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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore
Oggetto: dott. Tullio Joppi Consigliere
reclamo avverso la dott. Federico Paciolla Consigliere sentenza dichiarativa ha pronunciato seguente di fallimento (art. 18 L.F.) SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 130/2024 R.G.
promossa
da
c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 07.04.1974 e residente a [...] e, in Germania, in 98574
Schmalkalden, Hessenhofsstrasse 9, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Gazzola del Foro di Treviso e domiciliato presso il suo studio in 31033 Castelfranco Veneto (TV), Corso
XXIX Aprile 13, come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva, ex art. 15, c. 4, L.F., datata 20.06.2024,
espressamente estesa ad ogni fase e grado del procedimento
1 - reclamante -
contro
Controparte_1
p.i. , in persona del Curatore avv. Bruno P.IVA_1
Mellarini di Merano (BZ), ai fini del presente atto domiciliato in
39012 Merano (BZ), Corso della Libertà 65, presso lo studio dell'avv. Enrico Lofoco, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, nonché
in forza di provvedimento del Giudice delegato, emesso in data
10.09.2024, di autorizzazione alla costituzione nel giudizio di reclamo ex art. 18 L.F.
- reclamato -
con l'intervento del Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 26/2024 del Tribunale
di Bolzano – Ufficio fallimenti di data 04.07.2024 /
08.07.2024 – reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18 L.F.) -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 09.10.2024 con assegnazione del termine perentorio del 31.10.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 20.11.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte reclamante:
Nel merito:
accertate le ragioni di cui in premessa, respingersi la richiesta
2 della Parte_2
di vedere esteso il relativo fallimento, ai sensi
[...]
dell'art. 147, c. 4, L.F., anche al socio accomandante, Sig.
[...]
non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti Parte_1
richiesti dall'art. 2320 C.c., non avendo costui compiuto atti di gestione e/o rappresentanza della società fallita;
In via istruttoria:
Formulando ogni e più ampia riserva, si chiede che venga assunta la testimonianza del dott. con Testimone_1
studio in Bolzano, Via Mostra n. 8, già commercialista della sino al 2010, come anche del dott. Parte_2 Per_1
già dello lo studio Gruber & Partner, ora con studio in
[...]
Bolzano, Via dell'Isarco n. 3, sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che il Sig. a titolo di utili derivanti dalla Parte_1
propria partecipazione, quale socio accomandante, nella società
fino all'anno Parte_2
2017, ha percepito mensilmente la somma di € 1.300,00, come risulta dall'estratto conto bancario che si rammostra (doc. 3);
2) vero che l'accordo tra il Sig. e il fratello, Parte_1 [...]
, dai medesimi perfezionato quali soci della CP_1 [...]
relativo alla ripartizione Parte_2
degli utili della società al 50%, era stato pattuito,
esclusivamente a fini fiscali, per abbattere la dichiarazione dei redditi del sig. Parte_2
3) vero che il Sig. gestiva direttamente l'intera CP_1
3 posizione fiscale della società e dei soci;
4) vero che a causa di dissapori sorti, tra i Sig.ri e CP_1
alla fine dell'anno 2017, quest'ultimo interruppe i Parte_1
rapporti con il medesimo e con la Parte_2
”;
[...]
- del procuratore di parte reclamata:
Come in comparsa di costituzione dd.13/09/2024:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere, nella sua interezza, il reclamo ex art. 18 L.F. proposto da siccome Parte_1
infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
del Procuratore Generale:
Il Procuratore Generale non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con sentenza n.26/2024 del 08/07/2024 il Tribunale di
Bolzano ha dichiarato il fallimento di in Parte_1
estensione del già dichiarato Controparte_1
ritenendo fondata l'istanza avanzata ex Parte_2
art. 147 c. 4 LF dalla Curatela del Controparte_1
di Il Tribunale, invero, ha ritenuto,
[...] Parte_2
in base alla documentazione in atti ( in particolare al processo verbale di constatazione della GD dd14/06/2017), dimostrato che socio accomandante della Parte_1 Controparte_1
e fratello del socio accomandatario della società fallita, ha
[...]
compiuto atti di amministrazione ed ha trattato e concluso
4 affari in nome della società fallita, in assenza di una procura speciale, assumendo quindi responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali ex art. 2320 c.c..
La sentenza è impugnata da con reclamo Parte_1
depositato in data 06/08/2024 con il quale ha esposto le ragioni a confutazione di comportamenti posti in essere da esso reclamante in violazione del divieto di immissione da parte dei soci accomandanti di cui all'art.2230 c.c.; ha dunque chiesto la revoca della sentenza reclamata.
Nel procedimento si è costituito il
[...]
contestando la fondatezza dei Controparte_1
motivi di reclamo sui quali ha preso compiuta posizione.
