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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1516/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1516/2023 promossa da:
(C.F. ), nonché (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), in proprio e quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di (C.F. ), deceduto in data 16/11/2023 ad Persona_1 C.F._4
Alessandria, tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIOVINAZZO VINCENZO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in VIA GHILINI N. 14 15121 ALESSANDRIA, per procura speciale allegata all'atto introduttivo, ex art. 83, 3° co., cpc parte appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, per procura generale rilasciata e registrata il 11 settembre 2020 dinanzi al Dott. Pierluigi Ambrosone - Notaio in Roma - n. Rep. 54368, dall'avv. Patrizia
IS (C.F. dell'Avvocatura interna della stessa con sede in Torino, via Alfieri C.F._5 CP_2
n. 10 parte appellata
e contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
pagina 1 di 16 tempore, difesa ex art. 4 comma III del DM 5/12/2003, pubblicato in GU n. 288 del 12/12/2003, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f.: ), presso la quale è ivi domiciliata in P.IVA_3
Via Arsenale n. 21 parte appellata
OGGETTO: buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni degli appellanti:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e prova, riformare la
Ordinanza del Tribunale di Torino, Sez. I civ., Giudice Dott.ssa R. Olivero (procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G.
10024/2023), in data 9/11/2023 e comunicata in data 10/11/2023, e, in accoglimento della domanda proposta, condannare i Convenuti: al rimborso e alla liquidazione in linea capitale per complessivi € 9.038,00 e interessi dovuti secondo le norme vigenti al netto degli oneri fiscali di legge, a favore dei ricorrenti in ragione delle rispettive ragioni di credito di cui ai
BFP allegati;
e/o al risarcimento del danno, pari al predetto capitale e interessi dovuti secondo le norme vigenti, a favore dei ricorrenti, in ordine alle rispettive ragioni di credito di cui ai BFP allegati, per omessa consegna dei relativi e specifici fogli informativi al momento della sottoscrizione dei BFP e/o per mancata e/o per incompleta informazione quanto ai rendimenti, alle scadenze e ai termini di prescrizione, in violazione degli obblighi di trasparenza e d'informazione; in ogni caso condannare
i Convenuti alla rifusione delle spese di lite, compenso, spese e oneri accessori del doppio grado del giudizio”
Conclusioni dell'appellato Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dai sigg. , Parte_1
e perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare Persona_1 Parte_2 Parte_3 integralmente l'ordinanza resa dal Tribunale di Torino RG 10024/2023 del 09.11.2023. Nel merito Rigettare le domande formulate nei confronti di in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate, dichiarando CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei Titoli oggetto di causa per le motivazioni infra esposte. Spese per legge”
Conclusioni dell'appellato Controparte_3
“In via preliminare: - dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti con riferimento alla spesa qualità di eredi del Sig. al permanere del difetto di prova sul punto;
In via principale: - rigettarsi l'appello Persona_1 proposto e le domande ivi formulate, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio espresse in corpo
pagina 2 di 16 d'atto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la pronuncia di primo grado ed assolversi la CDP da ogni domanda proposta nei suoi confronti;
- Col favore delle spese processuali di entrambi i gradi”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La controversia trae origine dalla richiesta di rimborso di sei buoni fruttiferi postali presentata dai sigg.ri
, e presso l'ufficio postale di Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
ED (AL) nel febbraio 2022. I titoli in questione, emessi tra il 1997 e il 2000, erano stati sottoscritti per un valore complessivo di lire 17.500.000, corrispondenti a euro 9.038,00. Nello specifico si trattava di un buono della serie AF del valore di lire 1.000.000 emesso il 24 marzo 1997, un buono della serie BA del valore di lire 500.000 emesso il 5 gennaio 1998, due buoni della serie CB del valore di lire 500.000 ciascuno emessi il 13 agosto 1999, e due buoni della serie CE del valore rispettivamente di lire 10.000.000 e lire
5.000.000 emessi l'11 novembre 2000.
La richiesta di rimborso venne respinta da e dal Ministero con CP_1 Controparte_4 la motivazione che i titoli risultavano prescritti. Secondo le comunicazioni ricevute dai richiedenti, alcuni buoni erano stati dichiarati esigibili fino al 30 settembre 2021, mentre altri erano considerati prescritti già da data anteriore. I ricorrenti contestarono tale valutazione sostenendo che i buoni fruttiferi postali emessi prima del 27 dicembre 2000 dovessero essere regolati dalla disciplina previgente contenuta nell'articolo 176 del DPR 156/1973, che prevedeva una durata trentennale per i titoli, e che pertanto la prescrizione non fosse ancora maturata.
In via subordinata, i ricorrenti argomentarono che, anche accettando la tesi delle controparti sulla prescrizione, questa non si sarebbe comunque perfezionata al momento della richiesta di rimborso a causa delle disposizioni emergenziali adottate durante la pandemia da COVID-19. Richiamarono in particolare l'articolo 34 del decreto-legge 34/2020, che aveva previsto la possibilità di riscuotere i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo di emergenza entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza, e le successive proroghe di tale stato fino al 31 marzo 2022.
I ricorrenti, in sede precontenziosa, formularono inoltre una domanda risarcitoria alternativa, sostenendo che aveva violato gli obblighi informativi nei loro confronti al momento della sottoscrizione CP_1 dei buoni, omettendo di consegnare i fogli informativi e di fornire adeguate informazioni sulle scadenze e pagina 3 di 16 sui termini di prescrizione dei titoli. Tale inadempimento, secondo la loro ricostruzione, aveva causato la mancata tempestiva riscossione dei buoni e il conseguente danno pari al valore degli stessi.
