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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 28/03/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 27.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 71/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avvocati Giacinto DI DONATO (C.F.
) e US CI (C.F. , C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Roma, via San Nicola del Tolentino n. 67, presso lo studio dei difensori;
attrice-opponente
contro
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 C.F._3
RUOCCO (C.F. ), elettivamente domiciliata a Foggia, via Lustro n. C.F._4
29, presso lo studio del difensore;
convenuto-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 7.3.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.3.2025):
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, l'invalidità della
procura alle liti allegata da controparte nel procedimento monitorio R.G. n. 668/2023 –
Tribunale di Nuoro e, per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n. 207/2023 emesso dal
Tribunale di Nuoro, in quanto nullo.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta
di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e per l'effetto, dichiarare nullo e/o
annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 207/2023 emesso il 6 dicembre
2023 dal Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dr. Cosimo Gabbani, all'esito del
procedimento monitorio R.G. n. 668/2023, promosso dal Sig. e notificato il 7 Parte_1
dicembre 2023 e per l'effetto, revocare il Decreto;
- Con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio.”.
Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 26.3.2025):
“a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto,
per le ragioni di cui in premessa.
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di
giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e
competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in
favore del sottoscritto difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 5.7.2023 nella cancelleria di questo
Tribunale, ha chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, a Parte_1
carico della avente ad oggetto la consegna di copia del contratto Controparte_1
di finanziamento n. 01043739088 (stipulato con la predetta società), della polizza assicurativa e del modello SECCI – “oltre spese e competenze di procedura, da distrarsi
in favore del difensore antistatario, nel termine di rito e sotto le comminatorie di legge” –
rappresentando che, in seguito alla comunicazione via PEC del 30.1.2023, l'intermediaria si era limitata a trasmettere “l'estratto conto storico ed il piano di ammortamento”, in violazione degli artt. 117, 119 e 125 bis del T.U.B., dei doveri di solidarietà ex art. 2
Cost., nonché degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 207/2023, emesso il 6.12.2023 (proc. n. 668/2023 RAC),
avente ad oggetto la consegna del “contratto di prestito personale tra Controparte_1
e con codice identificativo ”, nonché “le spese di questa Parte_1 P.IVA_2
procedura di ingiunzione, liquidate in € 685 oltre 15%, Iva e Cpa se dovute;
nulla sulle
spese vive in quanto non sono state sostenute” (provvedimento monitorio oggetto di
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 successivo decreto di correzione di errore materiale, consistente nel mancato riconoscimento della distrazione in favore del difensore antistatario).
3. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto Controparte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede,
del quale ha chiesto la declaratoria di nullità (o d'inefficacia o l'annullamento),
sostenendo quanto segue:
a. poiché il contratto di finanziamento n. 01043739088 era stato sottoscritto nel 2011
e la richiesta via PEC del medesimo (per mezzo della società ) era datata CP_2
9.3.2023, era spirato il decennio previsto dall'art. 119, comma 4, del T.U.B.,
disposizione la quale peraltro non menzionava neppure detto documento, bensì
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni;
b. nonostante non vi fosse tenuta, essa opposta aveva inviato al cliente il piano di ammortamento, la polizza assicurativa facoltativa e la liberatoria relativa al contratto, tutta documentazione ultradecennale (fatta eccezione per la liberatoria),
oltre che non ricompresa nella sfera applicativa della suddetta disposizione;
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.3.2024, , nel Parte_1
chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ha sostenuto quanto segue:
a. quand'anche non derivante dal disposto dell'art. 119, comma 4 T.U.B., l'obbligo in capo all'intermediario finanziario di fornire al cliente copia del contratto derivava dai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
b. il termine decennale relativo alla consegna del contratto non soggiaceva al termine
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 decennale previsto dalla suddetta disposizione, bensì all'ordinario termine di prescrizione, decorrente dalla chiusura del rapporto;
c. ricorrevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
5. Con ordinanza pronunciata il 18.6.2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenuta in pari data), il giudice onorario a cui era stata temporaneamente assegnata la causa
– stante l'assegnazione continuativa e per il periodo di sei mesi dello scrivente al
Tribunale di Cagliari, giusta il provvedimento n. 44 reso il 15.2.2024 dal Presidente della
Corte d'Appello di Cagliari, assegnazione conclusasi in data 22.8.2024, con successiva riassegnazione del fascicolo in virtù del provvedimento di variazione tabellare urgente reso il 2.9.2024 dal Presidente di questo Tribunale – ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, formulata dall'opposto, assegnando il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 5.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 6.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione – atteso l'esito negativo del tentativo di mediazione e considerata la mancata proposizione di istante istruttorie, avendo la causa carattere squisitamente documentale – il giudice ha rinviato all'udienza del 27.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino al
7.3.2025 per il deposito di note conclusive.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 27.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente senza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
8. L'opposizione deve essere accolta, previa declaratoria di contumacia dell'opposto, per la ragione che segue.
8.1 Nell'art. 83, comma 3, c.p.c. si legge che “La procura speciale può essere anche apposta in
calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta
o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione ((, ovvero della
memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore
originariamente designato)). In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve
essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se
rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o
su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si
riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che
si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata
con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via
telematica”.
