Ordinanza cautelare 26 febbraio 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2025, proposto da Associazione Amnesia, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Galdiero, Paolo Giannarini e Raffaele Agliata, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villaricca, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento prot. n°2062/PM, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data ai procuratori, con il quale il Responsabile del Settore SUAP del Comune di Villaricca ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla realizzazione della struttura socio sanitaria “Centro Diurno Demenza SRD con sede in Villaricca al Corso Italia n°395” pratica SUAP n°178/2021;
-della comunicazione ex art. 10 bis legge 241/1990, senza numero di protocollo, di invito ad inviare eventuali osservazioni circa la richiesta di riscontro di integrazione documentale, notificata agli scriventi procuratori e non all’associazione AMNESIA;
-delle richieste di integrazioni documentali, formulate dal SUAP del Comune di Villaricca a seguito della diffida dell’Associazione Amnesia, con la quale è stato reiteratamente richiesto l’invio della documentazione già regolarmente trasmessa all’ente ed inspiegabilmente pretermessa dallo stesso;
-di tutti gli atti conseguenziali, preordinati e connessi al provvedimento di rigetto;
nonché per il diritto al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dall’associazione ricorrente a causa della ritardata conclusione della procedura de quo ed a causa dell’illegittimo provvedimento di diniego;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaricca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR MA nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in trattazione l’Associazione Amnesia agisce per l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Villaricca ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente di autorizzazione alla realizzazione della struttura socio sanitaria denominata Centro diurno Demenza (SRD) con sede in Villaricca al Corso Italia n. 395, unitamente alla comunicazione ex art. 10 bis della l.n. 241/1990 ed alle richieste di integrazioni documentali, formulate dal SUAP del Comune di Villaricca a seguito della diffida dell’Associazione Amnesia, con la quale è stato reiteratamente richiesto l’invio della documentazione già regolarmente trasmessa all’Ente.
2. Parte ricorrente ha formulato altresì domanda di risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dall’associazione ricorrente a causa della ritardata conclusione della procedura de quo ed a causa dell’illegittimo provvedimento di diniego.
3. I tratti salienti della vicenda e del procedimento, alla stregua della descrizione fattane da parte ricorrente, possono essere compendiati nei termini che seguono:
-la ricorrente è un’associazione senza scopo di lucro, volta all’assistenza di persone affette da malattie neurodegenerative e, in tale veste, ha ottenuto in concessione gratuita (n. 34 del 27 ottobre 2015) l’immobile sito in Villaricca (NA) al Corso Italia n. 395 di proprietà del Comune di Villaricca, confiscato alla criminalità organizzata e gestito dal Consorzio S.O.L.E.- “Sviluppo Occupazione Legalità Economica”;
- tale concessione aveva la durata novennale con rinnovazione automatica di pari durata se non preceduta da disdetta comunicata dodici mesi prima della scadenza;
- la concessione si è rinnovata tacitamente per espressa previsione di cui alla concessione del 27 ottobre 2015;
-in data 16 luglio 2021, la ricorrente ha inoltrato al SUAP del Comune di Villaricca, istanza prot. n. 2021.10713, per l’avvio del procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una Struttura Socio Sanitaria “Centro Diurno” Demenza (SRD) da realizzarsi in Villaricca (NA) alla Via Corso Italia n. 395, per l’erogazione di n°20 p.l. semiresidenziali;
-in data 13 luglio 2022, la Commissione Regionale ex D.P.G.R.C. n°22/2021, vista la nota prot. n. 22664 del 19 maggio 2022 dell’ASL NA 2 NORD, ha espresso, nella seduta del 6 luglio 2022, parere favorevole alla realizzazione del Centro; tale parere è stato comunicato anche al Comune di Villaricca con nota prot. n. 362459/2022 del 13 luglio 2022;
- il Comune di Villaricca, ricevute tali comunicazioni, ha chiesto all’associazione istante un’integrazione documentale, che sarebbe stata prontamente trasmessa al SUAP dell’ente richiedente;
-in data 1° maggio 2023 l’associazione per il tramite del suo legale rappresentante ha inviato una comunicazione a mezzo p.e.c. al SUAP del Comune di Villaricca trasmettendo il parere della Regione Campania al fine di sollecitare il rilascio dell’autorizzazione;
- con nota del 20 giugno 2023 (prot. n°0027895), l’ASL NA 2 Nord, ha chiesto all’associazione ricorrente ed al Comune di Villaricca “lo stato dell’arte di realizzazione della struttura sanitaria” onde valutare la compatibilità della stessa in relazione al fabbisogno complessivo assegnato alla predetta azienda sanitaria dalla Regione Campania, non essendovi stato alcun riscontro da parte del Comune di Villaricca ed in particolare del SUAP.
