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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. GI Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 475 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
(Pa), C.F. in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo
AR, e dell'Avv. Dario Salvatore AR.
appellante
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_2 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Isaia.
appellati 2
, nato Palermo il 27.10.1975, C.F.: rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'avv. Giovanni Scandurra.
appellato/appellante incidentale
, nato a [...] il [...], C.F.: in qualità Controparte_2 C.F._4
di titolare della Impresa Edile di TT GI, con sede legale a Capaci (PA), Partita
IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Pepe;
P.IVA_2
appellato
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.2.2016 i coniugi e Parte_2 Parte_3
, premettendo di essere comproprietari di un appartamento, adibito ad abitazione
[...]
familiare, ubicato al primo piano dell'edificio sito nella di Parte_1 Pt_1
che era stato interessato da infiltrazioni di umidità e fessurazioni alle pareti manifestatesi a partire da gennaio del 2012, ossia a distanza di pochi mesi dalla ultimazione dei lavori di manutenzione della parti comuni del fabbricato, per come riscontrate dal loro tecnico di fiducia, arch. , convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il CP_3
per ottenerne la condanna alla esecuzione delle opere necessarie alla Parte_1
rimozione delle cause delle predette problematiche nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti - i primi nella misura già quantificata dal c.t.u., arch.
, nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo da essi CP_4
in precedenza promosso innanzi alla medesima A.G. (A.T.P. n.ro 18150/13 R.G.) - e alla refusione delle spese di lite anche del suddetto procedimento. 3
Il Condominio, costituitosi, otteneva di chiamare in giudizio l'impresa edile individuale di
, a cui aveva dato in appalto gli anzidetti interventi di manutenzione, e il Controparte_2
Direttore dei Lavori, l'architetto , entrambi già parti del procedimento di Controparte_1
A.T.P., e ciò al fine di essere da costoro integralmente manlevato in caso di condanna.
Il giudice adito, dopo l'espletamento di una nuova c.t.u., affidata all'ing. , con Per_1
sentenza n.ro 3274 del 26 luglio-4 ottobre 2021 (corretta ai sensi dell'art.288 c.p.c. con ordinanza del 18.10.2021), in accoglimento della domanda attorea, condannava le tre controparti: a) ad eseguire in favore degli attori “le opere volte all'eliminazione delle cause
d'infiltrazione d'umidità, di percolazione e di lesioni alle pareti dell'appartamento di loro
proprietà sito a ia Mons. Siino giusta le indicazioni indicate dal CTU ing. Pt_1 Per_2
e dell'arch. ”; b) a risarcire agli attori, in solido tra loro, il
[...] Persona_3
danno patrimoniale, quantificato “in €.4.700,00 oltre IVA per il ripristino dell'appartamento,
in €.500,00 per il costo relativo allo spostamento degli arredi ed €.2.000,00 per il costo della
permanenza della famiglia in una struttura alberghiera per 15 giorni, oltre interessi di legge
e rivalutazione monetaria sino al soddisfo”; c) a risarcire anche “il danno non patrimoniale
patito dagli attori per lesione del diritto di proprietà a seguito della mancata legittima e
serena fruizione dell'appartamento, quantificata in €.2.000,00, oltre interessi di legge e
rivalutazione monetaria sino al soddisfo, secondo il gradiente di responsabilità accertato dal
C.T.U. ing. nella sua relazione tecnica, quanto al 30% in capo all'arch. Per_1 CP_1
, quanto al 30% in capo all'Impresa TT di TT GI ed in quanto al 15%
[...]
in capo al Siino; d) a rifondere agli attori le spese sia Controparte_5
dell che del giudizio di merito, comprese quelle per il procedimento di mediazione, CP_6
nonché i costi delle due c.t.u.. 4
Ha proposto appello il Condominio.
Hanno resistito i e il chiedendo il rigetto del superiore gravame. Il Controparte_7 CP_2
, nel costituirsi, ha proposto appello incidentale. CP_1
La causa, trattata in forma “scritta”, è stata assunta in decisione mediante ordinanza del 16-
18 aprile 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
************
La sentenza impugnata ha ritenuto che le cause delle lamentate infiltrazioni umidifere fossero state correttamente individuate ab origine dal c.t.p. degli attori, con valutazione che aveva poi trovato conferma nelle risultanze della c.t.u. svolta nel corso del processo,
mentre non erano da considerarsi attendibili le conclusioni raggiunte sul punto dal c.t.u.
nominato nell'A.T.P., arch. . Ha compendiato tali cause, da un lato, nella mancata CP_4
collocazione, nell'ambito della esecuzione dell'appalto, della rete destinata a trattenere la malta dell'intonaco sui prospetti esterni dell'edificio, dall'altro, nel “puntellamento” dei pilastri del piano terra (c.d. piano pilotis, in quanto privo di tompagnatura laterale, di fatto destinato a parcheggio dei veicoli dei condomini), effettuato in modo tale che la tensione determinata dalla elasticità dei materiali ferrosi degli elementi metallici di sostegno all'uopo utilizzati,
sottoposti agli agenti atmosferici e climatici, aveva ingenerato le lesioni. Ripartiva
direttamente la responsabilità tra il , il e l'impresa edile nelle Parte_1 CP_1
percentuali indicate dal c.t.u. , rilevando come sulla quota residua (15%) che Per_1
l'ausiliario aveva ascritto all'originario progettista dei lavori condominiali, ing. , non Per_4
poteva essere resa alcuna statuizione essendo il predetto professionista rimasto estraneo al giudizio. Liquidava il danno patrimoniale nelle voci riconosciute dal c.t.u. dell che CP_6
erano state avvalorate dall'ausiliario nominato nel corso del giudizio. 5
Il , appellante principale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1
deducendo, innanzitutto, la propria assenza di responsabilità nella verificazione dei danni,
da addebitare in via esclusiva all'operato del e dell'impresa , rimarcando, al CP_1 CP_2
riguardo, come si fosse affidato, proprio perché privo delle necessarie competenze tecniche, ad un tecnico per la vigilanza sulla corretta esecuzione di lavori oggetto dell'appalto e, nello specifico, che solo dopo che il cantiere si era chiuso aveva scoperto, da una parte, che non era stata utilizzata la rete – in progetto prevista come zingata, poi dal
D.L. indicata come sostituita dalla impresa appaltatrice da una più efficiente in fibra di vetro
– destinata a trattenere l'intonaco, dall'altra parte, che le opere di puntellamento dei pilasti del piano terra - realizzate mediante la collocazione di una serie di pilastrini in metallo saldati all'intradosso del soffitto del primo piano - costituivano un intervento di natura definitiva rivelatosi la causa principale delle fessurazioni. In ogni caso, ha contestato le statuizioni di condanna poste a suo carico sia in relazione al risarcimento del danno patrimoniale, deducendo il difetto di documentazione dimostrativa della effettiva sopportazione delle voci riconosciute ai coniugi , sia in relazione al rimborso Parte_2
delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva, sul rilievo che già il c.t.p.