Qualora la procura alle liti sia rilasciata su documento nativo digitale, è quindi necessaria la sottoscrizione della parte con firma digitale, con conseguente invalidità della medesima in ipotesi di firma elettronica semplice, avanzata o qualificata.
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 8.2 Non si trascura come, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., “Quando rileva la mancanza
della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine
perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della
procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e
gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione”.
Come tuttavia chiarito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, se da un lato non può dubitarsi del fatto che detta disposizione ha “reso doverosa l'assegnazione del
termine per regolarizzare il vizio, eliminando la preclusione derivante da maturata
decadenza ed assicurando la salvezza dei diritti con effetto retroattivo sin dal momento
della prima notificazione”, siffatta regola trova applicazione unicamente ove sia il giudice a rilevare d'ufficio uno dei difetti de quibus, nel silenzio delle altre parti, mentre “le
Sezioni Unite, con la sentenza n. 4248 del 2016, hanno, tuttavia, precisato che, qualora il
rilievo del vizio di rappresentanza non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge
immediatamente in capo al rappresentato — anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art.
372 cod. proc. civ. — senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente
richiesto, giacché sul rilievo di parte «l'avversario è chiamato a contraddire»
tempestivamente, con la produzione della documentazione necessaria allo scopo,
volendosi ‹‹salvaguardare l'ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito
dall'emissione di sentenze inutiliter datae››; e tale principio ha trovato conferma in
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 numerose pronunce successive (Cass., sez. 2, 04/10/2018, n. 24212; Cass., sez. L,
24/12/2019, n. 34467; Cass., sez. 5, 04/07/2019, n. 17974; Cass., sez. 6 -5, 17/05/2019, n.
13312; Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564; Cass., sez. 1, 20/10/2021, n. 29244), cosicché,
in assenza di una tempestiva reazione all'eccezione, la nullità della procura o il difetto di
rappresentanza diviene insanabile (in tal senso, Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564;
Cass., sez. 1, 03/11/2022, n. 32399)” (in ultimo, Cass. n. 26127/2024, n. 7589/2023).
8.3 Nel caso in esame:
a. a corredo del ricorso monitorio è stata versata una procura alle liti autenticata con firma digitale dall'avv. Andrea RUOCCO, ma recante la sottoscrizione di Parte_1
con certificazione YOUSIGN – SAS QUALIFIED SEAL 2 CA, fondata su
[...]
certificato qualificato rilasciato dalla medesima Yousign – ove si legge “FIRMA
ELETTRONICA: Il codice di sicurezza per fi rmare elettronicamente i tuoi
documenti èil ((code))”, con modalità di autenticazione tramite sms – elementi propri della firma elettronica qualificata, non già di quella digitale, la quale non viene apposta in base ad un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari (QSTP), bensì è basata su un sistema del tutto differente
(crittografia a chiavi asimmetriche, di cui una pubblica e una privata);
b. tale vizio avrebbe potuto essere sanato dall'odierno convenuto con il rilascio al proprio difensore di una nuova procura alle liti valida, richiamato l'insegnamento secondo cui “L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto
ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma
anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una
nuova valida procura nella comparsa di risposta" (in termini, cfr. anche Cass. Sez.
1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994, Rv. 486789)” (Cass. n. 32792/2021, relativa a fattispecie di procura inesistente e, pertanto, applicabili a fortiori in presenza di vizi inficianti la validità della medesima);
c. a corredo della comparsa di risposta è stata invero depositata una nuova procura alle liti, recante, a fianco a quella del legale, la sottoscrizione di , con Parte_1
caratteristiche analoghe a quella conferita per la radicazione della fase monitoria;
d. nella sua prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la parte opponente ha contestato la validità delle suddette procure alle liti rilasciate dalla parte opposta e, pertanto,
quest'ultima avrebbe dovuto provvedere alla relativa regolarizzazione nella prima difesa utile;
e. poiché nel prosieguo della causa e, comunque, entro la prima difesa utile (ossia la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.), il convenuto non ha provveduto alla suddetta regolarizzazione, il vizio inficiante la validità della procura alle liti è
divenuto insanabile, laddove, stante l'eccezione sollevata sul punto dall'opponente,
non ricorrevano neppure i presupposti per l'assegnazione del termine ex art. 182,
comma 2, c.p.c.