Il tentativo di mediazione si era rivelato infruttuoso a causa della mancata partecipazione delle controparti, che non avevano addotto alcun giustificato motivo per la loro assenza. I ricorrenti avevano quindi proceduto con l'azione giudiziale, inizialmente proposta dinanzi al Tribunale di Alessandria, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Torino. Durante il corso del procedimento si era verificato il decesso del sig. il 16 novembre 2023, e i suoi Persona_1 congiunti avevano proseguito il giudizio in qualità di eredi.
2. Lo svolgimento del processo di I grado
Il procedimento di primo grado si era svolto secondo il rito sommario di cognizione ex articolo 702 bis del c.p.c. Dopo la riassunzione della causa dal Tribunale di Alessandria a quello di Torino per ragioni di competenza territoriale (fore erariale), si erano costituite tutte le parti convenute. aveva Controparte_1 contestato integralmente le pretese dei ricorrenti, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali e negando qualsiasi violazione degli obblighi informativi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dalla aveva analogamente Controparte_3 chiesto il rigetto delle domande avversarie, precisando che eventuali carenze informative sarebbero state imputabili unicamente a in quanto soggetto deputato per legge alle attività di collocamento e CP_1 rimborso del risparmio postale.
Il giudizio non aveva comportato l'assunzione di mezzi istruttori, esso sostanzialmente implicando la delibazione di una questione di diritto relativa all'interpretazione della normativa applicabile ai buoni fruttiferi postali e alla disciplina della prescrizione. Le parti avevano depositato le rispettive memorie difensive e il Tribunale aveva trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27 settembre 2023.
3. Decisione impugnata
Il Tribunale di Torino, con ordinanza n. cronol. 5467/2023 del 9 novembre 2023, depositata il 10 novembre 2023, ha rigettato integralmente le domande dei ricorrenti, condannandoli in solido al rimborso delle spese processuali in favore di ciascuna parte resistente nella misura di euro 2.547,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.
La decisione si articola in quattro punti principali. Il primo punto affronta la questione della durata dei buoni fruttiferi postali e della relativa prescrizione. Il Tribunale ha escluso l'applicazione del termine trentennale previsto dall'articolo 176 del DPR 156/1973, rilevando che i buoni oggetto di causa non sono buoni "ordinari" ma buoni "a termine", introdotti e disciplinati da specifici decreti ministeriali che ne pagina 4 di 16 hanno stabilito la durata. In particolare, ha precisato che il buono della serie AF aveva una durata di quattordici anni, quello della serie BA di quattordici anni, quelli della serie CB di undici anni e quelli della serie CE di dieci anni, come risultante dai rispettivi decreti ministeriali istitutivi.
Il giudice ha chiarito che tali decreti ministeriali non hanno modificato la durata di buoni postali fruttiferi
"ordinari", ma hanno istituito nuove e diverse serie di buoni postali fruttiferi "a termine", stabilendone la relativa durata, il che è del tutto legittimo in quanto il potere del Ministero del Tesoro di emettere buoni fruttiferi postali, stabilendone le relative caratteristiche, era espressamente previsto già nel Regio decreto- legge 2106/1924 e nel Regio decreto-legge 775/1940. Quanto al termine di prescrizione, il Tribunale ha rilevato che il decreto ministeriale 19 dicembre 2000 aveva previsto una disciplina più favorevole al risparmiatore rispetto alla disciplina previgente, prevedendo un termine di prescrizione decennale anziché quinquennale, pur individuando un diverso dies a quo per la decorrenza del termine.
Il secondo punto della decisione esamina l'applicabilità delle disposizioni emergenziali legate all'epidemia da
COVID-19. Il Tribunale ha ricostruito l'evoluzione normativa, partendo dall'articolo 34 del decreto-legge
34/2020 che prevedeva l'esigibilità dei buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo di emergenza entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza. Ha quindi analizzato i successivi interventi normativi, rilevando che a partire dal decreto-legge 104/2020 il legislatore ha espressamente ancorato l'efficacia temporale dell'articolo 34 del decreto-legge 34/2020 a specifiche date, rendendo palese la propria intenzione di prorogare l'esigibilità dei buoni fruttiferi entro e non oltre tali date.
Il giudice ha osservato che la mancata menzione dell'articolo 34 del decreto-legge 34/2020 tra i termini prorogati con i decreti-legge 105/2021 e 221/2021 non può che essere intesa nel senso di escludere l'applicabilità di tale norma oltre il 31 luglio 2021. Ha quindi concluso che i buoni fruttiferi postali delle serie AF, CB e CE potevano essere riscossi entro il 30 settembre 2021, mentre il buono della serie BA poteva essere riscosso entro il 5 gennaio 2022, sicché al momento della richiesta di rimborso nel febbraio
2022 tutti i titoli erano irrimediabilmente prescritti.
Il terzo punto della decisione affronta la domanda risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi. Il Tribunale ha osservato che la previsione relativa alla consegna del "foglio informativo analitico" è stata introdotta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, entrato in vigore successivamente rispetto all'emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa. Ha inoltre rilevato che le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi in esame risultano riportate sul retro dei titoli stessi, ove risulta espressamente riportata la dicitura "buono postale fruttifero a termine" e la serie di appartenenza, e nei decreti ministeriali di riferimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il che ne garantisce la conoscenza e conoscibilità.
pagina 5 di 16 Il giudice ha quindi escluso qualsiasi inadempimento informativo, ritenendo che i ricorrenti, mediante le indicazioni contenute sul retro dei titoli, erano nelle condizioni di ricondurre i propri titoli nella categoria dei buoni fruttiferi postali "a termine" e di individuare la relativa serie e il decreto ministeriale di riferimento contenente tutte le informazioni inerenti ai buoni. Ha inoltre osservato che le allegazioni dei ricorrenti risultano carenti anche dal punto di vista del danno, non avendo essi provato la sussistenza di un nesso causale immediato e diretto tra la presunta mancanza di informazione e la mancata tempestiva riscossione dei buoni, considerato che gli stessi ricorrenti hanno affermato di aver rinvenuto i buoni solo nel febbraio 2022.