- per quanto sopra, in data 2 maggio 2024, l’associazione Amnesia ha diffidato il Comune di Villaricca alla conclusione del procedimento evidenziando il silenzio inadempimento dell’ente comunale;
- a seguito di tale diffida, il Comune di Villaricca, senza verificare la documentazione inoltrata, avrebbe chiesto ulteriori integrazioni documentali aventi ad oggetto atti già inviati dall’Associazione; nondimeno la ricorrente inviava nuovamente la documentazione anzidetta in data 6 giugno 2024;
- in data 16 luglio 2024 il Responsabile del SUAP ha intimato all’associazione Amnesia di trasmettere entro trenta giorni, pena il rigetto dell’istanza, il titolo di godimento del bene nonché la documentazione attestante la modifica del rappresentante dell’Associazione, ovvero la legittimazione dell’Ing. VI VI;
- in data 2 agosto 2024, nonostante il ricevimento della documentazione richiesta, il SUAP ha intimato nuovamente di trasmettere copia del titolo di godimento del bene nonché della legittimazione dell’Ing. VI VI; anche tale richiesta sarebbe stata prontamente riscontrata.
- in data 8 agosto 2024 il SUAP, inerte per oltre tre anni, ha richiesto nuovamente la documentazione inviata all’ASL NA 2 Nord che parte ricorrente avrebbe già inviato nel mese di luglio 2021 e nel mese di aprile 2022: la ricorrente, quindi, trasmetteva, con nota del 4 settembre 2024, sia la documentazione richiesta, sia le ricevute telematiche attestanti l’invio di tale documentazione;
- in data 6 settembre 2024 sono state trasmesse nuovamente le tavole ed i grafici già inviati all’ente ed all’ASL NA 2 Nord.
4. Ciò premesso, la ricorrente significa che con nota del 20 settembre 2024 il SUAP del Comune di Villaricca le ha intimato di trasmettere la copia dell’atto di assenso del proprietario dell’immobile (ancorché il bene fosse in proprietà del Comune di Villaricca) all’effettuazione dei lavori e copia dell’assenso dell’Ufficio Tecnico del medesimo Comune.
5. Significa, quindi, che in data 14 ottobre 2024 i difensori di parte ricorrente hanno ribadito che la concessione si era rinnovata automaticamente e che l’assenso doveva pervenire dal medesimo Ente a cui era stata presentata l’istanza, ovvero il SUAP di Villaricca.
6. Con la nota ex art.10 bis legge 241/1990, datata 23 ottobre 2024 il Responsabile del SUAP del Comune di Villaricca, constatato che non era pervenuto l’atto di assenso urbanistico per la realizzazione della struttura socio sanitaria in oggetto, “preso atto che non è stata riscontrata la richiesta di integrazione documentale del 20 settembre 2024” ha invitato il Responsabile dell’associazione AMNESIA a fornire eventuali osservazioni in merito al mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale.
