Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SESTA civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Stefania Illarietti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 44459/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VALZER AMEDEO e , elettivamente domiciliato in LARGO F.RICHINI 2A
MILANO presso il difensore avv. VALZER AMEDEO
ATTORE-OPPONENTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
ROSSI MARCO e elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 47 26900 LODI presso il difensore avv. ROSSI MARCO
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Precisate con fogli depositati telematicamente il 17.10.2024 da ritenersi qui integralmente riportate pagina 1 di 5
L'opposizione svolta da parte opponente nei confronti del DI
15599/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.9.2022 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro
31.433,25 oltre interessi, quale importo dovuto con riferimento al contratto di conto corrente prodotto da parte opposta come doc 3 fascicolo monitorio stipulato dall'odierno opponente con in data 3.5.2001 (ovvero conto corrente 10767 CP_1
successivamente rinominato 632834.02 a seguito della incorporazione di detta banca in MPS) il cui credito era stato ceduto alla odierna opposta in forza di cessione in blocco, è fondata e il decreto deve essere revocato.
La parte opponente dopo aver dato atto di aver sottoscritto in data 3.5.2001 il contratto di conto corrente “personale” di cui sopra, sottoscritto contemporaneamente con altro contratto di conto corrente “professionale” intestato allo studio del CP_2
dottor avente n. 317890, divenuto 63301217 a Pt_1
seguito della incorporazione di in MPS, ha CP_1
comprovato, mediante la produzione di due missive prodotte unitamente alla la ricevuta di ricezione (doc 11) di essere receduto da entrambi i rapporti di conto corrente in data
28.7.2004.
Ha allegato che alla data del 28.7.2004 i due conti correnti presentavano un saldo negativo pari rispettivamente a Euro
1.611,24 quanto al conto personale e di Euro 2928,21 quanto al conto dello studio professionale;
che il conto corrente professionale era stato successivamente oggetto di accrediti da parte di clienti che avevano utilizzato tale conto ancorchè estinto;
che a seguito di tali accrediti per l'importo di Euro
22.033,27 e 2.276,73 aveva disposto un giroconto su altra pagina 2 di 5 banca lasciando sul conto professionale un importo di Euro
2762,45 al 31.12.2005 che andava a compensare l'importo passivo del conto personale;
che la banca aveva trattenuto l'importo relativo al conto professionale parte opponente e che pertanto il debito derivante dal saldo passivo del conto personale si era estinto per compensazione. Allegava di aver tempestivamente replicato alle missive della banca con cui la medesima chiedeva dei pagamenti in relazione ai due conti con le missive doc 19 e 20.
Allegava che il conto personale azionato monitoriamente non era stato movimentato, che lo stesso era stato addebitato per il rinnovo della fidejussione che era stata prestata per la sublocazione dello studio notarile, rinnovo che per contro era stato rifiutato dalla banca e che era stato all'origine del recesso dai 2 conti;
allegava che il saldaconto prodotto nel ricorso monitorio non poteva rappresentare alcuna idonea prova del preteso credito, non trattandosi di estratto conto certificato ex art
50 TUB.
Deve intanto osservarsi che il documento 7 prodotto da parte opposta è un semplice saldaconto e come tale inidoneo a fondare la domanda di pagamento oggetto del decreto ingiuntivo, né può dirsi che parte opponente non abbia contestato la debenza di tale importo posto che, per contro, ha allegato di essere receduta dal rapporto di conto corrente e che gli addebiti successivi non erano dovuti a movimentazione del conto ma unicamente ad addebiti di interessi passivi.
Parte opposta non ha preso tempestiva posizione sulle deduzioni svolte dalla parte opponente circa la avvenuta chiusura del conto e circa le vicende riferite con riferimento ai due conti (comprovate dai documenti 13,14,5; parte opposta pagina 3 di 5 non lo ha fatto né nella comparsa di costituzione né nella memoria 183 6à co n. 1 .
Facendo applicazione del principio di non contestazione ampiamente richiamati dalla parte opposta, devono ritenersi comprovati in causa le deduzioni svolte sul punto da parte opponente.
Si osserva che con la memoria 183 6 co n 2 e quindi tardivamente ha svolto generiche allegazioni sul punto producendo quali doc le missive del 2010 e 2012 con cui avrebbe sollecitato i pagamenti risultanti dal conto corrente di cui è causa e come doc 16 gli estratti conto di tale conto , senza ulteriori illustrazioni con riferimento a tali estratti.
Con riferimento a quest'ultima produzione si evidenzia che su tali estratti conto non è dato rinvenire addebiti derivanti da operazioni disposte dal correntista ma unicamente addebiti per interessi passivi e per spese di tenuta del conto;
con riferimento alle missive di sollecito di pagamento risulta che le stesse sono state riscontrate e contestate dalla parte opponente con le missive prodotte come doc. 19 del 5.3.2011 e 20 del 11.10.2018 in cui la stessa ribadiva di essere receduta dal contratto di conto corrente .
Quanto alla domanda svolta dalla parte opponente relativa alla cancellazione delle risultanze della centrale rischi, non risulta provata alcuna annotazione a sofferenza della centrale rischi e la domanda è del tutto generica sicchè deve essere rigettata.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato con condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla opponente che si liquidano, ex DM 55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite della parte opposta che si liquidano in Euro 6.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, oltre Iva e cpa come per legge.
Così deciso in data 14 gennaio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
Milano. il Giudice
Dott. Stefania Illarietti
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