Articolo 328 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 328.
(Documenti per la rinnovazione dell'atto di nazionalita)


Nei casi in cui e' prescritta a la rinnovazione dell'atto di nazionalita', il proprietario deve presentare all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:
1) l'atto di nazionalte' da sostituire, salvo il caso di perdita o di distruzione;
2) l'estratto di matricola della nave;
3) la quietanza di pagamento della tassa per il rilascio del nuovo atto di nazionalita';
4) il certificato attestante i lavori eseguiti in caso di mutamento delle catteristiche principali o del tipo della nave;
5) il nuovo certificato di stazza in caso di combattimento della stazza.
L'ufficio d'iscrizione trasmette alla competente direzione marittima i documenti, allegando nel caso di di perdita o di distruzione dell'atto di nazionalita' la copia del processo verbale di cui all'articolo 383 e, nel caso, di cambiamento del nome, comunica gli estremi della approvazione ministeriale.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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