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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 603/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 603/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. MAZZOTTA PAOLO
e nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. MAZZOTTA PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 16/06/2007 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in Città Sant'Angelo.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
24/12/2020, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in Città Sant'Angelo il
16/06/2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Città Sant'Angelo, nell'anno 2007 atto numero 13 parte II, serie C, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1) assegnazione della casa coniugale sita in Montesilvano Pescara, in Via per la
Stazione, n.13 al Sig. ; Parte_1
2) circa l'affidamento del figlio minore : Per_1
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa così Per_1
come la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la relativa cura, istruzione ed educazione, impegnandosi ad un rapporto equilibrato e sereno con lo stessi;
- il minore, pur essendo stata trasferita la sua residenza anagrafica presso la madre, trascorrerà, tenuto conto delle sue esigenze e di quelle lavorative dei genitori, con il padre e la madre, in via alternata, due settimane consecutive, secondo calendario quindicinale tra le parti concordato;
- salvi più ampi accordi tra i comparenti, resta tra questi inteso:
- che, in aggiunta al normale regime di collocazione alternata, il minore, trascorrerà nel periodo estivo di chiusura delle scuole, 7 giorni consecutivi con il padre e 7 con la madre, con date da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- che, nei periodi in cui ciascuno dei ricorrenti avrà il figlio con sé per più giorni consecutivi, potrà allontanarsi con il minore, comunicando all'altro genitore la destinazione;
- che i periodi di permanenza consecutivi del minore presso uno dei genitori dovranno essere tenuti distinti dai tempi ordinari di permanenza, di tal che, al termine di detti periodi, l'alternanza settimanale sarà ripresa senza considerare la settimana trascorsa dal minore con una solo dei genitori;
- che, salva diversa intesa tra i comparenti o diversa volontà del minore, il compleanno di quest'ultimo sarà festeggiato con la madre negli anni a numerazione pari e con il padre negli anni a numerazione dispari;
pagina 3 di 5 - che nell'ipotesi in cui le esigenze del minore e/o i turni lavorativi dei ricorrenti dovessero in futuro mutare, questi ultimi si impegnano a variare di conseguenza la stabilita alternanza, ferma restando la perequazione dei tempi da trascorrere con il figlio;
3) circa la regolamentazione e la definizione degli aspetti di natura patrimoniale e dell'assegno di mantenimento:
- i ricorrenti si impegnano, ciascuno in proporzione alle proprie risorse, a contribuire al mantenimento del figlio , assumendo il padre, ad esclusivo beneficio di Per_1 quest'ultimo, sino a quando lo stesso non avrà raggiunto la piena indipendenza economica, l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili e, a decorrere dal gennaio 2026, la somma di € 360,00 mensili, da assoggettarsi, a decorrere dal gennaio 2027, alla rivalutazione in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT e, comunque, non superiore nel massimo al
2%;
- il padre si impegna, altresì, a contribuire in misura pari al 50% alle spese straordinarie per il minore, da intendersi limitate esclusivamente a quelle mediche ed ortodontiche non coperte dal S.S.N., a quelle scolastiche per libri di testo e gite ed a quelle sportive, in ogni caso, secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, come previamente concordate e successivamente documentate dalla parte che le ha sostenute;
- gli assegni familiari, percepiti per il minore dal padre, restano a vantaggio di quest'ultimo, impegnandosi la Signora quale genitore presso il quale CP_1
il minore risiede, a rendere apposita dichiarazione di rinuncia all' CP_2
- le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno ripartite fra i coniugi in misura del
50% per ciascuno, con obbligo per ognuno di essi di provvedere alle necessarie comunicazioni ai competenti Enti ed Uffici;
pagina 4 di 5 4) i comparenti si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi richiesta di mantenimento;
5) i comparenti rinunciano reciprocamente ed in via definitiva ad ogni e qualsiasi diritto e/o pretesa sul T.F.R. che verrà corrisposto a ciascuno di essi all'atto del collocamento a riposo, nonché a qualsiasi altro emolumento che ciascuno di essi dovesse rispettivamente percepire in futuro a qualsivoglia titolo e/o ragione;
6) ogni altro rapporto economico è già stato regolato tra i coniugi, per cui essi si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economico – patrimoniale;
7) i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio del rispettivo passaporto e prestano, altresì, il consenso al rilascio del documento di identità del figlio minore valido anche per l'espatrio, impegnandosi a confermare il consenso dinanzi alle
Autorità preposte al relativo rilascio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Città Sant'Angelo per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 603/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. MAZZOTTA PAOLO
e nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. MAZZOTTA PAOLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 16/06/2007 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in Città Sant'Angelo.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
24/12/2020, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in Città Sant'Angelo il
16/06/2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Città Sant'Angelo, nell'anno 2007 atto numero 13 parte II, serie C, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1) assegnazione della casa coniugale sita in Montesilvano Pescara, in Via per la
Stazione, n.13 al Sig. ; Parte_1
2) circa l'affidamento del figlio minore : Per_1
- il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in maniera condivisa così Per_1
come la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la relativa cura, istruzione ed educazione, impegnandosi ad un rapporto equilibrato e sereno con lo stessi;
- il minore, pur essendo stata trasferita la sua residenza anagrafica presso la madre, trascorrerà, tenuto conto delle sue esigenze e di quelle lavorative dei genitori, con il padre e la madre, in via alternata, due settimane consecutive, secondo calendario quindicinale tra le parti concordato;
- salvi più ampi accordi tra i comparenti, resta tra questi inteso:
- che, in aggiunta al normale regime di collocazione alternata, il minore, trascorrerà nel periodo estivo di chiusura delle scuole, 7 giorni consecutivi con il padre e 7 con la madre, con date da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- che, nei periodi in cui ciascuno dei ricorrenti avrà il figlio con sé per più giorni consecutivi, potrà allontanarsi con il minore, comunicando all'altro genitore la destinazione;
- che i periodi di permanenza consecutivi del minore presso uno dei genitori dovranno essere tenuti distinti dai tempi ordinari di permanenza, di tal che, al termine di detti periodi, l'alternanza settimanale sarà ripresa senza considerare la settimana trascorsa dal minore con una solo dei genitori;
- che, salva diversa intesa tra i comparenti o diversa volontà del minore, il compleanno di quest'ultimo sarà festeggiato con la madre negli anni a numerazione pari e con il padre negli anni a numerazione dispari;
pagina 3 di 5 - che nell'ipotesi in cui le esigenze del minore e/o i turni lavorativi dei ricorrenti dovessero in futuro mutare, questi ultimi si impegnano a variare di conseguenza la stabilita alternanza, ferma restando la perequazione dei tempi da trascorrere con il figlio;
3) circa la regolamentazione e la definizione degli aspetti di natura patrimoniale e dell'assegno di mantenimento:
- i ricorrenti si impegnano, ciascuno in proporzione alle proprie risorse, a contribuire al mantenimento del figlio , assumendo il padre, ad esclusivo beneficio di Per_1 quest'ultimo, sino a quando lo stesso non avrà raggiunto la piena indipendenza economica, l'obbligo di versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili e, a decorrere dal gennaio 2026, la somma di € 360,00 mensili, da assoggettarsi, a decorrere dal gennaio 2027, alla rivalutazione in misura pari alla variazione percentuale dell'indice ISTAT e, comunque, non superiore nel massimo al
2%;
- il padre si impegna, altresì, a contribuire in misura pari al 50% alle spese straordinarie per il minore, da intendersi limitate esclusivamente a quelle mediche ed ortodontiche non coperte dal S.S.N., a quelle scolastiche per libri di testo e gite ed a quelle sportive, in ogni caso, secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara, come previamente concordate e successivamente documentate dalla parte che le ha sostenute;
- gli assegni familiari, percepiti per il minore dal padre, restano a vantaggio di quest'ultimo, impegnandosi la Signora quale genitore presso il quale CP_1
il minore risiede, a rendere apposita dichiarazione di rinuncia all' CP_2
- le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno ripartite fra i coniugi in misura del
50% per ciascuno, con obbligo per ognuno di essi di provvedere alle necessarie comunicazioni ai competenti Enti ed Uffici;
pagina 4 di 5 4) i comparenti si danno reciproco atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi richiesta di mantenimento;
5) i comparenti rinunciano reciprocamente ed in via definitiva ad ogni e qualsiasi diritto e/o pretesa sul T.F.R. che verrà corrisposto a ciascuno di essi all'atto del collocamento a riposo, nonché a qualsiasi altro emolumento che ciascuno di essi dovesse rispettivamente percepire in futuro a qualsivoglia titolo e/o ragione;
6) ogni altro rapporto economico è già stato regolato tra i coniugi, per cui essi si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economico – patrimoniale;
7) i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio del rispettivo passaporto e prestano, altresì, il consenso al rilascio del documento di identità del figlio minore valido anche per l'espatrio, impegnandosi a confermare il consenso dinanzi alle
Autorità preposte al relativo rilascio.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Città Sant'Angelo per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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