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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/05/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2986/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GUIDA ROBERTO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUIDA ROBERTO GIOVANNI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCAROLI ANDREA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 46 00199 ROMA presso il difensore avv. FRASCAROLI ANDREA
OPPOSTA
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare:
In via preliminare
- Si insta ex art. 269 2 comma c.p.c. affinchè il Tribunale Ill.mo Voglia autorizzare la chiamata in
causa del terzo (C.F. e P.IVA ) con sede in Milano alla Via CP_2 P.IVA_3
Ripamonti 133, pec , con conseguente differimento Email_1
pagina 1 di 7 dell'udienza di prima comparizione delle parti e termine per la notificazione degli atti al terzo chiamando;
Nel merito
Sempre in via preliminare
- Sospendere l'esecutorietà del decreto opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, o comunque, per sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649
c.p.c.;
Nel merito
In via principale
- Ritenuta l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla Parte_1 all'opposta per le motivazioni esposte e, per l'effetto, revocare il
[...] CP_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 58/24, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 12 gennaio 2024 e mai notificato.
- Con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito
In via subordinata
- Condannare la terza chiamata (C.F. e P.IVA ) con sede in Milano CP_2 P.IVA_3
alla Via Ripamonti 133, alla restituzione dell'importo di euro 4.396,46, oltre interessi, in favore di e ciò per quanto illustrato in atti e, comunque, che alcuna somma è Parte_1 dovuta per assenza della documentazione e per quanto dedotto in atti”.
per l'opposta:
- “In via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile l'opposizione tardiva proposta non ricorrendo i presupposti tassativamente previsti dall'art. 650 c.p.c., e con essa dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le domande e le istanze avanzate dall'opponente, costituendo esse una palese elusione della decadenza già maturata.
- In via del tutto subordinata e nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avversa opposizione, rigettarsi in toto ogni domanda avversaria, e per l'effetto, preso atto dell'intervenuto pagamento parziale di euro 193,70 versato dall' Parte_1 in relazione al credito ingiunto, condannare l' al pagamento,
[...] Parte_1
in favore della per i titoli di cui al decreto opposto della somma residua di Controparte_1
euro 101.208,47, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta anche a seguito di
pagina 2 di 7 istruttoria, oltre interessi ex D. Lgs. N. 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo, da calcolarsi sull'intero importo ingiunto (euro 101.402,17), nonché delle spese legali liquidate in decreto.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, evocava in giudizio Parte_1 Controparte_1 onde ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 58/2014 emesso dall'intestato Tribunale in data
12.01.2024 per l'importo di euro 101.402,17 a titolo di mancato pagamento di crediti acquistati dal predetto istituto di credito dalle società cedenti, fornitrici dell' ( Parte_1 [...]
per euro 33.904,20 e per euro 67.497,97), oltre interessi dalle singole CP_3 Controparte_2
scadenze al saldo effettivo e spese della procedura monitoria, e reso definitivo dal pedissequo decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. n. 1063/2024.
Deduceva l'opponente di avere tardivamente proposto opposizione a termine dell'art. 650 c.p.c. sul presupposto dell'omessa conoscenza del provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria, a suo dire irregolarmente notificato, dichiarato esecutivo in mancanza di opposizione il 05.03.2024.
Presone atto soltanto in data 24.07.2024, in conseguenza della notificazione del ricorso per ottemperanza promosso innanzi al TAR di Milano da sul protrarsi Controparte_1 dell'inadempimento dell'Amministrazione, l'opponente eccepiva quindi la nullità delle sopraddette comunicazioni, essendo pervenute all'indirizzo da ritenersi Email_2
inidoneo.
L'opponente eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva a cagione della mancanza di prova scritta dell'intervenuta cessione del credito portato dalle fatture azionate in sede monitoria;
l'inammissibilità di detta cessione per violazione dell'art. 117, comma 4 bis, L. n. 77/2020; nonché l'inosservanza da parte opposta degli oneri probatori sulla stessa gravanti e in punto di capitale e in punto di interessi moratori.
In subordine, evidenziava di avere già provveduto a corrispondere al cedente la somma di euro
4.396,46, donde il diritto a ripetere l'indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. in caso di riconosciuta validità della cessione.
instava dunque per l'autorizzazione alla chiamata in causa di . Parte_1 CP_2
Nel costituirsi in giudizio, parte opposta prendeva espressamente posizione sulla preliminare eccezione sollevata da controparte, contestando la sussumibilità della fattispecie in esame in quella astrattamente pagina 3 di 7 prevista dall'art. 650 c.p.c. eccependo pertanto l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente spiegata.
