Rigetto
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 4692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4692 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04692/2025REG.PROV.COLL.
N. 09320/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9320 del 2023, proposto da Aga 2005 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori e Michela Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07027/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
Con ricorso di primo grado la Aga 2005 s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento:
i) la determinazione dirigenziale prot. n. QI/20010/2014 del 23 dicembre 2014, con cui Roma Capitale ha approvato il collaudo tecnico del primo stralcio funzionale, nella parte in cui ha escluso il collaudo degli impianti di elevazione, delle passerelle e delle aree verdi, e ha prescritto l’obbligo del ripristino di alcune situazioni di ammaloramento nonché di documentare e certificare l’ultimazione, a cura dell’Acea Distribuzione s.p.a, dell’impianto di illuminazione pubblica alle prescrizioni dell’Osservatorio di Campo Catino;
ii) la nota prot. n. 195585, del 17 dicembre 2014, con cui Roma Capitale ha riscontrato le note del 30 luglio2014, 07 ottobre 2014, 12 novembre 2014 e 25 novembre 2014 trasmesse dalla Aga 2005;
iii) la relazione e il certificato di collaudo del primo stralcio adottati dalla Commissione il 30 maggio 2014;
iV) le controdeduzioni della Commissione di collaudo acquisite da Roma Capitale l’08 ottobre 2014;
v) la nota prot. n. 25660 del 17 febbraio 2015, con cui Roma Capitale ha trasmesso alla ricorrente la determinazione dirigenziale di approvazione del collaudo, ed ha chiesto la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni.
A sostegno del ricorso la società ricorrente ha dedotto:
i) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 227 D.P.R. 5/10/2010 n. 207. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Annullamento dei provvedimenti impugnati nella parte in cui dichiarano non collaudabile il verde pubblico, le passerelle pedonali e gli impianti elevatori ”;
ii) “ violazione e falsa applicazione dell’art. 227 co. 2 D.P.R. 5/10/2010 n. 207. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Annullamento della D.D. 23/12/2014 QI/20010/2014 nella parte in cui prescrive ad Aga 2005 S.r.l. Unipersonale l’obbligo di ripristino di alcune situazioni di ammaloramento e l’obbligo di documentare e certificare l’ultimazione dei lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica ”.
La ricorrente ha formulato, inoltre, in corso di causa, anche un’autonoma domanda di risarcimento del danno asseritamene subito in conseguenza dell’eccessiva durata delle operazioni di collaudo, chiedendo, in via subordinata, la restituzione delle somme relative alle spese di manutenzione sostenute per il periodo successivo al biennio decorrente dall’approvazione del collaudo stesso.
Con la decisione 24 aprile 2023, n. 7027, il T.a.r Lazio ha:
i) respinto il ricorso principale e la domanda risarcitoria formulata, in via principale, nella memoria notificata il 24 febbraio 2023 e depositata in pari data;
ii) dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda di restituzione di somme formulata dalla ricorrente, in via subordinata, nella memoria notificata il 24 febbraio 2023 e depositata in pari data;
La società ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Roma, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata per la violazione e falsa applicazione dell’art. 227, d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207.
In particolare, con riferimento all’esclusione del collaudo delle aree verdi, la parte appellante ha censurato la statuizione della sentenza di primo grado che ha considerato le carenze in esame come non rientrati nel concetto di “poca entità”.
Sotto un ulteriore profilo, la parte appellante ha censurato anche il capo della sentenza che ritenuto di attribuire in capo alla società appellante l’obbligo di manutenzione.
Il motivo non è fondato.
L’art. 227, d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, rubricato “Difetti e mancanze nell'esecuzione” stabilisce che: “ 1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232.
2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3.
3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore .”.
Alla luce della predetta disposizione, ritiene il Collegio che le carenze rilevate dalla Commissione di collaudo, dettagliatamente esposte nell’apposito verbale di sopralluogo, giustifichino ampiamente la valutazione assunta dai collaudatori, ai sensi dell’art. 227, dPR 207/10, di non rendere collaudabile le summenzionate opere, in quanto considerate talmente gravi da qualificare il lavoro consegnato come inaccettabile.
Tale valutazione ha trovato riscontro anche nella relazione del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del 21 febbraio 2023.
In relazione al secondo profilo fatto valere con il presente motivo di appello, relativo all’obbligo di manutenzione, ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto di dover sussumere la fattispecie in esame nell’ambito applicativo dell’art. 230, d.P.R. n. 207/10, ai sensi del quale “ la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore ”, correttamente traendo da tale premessa il corollario che la consegna anticipata non esonerava l’odierna appellante in relazione ai vizi originari dei manufatti e dall’obbligo di manutenzione delle aree verdi in questione in capo alla società ricorrente.
