TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 374/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 374/2019 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di addebito”;
PROMOSSO DA
, , rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 Parte_2
atti, dagli Avv.ti Francesco Aloisi e Maria Catena Spurio Rasizzi;
- OPPONENTI -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, in proprio e quale mandatario della rappresentato e Controparte_2 difeso, giusta procura generale in atti, dall'Avv. Maria Cammaroto;
-OPPOSTO -
1. Con ricorso, depositato in data 25.01.2019, e , Parte_1 Parte_2
CP_ esponevano: in data 18.12.2018 l' gli notificava avviso di addebito n. 595 2018
00035958 33 000 con il quale chiedeva il pagamento di € 27.058,99, comprensivi di sorte capitale, sanzioni e spese di notifica, a titolo di contributi dovuti per la Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da settembre 2012 a gennaio 2014; tale richiesta conseguiva dalla segnalazione da parte dell'U.O. accertamento e gestione del credito che CP_ procedeva ad incrociare i dati in possesso dell' con i ruolini di equipaggio trasmessi dalla Capitaneria di Porto di Messina per la decontazione, con conseguente accertamento ispettivo nei confronti della Ditta individuale e susseguente emissione del Parte_1
verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017016645/DDL del 2.10.2017, notificato il 16.10.2017 con cui veniva chiesto il pagamento di € 25.907,89; a seguito
1 dell'accertamento ispettivo, risultava che ella ricorrente era armatrice della motobarca da pesca immatricolata al n. 10ME1379 della Capitaneria di Porto di Messina, Ufficio
Marittimo di Torre Faro, autorizzata ad esercitare la pesca costiera locale;
ella ricorrente era iscritta al registro delle imprese di pesca dal 10.09.2004 al 31.01.2014 e che la cancellazione era avvenuta per abbandono dell'attività di pesca, come da autocertificazione;
dal ruolino n. 123838 risultava che la motobarca era stata posta in disarmo il 30.01.2014 e poi successivamente armata sotto altro armatore e che era stato denunciato l'imbarco di personale marittimo dipendente senza essere mai state trasmesse le CP_ relative denunce contributive all' si procedeva, pertanto, d'ufficio all'assegnazione della matricola aziendale n. 4810162680, con Codice Statistico Contributivo 1.21.01
(industria della pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori-personale non soggetto alla 413/1984) e Codici di autorizzazione 3W.3Z; veniva, quindi, addebitato il pagamento dei contributi dovuti al personale imbarcato in particolare per per il Controparte_4
periodo da settembre 2012 a dicembre 2012, per per il periodo da Parte_3
settembre 2012 a gennaio 2014, e per per il periodo da settembre 2012 a Parte_2
gennaio 2014, con imponibile di riferimento al CCNL di categoria.
Rilevavano di aver impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione n.
CP_ 2017016645/DDL del 2.10.2017 tramite ricorso all' tuttavia senza esito.
Precisavano che in data 21.12.2017 veniva notificata una richiesta di pagamento di premio assicurativo INAIL per il personale imbarcato di € 3.008,07, maggiorato di sanzioni civili e interessi di mora per un totale di € 4.791,80
Eccepivano la nullità e l'illegittimità dell'atto impugnato per il mancato inquadramento del personale marittimo imbarcato nella legge 413/1984, senza fornire alcuna motivazione in merito alla relativa esclusione.
Richiamavano l'art. 6, lett. d della l. 413/1984 rubricato “Esclusioni dalla presente legge” rispetto “ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della l. del 13 marzo
1958 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni.” CP_ Osservavano che a conferma delle loro ragioni la Circolare n. 196 del 23.09.1997 sulla contribuzione afferente il settore della pesca marittima, specificava che ai fini dell'inclusione nella legge n. 413/1984 occorrevano due condizioni: il marittimo deve far parte dell'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o documenti equiparati (art. 2, comma 2, lett. a l. 413/1984) e le navi devono rientrare tra quelle individuate dall'art. 5
2 della L. 413/1984, tra le quali sono comprese, oltre le navi maggiori, le navi minori iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti” (art. 5 lett. b l. 413/1984).
Deducevano che i marittimi , e Controparte_4 Parte_3 Parte_2
avrebbero dovuto essere correttamente inquadrati nella L. 413/1984 posto che erano stati imbarcati su nave munita di documenti di bordo rilasciati dalle competenti autorità marittime non esercitando a bordo attività di pesca in forma cooperativistica né in forma autonoma e che l'imbarcazione della Ditta individuale risultava iscritta al Parte_1
registro delle Navi minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Messina, Ufficio marittimo di Torre Faro.
Deducevano che il corretto inquadramento nella L. 413/1984 avrebbe comportato, sul piano degli effetti giuridici, il riconoscimento degli sgravi contributivi riconosciuti per il personale marittimo, in varie percentuali, negli anni presi in considerazione nel verbale con
L. n. 30/1988.
Lamentavano l'eccessività delle somme richieste a titolo di sanzione dall' , il quale CP_1
ha applicato la sanzione massima prevista dalla l. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b nella misura del 60%.
