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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 586 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra
(c.f.: - p. iva: , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Bonea, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(p.iva.: ), con sede in Leverano, già Controparte_1 P.IVA_3 CP_2
in persona del legale rappresentante pt., (c.f.:
[...] Controparte_3
) e (c.f.: ), in C.F._1 Parte_2 C.F._2
qualità di fideiussori della tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Controparte_1
Caporotundo, come da mandato in atti;
APPELLATI A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 8.05.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 8.06.17 la agendo quale Controparte_1
intestataria del rapporto di conto corrente aperto nel 2010 e contraddistinto dal n. 587,
nonché di svariati conti anticipi al medesimo collegati, adiva il Tribunale di Lecce al fine di
sentir dichiarare la parziale nullità del contratto in questione e di ottenere la ripetizione
delle somme indebitamente percepite dalla convenuta rispetto a quelle effettivamente
spettanti; deduceva a sostegno delia pretesa vantata, che l'istituto di credito avesse
addebitato in proprio danno interessi debitori ad un tasso ultralegale convenuto mediante
rinvio alle condizioni di piazza, oneri rinvenienti da anatocismo trimestrale e da
antergazione e postergazione delle valute, cms, interessi usurari, spese non previste in
contratto; lamentava, altresì, l'intervenuta modifica unilaterale del tasso debitore, da parte
della banca, in dispregio della previsione di cui all'art. 118 TUB.
costituendosi con comparsa depositata in data 10.10.17 Parte_1
preliminarmente segnalava che nel contratto stipulato il 12.5.10 fossero analiticamente
specificate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto ed, in particolare, il tasso
debitore ultralegale e quello creditore, la capitalizzazione trimestrale reciproca, la
regolamentazione di spese e valute, le modalità di applicazione della commissione di
affidamento; prospettava la legittimità delle modifiche di tasso effettuate ex art. 118 TUB in
pag. 2/9 presenza di apposita convenzione e la conformità del taeg applicato al parametro soglia;
formulava istanza di evocazione in giudizio ex art, 269 c.p.c. del e della , Pt_2 CP_3
in qualità fideiussori e domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di costoro e
della correntista al pagamento della somma complessiva di € 509.057,09, pari alla somma
dei saldi passivi del conto corrente e del conto anticipi.
I fideiussori, la cui evocazione in giudizio veniva autorizzata in data 17.10.17, si
costituivano con comparsa depositata all'udienza del 23.5.18, preliminarmente contestando
la validità della clausola inerente alla capitalizzazione trimestrale reciproca;
invocavano
l'applicazione della capitalizzazione annuale;
ribadivano l'avvenuto sforamento del tasso
soglia, l'illegittimità dell'addebito delle cms e delle modifiche unilaterali dei tassi”.
§ 1.2
Con sentenza n. 1144 del 26.04.2022 il tribunale di Lecce ha accolto parzialmente la domanda ed ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta dai garanti, di accertamento dell'illegittimità degli oneri diversi da quelli usurari;
- ha accertato l'applicazione da parte della banca di tassi modificati in via unilaterale in violazione dell'art. 118 TUB;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha rideterminato il
quantum debeatur nella somma di € 123.868,64; - ha condannato gli attori e i fideiussori al pagamento in favore della banca della suddetta somma, più interessi al tasso di mora dal
30.06.2017 sino al soddisfo;
- ha condannato la banca convenuta alla rifusione in favore dell'attrice e dei terzi chiamati di 2/3 delle spese di lite liquidati in € 11.184,00, oltre iva e cap di legge nonché alle spese di ctu.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
pag. 3/9 ha accertato l'autonomia del rapporto di fideiussione, stante la previsione all'art. 7 del contratto della clausola “a prima richiesta”, e la conseguente impossibilità per i garanti di proporre le eccezioni relative al rapporto di conto corrente;
ha dichiarato la validità della pattuizione di interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi, della commissione di affidamento;
ha escluso l'usurarietà dei tassi e commissioni applicate;
in seguito all'espletata ctu, ha accertato l'applicazione di tassi modificati in via unilaterale da parte della banca in violazione dell'art. 118 TUB e, dunque, ha ricalcolato l'esatto dare/avere tra le parti e ha condannato il correntista al pagamento della somma di
€.123.868,64, quale saldo passivo alla data del 30.06.2017.