Soggiungeva, altresì, di avere assolto agli oneri probatori su di sè gravanti allegando in sede monitoria gli atti di cessione redatti con scrittura privata autenticata e regolarmente notificati nonché l'elenco delle fatture rimaste impagate.
L'opposta controdeduceva, poi, la piena efficacia dell'intervenuta cessione, stanti la parziarietà e l'insufficienza probatoria della documentazione versata in atti dall'opponente nonché l'inapplicabilità del diniego di cessione ex art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi.
Eccepiva la genericità delle doglianze di parte opponente in ordine alle asserite carenze probatorie in punto di capitale ed interessi, comunque da ritenersi insussistenti e concludeva per il rigetto della domanda di chiamata in causa del terzo cedente.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla sola produzione documentale, con ordinanza resa all'udienza del 12.05.2025, il Tribunale adito fissava l'udienza per la remissione in decisione, assegnando i termini per la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Riassunti come sopra i termini della controversia, rileva lo scrivente che l'opposizione non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.
Assume carattere preliminare, oltreché assorbente, l'eccezione sollevata dall'opposta in ordine all'inammissibilità dell'opposizione tardivamente spiegata dall'opponente.
Invero, questo Giudice ritiene, secondo i condivisibili approdi della giurisprudenza di legittimità, che
“l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero ritardo della conoscenza del decreto ingiuntivo, sebbene alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza dello stesso. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore ma anche della non tempestività della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre opposizione tempestiva (Cass. civ., n. 13132/1995); (…) tale prova deve considerarsi raggiunta ogniqualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario;
ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita
pagina 4 di 7 dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile” (Cass. civ., sez. I, 21.06.2012, n. 10386; in senso conf. Cass. civ., sez. III, 12.05.2022, n. 15175; Cass. civ., sez. II, n. 19938/2020; Cass. civ., sez. III, n. 6165/2020;
Cass. civ., n. 11550/2013; Cass. civ., SS.UU., 22.06.2007, n. 14572; Cass. civ., SS.UU., n. 9938/2005;
Cass. civ., n. 13132/1995).
A tanto si aggiunga l'orientamento assunto dal Supremo Consesso a tenore del quale, riguardando un fatto negativo, l'onere probatorio gravante sull'opponente può dirsi assolto anche per presunzioni
(Cass. civ., n. 20850/2018; Cass. civ., n. 20391/2007; Cass. civ., SS.UU., n. 14572/2007; Cass. civ., n.
11066/2003; Cass. civ., n. 880/1999; Cass. civ., n. 11313/1993), dunque tutte le volte in cui, tenuto conto delle modalità di esecuzione della notificazione, si possa ragionevolmente ipotizzare che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. civ., n.
880/1999).
Ciò posto e facendo applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene lo scrivente che nel caso di specie difettino i presupposti applicativi dell'art. 650 c.p.c.
Invero, è incontroverso, nonché documentato per tabulas, che il provvedimento monitorio, unitamente al relativo decreto di esecutorietà, venivano notificati dall'opposta mediante posta elettronica certificata indirizzata il 06.03.2024 alla casella P.E.C. ed alla stessa in Email_2
pari data consegnati.
La comunicazione entrava così nella sfera giuridica e nella sfera di conoscibilità dell'opponente, ciò che veniva esaurientemente suffragato dalla prova fornita dall'opposta dell'effettiva riconducibilità dell'indirizzo in parola alla Pubblica Amministrazione destinataria, donde l'attività notificatoria posta in essere non può considerarsi nulla, mancante o giuridicamente inesistente.
Invero, la casella P.E.C. veniva estratta dall'intimante dal Email_2 registro delle PP.AA, ove risultava inserita quanto meno sino al mese di ottobre dell'anno 2024, essendo detta circostanza documentata attraverso la produzione delle relate, nonché delle schermate di ricerca (docc. 6, 7, 8 fascicolo opposta).
E' recente principio giurisprudenziale che, laddove la Pubblica Amministrazione abbia comunicato il proprio indirizzo e questo sia stato inserito nel Registro PP.AA., le notifiche debbano necessariamente effettuarsi a tale indirizzo, senza possibilità di equipollenti (Cass. civ., sez. lav., 05.11.2021, n. 32166).