Asserivano, altresì, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione del provvedimento impugnato.
Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.
595 2018 00035958 33 000, che ne venisse accertata e dichiarata la nullità e illegittimità, con espressa pronuncia di annullamento dell'atto impugnato e di tutti gli atti conseguenti, per mancato inquadramento del personale marittimo alla l. 413/1984. Instavano per le spese e i compensi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
CP_
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 7.5.2020 contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto. Con vittoria di spese di lite.
3. Con provvedimento del 14.5.2020, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 24 comma 6 d.lgs. 46/1999, veniva sospesa l'esecuzione del ruolo sotteso all'avviso di addebito opposto.
4. Con note del 3.04.2024 i ricorrenti rappresentavano di aver ricevuto, in data 26.03.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 295 2024 90061548 42/000 di euro 29.489,53 relativa all'avviso di addebito n. 59520180003595833000 impugnato e ne chiedevano la sospensione.
5. Con provvedimento dell'8.01.2025, ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 295 2024
90061548 42/000 non fosse oggetto del presente giudizio, veniva rigettata l'istanza di sospensione.
3 6. L'udienza del 10 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
7. Si rileva, preliminarmente, che menzionata in ricorso come parte Controparte_5 convenuta, non è legittimata passiva nel presente giudizio. L'art.13, comma 1, della legge n. 448 del 1998, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' solo fino al 31.12.2005. I CP_3 crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto sono relativi agli anni 2012-2014, non sono oggetto di cessione e quindi la è del tutto estranea al giudizio. Controparte_5
8. Nel merito, le parte ricorrenti, propongono opposizione avverso l'avviso di addebito n.
595 2018 00035958 33 000, cui è sotteso il Verbale di accertamento e di notificazione n.
2017016645/DDL del 2.10.2017, notificato il 16.10.2017, con cui è stato chiesto il pagamento di € 27.058,99 per importi dovuti a titolo di contributi obbligatori per il personale imbarcato, in particolare per e Controparte_4 Parte_3
, per il periodo da settembre 2012 a gennaio 2014, inclusi sanzioni e Parte_2
interessi di mora.
Occorre premettere che il ruolino di equipaggio costituisce piena prova della sussistenza dell'accertato rapporto di lavoro subordinato.
Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
“nel giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del proprietario di un natante di pagare all'ente previdenziale i contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le iscrizioni contenute nel ruolo di equipaggio hanno efficacia probatoria di prova legale, ex art. 178 c.n., non infirmabile con il disconoscimento della sottoscrizione apposta dal marittimo sul ruolo di imbarco e con la prospettazione di dubbi di falsità materiale, essendo necessaria, per l'impugnazione dell'atto, ex art. 2700 cod. civ., la proposizione della querela di falso”; in particolare “le annotazioni del ruolo di equipaggio possono rivestire efficacia probatoria ex art. 178 c.n., così come il contenuto del contratto di arruolamento, stipulato per atto pubblico ai sensi dell'art. 328 c.n., può fare piena prova ex art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che il Giudice non può omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive” (Cass. civ. sez. lav.,
3.9.2007, n.18480; conformi Cass. civ. n. 2321/2002 e n. 3241/2001). Si evidenzia altresì che l'art. 330 cod. nav. dispone che “il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente”.
4 Tale disposizione risulta applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di motobarca di stazza lorda pari a 1,62 tonnellate, per la quale non era richiesta la stipulazione in forma scritta dei contratti di arruolamento.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno eccepito la tardività della costituzione di parte resistente ai fini della richiesta di espunzione dei documenti prodotti dalla stessa, tra cui anche i ruolini di equipaggio.
Tale richiesta, tuttavia, non appare rilevante e, pertanto, meritevole di accoglimento, trattandosi di documentazione, preesistente al presente giudizio, che gli stessi ricorrenti avevano fornito in corso di accertamento ispettivo.
Ne deriva che la redazione del ruolino di equipaggio, l'iscrizione al registro delle imprese da pesca dal 10 settembre 2004, la cancellazione per “Abbandono dell'attività di pesca” in data 31.01.2014, il ritiro del ruolino nel febbraio 2014, il successivo riarmo in capo al
, nonché la particolare qualifica del personale imbarcato, costituiscono tutti indici Parte_2
della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal settembre 2012 al gennaio 2014, come accertato da parte resistente e, di fatto, mai contestato dai ricorrenti.
La titolarità dell'impresa commerciale di pesca fino al 31.01.2014 è pacificamente ammessa dalla ricorrente, così come l'imbarco dei sigg.ri e . CP_4 Pt_4 Parte_2
Pertanto, partendo dall'assunto dello svolgimento di un'attività di pesca marittima, in qualità di dipendenti, da parte di , e Controparte_4 Parte_3 Parte_2
, mai negata dagli opponenti, da cui discende un obbligo contributivo previdenziale,
[...] occorre dirimere la questione vertente sull'esatto regime contributivo applicabile.
