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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 938 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 19/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Mola, n. 5, P.IVA/C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvestro
CA (C.F.: ), il quale dichiara di volere ricevere ogni C.F._1 comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina Email_1
Via G. Oberdan n.24, giusta delega allegata in atti
OPPONENTE
Contro
, (P. IVA , in persona del Suo Direttore pro – Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in San Nicolò a Tordino (Teramo) alla Via Alfonso di Vestea n. 3, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Mancini Sbraccia n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Alice Fernandez, c.f. , che la rappresenta e difende nel CodiceFiscale_2 giudizio di cui al presente atto, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente attoatto;
si indica di seguito l'indirizzo di posta elettronica Email_2
l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero Email_3 di telefax 0861.681543 presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti
1 prescritti dalla normativa codicistica
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Teramo adito, contrariis reiectis, autorizzare la chiamata in causa delle società (P.IVA: ), in CP_2 P.IVA_3 persona del legale rapp.te p.t. e Amministratore Unico, con sede in Teramo, Via Savini, 4;
- (P.IVA ), in persona dell'Amministratore unico e Legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede in Teramo, alla via Savini n. 41;
- (P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_4 P.IVA_5 in Vasto, Via Perth, 64,
2) nel merito, per effetto della autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette società, condannare , e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_3 Controparte_4 manlevare per il pagamento degli importi riportati nel D.I. opposto, ovvero Parte_1 nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia;
3) Condannare le parti chiamate in causa al pagamento delle spese e compensi professionali, anche della fase monitoria.”
Parte opposta: “1. preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 119/2025 (R.G. n. 461/2025) per le causali di cui in narrativa;
2. sempre in via preliminare rigettare, per le causali di cui in narrativa, la richiesta di chiamata in giudizio delle società e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
3. nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n. 119/2025 (R.G. n. 461/2025);
4. per l'effetto, condannare la al pagamento della somma di €. 95.192,44 Parte_1 oltre alle maggiorazioni contributive come da Regolamento Amministrativo dell' CP_1
dal dì del dovuto al soddisfo ed oltre alla maggiorazione per interessi;
[...]
5. in ogni caso, sempre per le causali di cui in narrativa, condannare la al Parte_1 pagamento della somma di €. 95.192,44 oltre alle maggiorazioni contributive come da Regolamento Amministrativo dell' dal dì del dovuto al soddisfo ed oltre Controparte_1 alla maggiorazione dovuta per interessi;
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 24.4.2025 la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 119/2025 (R.G. 461 / 2025) chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa delle società: - (P.IVA: CP_2
), in persona del legale rapp.te p.t. e Amministratore Unico, con sede in Teramo, P.IVA_3
Via Savini, 4; - (P.IVA , in persona dell'Amministratore Controparte_3 P.IVA_4 unico e Legale rappresentante pro tempore, con sede in Teramo, alla via Savini n. 41; -
[...]
(P.IVA ), e nel merito, per effetto della autorizzazione alla chiamata CP_4 P.IVA_5 in causa delle suddette società, chiedendo di condannare , e CP_2 Controparte_3
in solido tra loro, a manlevare per il pagamento degli Controparte_4 Parte_1
2 importi riportati nel D.I. opposto, ovvero nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda assumeva che la ragione dell'inadempimento era da rintracciare nella inosservanza degli obblighi assunti dalle suddette imprese in forza dell'accordo transattivo raggiunto in data 28.11.2022.