Il quarto punto della decisione riguarda la liquidazione delle spese processuali, che il Tribunale ha fatto seguire alla soccombenza di parte ricorrente ex articolo 91 del c.p.c., liquidandole con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex decreto ministeriale 55/2014 modificato dal decreto ministeriale
147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria e di trattazione e riduzione del cinquanta per cento della fase decisionale.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
Gli appellanti hanno articolato il loro gravame in quattro motivi, contestando integralmente la decisione di primo grado.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla durata dei buoni fruttiferi postali. Gli appellanti sostengono che la questione non attiene all'articolo 173 del DPR 156/1973 in materia di variazione degli interessi, ma all'articolo 176 del medesimo decreto, ratione temporis applicabile al caso di specie per espressa e successiva previsione normativa. Evidenziano che dall'articolo 176 non risulta, a differenza dell'articolo 173, la delega al Ministero per modificare la durata dei buoni fruttiferi postali, sostenendo che la durata trentennale prevista da tale norma per i buoni emessi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 non è stata modificata né limitata.
Gli appellanti argomentano che i decreti ministeriali del 1996, 1997, 1999 e 2000 nel preambolo richiamano il solo articolo 173 del DPR 156/1973, avendo ritenuto l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse, sicché la "durata a termine" deve intendersi riferita solo al periodo di produzione degli interessi e non alla durata trentennale del deposito a risparmio. Sostengono che mentre la modifica del saggio di interesse con atto amministrativo è possibile in quanto espressamente prevista dalla fonte normativa di rango primario, la durata trentennale ex articolo
176 non è stata modificata e risulta confermata dall'articolo 7 del decreto legislativo 284/1999 e dall'articolo 9 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.
pagina 6 di 16 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla scadenza della prescrizione durante lo stato di emergenza COVID-19. Gli appellanti contestano la conclusione del
Tribunale secondo cui i buoni fruttiferi postali si sarebbero prescritti il 30 settembre 2021, sostenendo che l'articolo 34 del decreto-legge 34/2020 prevedeva l'esigibilità dei buoni il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo di emergenza entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza. Argomentano che tale stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 221/2021, con conseguente possibilità di riscossione dei buoni fino al 31 maggio 2022.
Gli appellanti sostengono che l'interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo non consente di limitare la portata generale delle agevolazioni previste, introducendo ingiustificate limitazioni soggettive. Ritengono che la mancata previsione dell'articolo 34 del decreto-legge 34/2020 nell'allegato A richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 221/2021 debba ritenersi frutto di mera dimenticanza, da colmare in via interpretativa e costituzionalmente orientata, attesa l'unicità strutturale e funzionale delle proroghe legali dei termini per far fronte all'emergenza sanitaria. Diversamente opinando, si avrebbe una frammentazione irragionevole dello stato di emergenza con violazione dei principi costituzionali di solidarietà, parità di trattamento e ragionevolezza.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge in ordine all'inadempimento degli obblighi informativi verso i risparmiatori. Gli appellanti sostengono che per nessuno dei rapporti di buoni fruttiferi postali era stato consegnato il relativo specifico foglio informativo al momento della sottoscrizione e che i risparmiatori non erano stati doverosamente informati in ordine alle specifiche date di scadenza dei titoli e ai termini di prescrizione, in violazione degli obblighi di trasparenza e informazione. Contestano
l'argomentazione del Tribunale secondo cui l'apposizione del timbro sul retro dei buoni sarebbe sufficiente per l'adempimento degli obblighi informativi, rilevando peraltro che tale timbro mancava in alcuni dei titoli.
Gli appellanti richiamano il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 ottobre 2022, che ha comminato a sanzioni per pratiche commerciali scorrette consistenti CP_1 nell'omissione di informazioni essenziali relative al termine di scadenza e di prescrizione dei buoni fruttiferi postali. Sostengono che l'intermediario postale avrebbe dovuto indicare la data di scadenza sul titolo o fornire informazioni chiare al momento della sottoscrizione, al fine di non ingenerare nei risparmiatori un legittimo affidamento riguardo a una diversa durata dell'investimento. Contestano inoltre l'argomentazione del Tribunale sulla mancanza del nesso causale, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il creditore deve solo fornire la prova della fonte del suo diritto, spettando al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
pagina 7 di 16 Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge in punto spese. Gli appellanti sostengono che la controversia presenta i caratteri della peculiarità e della assoluta novità della materia trattata, riconducibile a una situazione di inesistenza di precedenti di legittimità in ordine all'applicazione dell'articolo 176 del DPR 156/1973 e alle disposizioni in materia di proroga dei termini di prescrizione dei buoni fruttiferi postali in ragione dell'emergenza pandemica. Ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c., a fronte di gravi ed eccezionali ragioni ravvisabili nella condizione di emergenza pandemica, nel sistema normativo conseguito, nella natura del rapporto giuridico e nell'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate.
si è costituita contestando integralmente l'appello e chiedendone il rigetto. Nelle sue Controparte_1 difese ha richiamato la disciplina normativa dei buoni postali, evidenziando che il servizio relativo ai buoni fruttiferi postali trovava la sua disciplina nelle norme del DPR 156/1973 e del DPR 256/1989, successivamente abrogate dal decreto legislativo 284/1999, con conseguente applicazione del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 e dei successivi decreti ministeriali. Ha precisato che i buoni fruttiferi postali sono documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del cod. civ. e non hanno natura di titoli di credito, essendo sottratti alla libertà contrattuale dei privati.