In via preliminare, è opportuno ricordare che il regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima, di cui alla L. n. 250 del 13 marzo 1958 trova applicazione qualora concorrano due condizioni:
a) la pesca deve essere esercitata dal marittimo (v. art. 115 c.n.) quale attività lavorativa esclusiva o prevalente, sia in via autonoma che in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca);
b) l'esercizio della pesca quale attività professionale può essere attuato con "natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda".
L'iscrizione al regime previdenziale marittimo disciplinato dalla L. n. 413 del 1984 pone, di regola, a sua volta, due condizioni per l'iscrizione al regime stesso:
a) il marittimo deve far parte dell'equipaggio (v. art. 316 c.n.) delle navi munite di carte di bordo o documenti equiparati (L. n. 413 del 1984, art. 4, comma 2, lett. "a");
b) le navi devono rientrare tra quelle individuate dalla L. n. 413 del 1984, art. 5 tra le quali sono comprese, oltre le navi maggiori, le navi minori di cui all'art. 1287 c.n., iscritte nei
5 "registri delle navi minori e dei galleggianti" (v. lett. b) del citato art. 5). Le predette navi minori determinano l'iscrizione dei relativi equipaggi al regime della L. n. 413 del 1984 quando le navi stesse sono di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate.
In proposito, si evidenzia che l'esclusione dal regime previdenziale marittimo ex lege n.
413 del 1984, di cui all'art. 6 della medesima, riguarda, per quanto attiene la pesca, soltanto
"...i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della L. n. 250 del 1958, e successive modificazioni ed integrazioni" (v. L. n. 413 del 1984, art. 6, lett. "d").
Occorre poi considerare la previsione normativa dettata dall'art. 12 della L. n. 413 del
1984, secondo la quale sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto dall'art. 7 della presente legge, con esclusione da quello per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all'art. 265 cod. nav., e il proprietario- armatore, di cui all'art. 272 cod. nav., che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita (cfr. art. 5 citato).
CP_ Non prive di rilievo, a tal fine, sono le linee direttive dettate con la Circolare n. 38 del
24.02.2021 e n. 100 dell'8.07.2021.
Con la prima, contenente chiarimenti sull'applicazione del regime previdenziale di cui alla
L.250/1958 (“Soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative”) con rilevanza anche sui destinatari della L. 413/1984, viene chiarito che “La legge 13 marzo
1958, n. 250, disciplina un peculiare regime previdenziale in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, che svolgono tale attività di pesca sia associati in cooperative o compagnie sia in forma autonoma. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge tali soggetti sono i marittimi previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti delle autorizzazioni che, in base alle vigenti disposizioni regionali, sono rilasciate dalle competenti Autorità locali. La predetta disposizione richiede, pertanto, che l'attività di pesca costituisca l'occupazione esclusiva o prevalente del soggetto e che la medesima sia esercitata nell'ambito di cooperative o compagnie di pesca ovvero in forma autonoma.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma, pertanto, i pescatori che lavorano alle dipendenze di terzi. Dall'analisi delle citate disposizioni, emerge che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 250/1958 i soggetti che svolgono l'attività di
6 pesca in forma autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione, con organizzazione individuale o associata, nel rispetto della soglia di 10 tonnellate di stazza lorda del natante. Per quanto attiene all'interpretazione dell'ambito di applicazione del regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima, definito dall'articolo 1 della legge n. 250/1958, nella parte in cui specifica che la pesca deve essere condotta, se non in forma autonoma, “quando siano associate in cooperative o compagnie” su natanti non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, l'evoluzione delle modalità di svolgimento dell'attività di settore ha posto la necessità di stabilire se rientrino nella fattispecie solo gli imprenditori individuali o associati in cooperativa oppure anche in forme diverse da quelle cooperativistiche, quali le società di persone (s.a.s., s.n.c.). In proposito, il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le circolari n. 1 del 2 gennaio 1959 e n.
25 del 18 luglio 1959, ha affermato la possibilità di assicurare ai sensi della predetta legge n. 250/1958 anche soggetti, associati in forme diverse da quelle delle cooperative o compagnie, quando ricorrano condizioni che escludano in maniera assoluta il carattere di subordinazione dei rapporti che si instaurano tra gli stessi. In linea con l'avviso del
Ministero, l' ha reso noto, alle Associazioni richiedenti chiarimenti, che la legge n. CP_1
250/1958 risulta applicabile anche ai soggetti che esercitano l'attività di pesca in forma associata diversa da quella cooperativistica, in cui si possa escludere in maniera assoluta il carattere di subordinazione nel rapporto tra soci e impresa, anche in considerazione dei consolidati principi generali che regolano la previdenza dei lavoratori autonomi. Tale posizione è stata ulteriormente confermata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha affermato l'iscrivibilità al regime previdenziale di cui alla legge n.