8.4 Alla luce delle considerazioni che precedono e, quindi, atteso il difetto di capacità
processuale in ordine alla pretesa avanzata in via monitoria e nella presente fase di opposizione, stante il vizio insanabile della procura alle liti conferita all'avv. Andrea
RUOCCO:
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 a. deve essere dichiarata la contumacia di , sul rilievo che “il difetto della Parte_1
procura del convenuto, a differenza di quella dell'attore, non può in alcun modo
incidere sulla regolarità del contraddittorio. Secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, infatti, dalla sussistenza di una valida procura conferita dal convenuto al
proprio difensore non dipende la valida costituzione del rapporto processuale,
comportando la sua mancanza esclusivamente la contumacia del convenuto medesimo,
e potendo tale difetto di costituzione della parte in questione rilevare esclusivamente
sotto il profilo dell'eventuale pregiudizio che la non rituale presenza del convenuto nel
processo possa arrecare all'attore (ad esempio comportando la condanna di
quest'ultimo alle spese, che non ci sarebbe stata ove il convenuto, contumace, non
avesse partecipato al giudizio) (cfr. Cass. 7120/1982; 12363/1998; 9596/2001;
10949/2001; 834/2004)” (Cass. n. 24038/2015)
b. il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda formulata da Parte_1
deve essere dichiarata inammissibile.
8.5 Ad abundantiam – pur non trascurandosi il consolidato orientamento secondo cui “Ove il
giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo
d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente
proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti
ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici” (tra le tante, Cass. n. 30678/2024,
n. 27388/2022, n. 11675/2020) – si osserva come, nel merito, l'opposizione sarebbe stata comunque accolta, poiché:
a. ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, “Il cliente, colui che gli succede a qualunque
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta
giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di
produzione di tale documentazione”;
b. tale disposizione è finalizzata a tutelare il contraente debole, imponendo all'istituto di credito di assolvere ad obblighi informativi nella fase contrattuale ed in quella successiva allo scioglimento del rapporto, tale da essere annoverata “tra i più
importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza – quale attualmente
stabilita nel testo unico bancario vigente […] – riconosca ai soggetti che si trovino
ad intrattenere rapporti con gli intermediari bancari”(Cass. n. 3875/2019);
c. tra i vari nodi ermeneutici sollevati da detta norma è ricompreso il profilo relativo al suo ambito oggettivo di applicazione, sub specie di documenti alla cui consegna il cliente ha diritto e, in particolare, se quest'ultimo si estenda al contratto, aspetto sul quale è senza dubbio registrabile una divisione in seno alla giurisprudenza di merito;
d. la Corte di Cassazione (n. 35039/2022) ha peraltro condivisibilmente espresso una posizione contraria all'interpretazione restrittiva della disposizione de qua, basata sul solo criterio letterale, lettura che condurrebbe ad escluderne l'operatività anche in relazione agli estratti conto, in quanto, “laddove discorre di «documentazione
inerente a singole operazioni», la norma potrebbe anche essere intesa, sul piano
strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, come riferita esclusivamente a
documentazione concernente, appunto, singole operazioni, e non alla
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto
conto. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche agli
estratti conto (cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n.
15669 del 2007; Cass. n. 24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022)”, sull'assunto che, nonostante l'obbligo in capo all'istituto di credito di consegnare periodicamente al cliente detta documentazione ai sensi dell'art. 119, comma 2, T.U.B., è
strettamente connessa al successivo comma 4, il quale “Nell'ottica della trasparenza,
consente al cliente di smarrire, se non distruggere, gli estratti conto, per poi
nuovamente richiederne copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo
onere di pagamento della relativa spesa. Tuttavia, non può mancarsi di sottolineare
che la disposizione possiede un notevole rilievo ulteriore, perché attribuisce il
diritto di ottenere la consegna della documentazione non soltanto al cliente, ma
anche ad altri soggetti che ne abbiano diritto in luogo di quest'ultimo”;
e. il diritto del cliente di ottenere copia degli estratti conto è, in effetti, autonomo e
“pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne
costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede,
che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà
che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da
specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere,
siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un
apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei
comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla
esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di
cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093 del
2001). Tale dovere di collaborazione, alla stregua di quanto normalmente previsto
per i contratti di collaborazione, produce i suoi effetti fino a quando permane
l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere
informata (cfr. Cass. n. 4598 del 1997)” (sempre Cass. n. 30539/2022);
f. considerazioni analoghe a quelle esposte per gli estratti conto debbono invero ritenersi valevoli anche in relazione al contratto, poiché:
i. l'art. 117, comma 1, T.U.B stabilisce che i contratti bancari siano stipulati per iscritto (a pena di nullità) e che una copia sia consegnata al cliente
(non a pena di nullità, come chiarito da Cass. n. 18230/2024),
obbligazione speculare a quella prevista dal sopra menzionato art. 119,
