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2 settembre 1990
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8 marzo 2005
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17 luglio 2020
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31 luglio 2021
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Art. 8. (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento) 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio ((, il domicilio digitale dell'amministrazione)) e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalita' con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all' articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d). 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio ((, il domicilio digitale dell'amministrazione)) e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalita' con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all' articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d). 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.
Commentari • 220
- 1. Mancata registrazione di protocolloMartino Conforti · https://www.publika.it/ · 4 novembre 2025 · 14.41286
Nel caso in cui per errore non sia stata protocollata la comunicazione di avviso di avvio di procedimento, prevista dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, in riferimento ad una pratica di anagrafica, ci si chiede quali siano le conseguenza. In particolare se ci sia in effetti l'obbligo di protocollare questo tipo di documenti e, nel caso in cui ciò non sia avvenuto, se, qualora venga presentato un ricorso, questo possa in qualche modo rendere annullabili gli atti. Il DPR 445/2000, all'art. 53 (Registrazione di protocollo) prevede al comma primo: “1. La registrazione di . . .
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 16/04/2025, n. 565Provvedimento: […] - del provvedimento del 2 dicembre 2024 protocollo REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0505754/03-12-2024 del Comune di Cittadella, notificato a mezzo PEC in data 3 dicembre 2024, con il quale, con riferimento alla pratica SCIA 01056190372-21122023-1639 ex art. 37 d.P.R. 380/2001, la P.A. ha comunicato che la SCIA in sanatoria non risulta ammissibile, vietando, ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge 241/1990, la prosecuzione dell'attività e intimando la demolizione delle opere abusivamente realizzate entro novanta giorni dalla notifica, come individuate nell'ordinanza n. 128/2024 del 13 agosto 2024 di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/1990;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 35 c.p.a.·
- interesse al ricorso·
- art. 37 d.P.R. 380/2001·
- rinuncia al ricorso·
- art. 84 c.p.a.·
- SCIA in sanatoria·
- improcedibilità del ricorso·
- regolarizzazione edilizia