In esito all'udienza del 25/09/2024 la Corte ha assegnato alle parti termine per il deposito di memoria difensiva ed ulteriore termine di giorni 20 per eventuale replica, trattenendo, all'esito,
la causa in decisione.
2. Prima ancora di procedere alla disamina dei motivi di gravame, va premesso che i fatti e le circostanze posti a fondamento della decisione qui reclamata, emergono da accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia
delle Entrate nel corso di controlli fiscali compiuti a carico della in esito ai quali Controparte_1 Parte_2
furono accertate violazioni fiscali ai fini IVA e IRAP a carico della società e ai fini dell'imposta sui redditi a carico del socio e legale rappresentante . CP_1
5 Il Tribunale ha, infatti, ritenuto, sulla base del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 14/06/2017 che una gran parte dell'attività d'acquisto, importazione e vendita della società fallita è avvenuta con l'interposizione prima della società VI AR KG e poi di TA UT di costituite da e Parte_1 CP_1 Parte_1
soci della Top CE NA KG. Circa le modalità di interposizione fittizia il Tribunale rileva come nonostante l'effettiva titolare delle operazioni di vendita fosse Parte_2
le relative fatture venivano emesse dalla ditta individuale
[...]
TA UT priva di titolo;
in caso di permuta del veicolo da parte del cliente, TA UT emetteva la relativa fattura a , mentre al PRA risulta una cessione Parte_2
diretta da parte del cliente a i pagamenti da Parte_2
parte dei clienti venivano effettuati in parte a in Parte_2
parte a TA UT dimostrando ciò una promiscuità tra le due imprese;
le trattative con i clienti venivano spesso condotte da che in alcuni casi si occupava Parte_1
anche alla consegna e del ritiro dei veicoli presso la sede di in altri casi provvedeva alla conclusione e Parte_2
firma dei contratti. Da tali circostanze il Tribunale trae la conclusione che TA UT si è fittiziamente interposta nelle operazioni commerciali avendo posto in Parte_1
essere i negozi come socio accomandante di e Parte_2
non come titolare della ditta individuale TA UT,
6 compiendo dunque atti di gestione societaria.
3. Venendo ai motivi di gravame, il reclamante deduce in primo luogo che non ha mai percepito la quota di utili Parte_1
che avrebbero dovuto essere suddivisi tra i soci al 50%,
limitandosi la società fallita a corrispondergli mensilmente, a fronte della partecipazione societaria, l'importo mensile forfettario di € 1.300,00.-; inoltre il reclamante contesta di aver mai svolto tramite la propria ditta, attività di interposizione fittizia nella vendita di veicoli nell'interesse o in rappresentanza della società fallita né di essersi ingerito nella gestione della società fallita, rilevando come le vendite di autoveicoli concluse giovandosi dei rapporti di collaborazione tra le due ditte sarebbero state trattate per conto e nell'interesse della TA
UT e non della società fallita.
Il ricorrente rappresenta inoltre che il verbale di constatazione dd.14.06.2017 della Guardia di Finanza sarebbe “frutto di
arbitrarie congetture tratte dagli agenti accertatori sulla base
dell'interpretazione fornita a formulari compilati da soggetti che
avrebbero contrattato con la società fallita, dei quali, tuttavia,
non v'è traccia tra la documentazione prodotta dalla Curatela.”
Ed ancora, priva di rilevanza ai fini della prospettata interposizione fittizia sarebbe la fatturazione di vendite di veicoli concluse da da parte di TA UT, Parte_2
non essendo significativa l'assenza di trascrizione al PRA degli atti di acquisto dei veicoli, in realtà, effettivamente di proprietà
7 della ditta tedesca potendosi ammettere un contratto di vendita orale.
Le argomentazioni non possono trovare condivisione in quanto infondate.
3.1 In primo luogo va evidenziato che ai fini dell'accertamento dei fatti idonei a comprovare l'indebita ingerenza nella gestione sociale di cui all'art.2320 c.c. non ha alcuna rilevanza il fatto che il socio accomandante abbia percepito in via forfettaria l'importo mensile di € 1.300,00.- e non anche gli utili stabiliti nella misura del 50% indicata, secondo parte reclamante,
unicamente ai fini fiscali “per abbattere la dichiarazione dei
redditi del sig. che gestiva l'intera posizione fiscale Parte_2
della società e dei soci.” Per le medesime ragioni è irrilevante che la posizione fiscale di venisse gestita da Parte_1
. CP_1
Tali situazioni, infatti, non sono incompatibili con una condotta di indebita ingerenza del socio accomandante che non dipende dalla remunerazione del socio né dalla distribuzione degli utili,
bensì dal compimento di atti di influenza decisiva sulla amministrazione della società.
Ne discende l'irrilevanza ed inammissibilità delle prove testimoniali offerte sui capitoli di prova relativi a tali circostanze.