comma 2, T.U.B. per gli estratti conto, il cui esatto adempimento evidentemente non giustifica il rifiuto della banca ad una nuova consegna in ipotesi (a titolo esemplificativo) di successivo smarrimento o distruzione dei medesimi da parte del cliente;
ii. sono rinvenibili pronunciamenti della medesima giurisprudenza di legittimità che hanno affermato (più o meno espressamente) l'operatività
del diritto alla consegna anche riguardo al contratto (mentre non si rinvengono precedenti contrari), a titolo esemplificativo:
o Cass. n. 6975/2020 ha evidenziato che “la norma dell'art. 119,
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 comma 4, TUB - nell'ammettere il diritto del cliente di ottenere
banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei
rapporti bancari - non contempla nessuna limitazione che risulti
in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento
giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito”;
o Cass. n. 23746/2020 ha rigettato il ricorso dell'istituto di credito,
il quale contestava il diritto del cliente di ottenere copia del contratto, sia per ragioni di onere della prova, sia perché non contemplato dal comma 4 dell'art. 119 TUB, osservando che “«il
diritto del cliente ad avere copia della documentazione ... ha
natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si
configura come situazione giuridica "finale", con carattere non
strumentale”;
o Cass. n. 12178/2020, nell'affermare che la banca aveva ottemperato all'istanza ex art. 119 TUB formulata dal correntista in relazione “alla consegna di «copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni”, ha aggiunto come “Tale proposizione vale anche per il
contratto di conto corrente, il quale datava 1992” (precisazione evidentemente relativa all'osservanza del termine decennale);
o infine, la già citata Cass. n. 35039/2022, secondo cui “in tema di
rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa
nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un
principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale,
non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i
contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del
menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in
quest'ultimo poi trasfusa”;
g. alla luce delle considerazioni che precedono, si appalesano recessive le argomentazioni articolate dall'opposto in ordine al fatto che il vantato diritto ad ottenere copia del contratto nel corso del rapporto o in seguito al suo scioglimento troverebbe fondamento negli artt. 117 TUB e negli obblighi di buona fede e correttezza, laddove la predetta disposizione si riferisce al momento della conclusione del contratto, mentre i secondi impongono a ciascuno dei contraenti di tutelare gli interessi dell'altro sempreché ciò non comporti un sacrificio eccessivo per l'obbligato;
siffatta ultima ipotesi è invero ravvisabile nell'ipotesi di richiesta di consegna del testo contrattuale da parte del cliente qualora sia trascorso oltre un decennio dalla formazione del documento, ossia oltre il limite che l'art. 2220 c.c. impone per la conservazione delle scritture contabili obbligatorie.
9. In ragione dell'inammissibilità della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento n. 668/2023 RAC di questo Tribunale,
anticipate da debbono restare a suo carico. Parte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 10. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1
compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (“in considerazione
del fatto che l'oggetto di questa deve intendersi riferito al diritto di ottenere la consegna
documentale, anche a fini di acquisizione della prova”, come chiarito da Cass. n.
3359/2025), ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 5.200,01 euro e
26.000,00 euro – in virtù del condivisibile insegnamento secondo cui “L'art. 5, comma 6,
D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti
indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i
parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare
adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione” (Cass. n. 10452/2023)
– considerato il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto,
circostanza che giustifica altresì la riduzione della metà dei compensi delle fasi di studio e introduttiva, riduzione che deve applicarsi in pari misura anche per le fasi istruttoria
(l'opponente ha depositato la sola prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.) e decisionale
(nelle sue note conclusive la parte opponente si è limitata ad insistere nelle medesime argomentazioni articolate nei suoi precedenti scritti difensivi).
PER QUESTI MOTIVI
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 deduzione:
a. dichiara la contumacia di;
Parte_1
b. accoglie l'opposizione proposta dalla , per l'effetto: Controparte_1
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 207/2023, emesso da questo Tribunale il
6.12.2023, nel procedimento monitorio n. 668/2023 RAC;
ii. dichiara inammissibile la domanda di consegna di copia del contratto di finanziamento n. 01043739088, formulata da nei confronti Parte_1
della Controparte_1
c. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 668/2023 RAC di questo
Tribunale, anticipate da restino a suo carico;
Parte_1
d. condanna a rimborsare alla le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente procedimento di opposizione, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 259,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 27,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.824,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 28.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 28/03/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 27.3.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza dare lettura del dispositivo, sia perché pronunciata entro trenta giorni dalla data originariamente fissata per la medesima udienza (come espressamente consentito dal comma 3 della predetta disposizione, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022), sia per la sostituzione di quest'ultima con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 71/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avvocati Giacinto DI DONATO (C.F.