aveva individuato le cause delle infiltrazioni in condotte ascrivibili esclusivamente CP_3
all'operato del D.L. e della impresa appaltatrice.
Da parte sua, il ha invocato l'assenza di personale responsabilità, segnalando la CP_1
propria veste di mero Direttore dei Lavori appaltati - lavori che avevano ad oggetto la sola manutenzione ordinaria dei prospetti e della copertura del fabbricato - e deducendo la preesistenza delle lesioni nell'edificio che era stato infatti da lui tempestivamente e vanamente indicato al Condominio come bisognoso di un ben più incisivo intervento di 6
adeguamento strutturale;
ha contestato il carattere definitivo del puntellamento disposto nel corso del cantiere, intervento che era stato comunque preventivamente approvato dalla assemblea condominiale con delibera del 25.2.2010.
Anche il , in seno alla sua comparsa di costituzione, ha sostenuto la preesistenza CP_2
delle infiltrazioni rispetto ai lavori oggetto dell'appalto – chiedendo l'ammissione di prova testimoniale sul punto – invocando l'esonero da ogni responsabilità.
Gli originari attori hanno chiesto l'integrale conferma della sentenza impugnata, in quanto esente da censure nell'accertamento sia dell'an che del quantum del loro credito risarcitorio.
Così compendiate le posizioni delle parti, l'appello principale e quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente mentre va da subito rilevato che la responsabilità del
, che si è costituito tardivamente e non ha formalmente avanzato appello incidentale, CP_2
non può essere rimessa in discussione, essendosi in ordine ad essa formato giudicato interno, cosicché anche le relative istanze istruttorie, volte a contestare l'addebito, non possono essere prese in considerazione.
Va anche evidenziato che nessuna delle parti si è doluta del fatto che la sentenza impugnata, lungi dall'esaminare distintamente l'originaria domanda degli attori e quella di garanzia impropria avanzata dal , abbia valutato direttamente le responsabilità Parte_1
di ognuno dei soggetti già evocati nel procedimento di A.T.P., in conformità, peraltro, alle conclusioni in tal senso formulate dai danneggiati.
Ciò posto, occorre muovere dal rilievo che l'individuazione compiuta nella sentenza impugnata delle cause delle lamentate infiltrazioni si fonda sulle sostanzialmente concordanti valutazioni del c.t.p. degli originari attori e del c.t.u. , quest'ultimo a sua Per_1 7
volta coadiuvato, in forza di autorizzazione del Tribunale, da un esperto strutturista, l'ing.
CP_8
Le stesse sono state ascritte ai sopra descritti interventi nel piano pilotis, peraltro effettuati in assenza della necessaria autorizzazione del competente ufficio del Genio Civile, i quali avevano inciso in modo stabile sull'organismo strutturale originario dell'edificio - che presentava già la peculiarità costruttiva costituita dalla esistenza “di un nucleo portante
semi-centrale e da relativi corpi a sbalzo con il piano terra in gran parte volumetricamente
libero con il solo ingombro dei pilastri” - introducendo “un vincolo di costrizione nella
deformata del primo livello strutturale dei corpi sbalzanti” in grado di modificare “la
serializzazione delle deformate tra i diversi livelli strutturali”, a cominciare dal primo il quale,
“non potendosi più deflettere liberamente, è costretto a spostarsi verso l'esterno per poter
esplicitare la sua inevitabile deformatica isostatica, a differenza dello sbalzo superiore che
invece continua in parte a deflettersi”, con la conseguenza che una tale situazione avrebbe comportato “in tempi brevi, uno spostamento e/o una disconnessione del paramento
esterno rispetto al solaio del primo livello, in cui non solo si crea una lesione sub-
orizzontale, ma si creano i presupposti per poter veicolare all'interno dei paramenti le acque
meteoriche esterne, come verificatosi” (v. pag. 13 e 18-20 della relazione principale del c.t.u. depositata il 15.10.2028 e pag.
7-8 della relazione dell'ing. ad essa Per_1 CP_8
allegata).
Solo come fattore di aggravamento dei fenomeni (il c.t.u. , indicandolo tra gli Per_1
“aspetti di corredo”) è stata anche segnalata la omessa collocazione della rete di trattenimento dell'intonaco sulle pareti di tompagno esterno dell'edificio da piano a piano. 8
Tali conclusioni, congruamente esplicitate nei rispettivi elaborati, si presentano ineccepibili e non direttamente contestate da nessuna delle parti.
