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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. 11327/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11327 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e le norte scritte preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da note di trattazione scritte
I. Con ricorso depositato in data 03.08.2023
1 nata il [...] a [...] residente in [...]Controparte_1
Evaldo Wendler, 90, casa 53, TI, PR, Brasile, CEP 82200-180;
2. , nato a [...] il [...] residente Controparte_2 in Rua Evaldo Wendler, 90, casa 53, TI, PR, Brasile, CEP 82200-180;
3. nato il [...] a [...] residente in [...]Controparte_3
Evaldo Wendler, 90, casa 53, TI, PR, Brasile, CEP 82200-180;
4. nato il [...] a [...] residente in [...]Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 1
Campinas, 473, Alpha IV, Santana de Parnaiba/SP, Brasile, CEP 06500-000;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
A. accertare e dichiarare che, sono tutti cittadini italiani per tutto quanto esposto in narrativa
i Ricorrenti identificati in epigrafe: ; Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
; , come sopra rappresentati e difesi Controparte_3 Controparte_4
B. per effetto della pronuncia di accertamento dello status di cittadinanza italiana sub A, mandare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_5
Castello di Godego (TV) individuato ai sensi dell'art. 17, DPR 369/2000, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri della cittadinanza, dello stato civile ed anagrafici del Comune, facendo le necessarie comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. per effetto delle pronunce sub A e B, disporre espressamente che la sentenza conclusiva del presente giudizio è provvisoriamente esecutiva.
Per l'effetto, contestualmente, mandare alla Cancelleria del Tribunale, una volta trascorsi i termini di impugnazione, di accertare e certificare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. att. c.p.c. e senza indugio comunicare ex art. 14, l'art. 14 del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396 copia autenticata della sentenza unitamente alla certificazione di passaggio in giudicato della stessa.
Per l'effetto, a seguito del compimento di quanto ordinato al Cancelliere, mandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castello di Godego (TV) di provvedere ex artt.
10, 23 e 24 lett. e), D.P.R. n. 396/2000, alla trascrizione della sentenza così ricevuta nei registri di cittadinanza, di stato civile ed anagrafici del Comune ai sensi degli artt. 15 ss.
D.P.R. n. 396/2000 ed in materia anagrafica ai sensi dell'art. 12, comma 5, DPR 223/1989, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 1, commi 3 e 5, Legge 27 ottobre 1988, n. 470, unitamente a tutti gli atti di stato civile dei Ricorrenti in originale.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1 Godego (TV), il 21/05/1877 da e cittadino italiano per nascita ai Per_2 Parte_1 sensi dell'art. 4, c.c. 1865, applicato al Veneto dopo l'annessione al Regno d'Italia con Regio decreto 4 novembre 1866, n. 3300 e della l. n. 555/1912, il quale non aveva mai acquisito la cittadinanza per naturalizzazione, né mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana;
- In Brasile, il 30/06/1999 aveva sposato la sig.ra Persona_1 CP_6
, a Colombo (Brasile) e dall'unione era nata:
[...]
• il 06/10/1900 la quale aveva sposato il 17/04/1920 a Colombo Persona_3
(Brasile), il cittadino brasiliano e di conseguenza Persona_4 Per_3 pur non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana, per il solo fatto di
[...] aver contratto matrimonio con un cittadino straniero, in forza dell'art. 10, comma 3, legge n. 555/1912 vigente all'epoca del matrimonio aveva perso la cittadinanza italiana. Dall'unione era nata:
➢ il 29/10/1926 che il 07/12/1946 aveva sposato il Persona_5 cittadino brasiliano, sig. a TI (Brasile). Dall'unione Persona_6 matrimoniale suddetta era nata:
Dott. Giovanni Calasso 2
✓ il 16/09/1953 a TI ed il Persona_7
28/12/1974 aveva sposato il sig. Controparte_2 cittadino brasiliano, nato a TI il [...] a [...] CP_ Tenente (Brasile). Da e CP_1 Controparte_1 CP_2
erano nati due figli:
[...]
❖ il 22/08/1976 a TI Controparte_3
(Brasile) ed il 22/04/2004 aveva sposato la sig.ra
[...]
a TI Controparte_7
❖ Alexandre il 03/12/1982 a TI (Brasile) CP_3 ed il 31/03/2012 a TI (Brasile) aveva sposato la sig.ra
Persona_8
[...] [.
. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Persona_1 nato a [...], il [...] che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia il 06/10/1900 la quale aveva sposato il 17/04/1920 a Colombo (Brasile), il Persona_3 cittadino brasiliano e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto Persona_4 trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
Dott. Giovanni Calasso 3
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Dott. Giovanni Calasso 4
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia,20.05.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11327 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e le norte scritte preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da note di trattazione scritte
I. Con ricorso depositato in data 03.08.2023
1 nata il [...] a [...] residente in [...]Controparte_1
Evaldo Wendler, 90, casa 53, TI, PR, Brasile, CEP 82200-180;
2. , nato a [...] il [...] residente Controparte_2 in Rua Evaldo Wendler, 90, casa 53, TI, PR, Brasile, CEP 82200-180;
3. nato il [...] a [...] residente in [...]Controparte_3
Evaldo Wendler, 90, casa 53, TI, PR, Brasile, CEP 82200-180;
4. nato il [...] a [...] residente in [...]Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 1
Campinas, 473, Alpha IV, Santana de Parnaiba/SP, Brasile, CEP 06500-000;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
A. accertare e dichiarare che, sono tutti cittadini italiani per tutto quanto esposto in narrativa
i Ricorrenti identificati in epigrafe: ; Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
; , come sopra rappresentati e difesi Controparte_3 Controparte_4
B. per effetto della pronuncia di accertamento dello status di cittadinanza italiana sub A, mandare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Controparte_5
Castello di Godego (TV) individuato ai sensi dell'art. 17, DPR 369/2000, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri della cittadinanza, dello stato civile ed anagrafici del Comune, facendo le necessarie comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. per effetto delle pronunce sub A e B, disporre espressamente che la sentenza conclusiva del presente giudizio è provvisoriamente esecutiva.
Per l'effetto, contestualmente, mandare alla Cancelleria del Tribunale, una volta trascorsi i termini di impugnazione, di accertare e certificare l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. att. c.p.c. e senza indugio comunicare ex art. 14, l'art. 14 del D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396 copia autenticata della sentenza unitamente alla certificazione di passaggio in giudicato della stessa.
Per l'effetto, a seguito del compimento di quanto ordinato al Cancelliere, mandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castello di Godego (TV) di provvedere ex artt.
10, 23 e 24 lett. e), D.P.R. n. 396/2000, alla trascrizione della sentenza così ricevuta nei registri di cittadinanza, di stato civile ed anagrafici del Comune ai sensi degli artt. 15 ss.
D.P.R. n. 396/2000 ed in materia anagrafica ai sensi dell'art. 12, comma 5, DPR 223/1989, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 1, commi 3 e 5, Legge 27 ottobre 1988, n. 470, unitamente a tutti gli atti di stato civile dei Ricorrenti in originale.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1 Godego (TV), il 21/05/1877 da e cittadino italiano per nascita ai Per_2 Parte_1 sensi dell'art. 4, c.c. 1865, applicato al Veneto dopo l'annessione al Regno d'Italia con Regio decreto 4 novembre 1866, n. 3300 e della l. n. 555/1912, il quale non aveva mai acquisito la cittadinanza per naturalizzazione, né mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana;
- In Brasile, il 30/06/1999 aveva sposato la sig.ra Persona_1 CP_6
, a Colombo (Brasile) e dall'unione era nata:
[...]
• il 06/10/1900 la quale aveva sposato il 17/04/1920 a Colombo Persona_3
(Brasile), il cittadino brasiliano e di conseguenza Persona_4 Per_3 pur non avendo mai rinunciato alla cittadinanza italiana, per il solo fatto di
[...] aver contratto matrimonio con un cittadino straniero, in forza dell'art. 10, comma 3, legge n. 555/1912 vigente all'epoca del matrimonio aveva perso la cittadinanza italiana. Dall'unione era nata:
➢ il 29/10/1926 che il 07/12/1946 aveva sposato il Persona_5 cittadino brasiliano, sig. a TI (Brasile). Dall'unione Persona_6 matrimoniale suddetta era nata:
Dott. Giovanni Calasso 2
✓ il 16/09/1953 a TI ed il Persona_7
28/12/1974 aveva sposato il sig. Controparte_2 cittadino brasiliano, nato a TI il [...] a [...] CP_ Tenente (Brasile). Da e CP_1 Controparte_1 CP_2
erano nati due figli:
[...]
❖ il 22/08/1976 a TI Controparte_3
(Brasile) ed il 22/04/2004 aveva sposato la sig.ra
[...]
a TI Controparte_7
❖ Alexandre il 03/12/1982 a TI (Brasile) CP_3 ed il 31/03/2012 a TI (Brasile) aveva sposato la sig.ra
Persona_8
[...] [.
. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Persona_1 nato a [...], il [...] che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia il 06/10/1900 la quale aveva sposato il 17/04/1920 a Colombo (Brasile), il Persona_3 cittadino brasiliano e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto Persona_4 trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
Dott. Giovanni Calasso 3
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Dott. Giovanni Calasso 4
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., ed allegata al verbale
Lecce-Venezia,20.05.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5