Quanto al primo motivo di appello, ha sostenuto che gli appellanti omettono di considerare il CP_1 tenore dell'articolo 171 del DPR 156/1973, che prevede espressamente che tutte le caratteristiche dei titoli,
e dunque anche la durata, siano demandate al regolamento ovvero ai decreti ministeriali di volta in volta emessi. Ha rilevato che dal combinato disposto degli articoli 171 e 173 del DPR 1973 risulta che le caratteristiche dei titoli sono demandate ai decreti ministeriali di riferimento, regolarmente pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, discendendo tale potere da una norma primaria. Ha quindi fornito il calcolo della prescrizione per ciascun buono, evidenziando che tutti i titoli erano prescritti al momento della richiesta di rimborso nel febbraio 2022.
Sul secondo motivo di appello, ha sostenuto che l'ordinanza di primo grado è motivata in CP_1 modo preciso, logico e convincente. Ha rilevato che la mancata menzione dell'articolo 34 del decreto-legge
34/2020 nei successivi provvedimenti è da attribuire alla circostanza che dal 31 luglio 2021 è venuto a mancare il divieto all'isolamento domiciliare, potendo i cittadini riprendere gli spostamenti seppur con i dovuti accorgimenti sanitari. Ha sostenuto che la mancata menzione non è da imputare a mera dimenticanza ma a una volontà precisa del legislatore di evitare di dilatare ingiustificatamente i termini disposti da norme vigenti.
Quanto al terzo motivo, ha evidenziato che all'epoca dell'emissione dei titoli i fogli CP_1 informativi non esistevano e tutte le informazioni erano rinvenibili nei decreti ministeriali di riferimento.
pagina 8 di 16 Ha rilevato che le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi risultano riportate sul retro dei titoli stessi e che i buoni fruttiferi postali sono sempre stati nell'esclusiva disponibilità degli appellanti. Ha richiamato la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui la conoscenza del complessivo contenuto del documento
è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'ente.
in rappresentanza del Ministero si è Controparte_3 Controparte_4 costituita sollevando preliminarmente un'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli appellanti con riferimento alla qualità di eredi del sig. per mancanza di prova sul punto. Nel merito Persona_1 ha contestato tutti i motivi di appello, richiamando le difese già svolte nel giudizio di primo grado. Ha precisato il proprio ruolo nel contenzioso, evidenziando che per effetto del decreto ministeriale 5 dicembre
2003 il montante dei buoni fruttiferi postali è stato suddiviso in due distinti blocchi, l'uno rimasto nella titolarità di l'altro passato nella titolarità del Ministero dell'Economia e delle Controparte_3
Finanze, con i buoni oggetto del presente giudizio rientranti in quest'ultimo blocco.
Sul primo motivo di appello, ha sostenuto che i buoni oggetto di causa sono Controparte_3 buoni "a termine" introdotti e disciplinati da specifici decreti ministeriali che ne hanno stabilito la durata, non essendo applicabile l'articolo 176 del DPR 156/1973 che si riferiva ai soli buoni "ordinari" in emissione alla data di entrata in vigore del decreto. Ha fornito la ricostruzione dettagliata della disciplina di ciascuna serie di buoni, evidenziando che la disciplina del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 è oggettivamente più favorevole al risparmiatore rispetto alla disciplina previgente, prevedendo un termine di prescrizione decennale anziché quinquennale.
Sul secondo motivo, ha sostenuto che per effetto dei ripetuti interventi legislativi alcuni dei buoni avrebbero dovuto essere riscossi entro il 30 settembre 2021, mentre il buono della serie BA poteva essere riscosso entro il 5 gennaio 2022, sicché al momento della richiesta di rimborso nel febbraio 2022 tutti i titoli erano irrimediabilmente prescritti. Sul terzo motivo ha evidenziato che la previsione normativa relativa alla consegna del foglio informativo è stata introdotta successivamente all'emissione dei buoni e che le caratteristiche degli stessi risultano riportate sul retro dei titoli e nei decreti ministeriali pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale. Ha precisato che eventuali irregolarità connesse all'attività di collocamento dovrebbero rispondere necessariamente , unico soggetto deputato per legge alle attività di collocamento e CP_1 rimborso del risparmio postale.
5. Tema del contendere
La controversia, come sopra ricordato, verte su questioni di diritto sostanziale che investono la disciplina dei buoni fruttiferi postali emessi negli anni e con particolare riferimento ai profili della CP_5 CP_6 pagina 9 di 16 durata, della prescrizione e degli obblighi informativi. Non risultano controverse le circostanze fattuali relative all'emissione dei buoni nelle date e per gli importi indicati, né la circostanza che la richiesta di rimborso sia stata presentata nel febbraio 2022 e sia stata respinta dalle controparti per intervenuta prescrizione. Parimenti non è controverso che i buoni appartengano alle serie AF, BA, CB e CE, come risultante dalla documentazione prodotta. Non risultano controverse, inoltre, la competenza territoriale, essendo stata definitivamente risolta con la riassunzione della causa dal Tribunale di Alessandria a quello di
Torino (foro erariale), né la rappresentanza processuale delle parti. Non sono oggetto di specifica controversia, infine, i profili relativi alla natura giuridica dei buoni fruttiferi postali come documenti di legittimazione ex articolo 2002 del cod. civ., né quelli relativi alla ripartizione dei ruoli tra i soggetti coinvolti nel sistema del risparmio postale ( MEF, CDP). CP_1
La prima questione controversa attiene alla disciplina normativa applicabile ai buoni fruttiferi postali emessi prima del 27 dicembre 2000. Gli appellanti sostengono che tali buoni sono regolati dall'articolo 176 del
DPR 156/1973, che prevedeva una durata trentennale, e che i decreti ministeriali istitutivi delle singole serie abbiano modificato solo il regime degli interessi e non la durata dei titoli. Le controparti replicano che i buoni oggetto di causa sono buoni "a termine" disciplinati da specifici decreti ministeriali che ne hanno legittimamente stabilito la durata, non trovando applicazione la disciplina generale dell'articolo 176 che si riferiva ai soli buoni "ordinari".
