Art. 2. (Soppressione della Cassa) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa e' soppressa.
2. Dalla stessa data l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa.
3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all'atto del passaggio della gestione, avverra' in base ai valori iscritti in bilancio.
4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all' articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903 .
5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a, qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati e devoluti all'istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
6. Al predetto Fondo e' attribuito il patrimonio della Cassa stessa.
7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi diretta all'Istituto.
2. Dalla stessa data l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa.
3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all'atto del passaggio della gestione, avverra' in base ai valori iscritti in bilancio.
4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all' articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903 .
5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a, qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati e devoluti all'istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
6. Al predetto Fondo e' attribuito il patrimonio della Cassa stessa.
7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi diretta all'Istituto.