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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/07/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2726/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. AN Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2726/2025, promossa con ricorso depositato il 30/05/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] n. 1 con l'Avv. Daniela Cozzi
e
1) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] n. 1 con l'Avv. Carlo Piazza
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in EG (MI), in data 24.09.2010
(anno 2010 atto n. 92 parte II serie A)
□ senza figli
X con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_3 C.F._3 CP_1
[..
[...] (C.F. ) nato a [...] il [...]
[...] C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30/05/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
-1)dichiarare la separazione personale dei coniugi e sopra meglio Parte_2 Parte_1 generalizzati, autorizzando gli stessi a vivere separati a mensa et a talamo con l'obbligo del reciproco rispetto e alle condizioni di cui infra;
-2)ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EG, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
e ciò alle seguenti condizioni
-3)dare atto che le parti si sono accordate acciocchè la casa familiare di proprietà esclusiva del sig. rimanga assegnata e nella disponibilità del medesimo;
Parte_2
- 4)che la Sig.ra provvederà entro il termine di mesi sei (6) dalla data di deposito del Parte_1 presente ricorso a trasferirsi presso nuova abitazione ed ivi fissare la sua nuova residenza, dove ospiterà i figli nei periodi di permanenza degli stessi presso di lei, secondo il palinsesto concordato tra i coniugi;
nel periodo di coabitazione dei coniugi fino all'esodo della sig.ra dalla casa Pt_1 familiare, tutte le spese del mènage, nessuna esclusa, saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
-5)prevedere che i figli minori e , una volta che la madre si sia trasferita nella sua Pt_3 CP_1 nuova abitazione, avranno fissata la loro residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa;
-6)disporre che il palinsesto di frequentazione genitori-figli sarà regolato come da piano genitoriale allegato al ricorso (cfr. allegato n. 4);
-7)prevedere che il Sig. dal momento in cui la coniuge si trasferirà presso la nuova Parte_2 abitazione e fintanto che la stessa non presenti una propria ed autonoma dichiarazione ISEE, corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 400,00=, indicizzata ISTAT, di cui € 300,00= Pt_1 a titolo di contributo perequativo al mantenimento dei figli ed € 100,00= a titolo di contributo al mantenimento della coniuge.
L'attuale assegno unico per i figli, dal momento in cui la coniuge si trasferirà presso la nuova abitazione, verrà percepito integralmente da quest'ultima.
Non appena possibile, la Sig.ra presenterà una propria autonoma dichiarazione ISEE basata Pt_1 sul mutato assetto familiare.
In considerazione del fatto che con la presentazione di nuovo ISEE l'Assegno unico universale percepito dalla sig.ra aumenterà considerevolmente, le parti concordano che il contributo Pt_1 indiretto del sig. verrà ridotto, dal momento in cui il detto AUU verrà percepito in misura Parte_2 aumentata dalla sig.ra , alla minor misura che comunque – sommata all'importo dell'AUU, Pt_1 garantisca alla predetta una complessiva somma mensile di Euro 570,00 (cinquecentosettanta). Di tale somma, € 100,00= saranno computati a titolo di contributo al mantenimento della coniuge e il resto quale contributo perequativo per i figli.
Detto contributo indiretto da parte del sig. dovrà essere indicizzato ISTAT;
Parte_2
-prevedere che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, come dalle "Linee guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 (cfr. allegato 5), verranno corrisposte nella misura del 70% dal padre e del 30% dalla madre.
2 8) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio proprio e dei figli.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 24.09.2010, in EG (MI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EG (anno 2010, atto n. 16, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 20.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.AN
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. AN Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2726/2025, promossa con ricorso depositato il 30/05/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] n. 1 con l'Avv. Daniela Cozzi
e
1) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] n. 1 con l'Avv. Carlo Piazza
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in EG (MI), in data 24.09.2010
(anno 2010 atto n. 92 parte II serie A)
□ senza figli
X con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_3 C.F._3 CP_1
[..
[...] (C.F. ) nato a [...] il [...]
[...] C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30/05/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
-1)dichiarare la separazione personale dei coniugi e sopra meglio Parte_2 Parte_1 generalizzati, autorizzando gli stessi a vivere separati a mensa et a talamo con l'obbligo del reciproco rispetto e alle condizioni di cui infra;
-2)ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di EG, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
e ciò alle seguenti condizioni
-3)dare atto che le parti si sono accordate acciocchè la casa familiare di proprietà esclusiva del sig. rimanga assegnata e nella disponibilità del medesimo;
Parte_2
- 4)che la Sig.ra provvederà entro il termine di mesi sei (6) dalla data di deposito del Parte_1 presente ricorso a trasferirsi presso nuova abitazione ed ivi fissare la sua nuova residenza, dove ospiterà i figli nei periodi di permanenza degli stessi presso di lei, secondo il palinsesto concordato tra i coniugi;
nel periodo di coabitazione dei coniugi fino all'esodo della sig.ra dalla casa Pt_1 familiare, tutte le spese del mènage, nessuna esclusa, saranno suddivise al 50% tra i coniugi;
-5)prevedere che i figli minori e , una volta che la madre si sia trasferita nella sua Pt_3 CP_1 nuova abitazione, avranno fissata la loro residenza anagrafica presso l'abitazione della stessa;
-6)disporre che il palinsesto di frequentazione genitori-figli sarà regolato come da piano genitoriale allegato al ricorso (cfr. allegato n. 4);
-7)prevedere che il Sig. dal momento in cui la coniuge si trasferirà presso la nuova Parte_2 abitazione e fintanto che la stessa non presenti una propria ed autonoma dichiarazione ISEE, corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 400,00=, indicizzata ISTAT, di cui € 300,00= Pt_1 a titolo di contributo perequativo al mantenimento dei figli ed € 100,00= a titolo di contributo al mantenimento della coniuge.
L'attuale assegno unico per i figli, dal momento in cui la coniuge si trasferirà presso la nuova abitazione, verrà percepito integralmente da quest'ultima.
Non appena possibile, la Sig.ra presenterà una propria autonoma dichiarazione ISEE basata Pt_1 sul mutato assetto familiare.
In considerazione del fatto che con la presentazione di nuovo ISEE l'Assegno unico universale percepito dalla sig.ra aumenterà considerevolmente, le parti concordano che il contributo Pt_1 indiretto del sig. verrà ridotto, dal momento in cui il detto AUU verrà percepito in misura Parte_2 aumentata dalla sig.ra , alla minor misura che comunque – sommata all'importo dell'AUU, Pt_1 garantisca alla predetta una complessiva somma mensile di Euro 570,00 (cinquecentosettanta). Di tale somma, € 100,00= saranno computati a titolo di contributo al mantenimento della coniuge e il resto quale contributo perequativo per i figli.
Detto contributo indiretto da parte del sig. dovrà essere indicizzato ISTAT;
Parte_2
-prevedere che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, come dalle "Linee guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 (cfr. allegato 5), verranno corrisposte nella misura del 70% dal padre e del 30% dalla madre.
2 8) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio proprio e dei figli.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 24.09.2010, in EG (MI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EG (anno 2010, atto n. 16, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 20.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.AN
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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