L'assunto della difesa del circa il fatto che le infiltrazioni nell'appartamento degli CP_1
originari attori esistessero già prima della esecuzione dell'appalto è rimasto assertivo, tanto più che lo stesso ebbe ad effettuare dei sopralluoghi nell'appartamento allorché i CP_1
coniugi curarono di segnalare la problematica nei mesi immediatamente Parte_2
successivi alla conclusione dei lavori. Del resto, va osservato che il collegamento tra le lesioni alle pareti esterne dell'edificio verificatisi dopo i lavori che avrebbero dovuto assicurare un duratore ripristino dei prospetti e le infiltrazioni era stato riscontrato sia dal c.t.p. , all'esito della esecuzione di appositi saggi sui muri esterni dell'edificio, sia CP_3
in sede di A.T.P. (v. anche i rilievi fotografici e le riproduzioni grafiche allegate alle relazioni dell'arch. e dell'arch. ) e si pone in sintonia con la sopra riportata CP_3 CP_4
ricostruzione delle modalità di determinazione delle fessurazioni esterne causate dal malaccorto intervento nel piano pilotis, destinate a interessare innanzitutto, sul piano cronologico e per gli effetti maggiormente deleteri, proprio il primo piano dell'edificio, quello ove è ubicato l'appartamento dei . Parte_4
Tanto premesso, si presentano fondate le argomentazioni sviluppate dall'appellante principale per contestare l'addebito a suo carico mentre vanno respinte quelle, di segno contrario, dell'appellante incidentale.
Va innanzitutto rilevato che il si era affidato all'assistenza del , Parte_1 CP_1
nominandolo Direttore dei Lavori nell'appalto commissionato all'impresa , CP_2
evidentemente confidando nell'esperienza professionale del medesimo. Deve anche 9
osservarsi che i lavori in questione, pur essendo indicati come di manutenzione ordinaria,
includevano espressamente anche il “consolidamento strutturale” del piano pilotis.
Nella seduta del 25.2.2010 l'assemblea condominiale, sulla scorta della relazione di pari data del , il quale aveva segnalato l'esigenza di elaborazione di un progetto di CP_1
adeguamento strutturale dell'edificio rimarcando che l'intervento proposto dall'originario progettista dei lavori, ing. , che prevedeva la chiusura del piano terra con muri di Per_4
tompagno perimetrali, avrebbe necessitato del rilascio delle autorizzazione del Comune di del Genio Civile e della Soprintendenza, aveva sì autorizzato la realizzazione di Pt_1
interventi genericamente indicati come di “puntellamento a sostegno alla struttura”
dell'edificio, ma aveva contestualmente previsto la predisposizione entro il successivo 15
marzo di un preventivo per la realizzazione del progetto di adeguamento strutturale.
Di fatto, lungi sia da quanto inizialmente progettato dal che da un semplice Per_4
intervento provvisorio finalizzato ad evitare che le vibrazioni causate dagli attrezzi che gli operari avrebbero utilizzato nei lavori sul prospetto potessero influire negativamente sulle strutture dell'edificio (come motivato dal nella comunicazione di inizio lavori CP_1
inoltrata al Comune di l 28.4.2010), le opere al piano pilotis eseguite dalla impresa Pt_1
con la supervisione del D.L. si sostanziarono nella stabile collocazione di ritti CP_2
(profilati) verticali in metallo, in basso infissi al suolo su piastre collocate su travi in ferro annegate in getto di calcestruzzo, in alto saldati all'estradosso del solaio del primo piano.
La stabilità di tale intervento, che costituiva una consapevole variazione rispetto al progetto originario esorbitando dalla mera “direzione dei lavori”, seppur contestata dall'appellante incidentale si presenta inoppugnabile ove solo si considerino le seguenti circostanze: 1) le caratteristiche strutturali ed esecutive appena descritte, a fronte del rilievo del c.t.u. 10
secondo cui “le opere di puntellamento provvisorie nella normalità devono interagire
passivamente con le opere da sorreggere scaricandole dalle coazioni tensionali presenti,
senza indurre interazioni dirette con esse” (v. pag. 17 - supplemento di C.T.U.); 2) la omessa previsione nel computo metrico finale della impresa appaltatrice e nella relazione conclusiva del di lavori volti alla rimozione dei suddetti manufatti, 3) le stesse CP_1
affermazioni compiute dal nel “certificato di collaudo” del 19.9.2011, in seno al CP_1
quale egli sosteneva che l'intervento in questione aveva “evitato, da un lato, di redigere un
progetto di adeguamento strutturale che avrebbe necessitato di tempi più lunghi e, dall'altro
lato, di realizzare la muratura di tompagno nel piano pilotis, così come originariamente
previsto, per la quale si sarebbe reso necessario, oltre ad una verifica della validità tecnico-
strutturale di detto intervento, anche il rilascio di un'autorizzazione edilizia da parte del
Comune di previa acquisizione dei previsti nulla osta della Soprintendenza e del Pt_1
Genio Civile”.
Alla luce dei suddetti dati, alcun effettivo profilo di addebito può imputarsi al il Parte_1
quale non era nelle condizioni, né per bagaglio di competenze tecniche né alla luce dello sviluppo degli eventi, di valutare l'entità e, comunque, la validità tecnica delle opere che furono realizzate dalla impresa appaltatrice al piano pilotis su indicazione del Direttore dei
Lavori. Né risulta in alcun modo provato che il , che pure, come detto, aveva Parte_1
previsto di esaminare il preventivo per i lavori di adeguamento strutturale, si fosse mostrato indisponibile alla loro effettiva realizzazione.
Di contro, il , dopo avere inizialmente indicato in modo corretto la necessità di un CP_1
intervento strutturale per garantire la stabilità dell'edificio, ritenne poi di far eseguire 11
all'impresa appaltatrice lavori privi delle necessarie autorizzazioni amministrative, stabili ed errati sotto il profilo tecnico, forieri dei lamentati danni.