7. In data 30 ottobre 2024 l’Associazione ricorrente, per il tramite dei suoi difensori, ha inviato una nota di riscontro alla comunicazione ex art.10 bis della l. n. 241/1990 rilevando la violazione delle garanzie procedimentali, l’illogicità delle richieste formulate dal SUAP atteso che sia l’atto di assenso e sia la compatibilità urbanistica dovevano essere rilasciate dal medesimo Comune di Villaricca contestando, per l’effetto, l’irragionevolezza del preavviso di rigetto.
8. Sennonché in data 6 novembre 2024, con il provvedimento gravato, il Responsabile del SUAP ha ritenuto non riscontrata nei termini assegnati la comunicazione di invito ex art.10 bis legge 241/1990 e constatato il mancato invio dell’atto di assenso urbanistico per la realizzazione della struttura, ha rigettato la richiesta di autorizzazione per la realizzazione del centro diurno di demenza formulata dall’associazione AMNESIA.
9. Avverso l’anzidetto provvedimento l’Associazione ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso così di seguito rubricato: “ VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE ART. 10 BIS LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE LEGGE REGIONALE CAMPANIA N°8 DEL 22 APRILE 2003 – VIOLAZIONE DRGC 7301/2001 – VIOLAZIONE D.P.R.380/2001 – VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA – SVIAMENTO DELLA FUNZIONE ISTITUZIONALE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DI FATTI E MOTIVAZIONE APPARENTE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – INGIUSTIFICATA GRAVOSITÀ DEL PROCEDIMENTO”.
10. In sintesi, si deduce l’illegittimità del diniego, che in tesi di parte ricorrente sarebbe stato più volte paventato con la reiterazione delle richieste documentali già evase. In particolare, trattandosi di procedimento unico attivato presso il SUAP, l’atto di assenso del proprietario avrebbe dovuto essere presumibilmente rilasciato dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Villaricca in quanto proprietario dell’immobile interessato dal progetto, unitamente alla richiesta di valutazione urbanistica, che avrebbe dovuto essere rilasciata dall’Ufficio tecnico del medesimo Comune; non sarebbe, quindi, possibile il rigetto dell’istanza solo perché il medesimo proprietario del bene ometta di esprimersi sulla richiesta di utilizzazione del bene immobile. Per l’effetto, si deduce il difetto di motivazione tenuto anche conto che la ricorrente nei termini di legge aveva presentato puntuali osservazioni.
11. A fronte, quindi, della completezza della pratica corredata anche dal parere favorevole della Regione e dal parere dell’Asl sarebbe maturato il silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione del luglio 2021 in applicazione della l.r. n. 8 del 22 aprile 2003, della D.G.R.C. n. 7301/2001 e del d.P.R. n. 380/2001.
12. Infine, in considerazione della possibile revoca – imputabile all’inerzia del Comune di Villaricca del parere rilasciato dalla Regione e dell’autorizzazione dell’ASL NA 2 Nord, è stata formulata domanda di risarcimento del danno da quantificare in considerazione degli sviluppi del processo dinanzi al giudice amministrativo.
13. Con ordinanza n. 397/2025 la Sezione ha fissato ex art. 55 c.p.a l’udienza per la trattazione del merito e ordinato ex art. 46 c.p.a all’Amministrazione intimata il deposito di documenti e di una relazione di chiarimenti circa la permanenza all’attualità della titolarità in capo all’associazione ricorrente della concessione in uso gratuito dell’immobile comunale oggetto di causa.
14. Si è costituito quindi il Comune di Villaricca depositando documentazione pertinente i fatti di causa e memorie difensive alle quali ha replicato la parte ricorrente.