La seconda questione controversa riguarda l'interpretazione delle disposizioni emergenziali adottate durante la pandemia da COVID-19 e la loro applicabilità ai buoni fruttiferi postali. Gli appellanti sostengono che l'articolo 34 del decreto-legge 34/2020, che prevedeva l'esigibilità dei buoni il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo di emergenza entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza, debba essere interpretato in modo da estendere tale beneficio fino al 31 maggio 2022, considerando che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Le controparti replicano che la mancata menzione dell'articolo 34 nei decreti-legge 105/2021 e 221/2021 deve essere intesa nel senso di escludere l'applicabilità di tale norma oltre il 31 luglio 2021, non potendosi invocare una presunta dimenticanza del legislatore.
La terza questione controversa concerne la sussistenza di obblighi informativi in capo a al CP_1 momento della sottoscrizione dei buoni e le conseguenze del loro eventuale inadempimento. Gli appellanti sostengono che avrebbe dovuto consegnare specifici fogli informativi e fornire adeguate CP_1 informazioni sulle scadenze e sui termini di prescrizione, e che l'omesso adempimento di tali obblighi abbia causato la mancata tempestiva riscossione dei buoni. Le controparti replicano che all'epoca dell'emissione dei titoli non esisteva l'obbligo di consegnare fogli informativi, che le caratteristiche dei buoni risultavano pagina 10 di 16 dal retro dei titoli e dai decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e che comunque manca il nesso causale tra la presunta carenza informativa e il danno lamentato.
Una questione preliminare sollevata da riguarda la legittimazione attiva degli Controparte_3 appellanti in qualità di eredi del sig. deceduto dopo la pronuncia di primo grado. Gli Persona_1 appellanti sostengono che la proposizione dell'atto di appello presuppone l'accettazione dell'eredità e che la documentazione prodotta dimostra la loro qualità di eredi, mentre la controparte eccepisce il difetto di prova della qualità ereditaria.
Il tema delle spese processuali, pur oggetto di specifico motivo di appello, presenta carattere accessorio rispetto alle questioni sostanziali sopra ricapitolate e attiene alla valutazione della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che giustificherebbero la compensazione anziché la condanna della parte soccombente.
6. Ragioni della decisione
6.1 Sulla legittimazione attiva degli eredi.
In via preliminare, va esaminata la questione della legittimazione attiva dei sigg. , Parte_1 [...]
e odierni appellanti, quali eredi del defunto titolare Parte_2 Parte_3 Persona_1 originario di alcuni dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa.
ha sollevato eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, eccependo il Controparte_3 permanere del difetto di prova della qualità ereditaria. Tuttavia, dalla documentazione prodotta (certificato di morte, estratti degli atti di matrimonio e di nascita) risulta che gli appellanti sono rispettivamente coniuge e figli del de cuius. Costituisce jus receptum che la costituzione in giudizio dell'erede chiamato nel processo, accompagnata dallo svolgimento di difese riconducibili alla posizione del defunto, costituisce comportamento processuale idoneo a integrare accettazione tacita dell'eredità.
Nel caso di specie, la proposizione dell'atto di appello da parte dei congiunti del defunto, unitamente alla produzione della documentazione attestante i rapporti familiari, integra accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di attività che travalica il mantenimento dello stato di fatto esistente all'apertura della successione. La loro legittimazione processuale deve pertanto ritenersi sussistente ai sensi degli artt. 110 e
111 c.p.c.
6.2 Sul primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla durata dei buoni fruttiferi postali
Il primo motivo di appello risulta manifestamente infondato e deve essere rigettato. Gli appellanti sostengono erroneamente che i buoni fruttiferi postali emessi prima del 27 dicembre 2000 debbano essere pagina 11 di 16 regolati dall'articolo 176 del DPR 156/1973, che prevedeva una durata trentennale, e che i decreti ministeriali istitutivi delle singole serie abbiano modificato solo il regime degli interessi senza incidere sulla durata dei titoli.
Tale argomentazione si fonda su una lettura parziale e distorta del quadro normativo di riferimento. Come correttamente rilevato dal Tribunale di primo grado, i buoni oggetto di causa non sono buoni "ordinari" ma buoni "a termine", introdotti e disciplinati da specifici decreti ministeriali che ne hanno legittimamente stabilito la durata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo inequivocabile che i buoni postali fruttiferi costituiscono meri titoli di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del cod. civ., privi dei requisiti di letteralità e astrattezza propri dei titoli di credito.
Come chiarito dalla Cassazione Sezioni Unite n. 3963/2019, "i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cod. civ.", sicché la loro disciplina è contenuta non solo nel contratto tra e CP_1 il sottoscrittore, ma anche nelle norme dei decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi. I diritti spettanti ai titolari sono disciplinati dai decreti ministeriali, "che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ.". Il principio è consolidato e anche di recente ribadito: "i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c." (Cass. civ. ord. 33631 del 20 dicembre 2024)
Il potere del Ministero del Tesoro di emettere buoni fruttiferi postali stabilendone le relative caratteristiche, inclusa la durata, trova fondamento normativo nell'articolo 173 del DPR 156/1973, come modificato dal decreto-legge 460/1974. Tale norma, di rango primario, legittima l'emanazione di decreti ministeriali che disciplinano integralmente le caratteristiche dei buoni, non limitandosi ai soli aspetti relativi agli interessi.