In particolare, sotto il profilo fattuale, precisava che le società Parte_1 CP_3
e la ditta individuale LE Wave di LE CA, attive
[...] Controparte_4 CP_2 nel settore edilizi, avevano costituito in data 05.02.2021, unitamente ad altri soggetti giuridici, una rete di imprese, modificata in data 28.4.2021 e che nell'ambito di tale contesto la società opponente aveva distaccato in favore delle società Controparte_3 CP_2
e della ditta individuale LE Wave di LE CA, alcuni dei propri
[...] Controparte_4 dipendenti sia nel corso dell'anno 2021, sia nel corso dell'anno 2022 (sino al mese di ottobre
2022). Aggiungeva che a fronte di dette prestazioni emetteva regolari fatture CP_5 nei confronti delle società beneficiarie dei servizi, che rimanevano insolute, il che portava le parti a risolvere amichevolmente i reciproci rapporti e le controversie scaturite dagli stessi, facendosi reciproche concessioni e ciascuna rinunciando a parte delle proprie pretese, come previsto nella scrittura privata transattiva del 28/11/2022. Deduceva che in forza di tale accordo transattivo, al punto 2.3., la si sarebbe obbligata al pagamento integrale CP_5 dei contributi previdenziali presso relativi a tutti i dipendenti Parte_2 oggetto di distacco in favore delle società Controparte_3 CP_2 CP_4
e in favore della ditta individuale LE Wave di LE CA nel periodo intercorrente
[...] tra la data di costituzione della Rete di Imprese di cui alla lettera A) delle premesse a tutto il mese di ottobre 2022, alla condizione che le restanti società avessero ottemperato alle proprie obbligazioni. Riteneva, dunque, che la società opponente si era dimostrata inadempiente agli obblighi contributivi/previdenziali che la riguardavano, esclusivamente a causa del precedente inadempimento rispetto agli accordi presi da parte delle società , Controparte_3 CP_2
sottolineando che fino al mese di ottobre 2022, la
[...] Controparte_4 Parte_1 aveva già corrisposto in favore di la complessiva somma di € 117.699,81 Controparte_1
(corrispondenti a ben oltre il 50% concordato da versarsi a titolo previdenziale in favore della
), come evincibile dalla stessa situazione contabile inviata dalla in data Parte_2 CP_1
25.5.2024.
1.2. Si costituiva in giudizio la , opponendosi alla chiamata di Controparte_1 terzo, per la dirimente ragione che l'accordo transattivo sottoscritto dalla parte opponente con le altre società del gruppo di rete, non era alla stessa opponibile ed anche perché comunque il
3 distaccante rimaneva sempre responsabile del trattamento economico e normativo dei dipendenti distaccati (art. 30 D. Lgs. n. 276/2003), e titolare sia dell'obbligo contributivo
(Circolare del Ministero del lavoro n. 3/2004) che di quello assicurativo per infortuni e malattie professionali.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, rigettata la richiesta di chiamata di terzo e non ammessa la prova testimoniale articolata da parte opponente, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.11.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. In sede di note conclusionali la società opponente ha reiterato la richiesta di chiamata di terzo, sicchè rispetto alla stessa non può che richiamarsi quanto già statuito con ordinanza del
9.7.2025.
Costituisce orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, in tema di controversie di lavoro, quello secondo cui la disposizione del 9° comma, art. 420, c. p. c. - relativa al provvedimento del giudice nell'udienza di discussione di primo grado, in ipotesi di chiamata in causa a norma degli art. 102, 106 e 107 c. p. c. - non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti predetti, in quanto il giudice, investito della domanda di chiamata in giudizio di un terzo ai sensi delle norme citate, conserva, secondo i principi generali, il potere di valutare - con i margini di discrezionalità attribuitigli dagli art. 106, 107,
269, 2° comma, e 270 c. p. c. - la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 6657 del 26/06/1999; Sez. L Sentenza n. 2182 del 12/05/1989).
Nel caso di specie, come già evidenziato, non sussistono i presupposti per autorizzare la chiamata di terzo, attesa la diversità del titolo posto a fondamento della domanda di manleva rispetto alle pretese di . CP_1
Ed infatti, eventuali inadempienze intercorse tra la e le altre società facenti Parte_1 parte della rete di imprese, di cui all'accordo transattivo tra loro raggiunto, possono spiegare effetti esclusivamente all'interno del rapporto contrattuale sottoscritto dalle parti medesime e
4 non possono certo estendersi a soggetti terzi. Peraltro, trattandosi di obbligazione contributiva nell'ambito di un rapporto di distacco, nei confronti di il soggetto passivo della CP_1 relativa obbligazione è solo la società opponente quale società distaccante.
Valga, infine, rilevare che la parte opponente ha intrapreso già azioni giudiziarie nei confronti delle restanti parti dell'accordo transattivo ritenute inadempimenti (giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo incardinati innanzi al Tribunale di Roma tra la Parte_1
e le società e , con la conseguenza che una chiamata di
[...] CP_2 Controparte_4 terzo autorizzata in queste sede non farebbe altro che determinare una commistione di cause, a svantaggio delle pretese di credito di che, oltre ad essere del tutto Controparte_1 estranea ai rapporti interni tra le società, è parte di un giudizio di pronta soluzione.