15. Il Comune, in particolare, ha dedotto che con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 141 del 30 luglio 2018 veniva soppresso il Consorzio S.O.L.E. e che, ai fini della realizzazione di una struttura socio sanitaria è necessario sia il parere dell’ASL, per il tramite di un’apposita Commissione, e sia l’autorizzazione Urbanistica di competenza degli uffici tecnici comunali. Pertanto, l’ufficio SUAP del Comune di Villaricca, tramite p.e.c del 20 settembre 2024, chiedeva al Presidente dell’Associazione AMNESIA di trasmettere entro 30 giorni l’atto di assenso dell’Ente proprietario del bene immobile concesso in uso gratuito dal Consorzio S.O.L.E.
16. Sennonché, con la pratica 178/2021 perveniva il parere dell’ASL LI 2 e non l’autorizzazione urbanistica, anche a seguito di ripetute sollecitazioni; sicché in data 23 ottobre 2024 veniva inoltrato alla ricorrente il preavviso di rigetto e, di poi, il provvedimento reiettivo oggi impugnato.
17. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
18. Il ricorso è fondato nei limitati sensi che seguono.
19. La ricorrente in data 16 luglio 2021 aveva inoltrato al Comune istanza di avvio di procedimento SUAP in relazione alla struttura sopra nominata.
20. E’ documentato in atti che il procedimento ha subito un primo arresto per effetto del parere del 28 maggio 2021 con il quale la Asl LI 2 indicava prescrizioni al progetto presentato, e, di poi, a seguito delle plurime richieste di integrazione documentale ritenute necessarie dagli Uffici comunali per la prosecuzione dell’iter procedimentale (in particolare, con riferimento al deposito del titolo di godimento del bene; alla documentazione comprovante la sostituzione del rappresentante legale dell’associazione, nonché quella relativa alla realizzazione degli adeguamenti progettuali imposti dall’Asl).
21. La ricorrente, pur sostenendo di aver tempestivamente adempiuto alle richieste dell’Amministrazione, si è comunque uniformata a tutte le richieste documentali, mentre dal canto suo il Comune di Villaricca dichiara negli atti di causa di non aver ricevuto/rinvenuto l’anzidetta documentazione fino al settembre 2024 allorquando è documentato l’invio da parte dell’associazione ricorrente di una nuova p.e.c..
22. L’evidente cortocircuito nelle comunicazioni tra le parti ha condizionato anche il gravato provvedimento di rigetto, comunicato alla ricorrente solo in data 6 novembre 2024 e preceduto dal preavviso ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 del 23 ottobre 2024, ove si contesta il mancato assenso dell’ente proprietario dell’immobile (cioè lo stesso Comune di Villaricca) concesso in uso gratuito alla ricorrente dal Consorzio S.O.L.E, all’attualità soppresso.
23. Il provvedimento reiettivo, in particolare, si fonda sostanzialmente sulla mancata presentazione delle osservazioni richieste ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 e comunque sulla mancata trasmissione dell’atto di assenso urbanistico del proprietario del bene immobile per la realizzazione della struttura socio sanitaria in discussione (ai fini dell’adeguamento strutturale del bene in relazione all’istanza di autorizzazione presentata).
24. Orbene, a dispetto di quanto dichiarato nel provvedimento impugnato, è documentato in atti che in data 30 ottobre 2024 la ricorrente ha tempestivamente riscontrato agli indirizzi p.e.c.dell’Amministrazione(protocollo.villaricca@asmepec.it>,suap.villaricca@asmepec.i,mtopo.villaricca@asmepec.it.) le osservazioni ex art. 10 bis l. 241/1990 (comunicate a parte ricorrente in data 23 ottobre 2024), significando che il bene in concessione era in proprietà dello stesso Comune di Villaricca e che era stato assegnato in concessione gratuita alla ricorrente a far data dal 2015, sicché non sarebbe stata necessaria la preventiva trasmissione dell’anzidetto atto di assenso avendo parte ricorrente inoltrato al medesimo Comune di Villaricca l’istanza di autorizzazione attivando il procedimento unico semplificato presso il SUAP.