3.2 Assume il ricorrente l'esistenza di accordi di collaborazione fra la società fallita e la ditta germanica TA UT in
8 virtù dei quali le compravendite di veicoli venivano trattate nell'interesse di TA UT e non di Parte_2
nega ad ogni modo che tali negozi possano configurare atti di ingerenza nella gestione della società fallita da parte di
[...]
trattandosi di mera attività esecutiva di rapporti Parte_1
obbligatori perfezionatisi nell'interesse di TA UT e solo indirettamente della società fallita.
Ora, a prescindere dalla osservazione che non è spiegato quali fossero i termini degli accordi tra le due società, la pretesa di rappresentare l'intervento di TA UT nelle operazioni di vendita di veicoli quale mera attività esecutiva di pretese obbligazioni, è decisamente smentita dagli esiti degli accertamenti eseguiti nei confronti della Controparte_1
da parte della Guardia di Finanza di Merano.
Invero, come risulta dal verbale di constatazione dd.14/06/2017 della GD , i fratelli hanno organizzato la Pt_1
direzione della società escogitando un vero e proprio sistema finalizzato ad evadere le imposte dovute in Italia dalla attraverso l'interposizione della ditta Parte_2
individuale TA UT costituita in Germania da
[...]
che nonostante priva di titolo figurava, come detto, Parte_1
da venditore di veicoli a clienti italiani.
3.3 Sotto diverso profilo il ricorrente deduce l'inattendibilità
degli esiti di indagine riportati nel citato verbale di constatazione del 12.06.2017 della GD in quanto frutto di
9 arbitrarie congetture tratte dagli agenti accertatori sulla base
dell'interpretazione fornita ai formulari compilati da persone che hanno concluso operazioni commerciali con la società fallita.
Le critiche sulla valenza probatoria del verbale di constatazione della GD sono prive di fondamento.
Infatti, nella attività di controllo contabile la G.d.F. ha proceduto ad esaminare i mastri dei clienti e dei fornitori,
inviando appositi questionari a ben 1240 soggetti.
Nell'arco temporale 2013/2016 sono state esaminate fatture ricevute da , sottoposte al “regime del margine” , Parte_2
mediante rilevazione degli estremi del telaio dell'autoveicolo ceduto e successivo inserimento dei dati sul portale del PRA;
i dati hanno rilevato che ai clienti, che avevano concluso l'acquisto di un veicolo con permuta presso la Parte_2
era stata emessa fattura d'acquisto dalla ditta germanica TA
UT, che al PRA non risultava intestataria della proprietà del veicolo, mentre la cessione per permuta avveniva in capo a quest'ultima non registrava in Parte_2
contabilità l'acquisizione del veicolo dal precedente proprietario per permuta, bensì registrava contabilmente una fattura avente ad oggetto il veicolo emessa da TA UT, come detto,
priva di alcun titolo sul mezzo.
Va anche evidenziato che per tali vetture, oggetto di fatturazione da parte di TA UT verso , non risulta Parte_2
alcuna iscrizione di “radiazione per esportazione” né di
10 successiva reimatricolazione nel territorio dello Stato, restando legittimo proprietario sempre . Parte_2
Il pagamento del veicolo acquistato presso Parte_2
secondo i clienti interpellati dalla GD, avveniva delle volte in parte in contanti, oppure a mezzo assegno bancario ovvero altre volte in parte tramite bonifico in favore di ed in parte Parte_2
bonifico estero in favore di TA UT. Sono state riscontrate fatture emesse da TA UT nei confronti di per la vendita simulata di autovetture cedute in Parte_2
permuta dai clienti di . ( cfr. pagg-24 ss. verbale GD Parte_2
12.06.2017)
Le risultanze dell'indagine della GD fondano dunque su dati oggettivi e non è dato comprendere in che senso tali dati riferiti dai clienti nei suddetti questionari e riscontrati dalle fatture emesse dalla e nella contabilità della stessa, Parte_2
possano essere frutto di arbitrarie congetture tratte dagli agenti
accertatori sulla base dell'interpretazione fornita ai suddetti formulari. Al contrario, non può non rilevarsi come un tentativo di scalfire la valenza probatoria delle dichiarazioni contenute nei questionari sia stato posto in essere proprio da TA
UT. Infatti, nel corso delle indagini è emerso che ad una parte dei clienti ai quali era stato richiesto di rispondere al
Parte questionario della è stata inviata una missiva intestata alla ditta TA UT che attribuiva alla stessa la titolarità dell'operazione commerciale, escludendo così
11 . Parte_2
Ed ancora in caso di discordanze delle dichiarazioni contenute nelle risposte al questionario rispetto ai dati contabili e documentali, i clienti sono stati convocati presso la GD.
In conclusione, gli accertamenti della GD si basano sulla documentazione contabile, sulle scritture e su documenti inerenti l'attività della società fallita e dunque correttamente la sentenza gravata ha richiamato gli elementi probatori emergenti dal predetto verbale di constatazione.
4. Quanto ai rapporti di promiscuità fra la società fallita e
TA UT, appare del tutto evidente, come le descritte modalità di gestione delle operazioni di vendita di veicoli, anche con permuta, non sono poste in essere da Parte_1
nell'interesse primario della TA UT, bensì
rappresentano un modus operandi basato, come detto, su un sistema chiaramente finalizzato a sottrarre la Parte_2
all'imposizione fiscale.
Che, poi, in alcuni casi, lo stesso si occupasse Parte_1
presso la sede della delle trattative d'acquisto, è Parte_2
circostanza che, vista unitamente agli elementi sopra descritti,
in realtà conferma la sua ingerenza nella conduzione degli affari della società che va ben oltre la mera attività esecutoria.
4.1 Ed ancora, neppure l'utilizzo dei locali della Parte_2
da parte di vale a smentire le risultanze Parte_1
dell'indagine della GD, laddove si consideri che per lo più i
12 clienti interpellati dalla GD hanno dichiarato di non conoscere la ditta TA UT e di aver concluso l'operazione commerciale con . Del resto, risulta che presso i Parte_2
locali espositivi di non vi fosse alcun Parte_2
riferimento alla ditta TA UT e che le trattative per l'acquisto dei veicoli venivano condotte e concluse anche da
. CP_1
4.2 Afferma il ricorrente di aver agito sempre Parte_1
nell'interesse della propria ditta TA UT
evidenziando che l'accordo di collaborazione con Parte_2
che avrebbe consentito di utilizzare i propri spazi espositivi
[...]
giustificherebbe che parte degli incassi conclusi da
[...]
venissero versati alla fallita. Parte_1
La tesi offerta non trova alcun riscontro nella ricostruzione contabile effettuata dalla GD , parte ricorrente non ha dimesso alcuna documentazione a conferma delle sue affermazioni e neppure ha indicato in base a quale criterio venisse calcolato il corrispettivo per l'utilizzo dei locali da parte di Parte_1
A prescindere da tali considerazioni, non può non rilevarsi come l'entità non trascurabile degli importi a pagamento degli acquisti effettuati presso la versati dai clienti Parte_2
tramite bonifico estero a TA UT ( p.es. nel 2013:
€ 11.000.- € 27.500 , ER LO Persona_2 Parte_4
€ 21.502, € 10.000.- e via dicendo, come da Parte_5
verbale GD pag.30 ss. ) non trovi giustificazione nella
13 condivisione di spazi espositivi.
Per chiarezza, infine, va ribadito che nei casi in cui una parte del prezzo veniva versata dagli acquirenti alla TA
UT, gli acquisti erano stati conclusi in seguito a trattative con presso la sede della stessa. Parte_2
5. Concludendo può affermarsi che la condotta posta in essere da socio accomandante della , Parte_1 Parte_2
come risultante dagli esiti delle indagini della GD riassunte nel verbale di constatazione del 12/06/2017, configuri ingerenza nell'amministrazione della , vietata ai Controparte_1
sensi dell'art.2320 c.c.. La gestione societaria, infatti, è stata organizzata in modo da consentire la sistematica evasione degli oneri fiscali, realizzabile, appunto, attraverso le descritte condotte poste in essere per mezzo della ditta individuale germanica di Infatti quest'ultimo, trattando e Parte_1
concludendo operazioni commerciali in nome di Parte_2
per altro in una situazione di promiscuità fra le due
[...]
imprese, ed interponendovi fittiziamente la propria ditta estera la fine di attuare quella scelta di impresa che consentiva alla società fallita di sottrarsi al carico fiscale, ha compiuto atti aventi influenza decisiva sull'amministrazione della società ,
espressione del potere di direzione degli affari.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il reclamo va respinto, confermata la gravata sentenza.
14 In forza del principio di soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte reclamante.
La determinazione delle spese del giudizio va effettuata in base ai criteri di cui al DM 147/2022, valore indeterminabile,
complessità bassa, valori medi.
Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa sub RG 130/24 sul reclamo ex art. 18 LF avanzato da avverso la sentenza Parte_1
nr.26/2024 dd. 08/07/2024 del Tribunale di Bolzano
rigetta il reclamo condanna
alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
in persona del Curatore che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 7.987,90.- di cui € 2.058,00.- per la fase introduttiva, €1.418,00.- per la fase di studio ed €
15 3.470,00.- per la fase decisionale , oltre € 1.041,90.- per spese generali (15% su compensi) , IVA e Cap come per legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Bolzano, così deciso il 18.12.2024
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
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