Articolo 1287 del Codice della navigazione
Articolo 1265Articolo 1279
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21 aprile 1942
Art. 1287.
(Licenza delle navi minori).

La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo 153, e' equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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