primo comma,
l. 124/99;
b) il giorno annualmente indicato dal calendario scolastico come finale delle attività didattiche, per le supplenze “temporanee fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4, secondo comma;
c) l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio per le supplenze temporanee determinate da “casi diversi”, ai sensi dell'art. 4, terzo comma.
8 Alla luce di tale normativa, la causale del conferimento della supplenza può immediatamente ricavarsi dalla scadenza del contratto inizialmente prevista al 22.10.2021, dovendosi individuare nella copertura di posti vacanti e disponibili in organico di diritto solo nel caso di supplenza annuale con scadenza al 31 agosto dell'anno in corso, unico caso in cui la supplenza può dirsi effettivamente disposta per rispondere ad esigenze non transitorie della pubblica amministrazione.
Da ciò deriva che, in base alla normativa di riferimento su richiamata e tenuto conto del contratto stipulato con l'istituto scolastico resistente, il posto assegnato alla ricorrente rientra nella tipologia di cui alla lettera b) del D.M. n. 201/2000 da configurarsi, pertanto, come supplenza temporanea conferita fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30.06.2022.
Il ricorso va, quindi, integralmente respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla novità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso, l'11.08.2025
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
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