25. Non essendo state esaminate tali osservazioni (che anzi l’Amministrazione dà come non pervenute) il provvedimento gravato è affetto dai deficit istruttori e motivazionali evidenziati in ricorso, tenuto peraltro conto che il termine di 10 giorni ex art. 10 bis della l. 241/1990 per la presentazione di osservazioni risulta rispettato e comunque che tale termine (peraltro omesso nel preavviso di rigetto) non costituisce un termine perentorio perseguendo lo stesso finalità collaborativa e deflattiva (T.A.R. Torino Piemonte Sez. II, 3 maggio 2024, n. 431).
26. Peraltro, non è consentito estendere l'art. 21 octies, l. n. 241/1990 alla violazione delle garanzie di cui all'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, in ragione della diversità ontologica tra la garanzia preliminare di cui all'art. 7 della predetta legge e quella sostanziale ex art. 10 bis; in tale ultima evenienza, le osservazioni del privato introdotte nella sede procedimentale esigono una specifica controdeduzione, nel caso di specie mancante, proprio nella appropriata sede amministrativa (che potrebbe essere anche l'unica, senz'altro per i motivi di merito).
27. Sotto altro aspetto, vero è che il procedimento unico attivato ai sensi dell’art. 7 del d.P.R 160/2010, laddove prevede (mediante l’attivazione di una conferenza di servizi) l’acquisizione di autorizzazioni, intese o dei nulla osta necessari di altre amministrazioni, postula, quindi, ragionevolmente, anche l’obbligo per il responsabile dello sportello unico di acquisire gli atti di assenso e gli altri provvedimenti di competenza di altri Uffici comunali.
28. E’ altrettanto indubitabile, tuttavia, che nel caso in esame non risulta allegata alla richiesta di autorizzazione del 2021 né formulata eventualmente agli uffici comunali competenti istanza specifica volta ad acquisire l’assenso urbanistico preventivo da parte del Comune di Villaricca quale ente proprietario unitamente alla richiesta di valutazione urbanistica.
29. In proposito, si osserva che lo Sportello unico costituisce l'organo (comunale) che emette il provvedimento finale dopo aver raccolto gli atti di tutte le amministrazioni e degli enti coinvolti; difatti, il comma 3 dell'art. 4 del d.P.R. n. 160 del 2010, dispone che: " Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente ".
30. Dunque, di fatto, il SUAP ha una competenza, per così dire trasversale, rispetto alle altre specifiche di settore, teleologicamente orientata a garantire i principi di trasparenza e leale collaborazione, fungendo da unico canale informativo sia verso le Amministrazioni che verso i soggetti istanti ed emettendo il provvedimento finale sulla base dei pareri delle Amministrazioni e/o degli atti di altri uffici comunali competenti sui vari aspetti, senza, tuttavia, che ciò alteri il sistema delle competenze (in termini, Consiglio di Stato Sez. II, 7 aprile 2025, n.2974).
31. Pertanto, non essendo stata formulata da parte ricorrente una specifica istanza di assenso urbanistico rivolta al Comune quale ente proprietario dell’immobile, non può dirsi comunque maturato il silenzio assenso.
32. Ciò premesso, il Comune, costituitosi in giudizio, ha dedotto che l’Associazione non ha dimostrato la disponibilità giuridica dell’immobile, dal momento che la convenzione (accessoria alla concessione d’uso) prevedeva una condizione risolutiva automatica in caso di mancato avvio dell’attività entro 9 mesi (quindi entro luglio 2016), e che nessuna documentazione dimostra l’avvenuto avvio nei termini. Inoltre l’immobile risulterebbe abbandonato da almeno due anni come da sopralluogo della polizia municipale intervenuto dopo l’ordinanza istruttoria della Sezione.
33. Sul punto, il Collegio osserva che, in linea generale, l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida restando, invece, inammissibile, un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi.