Solo per completezza, va osservato che anche la omessa posa della rete zingata destinata a trattenere l'intonaco – collocazione che era prevista nel progetto originario e che il
, nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del 16.9.2010, attestò come CP_1
avvenuta, con la precisazione che era l'impresa appaltatrice aveva utilizzato una rete di materiale ancor più efficace– non costituì il frutto di una consapevole “scelta risparmiosa”
da parte del , come ritenuto nella sentenza impugnata, ed ebbe ad emergere Parte_1
solo in epoca successiva alla definizione dell'appalto, a seguito dei saggi effettuati dall'arch.
. CP_3
In conclusione, vanno revocate, limitatamente al , le statuizioni condannatorie, Parte_1
che, quindi, avranno come destinatari solo il e il , cosicché anche la CP_1 CP_2
percentuale di concorso al risarcimento del danno non patrimoniale attribuita dal giudice di primo grado all'appellante principale va ripartita in quote uguali tra i restanti due obbligati,
che dovranno, pertanto, essere condannati a contribuire al ristoro nella misura del 37,5%
ciascuno.
Non è invece ammissibile, in assenza dalla titolarità di un interesse diretto alla modifica in parte qua della statuizione di condanna, la richiesta dell'appellante principale di accertare la responsabilità “esclusiva” dei due chiamati in giudizio ove intesa a ottenere l'imputazione a loro carico della quota residua che il Tribunale non ha attribuito a nessuna delle parti che hanno partecipato al giudizio.
L'accoglimento del motivo principale dell'appello del , afferente all'an della sua Parte_1
responsabilità, dispensa dall'esaminare quello afferente al quantum. In ogni caso, va 12
rilevato che il danno patrimoniale liquidato dalla sentenza impugnata trova il suo ancoraggio nella valutazione del c.t.u. il quale, a sua volta, ha richiamato (v. Per_1
pag.24 della relazione principale) le valutazioni estimative sul punto compiute dal c.t.u.
dell''A.T.P.. Queste ultime si presentano autonome rispetto a quelle, non condivise dal giudice di prime cure, afferenti alla eziologia dei danni sicché non sussiste alcuna contraddittorietà interna al provvedimento impugnato. La operata quantificazione attiene poi, all'evidenza, al ristoro delle preventivabili spese che gli attori avrebbero dovuto o dovranno sostenere per consentire l'effettuazione nel loro appartamento degli interventi di rimozione delle fessurazioni e degli ulteriori danni connessi sicché la loro liquidazione, in quanto basata su dati presuntivi, non necessita di documentazione giustificativa.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere nuovamente effettuata alla luce dell'esito finale del giudizio.
In particolare, va revocata rispetto al la statuizione di condanna al pagamento Parte_1
delle spese di lite e dei costi di c.t.u. con riferimento sia al procedimento di A.T.P. sia al giudizio di primo grado.
Si ritiene, tuttavia, che vi siano i presupposti per compensare le spese di lite sia dell CP_6
che del primo grado nei rapporti tra il e gli attori atteso che la natura della Parte_1
causa, la oggettiva e riscontrata provenienza dei danni da lavori oggetto dell'appalto commissionato sulle parti comuni dell'edificio e, successivamente, le risultanze della consulenza di ufficio svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo,
giustificavano dapprima la attivazione dell'ATP e, dopo, la proposizione della richiesta risarcitoria nei confronti dell'ente gestorio. Alla refusione di tali spese sostenute dal devono, invece, essere condannati il e il , in solido tra loro ai Parte_1 CP_1 CP_2 13
sensi dell'art.97 c.p.c., ravvisandosi un interesse comune a contrastare le pretese delle controparti.
In relazione al presente grado, i e il vanno condannati, sempre Parte_4 CP_1
in solido ai sensi dell'art.97 c.p.c., a rifondere le spese di lite sostenute dal;
il Parte_1
solo va invece condannato a rifondere le spese di lite sostenute dai CP_1 CP_9
.
[...]
Per quanto attiene al , in considerazione della sua posizione processuale – non CP_2
avendo il predetto proposto appello incidentale, così facendo acquiescenza alle statuizioni di condanna rese a suo carico dalla sentenza impugnata - si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese nei rapporti con tutte le altre parti.
Le spese si liquidano per come in dispositivo;
in particolare, per quelle del presente grado si applicano i parametri tariffari (valore della causa compreso in euro 26.000,00, tenuto conto che l'ammontare economico dei lavori attuativi del risarcimento in forma specifica era stato quantificato dal c.t.p degli attori in euro 12.000,00, cui vanno aggiunte le voci di risarcimento per equivalente) nei valori medi (minimi per la sola fase di trattazione, in assenza di riapertura della attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza n.ro 3274/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata il
4.8.2021 ed appellata in via principale dal Parte_1
in via incidentale da ,
[...] Controparte_1
-revoca nei confronti dell'anzidetto Condominio tutte le statuizioni condannatorie e ripartisce nella misura del 37,5% ciascuno il concorso di e di Controparte_1 CP_2 14
nel risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto a CP_2 Parte_2
e ;
[...] Parte_3
-condanna e , in solido tra loro, a rifondere al prefato Controparte_1 Controparte_2
Condominio le spese di lite per la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le parti, che liquida nell'importo di euro 2.225,00, e al primo grado del giudizio, che liquida nell'importo di euro 3.645,00, su cui sempre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna e e , questi ultimi Controparte_1 Parte_2 Parte_3
due unitariamente considerati, a rifondere al prefato le spese di lite del Parte_1
presente grado, che si liquidano in euro 4.888,00 per onorari di difesa ed euro 804,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge;
condanna a rifondere a e le Controparte_1 Parte_2 Parte_3
spese di lite del presente grado, che liquida in euro 4.888,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge;
compensa le spese di grado nei rapporti tra e le altre parti. Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante incidentale, , il versamento Controparte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo in data 17 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente 15
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. GI Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. GI Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera rel.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 475 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022
TRA
(Pa), C.F. in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo
AR, e dell'Avv. Dario Salvatore AR.