250/1958 dei pescatori autonomi che praticano la pesca anche in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo. Alla luce di quanto sopra esposto, i soggetti che esercitano la pesca con carattere di autonomia, in forma singola o associata mediante cooperativa o nelle varie forme delle società di persone, con natanti che non superano le
10 tonnellate di stazza lorda, sono soggetti all'assicurazione di cui alla legge n. 250/1958.
Si specifica che la corretta individuazione dell'ambito di applicazione del regime della piccola pesca, disciplinato dalla legge n. 250/1958 in commento, ha rilevanza anche sulla platea destinataria delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, che ha previsto il riordino della previdenza marinara. L'articolo 4 della legge da ultimo citata elenca i soggetti obbligati al versamento della contribuzione in tale ambito, con indicazione, all'articolo 5, delle tipologie di imbarcazioni coinvolte e, al successivo articolo 6, dei soggetti esclusi. In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 12 espressamente prevedono l'applicazione della predetta disciplina anche all'armatore e al
7 proprietario-armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita.
Pertanto, sebbene la legge n. 413/1984 si applichi, in linea di principio, come previsto dall'articolo 5, lettera b), a tutti i marittimi componenti di equipaggio di imbarcazioni iscritte nel Registro delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del
Codice della navigazione, fra le quali sono comprese anche le imbarcazioni con stazza lorda inferiore a 10 tonnellate, ma con apparato motore superiore alle potenze indicate nel citato articolo del Codice della navigazione, l'inclusione opera solo per i lavoratori marittimi inquadrati come dipendenti. Infatti, l'articolo 6, lettera d), della legge n.
413/1984, esclude espressamente i “marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore”, specificando che “nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni”. Sulla base del vigente assetto normativo sopra descritto, pertanto,
l'armatore e il proprietario armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita, nel caso svolgano la propria attività di pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, sono tenuti all'iscrizione previdenziale secondo il regime disciplinato dalla legge n.
250/1958, anche nelle ipotesi in cui la pesca venga praticata in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo. Viceversa, gli eventuali altri marittimi componenti
l'equipaggio, che non siano anche soci della società di pesca, debbono essere assicurati ai sensi delle disposizioni recate dalla legge n. 413/1984, in quanto dipendenti dell'armatore.
Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa previdenziale del settore della piccola pesca e in ragione dell'esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, con particolare riferimento agli armatori, come sopra individuati, che utilizzano imbarcazioni con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, i provvedimenti di riqualificazione della copertura previdenziale dei soci di società di persone nel regime previdenziale della legge
n. 250/1958, effettuati d'ufficio dall' , avranno effetto con decorrenza dalla data di CP_1 pubblicazione della presente circolare, ove si tratti di rapporti già instaurati nell'ambito della legge n. 413/1984 da soggetti che rivestono la qualifica di armatori.”
Nella seconda Circolare n. 100 dell'8.07.2021 si riporta che “gli eventuali marittimi imbarcati sui natanti da pesca sopra richiamate, sono esclusi dal suddetto regime previdenziale (di cui alla L. 250 del 1958), ma devono essere assicurati con le norme della
L. 413/1984, con oneri contributivi a carico dell'armatore”.
8 Orbene, nel caso di specie risulta che armatrice dell'imbarcazione, Parte_1
esercitasse la pesca con carattere di autonomia, in forma singola, con natante che non superava le 10 tonnellate di stazza lorda (TSL 1,62), e che quindi era soggetta all'assicurazione di cui alla legge n. 250/1958.
Viceversa, , in qualità di conduttore e motorista, Controparte_4 Parte_3 in qualità di mozzo, e , che oltre ad essere proprietario dell'imbarcazione Parte_2
svolgeva attività di conduttore e motorista, in quanto marittimi componenti l'equipaggio avrebbero dovuto essere assicurati ai sensi delle disposizioni recate della L. 413/1984.
9. Alla luce dell'istruttoria documentale e delle ragioni suesposte, l'avviso di addebito impugnato va dichiarato illegittimo.
L'opposizione va pertanto, accolta.