§ 2.
Avverso detta decisione ha proposto appello ed ha Parte_1
chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e la conseguente condanna di e dei fideiussori, Controparte_1
e , in solido, al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_3 CP_4
della somma di € 508.868,64, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e di ctu.
Si sono costituiti in giudizio e i Sig.ri e Controparte_1 Parte_2 CP_3
in qualità di fideiussori, tutti a mezzo dello stesso difensore, e hanno chiesto il
[...]
rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 26.02.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/9 § 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, da scrutinarsi congiuntamente perché
connessi, ha dedotto che il tribunale avrebbe omesso di valutare la parte di CP_4
pretesa creditoria rappresentata dal saldo passivo del conto anticipi, pari a € 385.000,00 a debito di puntualmente documentato dall'istituto di credito e non Controparte_1
contestato dalla società correntista. La banca appellante ha sostenuto che: - dal conto c.d.
sovvenzioni (rectius anticipi) sarebbero state girocontate sul conto ordinario n. 587 solo le competenze, ritenute da controparte illegittime, e non anche le passività, ovverosia la somma capitale di € 385.000,00 finanziata in favore del correntista e non recuperata, come attestato dalla certificazione ex art. 50 TUB in atti;
- il giudice, dunque, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., oltre a ricalcolare il saldo passivo del conto corrente ordinario, avrebbe dovuto esprimersi sulla parte di domanda riconvenzionale della banca, avente ad oggetto il pagamento delle somme registrate in contabilità, a debito di quale saldo Controparte_1
passivo del conto anticipi.
I motivi sono fondati.
La suprema Corte ha chiarito di recente che “nella prassi bancaria, a seconda di come le
parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il 'conto anticipi' può costituire un conto
separato a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente,
ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli
altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle
anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante
operazioni di giroconto.
pag. 5/9 Nel primo caso, il saldo a debito del 'conto anticipi' rappresenta effettivamente il capitale
anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a
credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente.
Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del 'conto anticipi' è giuridicamente inscindibile
dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della
ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi.
Da ciò consegue che, quando è presente un conto anticipi, il giudice di merito, per
determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima
accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso
riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (Cass.Sez.I –
Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022)” (cass.civ.sez.I, ord. 21.5.2025 n. 13670).
Tanto premesso, la corte osserva che, nel formulare la propria domanda riconvenzionale,
ha tenuto distinta la quota del proprio credito vantato sul conto corrente da CP_4
quella pretesa per il rimborso delle somme anticipate alla cliente, annotate sul relativo conto d'appoggio e non restituite.
A tal fine ha prodotto una doppia certificazione ex art. 50 TUB (cfr all. 10 alla comparsa di costituzione), che costituisce un primo indice di autonomia dei due diversi rapporti bancari.
L'indagine peritale ha acclarato, poi, come le operazioni di giroconto dal conto anticipi al conto ordinario hanno avuto ad oggetto solo le competenze addebitate sul primo che,
essendo transitate sul secondo, sono anche state depurate dalle somme indebitamente corrisposte alla banca, nell'ambito della più ampia riclassificazione del conto corrente ordinario.
Sono rimaste, pertanto, sul conto anticipi le annotazioni dei movimenti relativi al capitale erogato e solo parzialmente restituito;
alla data della certificazione ex art. 50 TUB, il saldo pag. 6/9 passivo del conto anticipi registrava un autonomo debito della correntista pari ad €
385.000,00, peraltro mai specificamente contestato in giudizio.
Deve pertanto essere accolto l'appello sul punto e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere emendata con la previsione di un incremento, nel capo di condanna solidale di e dei fideiussori e al pagamento, Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
in favore di della somma di ulteriori € 385.000,00 oltre interessi legali dalla CP_4
domanda al saldo.
§ 3.2
Con il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe violato CP_4
il principio di soccombenza in punto di spese.
Il motivo è fondato.
Dopo aver rigettato le domande attoree ed accolto parzialmente la domanda riconvenzionale della banca, il tribunale ha ingiustamente condannato la banca al pagamento dei residui due terzi in favore delle controparti, così contravvenendo al divieto di porre (anche solo una parte del)le spese a carico della parte vittoriosa (pacificamente sancito dalla costante giurisprudenza della suprema corte: cass. civ. sez. III, ord. 24.10.2018 n. 26918;
cass.civ.sez.III, ord 15.5.2023 n. 13212).