Per l'effetto, la doglianza di parte opponente in ordine all'indicazione di una diversa P.E.C. nel c.d.
Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.) si appalesa priva di pregio.
pagina 5 di 7 Ed infatti, pur avendo il legislatore nuovamente riconosciuto validità alle notifiche effettuate agli indirizzi contenuti nel predetto Indice a far data dal 17.07.2020, dal combinato disposto degli artt. 16, comma 12, e 16 ter D.L. n. 179/2012 discende che il procedimento notificatorio in parola deve ritenersi subordinato alla condizione che nel Registro PP.AA. non risulti presente altra P.E.C. della Pubblica
Amministrazione destinataria.
A tanto si aggiunga che l'opponente non ha fornito dimostrazione alcuna della ricorrenza di un fatto impeditivo all'effettiva conoscenza del provvedimento monitorio e del relativo decreto di esecutorietà oggetto di causa, essendosi limitata ad eccepire la semplice inidoneità dell'indirizzo
(pure a sé riconducibile a cagione dell'inserimento nel Email_2
Registro) a ricevere atti, nonché di essere venuta a conoscenza degli stessi soltanto a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza.
La fondatezza dell'eccezione relativa all'inammissibilità dell'opposizione tardivamente spiegata dall'intimata assume rilevanza assorbente ai fini dell'accoglimento della stessa e, in ogni caso, preclude la disamina delle ragioni ulteriori.
Invero, l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 650 c.p.c. e la conseguente intangibilità acquisita dal provvedimento monitorio di cui trattasi non consentono alcuna valutazione in ordine all'an ed al quantum debeatur, divenendo definitivo l'accertamento del diritto vantato dalla convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente.
Il fatto che abbia provveduto, medio tempore, ad un pagamento parziale di € 193,70 (ammesso Pt_1 dall'opposta), è circostanza che non rileva ai fini del presente giudizio, che attiene alla legittimità del decreto ingiuntivo allorchè emesso.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo in questione, già dichiarato definitivamente esecutivo;
pagina 6 di 7 2. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta in persona del legale rappresentante protempore anche delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2986/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GUIDA ROBERTO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUIDA ROBERTO GIOVANNI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCAROLI ANDREA e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 46 00199 ROMA presso il difensore avv. FRASCAROLI ANDREA
OPPOSTA
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare:
In via preliminare
- Si insta ex art. 269 2 comma c.p.c. affinchè il Tribunale Ill.mo Voglia autorizzare la chiamata in
causa del terzo (C.F. e P.IVA ) con sede in Milano alla Via CP_2 P.IVA_3
Ripamonti 133, pec , con conseguente differimento Email_1
pagina 1 di 7 dell'udienza di prima comparizione delle parti e termine per la notificazione degli atti al terzo chiamando;
Nel merito
Sempre in via preliminare
- Sospendere l'esecutorietà del decreto opposto in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, o comunque, per sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649
c.p.c.;
Nel merito
In via principale
- Ritenuta l'ammissibilità della proposta opposizione tardiva, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla Parte_1 all'opposta per le motivazioni esposte e, per l'effetto, revocare il
[...] CP_1 CP_1
decreto ingiuntivo n. 58/24, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 12 gennaio 2024 e mai notificato.
- Con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito
In via subordinata
- Condannare la terza chiamata (C.F. e P.IVA ) con sede in Milano CP_2 P.IVA_3
alla Via Ripamonti 133, alla restituzione dell'importo di euro 4.396,46, oltre interessi, in favore di e ciò per quanto illustrato in atti e, comunque, che alcuna somma è Parte_1 dovuta per assenza della documentazione e per quanto dedotto in atti”.
per l'opposta:
- “In via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile l'opposizione tardiva proposta non ricorrendo i presupposti tassativamente previsti dall'art. 650 c.p.c., e con essa dichiarare inammissibili e/o improcedibili tutte le domande e le istanze avanzate dall'opponente, costituendo esse una palese elusione della decadenza già maturata.