10. La controvertibilità della questione affrontata giustifica la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dei ricorrenti, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i tariffari medi, distraendola in favore dei procuratori antistatari sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di metà delle spese di lite in favore degli opponenti, che liquida – già ridotte- in complessivi € 2.318,25 per compensi professionali ed € 118,50 per spese, oltre IVA
e C.P.A. e rimborso spese generali, da distrarre in favore degli Avv.ti Francesco
Aloisi e Maria Catena Spurio Rasizzi;
compensa la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza
Messina, 11.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 374/2019 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di addebito”;
PROMOSSO DA
, , rappresentati e difesi, giusta procura in Parte_1 Parte_2
atti, dagli Avv.ti Francesco Aloisi e Maria Catena Spurio Rasizzi;
- OPPONENTI -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, in proprio e quale mandatario della rappresentato e Controparte_2 difeso, giusta procura generale in atti, dall'Avv. Maria Cammaroto;
-OPPOSTO -
1. Con ricorso, depositato in data 25.01.2019, e , Parte_1 Parte_2
CP_ esponevano: in data 18.12.2018 l' gli notificava avviso di addebito n. 595 2018
00035958 33 000 con il quale chiedeva il pagamento di € 27.058,99, comprensivi di sorte capitale, sanzioni e spese di notifica, a titolo di contributi dovuti per la Gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo da settembre 2012 a gennaio 2014; tale richiesta conseguiva dalla segnalazione da parte dell'U.O. accertamento e gestione del credito che CP_ procedeva ad incrociare i dati in possesso dell' con i ruolini di equipaggio trasmessi dalla Capitaneria di Porto di Messina per la decontazione, con conseguente accertamento ispettivo nei confronti della Ditta individuale e susseguente emissione del Parte_1
verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017016645/DDL del 2.10.2017, notificato il 16.10.2017 con cui veniva chiesto il pagamento di € 25.907,89; a seguito
1 dell'accertamento ispettivo, risultava che ella ricorrente era armatrice della motobarca da pesca immatricolata al n. 10ME1379 della Capitaneria di Porto di Messina, Ufficio
Marittimo di Torre Faro, autorizzata ad esercitare la pesca costiera locale;
ella ricorrente era iscritta al registro delle imprese di pesca dal 10.09.2004 al 31.01.2014 e che la cancellazione era avvenuta per abbandono dell'attività di pesca, come da autocertificazione;
dal ruolino n. 123838 risultava che la motobarca era stata posta in disarmo il 30.01.2014 e poi successivamente armata sotto altro armatore e che era stato denunciato l'imbarco di personale marittimo dipendente senza essere mai state trasmesse le CP_ relative denunce contributive all' si procedeva, pertanto, d'ufficio all'assegnazione della matricola aziendale n. 4810162680, con Codice Statistico Contributivo 1.21.01
(industria della pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori-personale non soggetto alla 413/1984) e Codici di autorizzazione 3W.3Z; veniva, quindi, addebitato il pagamento dei contributi dovuti al personale imbarcato in particolare per per il Controparte_4
periodo da settembre 2012 a dicembre 2012, per per il periodo da Parte_3
settembre 2012 a gennaio 2014, e per per il periodo da settembre 2012 a Parte_2
gennaio 2014, con imponibile di riferimento al CCNL di categoria.
Rilevavano di aver impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione n.
CP_ 2017016645/DDL del 2.10.2017 tramite ricorso all' tuttavia senza esito.
Precisavano che in data 21.12.2017 veniva notificata una richiesta di pagamento di premio assicurativo INAIL per il personale imbarcato di € 3.008,07, maggiorato di sanzioni civili e interessi di mora per un totale di € 4.791,80
Eccepivano la nullità e l'illegittimità dell'atto impugnato per il mancato inquadramento del personale marittimo imbarcato nella legge 413/1984, senza fornire alcuna motivazione in merito alla relativa esclusione.
Richiamavano l'art. 6, lett. d della l. 413/1984 rubricato “Esclusioni dalla presente legge” rispetto “ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della l. del 13 marzo
1958 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni.” CP_ Osservavano che a conferma delle loro ragioni la Circolare n. 196 del 23.09.1997 sulla contribuzione afferente il settore della pesca marittima, specificava che ai fini dell'inclusione nella legge n. 413/1984 occorrevano due condizioni: il marittimo deve far parte dell'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o documenti equiparati (art. 2, comma 2, lett. a l. 413/1984) e le navi devono rientrare tra quelle individuate dall'art. 5
2 della L. 413/1984, tra le quali sono comprese, oltre le navi maggiori, le navi minori iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti” (art. 5 lett. b l. 413/1984).
Deducevano che i marittimi , e Controparte_4 Parte_3 Parte_2
avrebbero dovuto essere correttamente inquadrati nella L. 413/1984 posto che erano stati imbarcati su nave munita di documenti di bordo rilasciati dalle competenti autorità marittime non esercitando a bordo attività di pesca in forma cooperativistica né in forma autonoma e che l'imbarcazione della Ditta individuale risultava iscritta al Parte_1
registro delle Navi minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Messina, Ufficio marittimo di Torre Faro.
Deducevano che il corretto inquadramento nella L. 413/1984 avrebbe comportato, sul piano degli effetti giuridici, il riconoscimento degli sgravi contributivi riconosciuti per il personale marittimo, in varie percentuali, negli anni presi in considerazione nel verbale con
L. n. 30/1988.
Lamentavano l'eccessività delle somme richieste a titolo di sanzione dall' , il quale CP_1
ha applicato la sanzione massima prevista dalla l. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b nella misura del 60%.