La sentenza impugnata deve dunque essere emendata.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado - in considerazione dell'esito complessivo del giudizio (cass.civ.sez.VI, 28.9.2015 n. 19122), e tenuto conto del valore della causa in appello, consistete nella maggior somma (€ 385.000,00) accordata dalla corte rispetto a quella già ottenuta dall'appellante in primo grado - possono essere compensate per un quarto (in ragione della minima rideterminazione, al ribasso, del saldo passivo del conto pag. 7/9 corrente ordinario e del pieno accoglimento della domanda di pagamento del saldo passivo del conto anticipi), mentre per i restanti tre quarti devono essere posti a carico di e in solido;
pone definitivamente Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
a carico degli appellati in solido le spese per CT .
P.Q.M.
la corte, definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così provvede:
a) ridetermina il credito di in € 123.868,64, relativi al saldo passivo del CP_4
conto corrente n. 587 ed in € 385.000,00, relativi al saldo passivo del conto anticipi n. 282331, e condanna e - Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
in solido - al pagamento di tali somme maggiorate degli interessi al tasso contrattuale di mora dal 30.6.2017 al saldo;
b) condanna e - in solido - Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di di tre quarti delle spese processuali, che CP_4
liquida nell'intero - per il giudizio di primo grado - in € 11.000,00 per compenso,
oltre contributo unificato, accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e – per il giudizio d'appello - in € 7.500,00 per compenso, oltre contributo unificato,
accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara compensate tra le parti le spese processuali nella quota di un quarto;
pone definitivamente a carico degli appellati in solido le spese per CT
c) condanna e - in solido - Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
al rimborso in favore di delle somme eventualmente pagate in CP_4
esecuzione della sentenza di primo grado impugnata pag. 8/9 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17.12.2025
il Consigliere estensore il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr.ssa Anna Rita Pasca
pag. 9/9
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 586 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra
(c.f.: - p. iva: , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Bonea, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(p.iva.: ), con sede in Leverano, già Controparte_1 P.IVA_3 CP_2
in persona del legale rappresentante pt., (c.f.:
[...] Controparte_3
) e (c.f.: ), in C.F._1 Parte_2 C.F._2
qualità di fideiussori della tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Controparte_1
Caporotundo, come da mandato in atti;
APPELLATI A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 8.05.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 8.06.17 la agendo quale Controparte_1
intestataria del rapporto di conto corrente aperto nel 2010 e contraddistinto dal n. 587,
nonché di svariati conti anticipi al medesimo collegati, adiva il Tribunale di Lecce al fine di
sentir dichiarare la parziale nullità del contratto in questione e di ottenere la ripetizione
delle somme indebitamente percepite dalla convenuta rispetto a quelle effettivamente
spettanti; deduceva a sostegno delia pretesa vantata, che l'istituto di credito avesse
addebitato in proprio danno interessi debitori ad un tasso ultralegale convenuto mediante
rinvio alle condizioni di piazza, oneri rinvenienti da anatocismo trimestrale e da
antergazione e postergazione delle valute, cms, interessi usurari, spese non previste in
contratto; lamentava, altresì, l'intervenuta modifica unilaterale del tasso debitore, da parte
della banca, in dispregio della previsione di cui all'art. 118 TUB.
costituendosi con comparsa depositata in data 10.10.17 Parte_1
preliminarmente segnalava che nel contratto stipulato il 12.5.10 fossero analiticamente
specificate tutte le condizioni economiche applicate al rapporto ed, in particolare, il tasso
debitore ultralegale e quello creditore, la capitalizzazione trimestrale reciproca, la
regolamentazione di spese e valute, le modalità di applicazione della commissione di
affidamento; prospettava la legittimità delle modifiche di tasso effettuate ex art. 118 TUB in
pag. 2/9 presenza di apposita convenzione e la conformità del taeg applicato al parametro soglia;
formulava istanza di evocazione in giudizio ex art, 269 c.p.c. del e della , Pt_2 CP_3
in qualità fideiussori e domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di costoro e
della correntista al pagamento della somma complessiva di € 509.057,09, pari alla somma
dei saldi passivi del conto corrente e del conto anticipi.