) e US CI (C.F. , C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Roma, via San Nicola del Tolentino n. 67, presso lo studio dei difensori;
attrice-opponente
contro
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Parte_1 C.F._3
RUOCCO (C.F. ), elettivamente domiciliata a Foggia, via Lustro n. C.F._4
29, presso lo studio del difensore;
convenuto-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 7.3.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 27.3.2025):
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, l'invalidità della
procura alle liti allegata da controparte nel procedimento monitorio R.G. n. 668/2023 –
Tribunale di Nuoro e, per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n. 207/2023 emesso dal
Tribunale di Nuoro, in quanto nullo.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta
di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e per l'effetto, dichiarare nullo e/o
annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n. 207/2023 emesso il 6 dicembre
2023 dal Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dr. Cosimo Gabbani, all'esito del
procedimento monitorio R.G. n. 668/2023, promosso dal Sig. e notificato il 7 Parte_1
dicembre 2023 e per l'effetto, revocare il Decreto;
- Con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio.”.
Nell'interesse dell'opposta (rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 26.3.2025):
“a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto,
per le ragioni di cui in premessa.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di
giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e
competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in
favore del sottoscritto difensore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato il 5.7.2023 nella cancelleria di questo
Tribunale, ha chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, a Parte_1
carico della avente ad oggetto la consegna di copia del contratto Controparte_1
di finanziamento n. 01043739088 (stipulato con la predetta società), della polizza assicurativa e del modello SECCI – “oltre spese e competenze di procedura, da distrarsi
in favore del difensore antistatario, nel termine di rito e sotto le comminatorie di legge” –
rappresentando che, in seguito alla comunicazione via PEC del 30.1.2023, l'intermediaria si era limitata a trasmettere “l'estratto conto storico ed il piano di ammortamento”, in violazione degli artt. 117, 119 e 125 bis del T.U.B., dei doveri di solidarietà ex art. 2
Cost., nonché degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 207/2023, emesso il 6.12.2023 (proc. n. 668/2023 RAC),
avente ad oggetto la consegna del “contratto di prestito personale tra Controparte_1
e con codice identificativo ”, nonché “le spese di questa Parte_1 P.IVA_2
procedura di ingiunzione, liquidate in € 685 oltre 15%, Iva e Cpa se dovute;
nulla sulle
spese vive in quanto non sono state sostenute” (provvedimento monitorio oggetto di
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 successivo decreto di correzione di errore materiale, consistente nel mancato riconoscimento della distrazione in favore del difensore antistatario).
3. Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto Controparte_1
tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede,
del quale ha chiesto la declaratoria di nullità (o d'inefficacia o l'annullamento),
sostenendo quanto segue:
a. poiché il contratto di finanziamento n. 01043739088 era stato sottoscritto nel 2011
e la richiesta via PEC del medesimo (per mezzo della società ) era datata CP_2
9.3.2023, era spirato il decennio previsto dall'art. 119, comma 4, del T.U.B.,
disposizione la quale peraltro non menzionava neppure detto documento, bensì
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni;
b. nonostante non vi fosse tenuta, essa opposta aveva inviato al cliente il piano di ammortamento, la polizza assicurativa facoltativa e la liberatoria relativa al contratto, tutta documentazione ultradecennale (fatta eccezione per la liberatoria),
oltre che non ricompresa nella sfera applicativa della suddetta disposizione;
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.3.2024, , nel Parte_1
chiedere il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ha sostenuto quanto segue:
a. quand'anche non derivante dal disposto dell'art. 119, comma 4 T.U.B., l'obbligo in capo all'intermediario finanziario di fornire al cliente copia del contratto derivava dai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
b. il termine decennale relativo alla consegna del contratto non soggiaceva al termine
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 decennale previsto dalla suddetta disposizione, bensì all'ordinario termine di prescrizione, decorrente dalla chiusura del rapporto;
c. ricorrevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
5. Con ordinanza pronunciata il 18.6.2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenuta in pari data), il giudice onorario a cui era stata temporaneamente assegnata la causa
– stante l'assegnazione continuativa e per il periodo di sei mesi dello scrivente al
Tribunale di Cagliari, giusta il provvedimento n. 44 reso il 15.2.2024 dal Presidente della
Corte d'Appello di Cagliari, assegnazione conclusasi in data 22.8.2024, con successiva riassegnazione del fascicolo in virtù del provvedimento di variazione tabellare urgente reso il 2.9.2024 dal Presidente di questo Tribunale – ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, formulata dall'opposto, assegnando il termine di legge per la presentazione della domanda di mediazione obbligatoria.
6. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 5.12.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 6.12.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione – atteso l'esito negativo del tentativo di mediazione e considerata la mancata proposizione di istante istruttorie, avendo la causa carattere squisitamente documentale – il giudice ha rinviato all'udienza del 27.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti il termine fino al
7.3.2025 per il deposito di note conclusive.
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza fissata per il 27.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno precisato le conclusioni come trascritte in
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 epigrafe;
in data odierna il giudice ha quindi pronunciato la presente senza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
8. L'opposizione deve essere accolta, previa declaratoria di contumacia dell'opposto, per la ragione che segue.
8.1 Nell'art. 83, comma 3, c.p.c. si legge che “La procura speciale può essere anche apposta in
calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta
o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione ((, ovvero della
memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore
originariamente designato)). In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve
essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se
rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o
su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si
riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero
della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che
si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata
con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via
telematica”.