Asserivano, altresì, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della sospensione del provvedimento impugnato.
Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n.
595 2018 00035958 33 000, che ne venisse accertata e dichiarata la nullità e illegittimità, con espressa pronuncia di annullamento dell'atto impugnato e di tutti gli atti conseguenti, per mancato inquadramento del personale marittimo alla l. 413/1984. Instavano per le spese e i compensi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
CP_
2. L' si costituiva in giudizio con memoria del 7.5.2020 contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto. Con vittoria di spese di lite.
3. Con provvedimento del 14.5.2020, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 24 comma 6 d.lgs. 46/1999, veniva sospesa l'esecuzione del ruolo sotteso all'avviso di addebito opposto.
4. Con note del 3.04.2024 i ricorrenti rappresentavano di aver ricevuto, in data 26.03.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 295 2024 90061548 42/000 di euro 29.489,53 relativa all'avviso di addebito n. 59520180003595833000 impugnato e ne chiedevano la sospensione.
5. Con provvedimento dell'8.01.2025, ritenuto che l'intimazione di pagamento n. 295 2024
90061548 42/000 non fosse oggetto del presente giudizio, veniva rigettata l'istanza di sospensione.
3 6. L'udienza del 10 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
7. Si rileva, preliminarmente, che menzionata in ricorso come parte Controparte_5 convenuta, non è legittimata passiva nel presente giudizio. L'art.13, comma 1, della legge n. 448 del 1998, come successivamente modificato, ha disposto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' solo fino al 31.12.2005. I CP_3 crediti oggetto dell'avviso di addebito opposto sono relativi agli anni 2012-2014, non sono oggetto di cessione e quindi la è del tutto estranea al giudizio. Controparte_5
8. Nel merito, le parte ricorrenti, propongono opposizione avverso l'avviso di addebito n.
595 2018 00035958 33 000, cui è sotteso il Verbale di accertamento e di notificazione n.
2017016645/DDL del 2.10.2017, notificato il 16.10.2017, con cui è stato chiesto il pagamento di € 27.058,99 per importi dovuti a titolo di contributi obbligatori per il personale imbarcato, in particolare per e Controparte_4 Parte_3
, per il periodo da settembre 2012 a gennaio 2014, inclusi sanzioni e Parte_2
interessi di mora.
Occorre premettere che il ruolino di equipaggio costituisce piena prova della sussistenza dell'accertato rapporto di lavoro subordinato.
Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui
“nel giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del proprietario di un natante di pagare all'ente previdenziale i contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le iscrizioni contenute nel ruolo di equipaggio hanno efficacia probatoria di prova legale, ex art. 178 c.n., non infirmabile con il disconoscimento della sottoscrizione apposta dal marittimo sul ruolo di imbarco e con la prospettazione di dubbi di falsità materiale, essendo necessaria, per l'impugnazione dell'atto, ex art. 2700 cod. civ., la proposizione della querela di falso”; in particolare “le annotazioni del ruolo di equipaggio possono rivestire efficacia probatoria ex art. 178 c.n., così come il contenuto del contratto di arruolamento, stipulato per atto pubblico ai sensi dell'art. 328 c.n., può fare piena prova ex art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che il Giudice non può omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive” (Cass. civ. sez. lav.,
3.9.2007, n.18480; conformi Cass. civ. n. 2321/2002 e n. 3241/2001). Si evidenzia altresì che l'art. 330 cod. nav. dispone che “il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente”.
4 Tale disposizione risulta applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di motobarca di stazza lorda pari a 1,62 tonnellate, per la quale non era richiesta la stipulazione in forma scritta dei contratti di arruolamento.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno eccepito la tardività della costituzione di parte resistente ai fini della richiesta di espunzione dei documenti prodotti dalla stessa, tra cui anche i ruolini di equipaggio.
Tale richiesta, tuttavia, non appare rilevante e, pertanto, meritevole di accoglimento, trattandosi di documentazione, preesistente al presente giudizio, che gli stessi ricorrenti avevano fornito in corso di accertamento ispettivo.
Ne deriva che la redazione del ruolino di equipaggio, l'iscrizione al registro delle imprese da pesca dal 10 settembre 2004, la cancellazione per “Abbandono dell'attività di pesca” in data 31.01.2014, il ritiro del ruolino nel febbraio 2014, il successivo riarmo in capo al
, nonché la particolare qualifica del personale imbarcato, costituiscono tutti indici Parte_2
della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal settembre 2012 al gennaio 2014, come accertato da parte resistente e, di fatto, mai contestato dai ricorrenti.
La titolarità dell'impresa commerciale di pesca fino al 31.01.2014 è pacificamente ammessa dalla ricorrente, così come l'imbarco dei sigg.ri e . CP_4 Pt_4 Parte_2
Pertanto, partendo dall'assunto dello svolgimento di un'attività di pesca marittima, in qualità di dipendenti, da parte di , e Controparte_4 Parte_3 Parte_2
, mai negata dagli opponenti, da cui discende un obbligo contributivo previdenziale,
[...] occorre dirimere la questione vertente sull'esatto regime contributivo applicabile.