I fideiussori, la cui evocazione in giudizio veniva autorizzata in data 17.10.17, si
costituivano con comparsa depositata all'udienza del 23.5.18, preliminarmente contestando
la validità della clausola inerente alla capitalizzazione trimestrale reciproca;
invocavano
l'applicazione della capitalizzazione annuale;
ribadivano l'avvenuto sforamento del tasso
soglia, l'illegittimità dell'addebito delle cms e delle modifiche unilaterali dei tassi”.
§ 1.2
Con sentenza n. 1144 del 26.04.2022 il tribunale di Lecce ha accolto parzialmente la domanda ed ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta dai garanti, di accertamento dell'illegittimità degli oneri diversi da quelli usurari;
- ha accertato l'applicazione da parte della banca di tassi modificati in via unilaterale in violazione dell'art. 118 TUB;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha rideterminato il
quantum debeatur nella somma di € 123.868,64; - ha condannato gli attori e i fideiussori al pagamento in favore della banca della suddetta somma, più interessi al tasso di mora dal
30.06.2017 sino al soddisfo;
- ha condannato la banca convenuta alla rifusione in favore dell'attrice e dei terzi chiamati di 2/3 delle spese di lite liquidati in € 11.184,00, oltre iva e cap di legge nonché alle spese di ctu.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
pag. 3/9 ha accertato l'autonomia del rapporto di fideiussione, stante la previsione all'art. 7 del contratto della clausola “a prima richiesta”, e la conseguente impossibilità per i garanti di proporre le eccezioni relative al rapporto di conto corrente;
ha dichiarato la validità della pattuizione di interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi, della commissione di affidamento;
ha escluso l'usurarietà dei tassi e commissioni applicate;
in seguito all'espletata ctu, ha accertato l'applicazione di tassi modificati in via unilaterale da parte della banca in violazione dell'art. 118 TUB e, dunque, ha ricalcolato l'esatto dare/avere tra le parti e ha condannato il correntista al pagamento della somma di
€.123.868,64, quale saldo passivo alla data del 30.06.2017.
§ 2.
Avverso detta decisione ha proposto appello ed ha Parte_1
chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado e la conseguente condanna di e dei fideiussori, Controparte_1
e , in solido, al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_3 CP_4
della somma di € 508.868,64, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e di ctu.
Si sono costituiti in giudizio e i Sig.ri e Controparte_1 Parte_2 CP_3
in qualità di fideiussori, tutti a mezzo dello stesso difensore, e hanno chiesto il
[...]
rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 26.02.2025, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4/9 § 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, da scrutinarsi congiuntamente perché
connessi, ha dedotto che il tribunale avrebbe omesso di valutare la parte di CP_4
pretesa creditoria rappresentata dal saldo passivo del conto anticipi, pari a € 385.000,00 a debito di puntualmente documentato dall'istituto di credito e non Controparte_1
contestato dalla società correntista. La banca appellante ha sostenuto che: - dal conto c.d.
sovvenzioni (rectius anticipi) sarebbero state girocontate sul conto ordinario n. 587 solo le competenze, ritenute da controparte illegittime, e non anche le passività, ovverosia la somma capitale di € 385.000,00 finanziata in favore del correntista e non recuperata, come attestato dalla certificazione ex art. 50 TUB in atti;
- il giudice, dunque, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., oltre a ricalcolare il saldo passivo del conto corrente ordinario, avrebbe dovuto esprimersi sulla parte di domanda riconvenzionale della banca, avente ad oggetto il pagamento delle somme registrate in contabilità, a debito di quale saldo Controparte_1
passivo del conto anticipi.
I motivi sono fondati.
La suprema Corte ha chiarito di recente che “nella prassi bancaria, a seconda di come le
parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il 'conto anticipi' può costituire un conto
separato a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente,
ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli
altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle
anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante
operazioni di giroconto.
pag. 5/9 Nel primo caso, il saldo a debito del 'conto anticipi' rappresenta effettivamente il capitale
anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a
credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente.
Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del 'conto anticipi' è giuridicamente inscindibile
dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della
ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi.
