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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 05 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 1265/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bovalino, alla via XXIV Maggio n. 28, presso lo studio dell'avv.to Roberto TRIMBOLI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti - pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1 domiciliato a Locri, via Matteotti n. 48, rappresentato e difeso dall' avv.to Cinzia LOLLI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. Per_1
37875/7313, pec: t;
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CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 06.05.2024,
ha chiesto l'accertamento del proprio stato di invalidità ai fini del Parte_1
riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. n.
Pag. 1 a 8 222/1984 contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott.ssa
[...]
, in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto. Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'azione per l'assenza del requisito contributivo, in quanto la parte ricorrente è stata destinataria di provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni 2018, 2019 e 2020, e nel merito l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la ricorrente non è affetta da patologie tali da ridurre la sua capacità lavorativa a meno di un terzo tenuto conto dell'attività lavorativa concretamente svolta di bracciante agricola.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica globale in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU, laddove le patologie sono state valutate in maniera restrittiva senza tener conto dell'incidenza delle stesse sullo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
Pag. 2 a 8 specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Altresì appare utile rammentare che il riconoscimento del diritto alla prestazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984 è subordinato alla sussistenza di precisi requisiti socioeconomici ed ovvero: riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di difetto fisico e mentale, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dall'assicurato e della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, nonché la sussistenza di requisiti assicurativi individuati in 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni, giusta previsione di cui all'art. 4 della l. n. 222/1984 che rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 per come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Ciò premesso, l'ammissibilità dell'accertamento in fase di merito ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. postula, in applicazione del principio dell'interesse ad agire enucleato dall'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico legale risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente (Cass., sez. lav., 27/04/2015, n. 8533).
Va in sintesi affermato che il procedimento in esame non consiste nel “previo adempimento di oneri”, nel senso di previo esperimento di rimedi amministrativi, ma in un procedimento giurisdizionale a cognizione piena e a carattere contenzioso, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere in giudizio
(Corte Cost. n. 243 del 2014; Cass., n. 6010/2014 e n. 6084/2014), non potendosi considerare proponibili azioni autonome, di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, essendo noto che, al contrario, il diritto può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza.
Ciò premesso, si evince come l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che l'interessato prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, atteso che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che
Pag. 3 a 8 sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. 16 maggio 2013, n. 12036;
Cass. 21 marzo 2014, n. 6731; Cass. 21 gennaio 2015, n. 1035, Cass. sez. L, sent. n. 11919 del 2015).
In sede di costituzione l' , reiterando l'eccezione già formulata nel procedimento CP_2
di ATP recante RG 497/2023, ha eccepito la carenza del requisito contributivo avendo la parte ricorrente subito il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni 2018,
2019 e 2020, ed ha all'uopo prodotto estratto ARLA, aggiornato al 18.7.2024, in cui risulta annotata l'operata cancellazione. Rispetto a tale eccezione e produzione documentale, la parte ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi a contestare genericamente quanto preliminarmente sollevato dall' e rimandando al contenuto dell'estratto contributivo emesso in data CP_2
05.09.2023 ed allegato al ricorso introduttivo di ATPO.
L'eccezione è fondata.
Nel caso di specie, si ribadisce, la ricorrente ha presentato domanda finalizzata all'ottenimento del beneficio di cui all'art. 1 della l. n. 222/1984 in data 14.06.2021, ma per come risulta dall'estratto ARLA prodotto dall'Istituto non sussiste il propedeutico requisito dei contributi versati consistente nei 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 maturati negli ultimi cinque anni. Ai fini di detto calcolo è decisiva l'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Ne consegue che l'accertata carenza dei requisiti socioeconomici prescritti inficia l'astratta possibilità di ottenere il beneficio richiesto, poichè la carenza di un requisito socioeconomico, ovvero contributivo, come nel caso in esame, per la proposizione della domanda in relazione al beneficio invocato si risolve in un difetto dell'interesse ad agire. Va dunque in ultimo osservato che la domanda in esame, volta ad ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui all'art. 1 della l. n. 222/1984, è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Posto quanto sopra, si evidenzia, per mera completezza, che il ricorso è altresì infondato anche nel merito.
Difatti, dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa Persona_2
si evince agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha
[...]
Pag. 4 a 8 analizzato le patologie, proceduto alla valutazione medico legale assegnando codici e indicando percentuali.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
In tal senso, il CTU all'esito dell'esame obiettivo ha accertato che la ricorrente è affetta da: “(…) Lombosciatalgia ricorrente;
Sindrome ansioso-depressiva; Cardiopatia ipertensiva
Classe NYHA II;
Bronchite Cronica Ostruttiva;
Diabete mellito di tipo II non insulino- dipendente”, e ha concluso “A causa delle patologie, documentate in atti e riscontrate in sede di visita peritale, la capacità lavorativa della ricorrente NON risulta permanentemente ridotta a meno di un terzo, a causa di tali infermità, in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Pertanto, la sig.ra , pur manifestando un quadro clinico- Parte_1
patologico, non presenta, in atto, i requisiti sanitari utili ad ottenere le prestazioni economiche richieste, ossia Assegno Ordinario di Invalidità”.
Tali conclusioni sono state rese a seguito di osservazioni ai sensi dell'art. 195 c.p.c., nelle quali la parte ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione di alcune patologie quali il diabete mellito di tipo II e la BPCO.
Orbene, il CTU ha puntualmente risposto alle contestazioni sollevate dalla ricorrente precisando che “(…) per mero errore materiale, non è stato inserito nel novero delle patologie sofferte dalla ricorrente il diabete mellito di tipo II, trattato con ipoglicemizzanti orali. E si sostituisce la diagnosi di “Episodi di bronchite” con “BPCO”. Pertanto le patologie riscontrate, alla luce di quanto su esposto, risultano essere:
1. Lombosciatalgia ricorrente;
2. Diabete mellito di tipo II non insulino-dipendente;
3. Cardiopatia ipertensiva II Classe
NYHA;
4. Sindrome ansioso-depressiva;
5. BPCO”. Inoltre, nel dettaglio, quanto al diabete mellito ha avuto modo di significare che “si presenta ben compensato dalla terapia con ipoglicemizzanti orali, senza complicazioni, e non ancora necessitante di terapia insulinica”, quanto invece alla BPCO “dall'esame strumentale, effettuato in pari data, risulta un quadro di insufficienza respiratoria moderata (FEV/VC 67,9)”, ed ha infine confermato gli esiti dell'accertamento, ovvero l'assenza dei requisiti sanitari necessari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984.
Pag. 5 a 8 Rispetto alle conclusioni peritali, dunque, le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la ricorrente.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va infatti ricordato che la consulenza tecnica, che, è utile ricordare, non costituisce un mezzo di prova, è diretta unicamente ad integrare l'attività decisoria del giudice, sia in quanto capace di offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia in quanto può offrire elementi concreti di giudizio. Essa, tuttavia, risulta non esperibile ove siano del tutto carenti, come nel caso in esame, questioni oggetto di specifica critica.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. Cass. lav. n.
2151/2004) le quali peraltro non risultano superate da documentazione sanitaria sopravvenuta.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I,
03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi
Pag. 6 a 8 del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
Al cospetto di tali specifiche valutazioni le contestazioni contenute in ricorso si prestano, dunque, ad essere considerate generiche deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguentemente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Vista la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso promosso da avente ad oggetto Parte_1
l'accertamento delle condizioni sanitarie di cui agli art. 1 della l. n. 222/1984;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1
decreto.
Locri, 05.03.2025
Pag. 7 a 8 Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 8 a 8