A fronte di tali considerazioni, la richiesta di chiamata di terzo, oltre che fondata su un titolo del tutto estraneo alla presente controversia, avrebbe l'effetto di aggravare senza giustificato motivo il presente giudizio, di converso, di pronta soluzione, potendo, infatti, la parte opponente ottenere l'eventuale restituzione delle somme dalla stessa ritenute non dovute, in base agli accordi interni con le altre società interessate, ma la cui fondatezza è al vaglio di altro giudizio tuttora pendente.
Ne consegue che la richiesta di chiamata di terzo va rigettata.
3. Per quanto riguarda il merito della pretesa, in sede di note di udienza dell'8.7.2025, la società opponente sottolineava che, a fronte della richiesta monitoria relativa al periodo da
Aprile 2022 a Settembre 2022 e da Ottobre 2022 a Marzo 2023, aveva provveduto a corrispondere alla l'importo di € 22.449,20 in data 31/01/2023 per la denuncia del CP_1 mese di aprile 2022 e di € 24.203,10 in data 13/02/2023 per la denuncia del mese di maggio
2022. Mentre solo in sede di note conclusionali eccepiva la erroneità della somma ingiunta, sul presupposto che non avrebbe tenuto conto di tali versamenti, sicchè a tutto voler concedere il debito sarebbe stato pari alla somma di € 80.128,04. Assumeva, inoltre, che dai prospetti allegati nulla risulterebbe dovuto per il periodo da novembre 2022 sino a marzo
2023, non risultando alcuna denuncia successiva al mese di ottobre 2022.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta da a sostegno della Controparte_1 domanda monitoria, risultano denunce relative ai soli periodi contributivi da maggio 2022 ad ottobre 2022; di converso, non risultano denunce per il periodo successivo ad ottobre 2022, così come non risultano denunce per il mese di aprile 2022. E ciò evidentemente in ragione dell'avvenuto pagamento del mese di aprile 2022, come risultante dallo stesso prospetto contabile prodotto dalla parte opponente.
5 Esaminando l'estratto contabile risulta, altresì, che la pretesa contributiva riguarda il periodo maggio-ottobre 2022, sicchè l'imputazione del periodo indicata nella domanda monitoria, in cui si fa riferimento alle denunce del periodo da Aprile 2022 a Settembre 2022 e da Ottobre 2022 a Marzo 2023 non è corretta. Più in particolare, l'importo di €. 95.192,44 richiesto in sede monitoria non si riferisce alle denunce mensili da aprile 2022 a marzo 2023, ma riguarda le denunce mensili trasmesse nel periodo da maggio 2022 ad ottobre 2022.
Quanto, invece, alla mensilità di maggio 2022, dal prospetto depositato dalla società opponente a corredo della sua opposizione risulta una differenza di € 24.203,10, che però, in base a quanto dedotto dalla società in sede di note conclusive, risulterebbe corrisposta con bonifico del 13.2.2023.
Di tale pagamento la società dava atto già in sede di note di udienza dell'8.7.2025 depositando l'estratto conto bancario, provvedendo poi, in sede di note conclusive, alla produzione anche del bonifico bancario.
Su tali deduzioni, già contenute nelle note di udienza dell'8.7.2025, la nulla ha CP_1 controdedotto in sede di note conclusionali, continuando a dedurre che le denunce mensili del credito contributo riguarderebbero anche il periodo da maggio 2022 a marzo 2023, quando appare, invece, documentalmente provato che il credito contributivo si riferisca al periodo maggio-ottobre 2022.
Ciò chiarito si ritiene ammissibile la produzione documentale del bonifico bancario che la società opponente ha effettuato in sede di note conclusive, in quanto necessario ai fini integrativi rispetto a quanto risultante già dall'estratto conto prodotto in data 8.7.2025, su cui parte opposta nulla ha dedotto. In altri termini, il versamento di € 24.203,10 in data 13.2.2023 risulta già dall'estratto conto depositato in data 8.7.2025, emergendo, invece, dal bonifico bancario prodotto in sede di note conclusionali, la sua imputazione alla mensilità di maggio
2022. Per la mensilità di maggio 2022 risulta indicato, dalla situazione contabile depositata dalla società (doc. 9 fas. opposizione), un residuo di € 15.064,45, quando in verità lo stesso era stato integralmente versato.