appellante
, nato a [...] il [...], C.F. e Parte_2 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania Isaia.
appellati 2
, nato Palermo il 27.10.1975, C.F.: rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'avv. Giovanni Scandurra.
appellato/appellante incidentale
, nato a [...] il [...], C.F.: in qualità Controparte_2 C.F._4
di titolare della Impresa Edile di TT GI, con sede legale a Capaci (PA), Partita
IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Pepe;
P.IVA_2
appellato
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.2.2016 i coniugi e Parte_2 Parte_3
, premettendo di essere comproprietari di un appartamento, adibito ad abitazione
[...]
familiare, ubicato al primo piano dell'edificio sito nella di Parte_1 Pt_1
che era stato interessato da infiltrazioni di umidità e fessurazioni alle pareti manifestatesi a partire da gennaio del 2012, ossia a distanza di pochi mesi dalla ultimazione dei lavori di manutenzione della parti comuni del fabbricato, per come riscontrate dal loro tecnico di fiducia, arch. , convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il CP_3
per ottenerne la condanna alla esecuzione delle opere necessarie alla Parte_1
rimozione delle cause delle predette problematiche nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti - i primi nella misura già quantificata dal c.t.u., arch.
, nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo da essi CP_4
in precedenza promosso innanzi alla medesima A.G. (A.T.P. n.ro 18150/13 R.G.) - e alla refusione delle spese di lite anche del suddetto procedimento. 3
Il Condominio, costituitosi, otteneva di chiamare in giudizio l'impresa edile individuale di
, a cui aveva dato in appalto gli anzidetti interventi di manutenzione, e il Controparte_2
Direttore dei Lavori, l'architetto , entrambi già parti del procedimento di Controparte_1
A.T.P., e ciò al fine di essere da costoro integralmente manlevato in caso di condanna.
Il giudice adito, dopo l'espletamento di una nuova c.t.u., affidata all'ing. , con Per_1
sentenza n.ro 3274 del 26 luglio-4 ottobre 2021 (corretta ai sensi dell'art.288 c.p.c. con ordinanza del 18.10.2021), in accoglimento della domanda attorea, condannava le tre controparti: a) ad eseguire in favore degli attori “le opere volte all'eliminazione delle cause
d'infiltrazione d'umidità, di percolazione e di lesioni alle pareti dell'appartamento di loro
proprietà sito a ia Mons. Siino giusta le indicazioni indicate dal CTU ing. Pt_1 Per_2
e dell'arch. ”; b) a risarcire agli attori, in solido tra loro, il
[...] Persona_3
danno patrimoniale, quantificato “in €.4.700,00 oltre IVA per il ripristino dell'appartamento,
in €.500,00 per il costo relativo allo spostamento degli arredi ed €.2.000,00 per il costo della
permanenza della famiglia in una struttura alberghiera per 15 giorni, oltre interessi di legge
e rivalutazione monetaria sino al soddisfo”; c) a risarcire anche “il danno non patrimoniale
patito dagli attori per lesione del diritto di proprietà a seguito della mancata legittima e
serena fruizione dell'appartamento, quantificata in €.2.000,00, oltre interessi di legge e
rivalutazione monetaria sino al soddisfo, secondo il gradiente di responsabilità accertato dal
C.T.U. ing. nella sua relazione tecnica, quanto al 30% in capo all'arch. Per_1 CP_1
, quanto al 30% in capo all'Impresa TT di TT GI ed in quanto al 15%
[...]
in capo al Siino; d) a rifondere agli attori le spese sia Controparte_5
dell che del giudizio di merito, comprese quelle per il procedimento di mediazione, CP_6
nonché i costi delle due c.t.u.. 4
Ha proposto appello il Condominio.
Hanno resistito i e il chiedendo il rigetto del superiore gravame. Il Controparte_7 CP_2
, nel costituirsi, ha proposto appello incidentale. CP_1
La causa, trattata in forma “scritta”, è stata assunta in decisione mediante ordinanza del 16-
18 aprile 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
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La sentenza impugnata ha ritenuto che le cause delle lamentate infiltrazioni umidifere fossero state correttamente individuate ab origine dal c.t.p. degli attori, con valutazione che aveva poi trovato conferma nelle risultanze della c.t.u. svolta nel corso del processo,
mentre non erano da considerarsi attendibili le conclusioni raggiunte sul punto dal c.t.u.
nominato nell'A.T.P., arch. . Ha compendiato tali cause, da un lato, nella mancata CP_4
collocazione, nell'ambito della esecuzione dell'appalto, della rete destinata a trattenere la malta dell'intonaco sui prospetti esterni dell'edificio, dall'altro, nel “puntellamento” dei pilastri del piano terra (c.d. piano pilotis, in quanto privo di tompagnatura laterale, di fatto destinato a parcheggio dei veicoli dei condomini), effettuato in modo tale che la tensione determinata dalla elasticità dei materiali ferrosi degli elementi metallici di sostegno all'uopo utilizzati,
sottoposti agli agenti atmosferici e climatici, aveva ingenerato le lesioni. Ripartiva
direttamente la responsabilità tra il , il e l'impresa edile nelle Parte_1 CP_1
percentuali indicate dal c.t.u. , rilevando come sulla quota residua (15%) che Per_1
l'ausiliario aveva ascritto all'originario progettista dei lavori condominiali, ing. , non Per_4
poteva essere resa alcuna statuizione essendo il predetto professionista rimasto estraneo al giudizio. Liquidava il danno patrimoniale nelle voci riconosciute dal c.t.u. dell che CP_6
erano state avvalorate dall'ausiliario nominato nel corso del giudizio. 5
Il , appellante principale, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1
deducendo, innanzitutto, la propria assenza di responsabilità nella verificazione dei danni,
da addebitare in via esclusiva all'operato del e dell'impresa , rimarcando, al CP_1 CP_2
riguardo, come si fosse affidato, proprio perché privo delle necessarie competenze tecniche, ad un tecnico per la vigilanza sulla corretta esecuzione di lavori oggetto dell'appalto e, nello specifico, che solo dopo che il cantiere si era chiuso aveva scoperto, da una parte, che non era stata utilizzata la rete – in progetto prevista come zingata, poi dal
D.L. indicata come sostituita dalla impresa appaltatrice da una più efficiente in fibra di vetro
– destinata a trattenere l'intonaco, dall'altra parte, che le opere di puntellamento dei pilasti del piano terra - realizzate mediante la collocazione di una serie di pilastrini in metallo saldati all'intradosso del soffitto del primo piano - costituivano un intervento di natura definitiva rivelatosi la causa principale delle fessurazioni. In ogni caso, ha contestato le statuizioni di condanna poste a suo carico sia in relazione al risarcimento del danno patrimoniale, deducendo il difetto di documentazione dimostrativa della effettiva sopportazione delle voci riconosciute ai coniugi , sia in relazione al rimborso Parte_2
delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva, sul rilievo che già il c.t.p.