34. Nel caso in esame, posto che l’Amministrazione non ha contestato il rinnovo automatico della concessione ai sensi dell’art. 2 della convenzione, la relazione depositata dall’Amministrazione civica si limita ad affermare che non risulta “pacifica” la titolarità in capo alla ricorrente della disponibilità dell’immobile oggetto di causa, laddove solo in sede difensiva si deduce essere maturata la risoluzione della concessione d’uso per inattività ai sensi dell’art. 2 della Convenzione stipulata.
35. Trattasi, pertanto, di integrazione postuma della motivazione del provvedimento gravato effettuata solo in sede difensiva e come tale inammissibile.
36. A tutto concedere, l’art. 2 della Convenzione prevede quale causa di risoluzione il “riscontrato” il mancato avvio dell’attività da parte del concessionario nel termine di 12 mesi dalla sottoscrizione dell’atto di concessione, ma non risulta dagli atti di causa che né il Consorzio S.O.L.E né l’Amministrazione abbiano manifestato l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva contestando ex art. 1456 c.c. l’inadempimento degli obblighi imposti all’Associazione nei sensi sopra indicati.
37. Il rapporto tra concessionario e terzo gestore, invero, è regolato da un contratto-concessione, sottoposto alle norme del codice civile. In presenza dunque di una clausola risolutiva espressa per il mancato adempimento di una obbligazione è sufficiente la dichiarazione dell’amministrazione di volersi avvalere della medesima a fronte dell’inadempimento del subaffidatario per determinare la risoluzione di diritto che sciogliendo il vincolo contrattuale fa venir meno in capo al terzo la qualità di “detentore qualificato” dell’immobile, senza la necessità di avviare alcun procedimento amministrativo finalizzato alla revoca (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 18 luglio 2019, n. 5045).
38. Inoltre, sebbene l’Amministrazione abbia dedotto in giudizio che con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 141 del 30 luglio 2018 veniva soppresso il Consorzio S.O.L.E., con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 14 novembre 2019, versata in atti il Comune di Villaricca, preso atto della concessione in uso gratuito dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata (situato in Villaricca al Corso Italia n. 395) all’associazione AMNESIA per la realizzazione di Casa Alzheimer, ha approvato il progetto definitivo “Centro d’incontro per persone con demenza” ed il relativo quadro economico presentato dall’associazione ricorrente relativo all’Avviso pubblico regionale denominato “ legge regionale 16 Aprile 2012 n. 7- Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati”, autorizzando la presentazione della candidatura della relativa proposta progettuale.
39. La documentazione prodotta a seguito dell’adempimento degli incombenti istruttori disposti dal Collegio dà evidenza, quindi, che, all’attualità, il Comune non ha ancora dichiarato la risoluzione della convenzione stipulata tra il Consorzio S.O.L.E e la ricorrente.
40. Risulta altresì confermato il contestato difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti gravati non avendo comunque il SUAP valutato le osservazioni presentate dall’associazione ricorrente.
41. La mancanza, quindi, di una adeguata fase procedimentale in cui garantire la tutela nei confronti delle valutazioni dell'Amministrazione, come evidenziata per effetto della totale assenza di una motivazione rafforzata rispetto alle osservazioni e controdeduzioni presentate dal privato, comporta la fondatezza del vizio teso a lamentare la violazione dell'art. 10 bis legge 241/90 nei sensi sopra esplicitati.
42. I provvedimenti impugnati vanno pertanto annullati per violazione delle garanzie partecipative fatte in ogni caso salve le successive determinazioni dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere.
43. Il che postula l’inammissibilità, all’attualità, della domanda di risarcimento del danno formulata peraltro in modo generico e comunque connessa alla mera possibilità della revoca dei pareri regionali e aslini rilasciati in relazione al procedimento all’esame.
44. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limitati sensi di cui in motivazione fatte salve le successive determinazioni dell’Amministrazione civica resistente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GL SA Di LI, Presidente
AR MA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR MA | GL SA Di LI |
IL SEGRETARIO