- In via del tutto subordinata e nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avversa opposizione, rigettarsi in toto ogni domanda avversaria, e per l'effetto, preso atto dell'intervenuto pagamento parziale di euro 193,70 versato dall' Parte_1 in relazione al credito ingiunto, condannare l' al pagamento,
[...] Parte_1
in favore della per i titoli di cui al decreto opposto della somma residua di Controparte_1
euro 101.208,47, o di quella, maggiore o minore, che risulterà dovuta anche a seguito di
pagina 2 di 7 istruttoria, oltre interessi ex D. Lgs. N. 231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo, da calcolarsi sull'intero importo ingiunto (euro 101.402,17), nonché delle spese legali liquidate in decreto.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, evocava in giudizio Parte_1 Controparte_1 onde ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 58/2014 emesso dall'intestato Tribunale in data
12.01.2024 per l'importo di euro 101.402,17 a titolo di mancato pagamento di crediti acquistati dal predetto istituto di credito dalle società cedenti, fornitrici dell' ( Parte_1 [...]
per euro 33.904,20 e per euro 67.497,97), oltre interessi dalle singole CP_3 Controparte_2
scadenze al saldo effettivo e spese della procedura monitoria, e reso definitivo dal pedissequo decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. n. 1063/2024.
Deduceva l'opponente di avere tardivamente proposto opposizione a termine dell'art. 650 c.p.c. sul presupposto dell'omessa conoscenza del provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria, a suo dire irregolarmente notificato, dichiarato esecutivo in mancanza di opposizione il 05.03.2024.
Presone atto soltanto in data 24.07.2024, in conseguenza della notificazione del ricorso per ottemperanza promosso innanzi al TAR di Milano da sul protrarsi Controparte_1 dell'inadempimento dell'Amministrazione, l'opponente eccepiva quindi la nullità delle sopraddette comunicazioni, essendo pervenute all'indirizzo da ritenersi Email_2
inidoneo.
L'opponente eccepiva altresì il difetto di legittimazione attiva a cagione della mancanza di prova scritta dell'intervenuta cessione del credito portato dalle fatture azionate in sede monitoria;
l'inammissibilità di detta cessione per violazione dell'art. 117, comma 4 bis, L. n. 77/2020; nonché l'inosservanza da parte opposta degli oneri probatori sulla stessa gravanti e in punto di capitale e in punto di interessi moratori.
In subordine, evidenziava di avere già provveduto a corrispondere al cedente la somma di euro
4.396,46, donde il diritto a ripetere l'indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. in caso di riconosciuta validità della cessione.
instava dunque per l'autorizzazione alla chiamata in causa di . Parte_1 CP_2
Nel costituirsi in giudizio, parte opposta prendeva espressamente posizione sulla preliminare eccezione sollevata da controparte, contestando la sussumibilità della fattispecie in esame in quella astrattamente pagina 3 di 7 prevista dall'art. 650 c.p.c. eccependo pertanto l'inammissibilità dell'opposizione tardivamente spiegata.
Soggiungeva, altresì, di avere assolto agli oneri probatori su di sè gravanti allegando in sede monitoria gli atti di cessione redatti con scrittura privata autenticata e regolarmente notificati nonché l'elenco delle fatture rimaste impagate.
L'opposta controdeduceva, poi, la piena efficacia dell'intervenuta cessione, stanti la parziarietà e l'insufficienza probatoria della documentazione versata in atti dall'opponente nonché l'inapplicabilità del diniego di cessione ex art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi.
Eccepiva la genericità delle doglianze di parte opponente in ordine alle asserite carenze probatorie in punto di capitale ed interessi, comunque da ritenersi insussistenti e concludeva per il rigetto della domanda di chiamata in causa del terzo cedente.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla sola produzione documentale, con ordinanza resa all'udienza del 12.05.2025, il Tribunale adito fissava l'udienza per la remissione in decisione, assegnando i termini per la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Riassunti come sopra i termini della controversia, rileva lo scrivente che l'opposizione non può trovare accoglimento per le considerazioni che seguono.
Assume carattere preliminare, oltreché assorbente, l'eccezione sollevata dall'opposta in ordine all'inammissibilità dell'opposizione tardivamente spiegata dall'opponente.
Invero, questo Giudice ritiene, secondo i condivisibili approdi della giurisprudenza di legittimità, che
“l'art. 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al mero ritardo della conoscenza del decreto ingiuntivo, sebbene alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza dello stesso. Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore ma anche della non tempestività della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre opposizione tempestiva (Cass. civ., n. 13132/1995); (…) tale prova deve considerarsi raggiunta ogniqualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario;
ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita
pagina 4 di 7 dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile” (Cass. civ., sez. I, 21.06.2012, n. 10386; in senso conf. Cass. civ., sez. III, 12.05.2022, n. 15175; Cass. civ., sez. II, n. 19938/2020; Cass. civ., sez. III, n. 6165/2020;
Cass. civ., n. 11550/2013; Cass. civ., SS.UU., 22.06.2007, n. 14572; Cass. civ., SS.UU., n. 9938/2005;
Cass. civ., n. 13132/1995).