Qualora la procura alle liti sia rilasciata su documento nativo digitale, è quindi necessaria la sottoscrizione della parte con firma digitale, con conseguente invalidità della medesima in ipotesi di firma elettronica semplice, avanzata o qualificata.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 8.2 Non si trascura come, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., “Quando rileva la mancanza
della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di
autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine
perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della
procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e
gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione”.
Come tuttavia chiarito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, se da un lato non può dubitarsi del fatto che detta disposizione ha “reso doverosa l'assegnazione del
termine per regolarizzare il vizio, eliminando la preclusione derivante da maturata
decadenza ed assicurando la salvezza dei diritti con effetto retroattivo sin dal momento
della prima notificazione”, siffatta regola trova applicazione unicamente ove sia il giudice a rilevare d'ufficio uno dei difetti de quibus, nel silenzio delle altre parti, mentre “le
Sezioni Unite, con la sentenza n. 4248 del 2016, hanno, tuttavia, precisato che, qualora il
rilievo del vizio di rappresentanza non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge
immediatamente in capo al rappresentato — anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art.
372 cod. proc. civ. — senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente
richiesto, giacché sul rilievo di parte «l'avversario è chiamato a contraddire»
tempestivamente, con la produzione della documentazione necessaria allo scopo,
volendosi ‹‹salvaguardare l'ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito
dall'emissione di sentenze inutiliter datae››; e tale principio ha trovato conferma in
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 numerose pronunce successive (Cass., sez. 2, 04/10/2018, n. 24212; Cass., sez. L,
24/12/2019, n. 34467; Cass., sez. 5, 04/07/2019, n. 17974; Cass., sez. 6 -5, 17/05/2019, n.
13312; Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564; Cass., sez. 1, 20/10/2021, n. 29244), cosicché,
in assenza di una tempestiva reazione all'eccezione, la nullità della procura o il difetto di
rappresentanza diviene insanabile (in tal senso, Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564;
Cass., sez. 1, 03/11/2022, n. 32399)” (in ultimo, Cass. n. 26127/2024, n. 7589/2023).
8.3 Nel caso in esame:
a. a corredo del ricorso monitorio è stata versata una procura alle liti autenticata con firma digitale dall'avv. Andrea RUOCCO, ma recante la sottoscrizione di Parte_1
con certificazione YOUSIGN – SAS QUALIFIED SEAL 2 CA, fondata su
[...]
certificato qualificato rilasciato dalla medesima Yousign – ove si legge “FIRMA
ELETTRONICA: Il codice di sicurezza per fi rmare elettronicamente i tuoi
documenti èil ((code))”, con modalità di autenticazione tramite sms – elementi propri della firma elettronica qualificata, non già di quella digitale, la quale non viene apposta in base ad un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari (QSTP), bensì è basata su un sistema del tutto differente
(crittografia a chiavi asimmetriche, di cui una pubblica e una privata);
b. tale vizio avrebbe potuto essere sanato dall'odierno convenuto con il rilascio al proprio difensore di una nuova procura alle liti valida, richiamato l'insegnamento secondo cui “L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto
ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma
anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9 di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una
nuova valida procura nella comparsa di risposta" (in termini, cfr. anche Cass. Sez.
1, Sentenza n. 5171 del 26/05/1994, Rv. 486789)” (Cass. n. 32792/2021, relativa a fattispecie di procura inesistente e, pertanto, applicabili a fortiori in presenza di vizi inficianti la validità della medesima);
c. a corredo della comparsa di risposta è stata invero depositata una nuova procura alle liti, recante, a fianco a quella del legale, la sottoscrizione di , con Parte_1
caratteristiche analoghe a quella conferita per la radicazione della fase monitoria;
d. nella sua prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la parte opponente ha contestato la validità delle suddette procure alle liti rilasciate dalla parte opposta e, pertanto,
quest'ultima avrebbe dovuto provvedere alla relativa regolarizzazione nella prima difesa utile;
e. poiché nel prosieguo della causa e, comunque, entro la prima difesa utile (ossia la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.), il convenuto non ha provveduto alla suddetta regolarizzazione, il vizio inficiante la validità della procura alle liti è
divenuto insanabile, laddove, stante l'eccezione sollevata sul punto dall'opponente,
non ricorrevano neppure i presupposti per l'assegnazione del termine ex art. 182,
comma 2, c.p.c.