I buoni oggetto di causa appartengono rispettivamente alle serie AF, BA, CB e CE, ciascuna istituita da specifici decreti ministeriali che ne hanno determinato la durata: quattordici anni per le serie AF e BA, undici anni per la serie CB, dieci anni per la serie CE. Tali decreti non hanno modificato la durata di buoni
"ordinari" preesistenti, ma hanno istituito nuove e diverse tipologie di buoni "a termine", il che è del tutto legittimo nell'ambito del potere regolamentare attribuito al Ministero.
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza consolidata di questa Corte d'Appello che, con sentenza n. 577/2023 (pres. Maccarrone, rel. Bonaudi), aveva già chiarito che i buoni fruttiferi postali sono soggetti alla disciplina dettata dai decreti ministeriali che ne stabiliscono le caratteristiche, ivi compresa la durata, in applicazione del principio per cui è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei Buoni pagina 12 di 16 il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore del da un lato, e il Controparte_7 CP_8 collocatore dall'altro, e comporta, semmai, il prevalere delle disposizioni normative sulle (eventuali) CP_1 diverse indicazioni letterali contenute nei stessi, secondo un meccanismo di integrazione del CP_9 contenuto dell'obbligazione stabilito dagli artt. 1339 e 1374 cod. civ. In tale traiettoria e preso atto dell'orientamento della Cassazione (ordinanze gemelle nn. 4384/2022, 4751/2022, 4748/2022 e
4763/2022) è da ritenersi definitivamente chiarito che i buoni a termine siano integralmente disciplinati dai rispettivi decreti ministeriali istitutivi, senza possibilità di applicazione analogica della disciplina generale prevista per i buoni ordinari.
6.3 Sul secondo motivo di appello: violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla normativa emergenziale COVID-19
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. Gli appellanti sostengono che l'articolo 34 del decreto- legge 34/2020 deve essere interpretato in modo da estendere il beneficio della proroga fino al 31 maggio
2022, considerando che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022.
L'ordinanza di primo grado ha correttamente ricostruito l'evoluzione normativa della disciplina emergenziale. L'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 34/2020 prevedeva che "i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza".
Tuttavia, a partire dal decreto-legge 104/2020, il legislatore ha espressamente ancorato l'efficacia temporale dell'articolo 34 a specifiche date, rendendo palese la propria intenzione di limitare temporalmente l'applicabilità della norma. La Cassazione civile con ordinanza n. 23006 del 28 luglio 2023 ha chiarito che il regime della prescrizione è stato modificato dall'articolo 8 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, che ha innovato sia la durata del termine prescrizionale sia la sua decorrenza.
La mancata menzione dell'articolo 34 del decreto-legge 34/2020 tra i termini prorogati dai decreti-legge
105/2021 e 221/2021 non può essere interpretata come "mera dimenticanza" del legislatore, come sostengono gli appellanti. Al contrario, tale omissione deve essere intesa nel senso di escludere l'applicabilità della norma oltre il 31 luglio 2021, termine indicato nel decreto-legge 52/2021; ne segue che la proroga dei termini di prescrizione introdotta dall'art. 34 comma 3 del D.L. 34/2020 per i buoni il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo emergenziale deve essere interpretata restrittivamente, ritenendo che la mancata menzione dell'articolo nel D.L. 221/21 di proroga dell'emergenza escluda l'applicabilità del comma 3 al periodo successivo al 31 luglio 2021.
pagina 13 di 16 Conseguentemente, i buoni delle serie AF, CB e CE potevano essere riscossi entro il 30 settembre 2021, mentre il buono della serie BA poteva essere riscosso entro il 5 gennaio 2022. Al momento della richiesta di rimborso nel febbraio 2022, tutti i titoli erano irrimediabilmente prescritti.
6.4 Sul terzo motivo di appello: violazione e falsa applicazione di legge in ordine agli obblighi informativi
Il terzo motivo di appello è altrettanto infondato. Gli appellanti sostengono che avrebbe CP_1 violato gli obblighi informativi nei loro confronti, omettendo di consegnare specifici fogli informativi e di fornire adeguate informazioni sulle scadenze e sui termini di prescrizione dei titoli.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo definitivo che la natura giuridica dei buoni postali fruttiferi come titoli di legittimazione comporta che la conoscenza del complessivo contenuto del documento sia affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato.
La Cassazione civile, con ordinanza n. 21905 del 30 luglio 2025, ha affermato che "deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori a carico di che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in CP_1
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi, atteso che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai buoni fruttiferi postali si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia" (in termini SU 3963/2019, Cass. 9202/2025, Cass. 19197/2023).
La previsione relativa alla consegna del "foglio informativo analitico" è stata introdotta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, entrato in vigore successivamente rispetto all'emissione dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa. Pertanto, tale obbligo non era applicabile ratione temporis al momento della sottoscrizione dei titoli.
Inoltre, le caratteristiche dei buoni risultano chiaramente riportate sul retro dei titoli stessi, ove è espressamente indicata la dicitura "buono postale fruttifero a termine" e la serie di appartenenza, elementi che consentivano ai sottoscrittori di individuare la relativa disciplina mediante consultazione dei decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
L'impossibilità di far valere il diritto, cui l'articolo 2935 del cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (Cass. nn. 13343 del 2022, 2126/2014, 3584/2012), non già l'ignoranza o l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo.
pagina 14 di 16 La distinzione temporale conseguente alla data di emissione dei buoni assume particolare rilievo alla luce della giurisprudenza di questa Corte d'Appello che, con sentenza n. 392/2025 (pres. Ratti, est. Orlando), aveva riconosciuto la sussistenza di obblighi informativi specifici in capo a per un buono CP_1 fruttifero postale della serie AA2 emesso nel 2001, osservando che 'l'obbligo è espressamente previsto dal D.M.