A tanto si aggiunga l'orientamento assunto dal Supremo Consesso a tenore del quale, riguardando un fatto negativo, l'onere probatorio gravante sull'opponente può dirsi assolto anche per presunzioni
(Cass. civ., n. 20850/2018; Cass. civ., n. 20391/2007; Cass. civ., SS.UU., n. 14572/2007; Cass. civ., n.
11066/2003; Cass. civ., n. 880/1999; Cass. civ., n. 11313/1993), dunque tutte le volte in cui, tenuto conto delle modalità di esecuzione della notificazione, si possa ragionevolmente ipotizzare che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. civ., n.
880/1999).
Ciò posto e facendo applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, ritiene lo scrivente che nel caso di specie difettino i presupposti applicativi dell'art. 650 c.p.c.
Invero, è incontroverso, nonché documentato per tabulas, che il provvedimento monitorio, unitamente al relativo decreto di esecutorietà, venivano notificati dall'opposta mediante posta elettronica certificata indirizzata il 06.03.2024 alla casella P.E.C. ed alla stessa in Email_2
pari data consegnati.
La comunicazione entrava così nella sfera giuridica e nella sfera di conoscibilità dell'opponente, ciò che veniva esaurientemente suffragato dalla prova fornita dall'opposta dell'effettiva riconducibilità dell'indirizzo in parola alla Pubblica Amministrazione destinataria, donde l'attività notificatoria posta in essere non può considerarsi nulla, mancante o giuridicamente inesistente.
Invero, la casella P.E.C. veniva estratta dall'intimante dal Email_2 registro delle PP.AA, ove risultava inserita quanto meno sino al mese di ottobre dell'anno 2024, essendo detta circostanza documentata attraverso la produzione delle relate, nonché delle schermate di ricerca (docc. 6, 7, 8 fascicolo opposta).
E' recente principio giurisprudenziale che, laddove la Pubblica Amministrazione abbia comunicato il proprio indirizzo e questo sia stato inserito nel Registro PP.AA., le notifiche debbano necessariamente effettuarsi a tale indirizzo, senza possibilità di equipollenti (Cass. civ., sez. lav., 05.11.2021, n. 32166).
Per l'effetto, la doglianza di parte opponente in ordine all'indicazione di una diversa P.E.C. nel c.d.
Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.) si appalesa priva di pregio.
pagina 5 di 7 Ed infatti, pur avendo il legislatore nuovamente riconosciuto validità alle notifiche effettuate agli indirizzi contenuti nel predetto Indice a far data dal 17.07.2020, dal combinato disposto degli artt. 16, comma 12, e 16 ter D.L. n. 179/2012 discende che il procedimento notificatorio in parola deve ritenersi subordinato alla condizione che nel Registro PP.AA. non risulti presente altra P.E.C. della Pubblica
Amministrazione destinataria.
A tanto si aggiunga che l'opponente non ha fornito dimostrazione alcuna della ricorrenza di un fatto impeditivo all'effettiva conoscenza del provvedimento monitorio e del relativo decreto di esecutorietà oggetto di causa, essendosi limitata ad eccepire la semplice inidoneità dell'indirizzo
(pure a sé riconducibile a cagione dell'inserimento nel Email_2
Registro) a ricevere atti, nonché di essere venuta a conoscenza degli stessi soltanto a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza.
La fondatezza dell'eccezione relativa all'inammissibilità dell'opposizione tardivamente spiegata dall'intimata assume rilevanza assorbente ai fini dell'accoglimento della stessa e, in ogni caso, preclude la disamina delle ragioni ulteriori.
Invero, l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 650 c.p.c. e la conseguente intangibilità acquisita dal provvedimento monitorio di cui trattasi non consentono alcuna valutazione in ordine all'an ed al quantum debeatur, divenendo definitivo l'accertamento del diritto vantato dalla convenuta opposta nei confronti dell'attrice opponente.
Il fatto che abbia provveduto, medio tempore, ad un pagamento parziale di € 193,70 (ammesso Pt_1 dall'opposta), è circostanza che non rileva ai fini del presente giudizio, che attiene alla legittimità del decreto ingiuntivo allorchè emesso.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte opponente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo in questione, già dichiarato definitivamente esecutivo;
pagina 6 di 7 2. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta in persona del legale rappresentante protempore anche delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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