Versione
1 settembre 1984
1 settembre 1984
Art. 12. (Armatore e proprietario-armatore imbarcati)
Sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto dall'articolo 7 della presente legge, con esclusione da quello per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all' articolo 265 del codice della navigazione , e il proprietario-armatore, di cui all'articolo 272 del codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita.
Sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto dall'articolo 7 della presente legge, con esclusione da quello per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all' articolo 265 del codice della navigazione , e il proprietario-armatore, di cui all'articolo 272 del codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita.
Giurisprudenza • 26
- 1. Trib. Pesaro, sentenza 22/05/2023, n. 91Provvedimento: […] CP_1L sostiene che l'art. 12 della legge 413/1984 che costituisce l'ordinamento previdenziale dei lavoratori marittimi, in base al quale “Sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto dall'articolo 7 della presente legge, con esclusione da quello per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all'articolo 265 del codice della navigazione, e il proprietario-armatore, di cui all'articolo 272 del codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimiLeggi di più...
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