19.12.2000 all'art. 3' e che 'per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento'.
Tuttavia, nel caso di specie la fattispecie è sostanzialmente diversa. I buoni oggetto di causa sono stati emessi tra il 1997 e il 2000, quindi anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 19 dicembre
2000 che ha introdotto per la prima volta l'obbligo specifico di consegna del foglio informativo di cui all'articolo 3. Come correttamente osservato dal Tribunale di primo grado, 'la previsione relativa alla consegna del foglio informativo analitico è stata introdotta dall'art. 3 Dm 19/12/2000, entrato in vigore successivamente rispetto all'emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa'.
Ne deriva che, mentre per i buoni emessi dopo il 27 dicembre 2000 sussistono specifici obblighi informativi normativamente tipizzati, per i buoni emessi anteriormente a tale data l'obbligo informativo si esaurisce nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali istitutivi delle rispettive serie, secondo il principio consolidato per cui la conoscenza del complessivo contenuto del documento è affidata dal legislatore alla pubblicazione normativa, senza ulteriori oneri a carico dell'intermediario.
6.5 Sul quarto motivo di appello: violazione e falsa applicazione di legge in punto spese
Il quarto motivo di appello è infondato. Gli appellanti sostengono che la controversia presenterebbe caratteri di peculiarità e novità tali da giustificare la compensazione delle spese processuali anziché la condanna della parte soccombente.
Tuttavia, le questioni oggetto del presente giudizio non presentano profili di eccezionale novità o complessità tali da giustificare una deroga al principio generale della soccombenza di cui all'articolo 91 del c.p.c. La disciplina dei buoni fruttiferi postali e la relativa prescrizione sono state oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza di legittimità, che ha fornito principi consolidati e chiari, talché non sussistono più – quanto meno con riguardo ai profili oggetto della res litigiosa in esame – incertezze interpretative che possano giustificare una valutazione equitativa della ripartizione delle spese processuali.
6.6 Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene corretta la declaratoria di intervenuta prescrizione pronunciata dal giudice di primo grado, essendo i buoni in oggetto soggetti alla disciplina del
D.M. 19 dicembre 2000, art. 8, e non potendosi estendere oltre il 31 luglio 2021 – 30 settembre 2021 gli pagina 15 di 16 effetti sospensivi dell'art. 34 D.L. 34/2020, non sussistendo i presupposti per la postulata responsabilità risarcitoria/indennitaria per violazione di obblighi informativi, ratione temporis non configurabili, né speciali ragioni per la compensazione delle spese di lite
La soccombenza degli appellanti comporta la loro condanna al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, liquidate come in dispositivo, in punto compenso secondo i parametri di legge, a valore medio (arrotondato per comodità di calcolo) del pertinente scaglione tariffario, considerate le sole fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, decisoria), nonché accessori dovuti per legge.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rimborsare a ciascuna delle parti appellate le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4000,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, in favore di ciascuna delle appellate, nonché CPA ed IVA se dovute per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1516/2023 promossa da:
(C.F. ), nonché (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), in proprio e quali C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di (C.F. ), deceduto in data 16/11/2023 ad Persona_1 C.F._4
Alessandria, tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIOVINAZZO VINCENZO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in VIA GHILINI N. 14 15121 ALESSANDRIA, per procura speciale allegata all'atto introduttivo, ex art. 83, 3° co., cpc parte appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, per procura generale rilasciata e registrata il 11 settembre 2020 dinanzi al Dott. Pierluigi Ambrosone - Notaio in Roma - n. Rep. 54368, dall'avv. Patrizia
IS (C.F. dell'Avvocatura interna della stessa con sede in Torino, via Alfieri C.F._5 CP_2
n. 10 parte appellata
e contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
pagina 1 di 16 tempore, difesa ex art. 4 comma III del DM 5/12/2003, pubblicato in GU n. 288 del 12/12/2003, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f.: ), presso la quale è ivi domiciliata in P.IVA_3
Via Arsenale n. 21 parte appellata
OGGETTO: buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni degli appellanti:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e prova, riformare la
Ordinanza del Tribunale di Torino, Sez. I civ., Giudice Dott.ssa R. Olivero (procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G.
10024/2023), in data 9/11/2023 e comunicata in data 10/11/2023, e, in accoglimento della domanda proposta, condannare i Convenuti: al rimborso e alla liquidazione in linea capitale per complessivi € 9.038,00 e interessi dovuti secondo le norme vigenti al netto degli oneri fiscali di legge, a favore dei ricorrenti in ragione delle rispettive ragioni di credito di cui ai
BFP allegati;
e/o al risarcimento del danno, pari al predetto capitale e interessi dovuti secondo le norme vigenti, a favore dei ricorrenti, in ordine alle rispettive ragioni di credito di cui ai BFP allegati, per omessa consegna dei relativi e specifici fogli informativi al momento della sottoscrizione dei BFP e/o per mancata e/o per incompleta informazione quanto ai rendimenti, alle scadenze e ai termini di prescrizione, in violazione degli obblighi di trasparenza e d'informazione; in ogni caso condannare
i Convenuti alla rifusione delle spese di lite, compenso, spese e oneri accessori del doppio grado del giudizio”
Conclusioni dell'appellato Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto dai sigg. , Parte_1
e perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare Persona_1 Parte_2 Parte_3 integralmente l'ordinanza resa dal Tribunale di Torino RG 10024/2023 del 09.11.2023. Nel merito Rigettare le domande formulate nei confronti di in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate, dichiarando CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei Titoli oggetto di causa per le motivazioni infra esposte. Spese per legge”
Conclusioni dell'appellato Controparte_3
“In via preliminare: - dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti con riferimento alla spesa qualità di eredi del Sig. al permanere del difetto di prova sul punto;
In via principale: - rigettarsi l'appello Persona_1 proposto e le domande ivi formulate, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio espresse in corpo
pagina 2 di 16 d'atto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la pronuncia di primo grado ed assolversi la CDP da ogni domanda proposta nei suoi confronti;
- Col favore delle spese processuali di entrambi i gradi”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il fatto
La controversia trae origine dalla richiesta di rimborso di sei buoni fruttiferi postali presentata dai sigg.ri
, e presso l'ufficio postale di Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
ED (AL) nel febbraio 2022. I titoli in questione, emessi tra il 1997 e il 2000, erano stati sottoscritti per un valore complessivo di lire 17.500.000, corrispondenti a euro 9.038,00. Nello specifico si trattava di un buono della serie AF del valore di lire 1.000.000 emesso il 24 marzo 1997, un buono della serie BA del valore di lire 500.000 emesso il 5 gennaio 1998, due buoni della serie CB del valore di lire 500.000 ciascuno emessi il 13 agosto 1999, e due buoni della serie CE del valore rispettivamente di lire 10.000.000 e lire
5.000.000 emessi l'11 novembre 2000.
