Articolo 10 della Legge 24 aprile 1998, n. 128
Articolo 9Articolo 11
Versione
22 maggio 1998
Art. 10. (Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie). 1. Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
Entrata in vigore il 22 maggio 1998
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