Art. 1.
Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni. ((5))
Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresi' a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.
Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall' art. 115 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , che esercitano la pesca quale loro attivita' professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183 , e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 , ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che la disciplina dettata dal primo comma del presente articolo si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all' articolo 115 del codice della navigazione , che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa e che siano associati in qualita' di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorche' l'attivita' di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni. ((5))
Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresi' a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.
Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall' art. 115 del Codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , che esercitano la pesca quale loro attivita' professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183 , e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 , convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 , ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che la disciplina dettata dal primo comma del presente articolo si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all' articolo 115 del codice della navigazione , che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa e che siano associati in qualita' di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorche' l'attivita' di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.