8.4 Alla luce delle considerazioni che precedono e, quindi, atteso il difetto di capacità
processuale in ordine alla pretesa avanzata in via monitoria e nella presente fase di opposizione, stante il vizio insanabile della procura alle liti conferita all'avv. Andrea
RUOCCO:
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 10 a. deve essere dichiarata la contumacia di , sul rilievo che “il difetto della Parte_1
procura del convenuto, a differenza di quella dell'attore, non può in alcun modo
incidere sulla regolarità del contraddittorio. Secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, infatti, dalla sussistenza di una valida procura conferita dal convenuto al
proprio difensore non dipende la valida costituzione del rapporto processuale,
comportando la sua mancanza esclusivamente la contumacia del convenuto medesimo,
e potendo tale difetto di costituzione della parte in questione rilevare esclusivamente
sotto il profilo dell'eventuale pregiudizio che la non rituale presenza del convenuto nel
processo possa arrecare all'attore (ad esempio comportando la condanna di
quest'ultimo alle spese, che non ci sarebbe stata ove il convenuto, contumace, non
avesse partecipato al giudizio) (cfr. Cass. 7120/1982; 12363/1998; 9596/2001;
10949/2001; 834/2004)” (Cass. n. 24038/2015)
b. il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda formulata da Parte_1
deve essere dichiarata inammissibile.
8.5 Ad abundantiam – pur non trascurandosi il consolidato orientamento secondo cui “Ove il
giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo
d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente
proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti
ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici” (tra le tante, Cass. n. 30678/2024,
n. 27388/2022, n. 11675/2020) – si osserva come, nel merito, l'opposizione sarebbe stata comunque accolta, poiché:
a. ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, “Il cliente, colui che gli succede a qualunque
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 11 titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta
giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere
negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di
produzione di tale documentazione”;
b. tale disposizione è finalizzata a tutelare il contraente debole, imponendo all'istituto di credito di assolvere ad obblighi informativi nella fase contrattuale ed in quella successiva allo scioglimento del rapporto, tale da essere annoverata “tra i più
importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza – quale attualmente
stabilita nel testo unico bancario vigente […] – riconosca ai soggetti che si trovino
ad intrattenere rapporti con gli intermediari bancari”(Cass. n. 3875/2019);
c. tra i vari nodi ermeneutici sollevati da detta norma è ricompreso il profilo relativo al suo ambito oggettivo di applicazione, sub specie di documenti alla cui consegna il cliente ha diritto e, in particolare, se quest'ultimo si estenda al contratto, aspetto sul quale è senza dubbio registrabile una divisione in seno alla giurisprudenza di merito;
d. la Corte di Cassazione (n. 35039/2022) ha peraltro condivisibilmente espresso una posizione contraria all'interpretazione restrittiva della disposizione de qua, basata sul solo criterio letterale, lettura che condurrebbe ad escluderne l'operatività anche in relazione agli estratti conto, in quanto, “laddove discorre di «documentazione
inerente a singole operazioni», la norma potrebbe anche essere intesa, sul piano
strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, come riferita esclusivamente a
documentazione concernente, appunto, singole operazioni, e non alla
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 12 comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto
conto. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche agli
estratti conto (cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 12093 del 2001; Cass., n.
15669 del 2007; Cass. n. 24641 del 2021; Cass. n. 7874 del 2022)”, sull'assunto che, nonostante l'obbligo in capo all'istituto di credito di consegnare periodicamente al cliente detta documentazione ai sensi dell'art. 119, comma 2, T.U.B., è
strettamente connessa al successivo comma 4, il quale “Nell'ottica della trasparenza,
consente al cliente di smarrire, se non distruggere, gli estratti conto, per poi
nuovamente richiederne copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo
onere di pagamento della relativa spesa. Tuttavia, non può mancarsi di sottolineare
che la disposizione possiede un notevole rilievo ulteriore, perché attribuisce il
diritto di ottenere la consegna della documentazione non soltanto al cliente, ma
anche ad altri soggetti che ne abbiano diritto in luogo di quest'ultimo”;
e. il diritto del cliente di ottenere copia degli estratti conto è, in effetti, autonomo e
“pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne
costituiscono lo specifico contenuto", in quanto nasce dall'obbligo di buona fede,
che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà
che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da
specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere,
siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un
apprezzabile sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei
comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 13 obbligatorio, quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla
esecuzione di un contratto, specificandosi nel dovere di ciascun contraente di
cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte (cfr. Cass. n. 12093 del
2001). Tale dovere di collaborazione, alla stregua di quanto normalmente previsto
per i contratti di collaborazione, produce i suoi effetti fino a quando permane
l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte a essere
informata (cfr. Cass. n. 4598 del 1997)” (sempre Cass. n. 30539/2022);
f. considerazioni analoghe a quelle esposte per gli estratti conto debbono invero ritenersi valevoli anche in relazione al contratto, poiché:
i. l'art. 117, comma 1, T.U.B stabilisce che i contratti bancari siano stipulati per iscritto (a pena di nullità) e che una copia sia consegnata al cliente