aveva individuato le cause delle infiltrazioni in condotte ascrivibili esclusivamente CP_3
all'operato del D.L. e della impresa appaltatrice.
Da parte sua, il ha invocato l'assenza di personale responsabilità, segnalando la CP_1
propria veste di mero Direttore dei Lavori appaltati - lavori che avevano ad oggetto la sola manutenzione ordinaria dei prospetti e della copertura del fabbricato - e deducendo la preesistenza delle lesioni nell'edificio che era stato infatti da lui tempestivamente e vanamente indicato al Condominio come bisognoso di un ben più incisivo intervento di 6
adeguamento strutturale;
ha contestato il carattere definitivo del puntellamento disposto nel corso del cantiere, intervento che era stato comunque preventivamente approvato dalla assemblea condominiale con delibera del 25.2.2010.
Anche il , in seno alla sua comparsa di costituzione, ha sostenuto la preesistenza CP_2
delle infiltrazioni rispetto ai lavori oggetto dell'appalto – chiedendo l'ammissione di prova testimoniale sul punto – invocando l'esonero da ogni responsabilità.
Gli originari attori hanno chiesto l'integrale conferma della sentenza impugnata, in quanto esente da censure nell'accertamento sia dell'an che del quantum del loro credito risarcitorio.
Così compendiate le posizioni delle parti, l'appello principale e quello incidentale possono essere esaminati congiuntamente mentre va da subito rilevato che la responsabilità del
, che si è costituito tardivamente e non ha formalmente avanzato appello incidentale, CP_2
non può essere rimessa in discussione, essendosi in ordine ad essa formato giudicato interno, cosicché anche le relative istanze istruttorie, volte a contestare l'addebito, non possono essere prese in considerazione.
Va anche evidenziato che nessuna delle parti si è doluta del fatto che la sentenza impugnata, lungi dall'esaminare distintamente l'originaria domanda degli attori e quella di garanzia impropria avanzata dal , abbia valutato direttamente le responsabilità Parte_1
di ognuno dei soggetti già evocati nel procedimento di A.T.P., in conformità, peraltro, alle conclusioni in tal senso formulate dai danneggiati.
Ciò posto, occorre muovere dal rilievo che l'individuazione compiuta nella sentenza impugnata delle cause delle lamentate infiltrazioni si fonda sulle sostanzialmente concordanti valutazioni del c.t.p. degli originari attori e del c.t.u. , quest'ultimo a sua Per_1 7
volta coadiuvato, in forza di autorizzazione del Tribunale, da un esperto strutturista, l'ing.
CP_8
Le stesse sono state ascritte ai sopra descritti interventi nel piano pilotis, peraltro effettuati in assenza della necessaria autorizzazione del competente ufficio del Genio Civile, i quali avevano inciso in modo stabile sull'organismo strutturale originario dell'edificio - che presentava già la peculiarità costruttiva costituita dalla esistenza “di un nucleo portante
semi-centrale e da relativi corpi a sbalzo con il piano terra in gran parte volumetricamente
libero con il solo ingombro dei pilastri” - introducendo “un vincolo di costrizione nella
deformata del primo livello strutturale dei corpi sbalzanti” in grado di modificare “la
serializzazione delle deformate tra i diversi livelli strutturali”, a cominciare dal primo il quale,
“non potendosi più deflettere liberamente, è costretto a spostarsi verso l'esterno per poter
esplicitare la sua inevitabile deformatica isostatica, a differenza dello sbalzo superiore che
invece continua in parte a deflettersi”, con la conseguenza che una tale situazione avrebbe comportato “in tempi brevi, uno spostamento e/o una disconnessione del paramento
esterno rispetto al solaio del primo livello, in cui non solo si crea una lesione sub-
orizzontale, ma si creano i presupposti per poter veicolare all'interno dei paramenti le acque
meteoriche esterne, come verificatosi” (v. pag. 13 e 18-20 della relazione principale del c.t.u. depositata il 15.10.2028 e pag.
7-8 della relazione dell'ing. ad essa Per_1 CP_8
allegata).
Solo come fattore di aggravamento dei fenomeni (il c.t.u. , indicandolo tra gli Per_1
“aspetti di corredo”) è stata anche segnalata la omessa collocazione della rete di trattenimento dell'intonaco sulle pareti di tompagno esterno dell'edificio da piano a piano. 8
Tali conclusioni, congruamente esplicitate nei rispettivi elaborati, si presentano ineccepibili e non direttamente contestate da nessuna delle parti.