In via preliminare, è opportuno ricordare che il regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima, di cui alla L. n. 250 del 13 marzo 1958 trova applicazione qualora concorrano due condizioni:
a) la pesca deve essere esercitata dal marittimo (v. art. 115 c.n.) quale attività lavorativa esclusiva o prevalente, sia in via autonoma che in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca);
b) l'esercizio della pesca quale attività professionale può essere attuato con "natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda".
L'iscrizione al regime previdenziale marittimo disciplinato dalla L. n. 413 del 1984 pone, di regola, a sua volta, due condizioni per l'iscrizione al regime stesso:
a) il marittimo deve far parte dell'equipaggio (v. art. 316 c.n.) delle navi munite di carte di bordo o documenti equiparati (L. n. 413 del 1984, art. 4, comma 2, lett. "a");
b) le navi devono rientrare tra quelle individuate dalla L. n. 413 del 1984, art. 5 tra le quali sono comprese, oltre le navi maggiori, le navi minori di cui all'art. 1287 c.n., iscritte nei
5 "registri delle navi minori e dei galleggianti" (v. lett. b) del citato art. 5). Le predette navi minori determinano l'iscrizione dei relativi equipaggi al regime della L. n. 413 del 1984 quando le navi stesse sono di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate.
In proposito, si evidenzia che l'esclusione dal regime previdenziale marittimo ex lege n.
413 del 1984, di cui all'art. 6 della medesima, riguarda, per quanto attiene la pesca, soltanto
"...i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della L. n. 250 del 1958, e successive modificazioni ed integrazioni" (v. L. n. 413 del 1984, art. 6, lett. "d").
Occorre poi considerare la previsione normativa dettata dall'art. 12 della L. n. 413 del
1984, secondo la quale sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto dall'art. 7 della presente legge, con esclusione da quello per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all'art. 265 cod. nav., e il proprietario- armatore, di cui all'art. 272 cod. nav., che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita (cfr. art. 5 citato).
CP_ Non prive di rilievo, a tal fine, sono le linee direttive dettate con la Circolare n. 38 del
24.02.2021 e n. 100 dell'8.07.2021.
Con la prima, contenente chiarimenti sull'applicazione del regime previdenziale di cui alla
L.250/1958 (“Soci di società della pesca non costituite in forma di cooperative”) con rilevanza anche sui destinatari della L. 413/1984, viene chiarito che “La legge 13 marzo
1958, n. 250, disciplina un peculiare regime previdenziale in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, che svolgono tale attività di pesca sia associati in cooperative o compagnie sia in forma autonoma. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge tali soggetti sono i marittimi previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, nonché i pescatori di mestiere delle acque interne, forniti delle autorizzazioni che, in base alle vigenti disposizioni regionali, sono rilasciate dalle competenti Autorità locali. La predetta disposizione richiede, pertanto, che l'attività di pesca costituisca l'occupazione esclusiva o prevalente del soggetto e che la medesima sia esercitata nell'ambito di cooperative o compagnie di pesca ovvero in forma autonoma.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma, pertanto, i pescatori che lavorano alle dipendenze di terzi. Dall'analisi delle citate disposizioni, emerge che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 250/1958 i soggetti che svolgono l'attività di
6 pesca in forma autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione, con organizzazione individuale o associata, nel rispetto della soglia di 10 tonnellate di stazza lorda del natante. Per quanto attiene all'interpretazione dell'ambito di applicazione del regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima, definito dall'articolo 1 della legge n. 250/1958, nella parte in cui specifica che la pesca deve essere condotta, se non in forma autonoma, “quando siano associate in cooperative o compagnie” su natanti non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, l'evoluzione delle modalità di svolgimento dell'attività di settore ha posto la necessità di stabilire se rientrino nella fattispecie solo gli imprenditori individuali o associati in cooperativa oppure anche in forme diverse da quelle cooperativistiche, quali le società di persone (s.a.s., s.n.c.). In proposito, il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con le circolari n. 1 del 2 gennaio 1959 e n.
25 del 18 luglio 1959, ha affermato la possibilità di assicurare ai sensi della predetta legge n. 250/1958 anche soggetti, associati in forme diverse da quelle delle cooperative o compagnie, quando ricorrano condizioni che escludano in maniera assoluta il carattere di subordinazione dei rapporti che si instaurano tra gli stessi. In linea con l'avviso del
Ministero, l' ha reso noto, alle Associazioni richiedenti chiarimenti, che la legge n. CP_1
250/1958 risulta applicabile anche ai soggetti che esercitano l'attività di pesca in forma associata diversa da quella cooperativistica, in cui si possa escludere in maniera assoluta il carattere di subordinazione nel rapporto tra soci e impresa, anche in considerazione dei consolidati principi generali che regolano la previdenza dei lavoratori autonomi. Tale posizione è stata ulteriormente confermata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha affermato l'iscrivibilità al regime previdenziale di cui alla legge n.