(non a pena di nullità, come chiarito da Cass. n. 18230/2024),
obbligazione speculare a quella prevista dal sopra menzionato art. 119,
comma 2, T.U.B. per gli estratti conto, il cui esatto adempimento evidentemente non giustifica il rifiuto della banca ad una nuova consegna in ipotesi (a titolo esemplificativo) di successivo smarrimento o distruzione dei medesimi da parte del cliente;
ii. sono rinvenibili pronunciamenti della medesima giurisprudenza di legittimità che hanno affermato (più o meno espressamente) l'operatività
del diritto alla consegna anche riguardo al contratto (mentre non si rinvengono precedenti contrari), a titolo esemplificativo:
o Cass. n. 6975/2020 ha evidenziato che “la norma dell'art. 119,
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 14 comma 4, TUB - nell'ammettere il diritto del cliente di ottenere
banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei
rapporti bancari - non contempla nessuna limitazione che risulti
in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento
giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito”;
o Cass. n. 23746/2020 ha rigettato il ricorso dell'istituto di credito,
il quale contestava il diritto del cliente di ottenere copia del contratto, sia per ragioni di onere della prova, sia perché non contemplato dal comma 4 dell'art. 119 TUB, osservando che “«il
diritto del cliente ad avere copia della documentazione ... ha
natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si
configura come situazione giuridica "finale", con carattere non
strumentale”;
o Cass. n. 12178/2020, nell'affermare che la banca aveva ottemperato all'istanza ex art. 119 TUB formulata dal correntista in relazione “alla consegna di «copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni”, ha aggiunto come “Tale proposizione vale anche per il
contratto di conto corrente, il quale datava 1992” (precisazione evidentemente relativa all'osservanza del termine decennale);
o infine, la già citata Cass. n. 35039/2022, secondo cui “in tema di
rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 15 conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa
nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un
principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale,
non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i
contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del
menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992, in
quest'ultimo poi trasfusa”;
g. alla luce delle considerazioni che precedono, si appalesano recessive le argomentazioni articolate dall'opposto in ordine al fatto che il vantato diritto ad ottenere copia del contratto nel corso del rapporto o in seguito al suo scioglimento troverebbe fondamento negli artt. 117 TUB e negli obblighi di buona fede e correttezza, laddove la predetta disposizione si riferisce al momento della conclusione del contratto, mentre i secondi impongono a ciascuno dei contraenti di tutelare gli interessi dell'altro sempreché ciò non comporti un sacrificio eccessivo per l'obbligato;
siffatta ultima ipotesi è invero ravvisabile nell'ipotesi di richiesta di consegna del testo contrattuale da parte del cliente qualora sia trascorso oltre un decennio dalla formazione del documento, ossia oltre il limite che l'art. 2220 c.c. impone per la conservazione delle scritture contabili obbligatorie.
9. In ragione dell'inammissibilità della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento n. 668/2023 RAC di questo Tribunale,
anticipate da debbono restare a suo carico. Parte_1
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 16 10. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1
compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene applicando i valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile (“in considerazione
del fatto che l'oggetto di questa deve intendersi riferito al diritto di ottenere la consegna
documentale, anche a fini di acquisizione della prova”, come chiarito da Cass. n.
3359/2025), ritenuta congrua l'applicazione dello scaglione compreso tra 5.200,01 euro e
26.000,00 euro – in virtù del condivisibile insegnamento secondo cui “L'art. 5, comma 6,
D.M. 55/2014 non impedisce - dunque - al giudice di scendere al di sotto dei limiti
indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i
parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare
adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione” (Cass. n. 10452/2023)
– considerato il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto,
circostanza che giustifica altresì la riduzione della metà dei compensi delle fasi di studio e introduttiva, riduzione che deve applicarsi in pari misura anche per le fasi istruttoria
(l'opponente ha depositato la sola prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.) e decisionale
(nelle sue note conclusive la parte opponente si è limitata ad insistere nelle medesime argomentazioni articolate nei suoi precedenti scritti difensivi).
PER QUESTI MOTIVI
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 17 deduzione:
a. dichiara la contumacia di;
Parte_1
b. accoglie l'opposizione proposta dalla , per l'effetto: Controparte_1
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 207/2023, emesso da questo Tribunale il
6.12.2023, nel procedimento monitorio n. 668/2023 RAC;
ii. dichiara inammissibile la domanda di consegna di copia del contratto di finanziamento n. 01043739088, formulata da nei confronti Parte_1
della Controparte_1
c. dispone che le spese di lite del procedimento monitorio n. 668/2023 RAC di questo
Tribunale, anticipate da restino a suo carico;
Parte_1
d. condanna a rimborsare alla le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente procedimento di opposizione, così liquidate:
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 840,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 259,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 27,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 2.824,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Nuoro, 28.3.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
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Proc. n. 71/2024 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 18