Tale conclusione trova, del resto, riscontro nell’art.13 della convenzione del 5 luglio 2014, che prevede espressamente l’obbligo di manutenzione delle aree verdi in questione in capo alla Società ricorrente fino al biennio successivo al collaudo delle stesse
Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata per la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 162/1999 e dell’art. 227, d.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207.
In particolare, in relazione alle passerelle pedonali e agli elevatori, la società appellante contesta il capo della sentenza impugnata secondo cui “la natura e l’entità degli ammaloramenti inducono […] ad escludere che tali danni siano riconducibili ad una carenza di manutenzione e che siano sussumibili nelle fattispecie di lieve entità”.
Il motivo non è fondato.
Ritiene il Collegio che la conclusione cui è giunto in relazione al motivo in esame la sentenza impugnata vada esente da rilievi.
In particolare, la decisione del giudice di prime cure appare corretta, alla luce delle risultanze del presente giudizio. Infatti, contrariamente a quanto assume la parte appellante, che riconduce l’origine dei difetti delle summenzionate opere all’omessa manutenzione di Roma Capitale, il verbale della consegna anticipata degli impianti – come ribadito anche nella relazione del Dipartimento – non attesta la conformità delle opere ai progetti e la loro funzionalità e fruibilità, in quanto non è stato redatto ai sensi dell’art. 230 del d.P.R. n. 207/2010.
Ne consegue che tutte le carenze riconducibili all’imperfetta realizzazione delle opere destinate a verde devono essere poste a carico della società appellante, non essendo stati provati difetti nella manutenzione, la cui prospettazione nell’atto di appello appare del tutto generica.
A sostegno di questa conclusione milita il certificato di collaudo del 30 maggio 2014, che evidenzia come “gli impianti di elevazione (ascensori e scale mobili) presentano una situazione di inagibilità per il 50% degli impianti stessi; le passerelle pedonali, di collegamento ai suddetti impianti, necessitano di interventi di manutenzione ordinaria per la presenza diffusa di ruggine sui parapetti in metallo; le pavimentazioni in betonelle nelle aree circostanti gli impianti di elevazione presentano ampie zone sconnesse che debbono essere risarcite”.
Con la consegna anticipata, poi, le parti si sono limitate ad esonerare la società appellante dalle responsabilità e dagli obblighi di manutenzione ordinaria connessi alla gestione e all’uso pubblico delle opere e non già dalle conseguenze derivanti dai vizi originari delle stesse, il che, per altro, non sarebbe stato possibile come previsto dal citato art. 230, comma 3, d.P.R. n. 207/90.
Con un terzo mezzo di gravame la parte appellante, in relazione all’obbligo di ripristino di alcune situazioni di ammaloramento e all’obbligo di documentare e certificare l’ultimazione dei lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione pubblica, lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata lamentato “Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. Superficialità”.
In particolare, con il motivo in esame la parte appellante censura il capo della sentenza con il quale si è stabilito che la certificazione dell’avvenuto adeguamento dei lavori dell’impianto di illuminazione pubblica spetterebbe unicamente al direttore dei lavori, costituendo un adempimento non surrogabile con la mera presa in consegna delle opere di che trattasi.
Il motivo non è fondato.
In senso contrario occorre evidenziare che la Commissione, in assenza della certificazione del direttore dei lavori, ha, in maniera condivisibile, rilevato di non essere riuscita ad accertare l’avvenuta eliminazione dei difetti originariamente riscontrati, anche alla luce del fatto che la società appellante al momento del collaudo non aveva ancora certificato il regolare compimento delle prescrizioni imposte.
Né rileva per giungere a diverse conclusioni la nota con cui la parte appellante si è impegnata “al completamento dell’impianto alle prescrizioni … per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso … secondo quanto concordato nel corso dei sopralluoghi congiunti con i rappresentanti dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino”, trattandosi di un impegno futuro non in grado di esonerare l’appellante da responsabilità in relazione ai vizi esistenti.
Con un quarto motivo la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il motivo del ricorso di primo grado con il quale è stata articolata la domanda risarcitoria e, in subordine, domanda di restituzione delle spese di manutenzione sostenute successivamente al biennio decorrente dall’approvazione del collaudo.