250/1958 dei pescatori autonomi che praticano la pesca anche in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo. Alla luce di quanto sopra esposto, i soggetti che esercitano la pesca con carattere di autonomia, in forma singola o associata mediante cooperativa o nelle varie forme delle società di persone, con natanti che non superano le
10 tonnellate di stazza lorda, sono soggetti all'assicurazione di cui alla legge n. 250/1958.
Si specifica che la corretta individuazione dell'ambito di applicazione del regime della piccola pesca, disciplinato dalla legge n. 250/1958 in commento, ha rilevanza anche sulla platea destinataria delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, che ha previsto il riordino della previdenza marinara. L'articolo 4 della legge da ultimo citata elenca i soggetti obbligati al versamento della contribuzione in tale ambito, con indicazione, all'articolo 5, delle tipologie di imbarcazioni coinvolte e, al successivo articolo 6, dei soggetti esclusi. In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 12 espressamente prevedono l'applicazione della predetta disciplina anche all'armatore e al
7 proprietario-armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita.
Pertanto, sebbene la legge n. 413/1984 si applichi, in linea di principio, come previsto dall'articolo 5, lettera b), a tutti i marittimi componenti di equipaggio di imbarcazioni iscritte nel Registro delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del
Codice della navigazione, fra le quali sono comprese anche le imbarcazioni con stazza lorda inferiore a 10 tonnellate, ma con apparato motore superiore alle potenze indicate nel citato articolo del Codice della navigazione, l'inclusione opera solo per i lavoratori marittimi inquadrati come dipendenti. Infatti, l'articolo 6, lettera d), della legge n.
413/1984, esclude espressamente i “marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore”, specificando che “nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni”. Sulla base del vigente assetto normativo sopra descritto, pertanto,
l'armatore e il proprietario armatore, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita, nel caso svolgano la propria attività di pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, sono tenuti all'iscrizione previdenziale secondo il regime disciplinato dalla legge n.
250/1958, anche nelle ipotesi in cui la pesca venga praticata in forme associative diverse da quella a carattere cooperativo. Viceversa, gli eventuali altri marittimi componenti
l'equipaggio, che non siano anche soci della società di pesca, debbono essere assicurati ai sensi delle disposizioni recate dalla legge n. 413/1984, in quanto dipendenti dell'armatore.
Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa previdenziale del settore della piccola pesca e in ragione dell'esigenza di tutelare il legittimo affidamento e preservare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, con particolare riferimento agli armatori, come sopra individuati, che utilizzano imbarcazioni con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate, i provvedimenti di riqualificazione della copertura previdenziale dei soci di società di persone nel regime previdenziale della legge
n. 250/1958, effettuati d'ufficio dall' , avranno effetto con decorrenza dalla data di CP_1 pubblicazione della presente circolare, ove si tratti di rapporti già instaurati nell'ambito della legge n. 413/1984 da soggetti che rivestono la qualifica di armatori.”
Nella seconda Circolare n. 100 dell'8.07.2021 si riporta che “gli eventuali marittimi imbarcati sui natanti da pesca sopra richiamate, sono esclusi dal suddetto regime previdenziale (di cui alla L. 250 del 1958), ma devono essere assicurati con le norme della
L. 413/1984, con oneri contributivi a carico dell'armatore”.
8 Orbene, nel caso di specie risulta che armatrice dell'imbarcazione, Parte_1
esercitasse la pesca con carattere di autonomia, in forma singola, con natante che non superava le 10 tonnellate di stazza lorda (TSL 1,62), e che quindi era soggetta all'assicurazione di cui alla legge n. 250/1958.
Viceversa, , in qualità di conduttore e motorista, Controparte_4 Parte_3 in qualità di mozzo, e , che oltre ad essere proprietario dell'imbarcazione Parte_2
svolgeva attività di conduttore e motorista, in quanto marittimi componenti l'equipaggio avrebbero dovuto essere assicurati ai sensi delle disposizioni recate della L. 413/1984.
9. Alla luce dell'istruttoria documentale e delle ragioni suesposte, l'avviso di addebito impugnato va dichiarato illegittimo.
L'opposizione va pertanto, accolta.
10. La controvertibilità della questione affrontata giustifica la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dei ricorrenti, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i tariffari medi, distraendola in favore dei procuratori antistatari sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto;
CP_
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione di metà delle spese di lite in favore degli opponenti, che liquida – già ridotte- in complessivi € 2.318,25 per compensi professionali ed € 118,50 per spese, oltre IVA
e C.P.A. e rimborso spese generali, da distrarre in favore degli Avv.ti Francesco
Aloisi e Maria Catena Spurio Rasizzi;
compensa la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza
Messina, 11.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
9