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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 12864/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LEO CINZIA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PILOTTO Controparte_1
FIORENZA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...], il [...], ed , nato a [...] Controparte_2 CP_3
(TO), il 05.11.2018.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente depositato il 23/05/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Controparte_1
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli ed in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno CP_2 CP_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale ma con esercizio disgiunto della medesima per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione ed avranno residenza anagrafica e collocazione presso la madre. Entrambi i genitori assumeranno di comune accordo rispetto ai minori le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, attività sportive ed extrascolastiche) tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali, ispirando le scelte di vita dei figli nel loro preminente interesse, collaborando nel rapporto educativo ed esercitando separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che entrambi i genitori si impegnino a trascorrere con i figli il tempo delle visite di cui al seguente calendario e a seguirli nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che i medesimi si troveranno ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarli e prelevarli dai luoghi ove dovranno recarsi per lo svolgimento delle attività di cui sopra. I genitori potranno contattare telefonicamente i figli, quando sono con l'altro genitore, nella fascia oraria fra le
19 e le 21. Lo spostamento dei figli minori presso ciascun genitore avverrà con le seguenti modalità: sarà il genitore con il quale i figli si apprestano a stare a prelevarli dall'altro. Nel caso in cui i figli cadano malati, i genitori si concedono reciprocamente il consenso di poter far visita al figlio malato, quando questi ne faccia richiesta, accogliendo l'altro genitore in casa propria. Entrambi i genitori potranno stare con i figli a proprio piacimento e/o ogni volta che i minori ne faranno richiesta, compatibilmente con le eSIenze lavorative ed organizzative delle parti e scolastiche dei minori. In mancanza di accordo, si osserverà il seguente calendario: Durante la settimana ed i fine settimana:
Settimana 1° e 3°: lunedì con il padre (dall'uscita da scuola o dalle 16,30); martedì (dall'uscita da scuola o dalle 16,30), mercoledì e giovedì con la madre;
venerdì (dall'uscita da scuola o dalle 16,30), sabato e domenica con il padre;
Settimana 2° e 4°: lunedì con il padre;
martedì (dall'uscita da scuola o dalle 16,30), mercoledì e giovedì con la madre;
venerdì
(dall'uscita da scuola o dalle 16,30) con il padre;
sabato e domenica con la madre, secondo lo schema che segue:
SETTIMANA LUN MAR MER DOM Parte_2
1 settimana P M M M P P P
2 settimana P M M M P M M
3 settimana P M M M M P P
4 settimana P M M M P M M
Qualora la madre voglia trascorrere con i figli il week-end lungo dal venerdì uscita da scuola o in mancanza dalle 14,30 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o, in mancanza, a casa del padre, ne darà comunicazione al padre con 15 giorni di anticipo. Durante le vacanze natalizie: - I minori staranno con il padre negli anni dispari dal 23 al 30 dicembre e negli anni pari dal 30 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali: - Per metà del tempo della sospensione scolastica alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Durante il periodo estivo: - I figli potranno trascorrere con il padre tre settimane di vacanza, anche non consecutive, nel periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove porterà con sé i figli in vacanza.
- Il IG. presta sin d'ora il consenso all'iscrizione dei figli ai centri estivi ed a concorrere CP
alla relativa spesa, a condizione che la scelta degli stessi sia condivisa tra i genitori. Qualora non vi fosse l'accordo, o, comunque, i genitori decidessero di non mandare i figli ai centri estivi, il IG. tratterrà con sé i minori, oltre che nei giorni stabiliti per il calendario settimanale e per i CP
week-end, anche nei giorni e negli orari in cui i figli sarebbero stati al centro estivo. Durante le altre festività scolastiche, - durante le festività settimanali e i ponti, alternativamente per ciascuna festività
o, in caso di impedimento, a concordarsi;
- la Festa del Papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato;
- il giorno del compleanno dei figli ad anni alterni.
DÀ ATTO che la casa già familiare, peraltro di proprietà esclusiva del SI. rimarrà nella CP esclusiva disponibilità del medesimo avendo la SI.ra già trasferito la residenza Parte_1
anagrafica propria e dei figli ad altro indirizzo.
DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di assegno di mantenimento CP Parte_1
per i figli minori, la somma di euro 500,00 = (euro 250,00 per ciascun figlio) tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indico
Istat;
DÀ ATTO che l'assegno unico universale riferito alla prole, previsto dalla L. n. 46/2021, e futuri equipollenti rimarrà a beneficio della IG.ra . Parte_1
DÀ ATTO che i figli verranno detratti fiscalmente al 50% da ciascun genitore;
DISPONE che le spese extra relative ai figli, come disciplinate dal noto protocollo che qui si richiama, verranno suddivise nella misura del 50% a carico del SI. e per il 50% a carico della SI.ra CP
; il IG. contribuirà anche alla spesa per i buoni mensa, nella misura del 50%. Parte_1 CP
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con essi importanti legami SInificativi.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. I ricorrenti si, impegnano, altresì, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità
o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio dei minori.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 12864/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LEO CINZIA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PILOTTO Controparte_1
FIORENZA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...], il [...], ed , nato a [...] Controparte_2 CP_3
(TO), il 05.11.2018.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente depositato il 23/05/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Controparte_1
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli ed in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno CP_2 CP_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale ma con esercizio disgiunto della medesima per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione ed avranno residenza anagrafica e collocazione presso la madre. Entrambi i genitori assumeranno di comune accordo rispetto ai minori le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, attività sportive ed extrascolastiche) tenendo conto delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali, ispirando le scelte di vita dei figli nel loro preminente interesse, collaborando nel rapporto educativo ed esercitando separatamente la responsabilità genitoriale relativamente all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che entrambi i genitori si impegnino a trascorrere con i figli il tempo delle visite di cui al seguente calendario e a seguirli nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che i medesimi si troveranno ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarli e prelevarli dai luoghi ove dovranno recarsi per lo svolgimento delle attività di cui sopra. I genitori potranno contattare telefonicamente i figli, quando sono con l'altro genitore, nella fascia oraria fra le
19 e le 21. Lo spostamento dei figli minori presso ciascun genitore avverrà con le seguenti modalità: sarà il genitore con il quale i figli si apprestano a stare a prelevarli dall'altro. Nel caso in cui i figli cadano malati, i genitori si concedono reciprocamente il consenso di poter far visita al figlio malato, quando questi ne faccia richiesta, accogliendo l'altro genitore in casa propria. Entrambi i genitori potranno stare con i figli a proprio piacimento e/o ogni volta che i minori ne faranno richiesta, compatibilmente con le eSIenze lavorative ed organizzative delle parti e scolastiche dei minori. In mancanza di accordo, si osserverà il seguente calendario: Durante la settimana ed i fine settimana:
Settimana 1° e 3°: lunedì con il padre (dall'uscita da scuola o dalle 16,30); martedì (dall'uscita da scuola o dalle 16,30), mercoledì e giovedì con la madre;
venerdì (dall'uscita da scuola o dalle 16,30), sabato e domenica con il padre;
Settimana 2° e 4°: lunedì con il padre;
martedì (dall'uscita da scuola o dalle 16,30), mercoledì e giovedì con la madre;
venerdì
(dall'uscita da scuola o dalle 16,30) con il padre;
sabato e domenica con la madre, secondo lo schema che segue:
SETTIMANA LUN MAR MER DOM Parte_2
1 settimana P M M M P P P
2 settimana P M M M P M M
3 settimana P M M M M P P
4 settimana P M M M P M M
Qualora la madre voglia trascorrere con i figli il week-end lungo dal venerdì uscita da scuola o in mancanza dalle 14,30 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o, in mancanza, a casa del padre, ne darà comunicazione al padre con 15 giorni di anticipo. Durante le vacanze natalizie: - I minori staranno con il padre negli anni dispari dal 23 al 30 dicembre e negli anni pari dal 30 dicembre al 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali: - Per metà del tempo della sospensione scolastica alternando il giorno di Pasqua e di Pasquetta. Durante il periodo estivo: - I figli potranno trascorrere con il padre tre settimane di vacanza, anche non consecutive, nel periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il luogo dove porterà con sé i figli in vacanza.
- Il IG. presta sin d'ora il consenso all'iscrizione dei figli ai centri estivi ed a concorrere CP
alla relativa spesa, a condizione che la scelta degli stessi sia condivisa tra i genitori. Qualora non vi fosse l'accordo, o, comunque, i genitori decidessero di non mandare i figli ai centri estivi, il IG. tratterrà con sé i minori, oltre che nei giorni stabiliti per il calendario settimanale e per i CP
week-end, anche nei giorni e negli orari in cui i figli sarebbero stati al centro estivo. Durante le altre festività scolastiche, - durante le festività settimanali e i ponti, alternativamente per ciascuna festività
o, in caso di impedimento, a concordarsi;
- la Festa del Papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato;
- il giorno del compleanno dei figli ad anni alterni.
DÀ ATTO che la casa già familiare, peraltro di proprietà esclusiva del SI. rimarrà nella CP esclusiva disponibilità del medesimo avendo la SI.ra già trasferito la residenza Parte_1
anagrafica propria e dei figli ad altro indirizzo.
DISPONE che il SI. corrisponda alla SI.ra , a titolo di assegno di mantenimento CP Parte_1
per i figli minori, la somma di euro 500,00 = (euro 250,00 per ciascun figlio) tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indico
Istat;
DÀ ATTO che l'assegno unico universale riferito alla prole, previsto dalla L. n. 46/2021, e futuri equipollenti rimarrà a beneficio della IG.ra . Parte_1
DÀ ATTO che i figli verranno detratti fiscalmente al 50% da ciascun genitore;
DISPONE che le spese extra relative ai figli, come disciplinate dal noto protocollo che qui si richiama, verranno suddivise nella misura del 50% a carico del SI. e per il 50% a carico della SI.ra CP
; il IG. contribuirà anche alla spesa per i buoni mensa, nella misura del 50%. Parte_1 CP
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari dei figli con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con essi importanti legami SInificativi.
DÀ ATTO che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. I ricorrenti si, impegnano, altresì, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità
o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio dei minori.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.