Versione
1 settembre 1984
1 settembre 1984
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Versione
29 novembre 1991
29 novembre 1991
Art. 6. (Esclusioni dalla presente legge)
La presente legge non si applica:
a) ai dipendenti dalle societa' di cui all' articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , con qualifica di dirigente, che, ai sensi dell'articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
b) ai marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensi dell' articolo 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 , e successive modifiche ed integrazioni, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
c) ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto disposto al successivo Capo I del Titolo V;
d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.
Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250 , e successive modificazioni ed integrazioni;
e) ai soggetti che in virtu' del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attivita' marittima con carattere accessorio rispetto all'attivita' principale; nei confronti dei medesimi continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;
f) ai soggetti che esplicano a bordo attivita' autonoma senza essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi; per i medesimi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l'attivita' esplicata.
(( f)-bis ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attivita' di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale))
La presente legge non si applica:
a) ai dipendenti dalle societa' di cui all' articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , con qualifica di dirigente, che, ai sensi dell'articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
b) ai marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensi dell' articolo 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 , e successive modifiche ed integrazioni, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
c) ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto disposto al successivo Capo I del Titolo V;
d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.
Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250 , e successive modificazioni ed integrazioni;
e) ai soggetti che in virtu' del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attivita' marittima con carattere accessorio rispetto all'attivita' principale; nei confronti dei medesimi continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;
f) ai soggetti che esplicano a bordo attivita' autonoma senza essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi; per i medesimi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l'attivita' esplicata.
(( f)-bis ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attivita' di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale))
Giurisprudenza • 21
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2017, n. 20105Provvedimento: […] 3. Col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 6 e 12 I. n. 413/1984, dell'art. 1287 cod. nav. in combinato disposto con la legge 8.11.1991 n. 360, che ha introdotto la lettera f-bis all'art. 6 della legge 413/1984, e con l'art. 7 l. n. 21/1992, oltre che il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Il ricorrente fa presente che l'art. 4 della legge 360/1991 ha introdotto la lettera f bis nell'art. 6 della legge n. 413/1984 che esonera dall'iscrizione alla Previdenza Marinara coloro che effettuano trasporti di merci nella laguna di Venezia e che per identità di "ratio" la predetta esclusione deve essere ritenuta applicabile anche ai marittimi imbarcati su natanti esercenti il trasporto di persone all'interno della stessa laguna.Leggi di più...
- esclusione·
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