In definitiva sintesi, si ritiene che la somma a credito di in forza delle denunce CP_1 mensili relative al periodo maggio 2022-ottobre 2022, sia pari al minor importo di €
70.988,34, oltre alle maggiorazioni contributive come da Regolamento Amministrativo dell' dal dì del dovuto al soddisfo ed oltre alla maggiorazione dovuta per Controparte_1 interessi (secondo la parte opponente la somma eventualmente ancora dovuta sarebbe pari ad
€ 80.128,04, complessivamente considerata).
6 Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e la società opponente va condannata al pagamento della somma di € 70.988,34, oltre alle maggiorazioni contributive come da
Regolamento Amministrativo dell' dal dì del dovuto al soddisfo ed oltre Controparte_1 alla maggiorazione dovuta per interessi.
3. La imprecisione di imputazione delle denunce mensili nella domanda monitoria e la erroneità della somma ingiunta inducono a giustificare una compensazione parziale delle spese del giudizio di opposizione, per il resto poste a carico di parte opponente, secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147, come da dispositivo (cause previdenza, scaglione
52.000/260.000, senza liquidazione fase istruttoria, valori minimi considerata la non complessità della causa). Di converso, le spese del decreto ingiuntivo rimangono a carico della parte ingiungente, stante la sua erroneità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 938/2025 così provvede:
• In accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 119/2025;
• Condanna la parte opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere alla parte opposta la somma di € 70.988,34, oltre alle maggiorazioni contributive come da Regolamento Amministrativo dell' dal dì del Controparte_1 dovuto al soddisfo ed oltre alla maggiorazione dovuta per interessi.;
• Rigetta per il resto l'opposizione,
• Pone le spese della procedura monitoria a carico della parte opposta;
• Previa compensazione di un terzo, condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.800,33, al netto della compensazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
Teramo, 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 19/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Mola, n. 5, P.IVA/C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvestro
CA (C.F.: ), il quale dichiara di volere ricevere ogni C.F._1 comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina Email_1
Via G. Oberdan n.24, giusta delega allegata in atti
OPPONENTE
Contro
, (P. IVA , in persona del Suo Direttore pro – Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in San Nicolò a Tordino (Teramo) alla Via Alfonso di Vestea n. 3, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via Mancini Sbraccia n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Alice Fernandez, c.f. , che la rappresenta e difende nel CodiceFiscale_2 giudizio di cui al presente atto, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente attoatto;
si indica di seguito l'indirizzo di posta elettronica Email_2
l'indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero Email_3 di telefax 0861.681543 presso cui il procuratore intende ricevere gli avvisi e i provvedimenti
1 prescritti dalla normativa codicistica
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Teramo adito, contrariis reiectis, autorizzare la chiamata in causa delle società (P.IVA: ), in CP_2 P.IVA_3 persona del legale rapp.te p.t. e Amministratore Unico, con sede in Teramo, Via Savini, 4;
- (P.IVA ), in persona dell'Amministratore unico e Legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, con sede in Teramo, alla via Savini n. 41;
- (P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_4 P.IVA_5 in Vasto, Via Perth, 64,
2) nel merito, per effetto della autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette società, condannare , e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_3 Controparte_4 manlevare per il pagamento degli importi riportati nel D.I. opposto, ovvero Parte_1 nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia;
3) Condannare le parti chiamate in causa al pagamento delle spese e compensi professionali, anche della fase monitoria.”
Parte opposta: “1. preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 119/2025 (R.G. n. 461/2025) per le causali di cui in narrativa;
2. sempre in via preliminare rigettare, per le causali di cui in narrativa, la richiesta di chiamata in giudizio delle società e CP_2 Controparte_3 Controparte_4
3. nel merito, confermare il decreto ingiuntivo n. 119/2025 (R.G. n. 461/2025);
4. per l'effetto, condannare la al pagamento della somma di €. 95.192,44 Parte_1 oltre alle maggiorazioni contributive come da Regolamento Amministrativo dell' CP_1
dal dì del dovuto al soddisfo ed oltre alla maggiorazione per interessi;
[...]
5. in ogni caso, sempre per le causali di cui in narrativa, condannare la al Parte_1 pagamento della somma di €. 95.192,44 oltre alle maggiorazioni contributive come da Regolamento Amministrativo dell' dal dì del dovuto al soddisfo ed oltre Controparte_1 alla maggiorazione dovuta per interessi;
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 24.4.2025 la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 119/2025 (R.G. 461 / 2025) chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa delle società: - (P.IVA: CP_2
), in persona del legale rapp.te p.t. e Amministratore Unico, con sede in Teramo, P.IVA_3
Via Savini, 4; - (P.IVA , in persona dell'Amministratore Controparte_3 P.IVA_4 unico e Legale rappresentante pro tempore, con sede in Teramo, alla via Savini n. 41; -
[...]
(P.IVA ), e nel merito, per effetto della autorizzazione alla chiamata CP_4 P.IVA_5 in causa delle suddette società, chiedendo di condannare , e CP_2 Controparte_3
in solido tra loro, a manlevare per il pagamento degli Controparte_4 Parte_1
2 importi riportati nel D.I. opposto, ovvero nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda assumeva che la ragione dell'inadempimento era da rintracciare nella inosservanza degli obblighi assunti dalle suddette imprese in forza dell'accordo transattivo raggiunto in data 28.11.2022.
In particolare, sotto il profilo fattuale, precisava che le società Parte_1 CP_3
e la ditta individuale LE Wave di LE CA, attive
[...] Controparte_4 CP_2 nel settore edilizi, avevano costituito in data 05.02.2021, unitamente ad altri soggetti giuridici, una rete di imprese, modificata in data 28.4.2021 e che nell'ambito di tale contesto la società opponente aveva distaccato in favore delle società Controparte_3 CP_2
e della ditta individuale LE Wave di LE CA, alcuni dei propri
[...] Controparte_4 dipendenti sia nel corso dell'anno 2021, sia nel corso dell'anno 2022 (sino al mese di ottobre
2022). Aggiungeva che a fronte di dette prestazioni emetteva regolari fatture CP_5 nei confronti delle società beneficiarie dei servizi, che rimanevano insolute, il che portava le parti a risolvere amichevolmente i reciproci rapporti e le controversie scaturite dagli stessi, facendosi reciproche concessioni e ciascuna rinunciando a parte delle proprie pretese, come previsto nella scrittura privata transattiva del 28/11/2022. Deduceva che in forza di tale accordo transattivo, al punto 2.3., la si sarebbe obbligata al pagamento integrale CP_5 dei contributi previdenziali presso relativi a tutti i dipendenti Parte_2 oggetto di distacco in favore delle società Controparte_3 CP_2 CP_4
e in favore della ditta individuale LE Wave di LE CA nel periodo intercorrente
[...] tra la data di costituzione della Rete di Imprese di cui alla lettera A) delle premesse a tutto il mese di ottobre 2022, alla condizione che le restanti società avessero ottemperato alle proprie obbligazioni. Riteneva, dunque, che la società opponente si era dimostrata inadempiente agli obblighi contributivi/previdenziali che la riguardavano, esclusivamente a causa del precedente inadempimento rispetto agli accordi presi da parte delle società , Controparte_3 CP_2
sottolineando che fino al mese di ottobre 2022, la
[...] Controparte_4 Parte_1 aveva già corrisposto in favore di la complessiva somma di € 117.699,81 Controparte_1
(corrispondenti a ben oltre il 50% concordato da versarsi a titolo previdenziale in favore della
), come evincibile dalla stessa situazione contabile inviata dalla in data Parte_2 CP_1
25.5.2024.
1.2. Si costituiva in giudizio la , opponendosi alla chiamata di Controparte_1 terzo, per la dirimente ragione che l'accordo transattivo sottoscritto dalla parte opponente con le altre società del gruppo di rete, non era alla stessa opponibile ed anche perché comunque il
3 distaccante rimaneva sempre responsabile del trattamento economico e normativo dei dipendenti distaccati (art. 30 D. Lgs. n. 276/2003), e titolare sia dell'obbligo contributivo
(Circolare del Ministero del lavoro n. 3/2004) che di quello assicurativo per infortuni e malattie professionali.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, rigettata la richiesta di chiamata di terzo e non ammessa la prova testimoniale articolata da parte opponente, la causa è stata rinviata all'udienza del 19.11.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. In sede di note conclusionali la società opponente ha reiterato la richiesta di chiamata di terzo, sicchè rispetto alla stessa non può che richiamarsi quanto già statuito con ordinanza del
9.7.2025.
Costituisce orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, in tema di controversie di lavoro, quello secondo cui la disposizione del 9° comma, art. 420, c. p. c. - relativa al provvedimento del giudice nell'udienza di discussione di primo grado, in ipotesi di chiamata in causa a norma degli art. 102, 106 e 107 c. p. c. - non implica un automatico obbligo di adozione dei provvedimenti predetti, in quanto il giudice, investito della domanda di chiamata in giudizio di un terzo ai sensi delle norme citate, conserva, secondo i principi generali, il potere di valutare - con i margini di discrezionalità attribuitigli dagli art. 106, 107,
269, 2° comma, e 270 c. p. c. - la comunanza della causa e le ragioni d'intervento del terzo
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 6657 del 26/06/1999; Sez. L Sentenza n. 2182 del 12/05/1989).
Nel caso di specie, come già evidenziato, non sussistono i presupposti per autorizzare la chiamata di terzo, attesa la diversità del titolo posto a fondamento della domanda di manleva rispetto alle pretese di . CP_1
Ed infatti, eventuali inadempienze intercorse tra la e le altre società facenti Parte_1 parte della rete di imprese, di cui all'accordo transattivo tra loro raggiunto, possono spiegare effetti esclusivamente all'interno del rapporto contrattuale sottoscritto dalle parti medesime e
4 non possono certo estendersi a soggetti terzi. Peraltro, trattandosi di obbligazione contributiva nell'ambito di un rapporto di distacco, nei confronti di il soggetto passivo della CP_1 relativa obbligazione è solo la società opponente quale società distaccante.
Valga, infine, rilevare che la parte opponente ha intrapreso già azioni giudiziarie nei confronti delle restanti parti dell'accordo transattivo ritenute inadempimenti (giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo incardinati innanzi al Tribunale di Roma tra la Parte_1
e le società e , con la conseguenza che una chiamata di
[...] CP_2 Controparte_4 terzo autorizzata in queste sede non farebbe altro che determinare una commistione di cause, a svantaggio delle pretese di credito di che, oltre ad essere del tutto Controparte_1 estranea ai rapporti interni tra le società, è parte di un giudizio di pronta soluzione.
A fronte di tali considerazioni, la richiesta di chiamata di terzo, oltre che fondata su un titolo del tutto estraneo alla presente controversia, avrebbe l'effetto di aggravare senza giustificato motivo il presente giudizio, di converso, di pronta soluzione, potendo, infatti, la parte opponente ottenere l'eventuale restituzione delle somme dalla stessa ritenute non dovute, in base agli accordi interni con le altre società interessate, ma la cui fondatezza è al vaglio di altro giudizio tuttora pendente.
Ne consegue che la richiesta di chiamata di terzo va rigettata.
3. Per quanto riguarda il merito della pretesa, in sede di note di udienza dell'8.7.2025, la società opponente sottolineava che, a fronte della richiesta monitoria relativa al periodo da
Aprile 2022 a Settembre 2022 e da Ottobre 2022 a Marzo 2023, aveva provveduto a corrispondere alla l'importo di € 22.449,20 in data 31/01/2023 per la denuncia del CP_1 mese di aprile 2022 e di € 24.203,10 in data 13/02/2023 per la denuncia del mese di maggio
2022. Mentre solo in sede di note conclusionali eccepiva la erroneità della somma ingiunta, sul presupposto che non avrebbe tenuto conto di tali versamenti, sicchè a tutto voler concedere il debito sarebbe stato pari alla somma di € 80.128,04. Assumeva, inoltre, che dai prospetti allegati nulla risulterebbe dovuto per il periodo da novembre 2022 sino a marzo
2023, non risultando alcuna denuncia successiva al mese di ottobre 2022.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta da a sostegno della Controparte_1 domanda monitoria, risultano denunce relative ai soli periodi contributivi da maggio 2022 ad ottobre 2022; di converso, non risultano denunce per il periodo successivo ad ottobre 2022, così come non risultano denunce per il mese di aprile 2022. E ciò evidentemente in ragione dell'avvenuto pagamento del mese di aprile 2022, come risultante dallo stesso prospetto contabile prodotto dalla parte opponente.
5 Esaminando l'estratto contabile risulta, altresì, che la pretesa contributiva riguarda il periodo maggio-ottobre 2022, sicchè l'imputazione del periodo indicata nella domanda monitoria, in cui si fa riferimento alle denunce del periodo da Aprile 2022 a Settembre 2022 e da Ottobre 2022 a Marzo 2023 non è corretta. Più in particolare, l'importo di €. 95.192,44 richiesto in sede monitoria non si riferisce alle denunce mensili da aprile 2022 a marzo 2023, ma riguarda le denunce mensili trasmesse nel periodo da maggio 2022 ad ottobre 2022.
Quanto, invece, alla mensilità di maggio 2022, dal prospetto depositato dalla società opponente a corredo della sua opposizione risulta una differenza di € 24.203,10, che però, in base a quanto dedotto dalla società in sede di note conclusive, risulterebbe corrisposta con bonifico del 13.2.2023.
Di tale pagamento la società dava atto già in sede di note di udienza dell'8.7.2025 depositando l'estratto conto bancario, provvedendo poi, in sede di note conclusive, alla produzione anche del bonifico bancario.
Su tali deduzioni, già contenute nelle note di udienza dell'8.7.2025, la nulla ha CP_1 controdedotto in sede di note conclusionali, continuando a dedurre che le denunce mensili del credito contributo riguarderebbero anche il periodo da maggio 2022 a marzo 2023, quando appare, invece, documentalmente provato che il credito contributivo si riferisca al periodo maggio-ottobre 2022.
Ciò chiarito si ritiene ammissibile la produzione documentale del bonifico bancario che la società opponente ha effettuato in sede di note conclusive, in quanto necessario ai fini integrativi rispetto a quanto risultante già dall'estratto conto prodotto in data 8.7.2025, su cui parte opposta nulla ha dedotto. In altri termini, il versamento di € 24.203,10 in data 13.2.2023 risulta già dall'estratto conto depositato in data 8.7.2025, emergendo, invece, dal bonifico bancario prodotto in sede di note conclusionali, la sua imputazione alla mensilità di maggio
2022. Per la mensilità di maggio 2022 risulta indicato, dalla situazione contabile depositata dalla società (doc. 9 fas. opposizione), un residuo di € 15.064,45, quando in verità lo stesso era stato integralmente versato.
In definitiva sintesi, si ritiene che la somma a credito di in forza delle denunce CP_1 mensili relative al periodo maggio 2022-ottobre 2022, sia pari al minor importo di €
70.988,34, oltre alle maggiorazioni contributive come da Regolamento Amministrativo dell' dal dì del dovuto al soddisfo ed oltre alla maggiorazione dovuta per Controparte_1 interessi (secondo la parte opponente la somma eventualmente ancora dovuta sarebbe pari ad
€ 80.128,04, complessivamente considerata).
6 Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato e la società opponente va condannata al pagamento della somma di € 70.988,34, oltre alle maggiorazioni contributive come da
Regolamento Amministrativo dell' dal dì del dovuto al soddisfo ed oltre Controparte_1 alla maggiorazione dovuta per interessi.
3. La imprecisione di imputazione delle denunce mensili nella domanda monitoria e la erroneità della somma ingiunta inducono a giustificare una compensazione parziale delle spese del giudizio di opposizione, per il resto poste a carico di parte opponente, secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2022 n. 147, come da dispositivo (cause previdenza, scaglione
52.000/260.000, senza liquidazione fase istruttoria, valori minimi considerata la non complessità della causa). Di converso, le spese del decreto ingiuntivo rimangono a carico della parte ingiungente, stante la sua erroneità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 938/2025 così provvede:
• In accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 119/2025;
• Condanna la parte opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore a corrispondere alla parte opposta la somma di € 70.988,34, oltre alle maggiorazioni contributive come da Regolamento Amministrativo dell' dal dì del Controparte_1 dovuto al soddisfo ed oltre alla maggiorazione dovuta per interessi.;
• Rigetta per il resto l'opposizione,
• Pone le spese della procedura monitoria a carico della parte opposta;
• Previa compensazione di un terzo, condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.800,33, al netto della compensazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
Teramo, 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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