Da ciò consegue che, quando è presente un conto anticipi, il giudice di merito, per
determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima
accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso
riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti (Cass.Sez.I –
Ordinanza n. 14321 del 05/05/2022)” (cass.civ.sez.I, ord. 21.5.2025 n. 13670).
Tanto premesso, la corte osserva che, nel formulare la propria domanda riconvenzionale,
ha tenuto distinta la quota del proprio credito vantato sul conto corrente da CP_4
quella pretesa per il rimborso delle somme anticipate alla cliente, annotate sul relativo conto d'appoggio e non restituite.
A tal fine ha prodotto una doppia certificazione ex art. 50 TUB (cfr all. 10 alla comparsa di costituzione), che costituisce un primo indice di autonomia dei due diversi rapporti bancari.
L'indagine peritale ha acclarato, poi, come le operazioni di giroconto dal conto anticipi al conto ordinario hanno avuto ad oggetto solo le competenze addebitate sul primo che,
essendo transitate sul secondo, sono anche state depurate dalle somme indebitamente corrisposte alla banca, nell'ambito della più ampia riclassificazione del conto corrente ordinario.
Sono rimaste, pertanto, sul conto anticipi le annotazioni dei movimenti relativi al capitale erogato e solo parzialmente restituito;
alla data della certificazione ex art. 50 TUB, il saldo pag. 6/9 passivo del conto anticipi registrava un autonomo debito della correntista pari ad €
385.000,00, peraltro mai specificamente contestato in giudizio.
Deve pertanto essere accolto l'appello sul punto e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere emendata con la previsione di un incremento, nel capo di condanna solidale di e dei fideiussori e al pagamento, Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
in favore di della somma di ulteriori € 385.000,00 oltre interessi legali dalla CP_4
domanda al saldo.
§ 3.2
Con il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe violato CP_4
il principio di soccombenza in punto di spese.
Il motivo è fondato.
Dopo aver rigettato le domande attoree ed accolto parzialmente la domanda riconvenzionale della banca, il tribunale ha ingiustamente condannato la banca al pagamento dei residui due terzi in favore delle controparti, così contravvenendo al divieto di porre (anche solo una parte del)le spese a carico della parte vittoriosa (pacificamente sancito dalla costante giurisprudenza della suprema corte: cass. civ. sez. III, ord. 24.10.2018 n. 26918;
cass.civ.sez.III, ord 15.5.2023 n. 13212).
La sentenza impugnata deve dunque essere emendata.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado - in considerazione dell'esito complessivo del giudizio (cass.civ.sez.VI, 28.9.2015 n. 19122), e tenuto conto del valore della causa in appello, consistete nella maggior somma (€ 385.000,00) accordata dalla corte rispetto a quella già ottenuta dall'appellante in primo grado - possono essere compensate per un quarto (in ragione della minima rideterminazione, al ribasso, del saldo passivo del conto pag. 7/9 corrente ordinario e del pieno accoglimento della domanda di pagamento del saldo passivo del conto anticipi), mentre per i restanti tre quarti devono essere posti a carico di e in solido;
pone definitivamente Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
a carico degli appellati in solido le spese per CT .
P.Q.M.
la corte, definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, così provvede:
a) ridetermina il credito di in € 123.868,64, relativi al saldo passivo del CP_4
conto corrente n. 587 ed in € 385.000,00, relativi al saldo passivo del conto anticipi n. 282331, e condanna e - Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
in solido - al pagamento di tali somme maggiorate degli interessi al tasso contrattuale di mora dal 30.6.2017 al saldo;
b) condanna e - in solido - Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
al pagamento in favore di di tre quarti delle spese processuali, che CP_4
liquida nell'intero - per il giudizio di primo grado - in € 11.000,00 per compenso,
oltre contributo unificato, accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e – per il giudizio d'appello - in € 7.500,00 per compenso, oltre contributo unificato,
accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara compensate tra le parti le spese processuali nella quota di un quarto;
pone definitivamente a carico degli appellati in solido le spese per CT
c) condanna e - in solido - Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
al rimborso in favore di delle somme eventualmente pagate in CP_4
esecuzione della sentenza di primo grado impugnata pag. 8/9 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17.12.2025
il Consigliere estensore il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr.ssa Anna Rita Pasca
pag. 9/9