Articolo 21 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 18 bisArticolo 19 bis
Versione
8 marzo 2005
Art. 21-bis. (( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).)) (( 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile . Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci ))
Entrata in vigore il 8 marzo 2005
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