Ad avviso della parte appellante, la decisione del giudice di primo grado sarebbe erronea nella parte in cui ritenuto che “il termine per l’espletamento del collaudo avrebbe dovuto decorrere almeno dal 15/04/13 data in cui la ricorrente … ha trasmesso i certificati di ultimazione dei lavori”.
Secondo l’appellante, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata, occorrerebbe valorizzare, rispetto al dato formale dell’invio dei certificati di ultimazione dei lavori, il dato sostanziale della piena conoscenza della ultimazione delle opere da parte dell’Amministrazione capitolina in data antecedente.
Peraltro, rileva l’appellante, anche a volere in ipotesi ammettere che il dies a quo sia – come ritenuto dal T.a.r. nella decisione impugnata – il 15 aprile 2013, le operazioni di collaudo dovrebbero considerarsi comunque tardive, posto che queste si sono concluse solo il 12 febbraio 2015 (data di notifica della determina di approvazione del Collaudo), laddove si sarebbero dovute concludere – al più tardi – il 15 aprile 2014 (termine computato sommando alla data di notifica della determina di approvazione del collaudo, impugnata in primo grado, i 12 mesi ex art. 19, della Convenzione del 4 luglio 2007 ).
Parimenti errata sarebbe, ad avviso della società appellante, la declinatoria di giurisdizione rispetto alla domanda di restituzione formulata in via subordinata.
Ad avviso della parte appellante, il titolo della pretesa in esame, infatti, troverebbe il suo fondamento, al pari della domanda formulata in via principale, nella Convenzione Urbanistica 4 luglio 2004 e – più in particolare – nell’inadempimento all’obbligo di presa in consegna delle opere decorso il biennio dall’approvazione del collaudo previsto dagli artt. 8, 910, 11, 13 e 14 della Convenzione 4 luglio 2004.
Il motivo non è fondato.
In senso contrario il Collegio condivide le puntuali affermazioni del giudice di primo grado, secondo cui ai sensi dell’art. 19 della convenzione, il termine di inizio delle operazioni di collaudo ha iniziato a decorrere dal momento in cui è stata formalmente attestata l’ultimazione dei lavori – attestazione che può dirsi completa solamente qualora la Commissione sia in possesso di tutta la documentazione utile – e non dalla data di ultimazione dei lavori come erroneamente asserito dalla società appellante.
Il contenuto della clausola convenzionale è coerente con il disposto dell’art. 217 comma 1 lettera g), d.P.R. n. 207/10, laddove individua il certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal direttore dei lavori, come uno dei documenti indispensabili che il RUP deve trasmettere alla commissione di collaudo al fine dell’esercizio dell’attività di competenza della stessa.
Pertanto, contrariamente a quanto prospettato nell’atto di appello, il termine per l’espletamento del collaudo avrebbe dovuto decorrere almeno dal 15 aprile 2013 data in cui la ricorrente, come esplicitamente dedotto nell’atto introduttivo, ha trasmesso i certificati di ultimazione dei lavori e non già dalla data di ultimazione degli stessi.
In tal senso depone anche la circostanza per cui l’ente locale ha ricevuto solo in epoca successiva al 15 aprile 2013 tutta la documentazione necessaria per il collaudo ivi compreso il certificato di esecuzione dei lavori di Italgas, acquisito il 9 agosto 2013.
Ne discende che l’inizio del collaudo definitivo avrebbe dovuto aver luogo entro il 3 dicembre 2013 ed avrebbe dovuto essere approvato entro il 3 settembre 2014 con conseguente presa in carico, dei relativi obblighi manutentivi, da parte dell’Amministrazione entro il 3 ottobre 2016.
In relazione al sub- motivo con il quale si contesta il capo della sentenza impugnato che ha declinato la propria giurisdizione, il Collegio rileva che con la domanda di restituzione delle spese di manutenzione sostenute successivamente al biennio decorrente dall’approvazione del collaudo è stata fatta valere un’azione di ripetizione d’indebito in relazione a somme che la parte appellante assume erogate, nell’interesse di Roma Capitale, oltre l’obbligo biennale di manutenzione previsto, a carico della Aga 2005 s.r.l., dalla convenzione urbanistica del 5 aprile 2024.
Trattasi, pertanto, di una pretesa che non trae fondamento dal titolo convenzionale, ragione per la quale, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, deve essere esclusa la relativa devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1, lettera a2), c.p.a..
Le considerazioni che precedono conducono pertanto alla reiezione dell’appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore del Comune di Roma, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 6000,00 (seimila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO