Versione
8 marzo 2005
8 marzo 2005
>
Versione
17 luglio 2020
17 luglio 2020
Art. 21-octies. (Annullabilita' del provvedimento). 1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. ((La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.))
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. ((La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.))
Commentari • +500
- 1. La dichiarazione di pubblica utilità deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimentoAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 8 febbraio 2011 · 35.808426
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 16/10/2024, n. 17874Provvedimento: […] 3) annullabilità ai sensi dell'art. 21- octies legge 241/1990 per violazione di legge e, in particolare, dell'art. 2 legge 241/1990, atteso il ritardo di quasi 9 anni con cui il Comune riscontrava la domanda di regolarizzazione; 4) annullabilità ai sensi dell'art. 21-octies legge 241/1990 per violazione del principio del legittimo affidamento, formatosi per effetto del tempo trascorso dall'occupazione del bene (dal 2001) e dalla presentazione della domanda di regolarizzazione, senza alcun riscontro da parte dell'amministrazione; […] 6) annullabilità ai sensi dell'art. 21 octies legge 241/1990 per violazione di legge e, in particolare, dell'art. 10 bis legge 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi.Leggi di più...
- separazione legale·
- nucleo familiare·
- edilizia residenziale pubblica·
- requisiti regolarizzazione·
- art. 21 octies legge 241/1990·
- art. 21 septies legge 241/1990·
- art. 53 l.r. Lazio n. 27/2006·
- legittimo affidamento·
- motivazione provvedimento amministrativo·
- regolarizzazione occupazioni senza titolo