L'assunto della difesa del circa il fatto che le infiltrazioni nell'appartamento degli CP_1
originari attori esistessero già prima della esecuzione dell'appalto è rimasto assertivo, tanto più che lo stesso ebbe ad effettuare dei sopralluoghi nell'appartamento allorché i CP_1
coniugi curarono di segnalare la problematica nei mesi immediatamente Parte_2
successivi alla conclusione dei lavori. Del resto, va osservato che il collegamento tra le lesioni alle pareti esterne dell'edificio verificatisi dopo i lavori che avrebbero dovuto assicurare un duratore ripristino dei prospetti e le infiltrazioni era stato riscontrato sia dal c.t.p. , all'esito della esecuzione di appositi saggi sui muri esterni dell'edificio, sia CP_3
in sede di A.T.P. (v. anche i rilievi fotografici e le riproduzioni grafiche allegate alle relazioni dell'arch. e dell'arch. ) e si pone in sintonia con la sopra riportata CP_3 CP_4
ricostruzione delle modalità di determinazione delle fessurazioni esterne causate dal malaccorto intervento nel piano pilotis, destinate a interessare innanzitutto, sul piano cronologico e per gli effetti maggiormente deleteri, proprio il primo piano dell'edificio, quello ove è ubicato l'appartamento dei . Parte_4
Tanto premesso, si presentano fondate le argomentazioni sviluppate dall'appellante principale per contestare l'addebito a suo carico mentre vanno respinte quelle, di segno contrario, dell'appellante incidentale.
Va innanzitutto rilevato che il si era affidato all'assistenza del , Parte_1 CP_1
nominandolo Direttore dei Lavori nell'appalto commissionato all'impresa , CP_2
evidentemente confidando nell'esperienza professionale del medesimo. Deve anche 9
osservarsi che i lavori in questione, pur essendo indicati come di manutenzione ordinaria,
includevano espressamente anche il “consolidamento strutturale” del piano pilotis.
Nella seduta del 25.2.2010 l'assemblea condominiale, sulla scorta della relazione di pari data del , il quale aveva segnalato l'esigenza di elaborazione di un progetto di CP_1
adeguamento strutturale dell'edificio rimarcando che l'intervento proposto dall'originario progettista dei lavori, ing. , che prevedeva la chiusura del piano terra con muri di Per_4
tompagno perimetrali, avrebbe necessitato del rilascio delle autorizzazione del Comune di del Genio Civile e della Soprintendenza, aveva sì autorizzato la realizzazione di Pt_1
interventi genericamente indicati come di “puntellamento a sostegno alla struttura”
dell'edificio, ma aveva contestualmente previsto la predisposizione entro il successivo 15
marzo di un preventivo per la realizzazione del progetto di adeguamento strutturale.
Di fatto, lungi sia da quanto inizialmente progettato dal che da un semplice Per_4
intervento provvisorio finalizzato ad evitare che le vibrazioni causate dagli attrezzi che gli operari avrebbero utilizzato nei lavori sul prospetto potessero influire negativamente sulle strutture dell'edificio (come motivato dal nella comunicazione di inizio lavori CP_1
inoltrata al Comune di l 28.4.2010), le opere al piano pilotis eseguite dalla impresa Pt_1
con la supervisione del D.L. si sostanziarono nella stabile collocazione di ritti CP_2
(profilati) verticali in metallo, in basso infissi al suolo su piastre collocate su travi in ferro annegate in getto di calcestruzzo, in alto saldati all'estradosso del solaio del primo piano.
La stabilità di tale intervento, che costituiva una consapevole variazione rispetto al progetto originario esorbitando dalla mera “direzione dei lavori”, seppur contestata dall'appellante incidentale si presenta inoppugnabile ove solo si considerino le seguenti circostanze: 1) le caratteristiche strutturali ed esecutive appena descritte, a fronte del rilievo del c.t.u. 10
secondo cui “le opere di puntellamento provvisorie nella normalità devono interagire
passivamente con le opere da sorreggere scaricandole dalle coazioni tensionali presenti,
senza indurre interazioni dirette con esse” (v. pag. 17 - supplemento di C.T.U.); 2) la omessa previsione nel computo metrico finale della impresa appaltatrice e nella relazione conclusiva del di lavori volti alla rimozione dei suddetti manufatti, 3) le stesse CP_1
affermazioni compiute dal nel “certificato di collaudo” del 19.9.2011, in seno al CP_1
quale egli sosteneva che l'intervento in questione aveva “evitato, da un lato, di redigere un
progetto di adeguamento strutturale che avrebbe necessitato di tempi più lunghi e, dall'altro
lato, di realizzare la muratura di tompagno nel piano pilotis, così come originariamente
previsto, per la quale si sarebbe reso necessario, oltre ad una verifica della validità tecnico-
strutturale di detto intervento, anche il rilascio di un'autorizzazione edilizia da parte del
Comune di previa acquisizione dei previsti nulla osta della Soprintendenza e del Pt_1
Genio Civile”.
Alla luce dei suddetti dati, alcun effettivo profilo di addebito può imputarsi al il Parte_1
quale non era nelle condizioni, né per bagaglio di competenze tecniche né alla luce dello sviluppo degli eventi, di valutare l'entità e, comunque, la validità tecnica delle opere che furono realizzate dalla impresa appaltatrice al piano pilotis su indicazione del Direttore dei
Lavori. Né risulta in alcun modo provato che il , che pure, come detto, aveva Parte_1
previsto di esaminare il preventivo per i lavori di adeguamento strutturale, si fosse mostrato indisponibile alla loro effettiva realizzazione.
Di contro, il , dopo avere inizialmente indicato in modo corretto la necessità di un CP_1
intervento strutturale per garantire la stabilità dell'edificio, ritenne poi di far eseguire 11
all'impresa appaltatrice lavori privi delle necessarie autorizzazioni amministrative, stabili ed errati sotto il profilo tecnico, forieri dei lamentati danni.
Solo per completezza, va osservato che anche la omessa posa della rete zingata destinata a trattenere l'intonaco – collocazione che era prevista nel progetto originario e che il
, nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori del 16.9.2010, attestò come CP_1
avvenuta, con la precisazione che era l'impresa appaltatrice aveva utilizzato una rete di materiale ancor più efficace– non costituì il frutto di una consapevole “scelta risparmiosa”
da parte del , come ritenuto nella sentenza impugnata, ed ebbe ad emergere Parte_1
solo in epoca successiva alla definizione dell'appalto, a seguito dei saggi effettuati dall'arch.
. CP_3
In conclusione, vanno revocate, limitatamente al , le statuizioni condannatorie, Parte_1
che, quindi, avranno come destinatari solo il e il , cosicché anche la CP_1 CP_2
percentuale di concorso al risarcimento del danno non patrimoniale attribuita dal giudice di primo grado all'appellante principale va ripartita in quote uguali tra i restanti due obbligati,
che dovranno, pertanto, essere condannati a contribuire al ristoro nella misura del 37,5%
ciascuno.
Non è invece ammissibile, in assenza dalla titolarità di un interesse diretto alla modifica in parte qua della statuizione di condanna, la richiesta dell'appellante principale di accertare la responsabilità “esclusiva” dei due chiamati in giudizio ove intesa a ottenere l'imputazione a loro carico della quota residua che il Tribunale non ha attribuito a nessuna delle parti che hanno partecipato al giudizio.
L'accoglimento del motivo principale dell'appello del , afferente all'an della sua Parte_1
responsabilità, dispensa dall'esaminare quello afferente al quantum. In ogni caso, va 12
rilevato che il danno patrimoniale liquidato dalla sentenza impugnata trova il suo ancoraggio nella valutazione del c.t.u. il quale, a sua volta, ha richiamato (v. Per_1
pag.24 della relazione principale) le valutazioni estimative sul punto compiute dal c.t.u.
dell''A.T.P.. Queste ultime si presentano autonome rispetto a quelle, non condivise dal giudice di prime cure, afferenti alla eziologia dei danni sicché non sussiste alcuna contraddittorietà interna al provvedimento impugnato. La operata quantificazione attiene poi, all'evidenza, al ristoro delle preventivabili spese che gli attori avrebbero dovuto o dovranno sostenere per consentire l'effettuazione nel loro appartamento degli interventi di rimozione delle fessurazioni e degli ulteriori danni connessi sicché la loro liquidazione, in quanto basata su dati presuntivi, non necessita di documentazione giustificativa.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere nuovamente effettuata alla luce dell'esito finale del giudizio.
In particolare, va revocata rispetto al la statuizione di condanna al pagamento Parte_1
delle spese di lite e dei costi di c.t.u. con riferimento sia al procedimento di A.T.P. sia al giudizio di primo grado.
Si ritiene, tuttavia, che vi siano i presupposti per compensare le spese di lite sia dell CP_6
che del primo grado nei rapporti tra il e gli attori atteso che la natura della Parte_1
causa, la oggettiva e riscontrata provenienza dei danni da lavori oggetto dell'appalto commissionato sulle parti comuni dell'edificio e, successivamente, le risultanze della consulenza di ufficio svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo,
giustificavano dapprima la attivazione dell'ATP e, dopo, la proposizione della richiesta risarcitoria nei confronti dell'ente gestorio. Alla refusione di tali spese sostenute dal devono, invece, essere condannati il e il , in solido tra loro ai Parte_1 CP_1 CP_2 13
sensi dell'art.97 c.p.c., ravvisandosi un interesse comune a contrastare le pretese delle controparti.
In relazione al presente grado, i e il vanno condannati, sempre Parte_4 CP_1
in solido ai sensi dell'art.97 c.p.c., a rifondere le spese di lite sostenute dal;
il Parte_1
solo va invece condannato a rifondere le spese di lite sostenute dai CP_1 CP_9
.
[...]
Per quanto attiene al , in considerazione della sua posizione processuale – non CP_2
avendo il predetto proposto appello incidentale, così facendo acquiescenza alle statuizioni di condanna rese a suo carico dalla sentenza impugnata - si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese nei rapporti con tutte le altre parti.
Le spese si liquidano per come in dispositivo;
in particolare, per quelle del presente grado si applicano i parametri tariffari (valore della causa compreso in euro 26.000,00, tenuto conto che l'ammontare economico dei lavori attuativi del risarcimento in forma specifica era stato quantificato dal c.t.p degli attori in euro 12.000,00, cui vanno aggiunte le voci di risarcimento per equivalente) nei valori medi (minimi per la sola fase di trattazione, in assenza di riapertura della attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza n.ro 3274/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata il
4.8.2021 ed appellata in via principale dal Parte_1
in via incidentale da ,
[...] Controparte_1
-revoca nei confronti dell'anzidetto Condominio tutte le statuizioni condannatorie e ripartisce nella misura del 37,5% ciascuno il concorso di e di Controparte_1 CP_2 14
nel risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto a CP_2 Parte_2
e ;
[...] Parte_3
-condanna e , in solido tra loro, a rifondere al prefato Controparte_1 Controparte_2
Condominio le spese di lite per la partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi tra le parti, che liquida nell'importo di euro 2.225,00, e al primo grado del giudizio, che liquida nell'importo di euro 3.645,00, su cui sempre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna e e , questi ultimi Controparte_1 Parte_2 Parte_3
due unitariamente considerati, a rifondere al prefato le spese di lite del Parte_1
presente grado, che si liquidano in euro 4.888,00 per onorari di difesa ed euro 804,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge;
condanna a rifondere a e le Controparte_1 Parte_2 Parte_3
spese di lite del presente grado, che liquida in euro 4.888,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA come per legge;
compensa le spese di grado nei rapporti tra e le altre parti. Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante incidentale, , il versamento Controparte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo in data 17 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente 15
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. GI Lupo