La richiesta di rimborso venne respinta da e dal Ministero con CP_1 Controparte_4 la motivazione che i titoli risultavano prescritti. Secondo le comunicazioni ricevute dai richiedenti, alcuni buoni erano stati dichiarati esigibili fino al 30 settembre 2021, mentre altri erano considerati prescritti già da data anteriore. I ricorrenti contestarono tale valutazione sostenendo che i buoni fruttiferi postali emessi prima del 27 dicembre 2000 dovessero essere regolati dalla disciplina previgente contenuta nell'articolo 176 del DPR 156/1973, che prevedeva una durata trentennale per i titoli, e che pertanto la prescrizione non fosse ancora maturata.
In via subordinata, i ricorrenti argomentarono che, anche accettando la tesi delle controparti sulla prescrizione, questa non si sarebbe comunque perfezionata al momento della richiesta di rimborso a causa delle disposizioni emergenziali adottate durante la pandemia da COVID-19. Richiamarono in particolare l'articolo 34 del decreto-legge 34/2020, che aveva previsto la possibilità di riscuotere i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo di emergenza entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza, e le successive proroghe di tale stato fino al 31 marzo 2022.
I ricorrenti, in sede precontenziosa, formularono inoltre una domanda risarcitoria alternativa, sostenendo che aveva violato gli obblighi informativi nei loro confronti al momento della sottoscrizione CP_1 dei buoni, omettendo di consegnare i fogli informativi e di fornire adeguate informazioni sulle scadenze e pagina 3 di 16 sui termini di prescrizione dei titoli. Tale inadempimento, secondo la loro ricostruzione, aveva causato la mancata tempestiva riscossione dei buoni e il conseguente danno pari al valore degli stessi.
Il tentativo di mediazione si era rivelato infruttuoso a causa della mancata partecipazione delle controparti, che non avevano addotto alcun giustificato motivo per la loro assenza. I ricorrenti avevano quindi proceduto con l'azione giudiziale, inizialmente proposta dinanzi al Tribunale di Alessandria, che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Torino. Durante il corso del procedimento si era verificato il decesso del sig. il 16 novembre 2023, e i suoi Persona_1 congiunti avevano proseguito il giudizio in qualità di eredi.
2. Lo svolgimento del processo di I grado
Il procedimento di primo grado si era svolto secondo il rito sommario di cognizione ex articolo 702 bis del c.p.c. Dopo la riassunzione della causa dal Tribunale di Alessandria a quello di Torino per ragioni di competenza territoriale (fore erariale), si erano costituite tutte le parti convenute. aveva Controparte_1 contestato integralmente le pretese dei ricorrenti, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali e negando qualsiasi violazione degli obblighi informativi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dalla aveva analogamente Controparte_3 chiesto il rigetto delle domande avversarie, precisando che eventuali carenze informative sarebbero state imputabili unicamente a in quanto soggetto deputato per legge alle attività di collocamento e CP_1 rimborso del risparmio postale.
Il giudizio non aveva comportato l'assunzione di mezzi istruttori, esso sostanzialmente implicando la delibazione di una questione di diritto relativa all'interpretazione della normativa applicabile ai buoni fruttiferi postali e alla disciplina della prescrizione. Le parti avevano depositato le rispettive memorie difensive e il Tribunale aveva trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27 settembre 2023.
3. Decisione impugnata
Il Tribunale di Torino, con ordinanza n. cronol. 5467/2023 del 9 novembre 2023, depositata il 10 novembre 2023, ha rigettato integralmente le domande dei ricorrenti, condannandoli in solido al rimborso delle spese processuali in favore di ciascuna parte resistente nella misura di euro 2.547,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.
La decisione si articola in quattro punti principali. Il primo punto affronta la questione della durata dei buoni fruttiferi postali e della relativa prescrizione. Il Tribunale ha escluso l'applicazione del termine trentennale previsto dall'articolo 176 del DPR 156/1973, rilevando che i buoni oggetto di causa non sono buoni "ordinari" ma buoni "a termine", introdotti e disciplinati da specifici decreti ministeriali che ne pagina 4 di 16 hanno stabilito la durata. In particolare, ha precisato che il buono della serie AF aveva una durata di quattordici anni, quello della serie BA di quattordici anni, quelli della serie CB di undici anni e quelli della serie CE di dieci anni, come risultante dai rispettivi decreti ministeriali istitutivi.
Il giudice ha chiarito che tali decreti ministeriali non hanno modificato la durata di buoni postali fruttiferi
"ordinari", ma hanno istituito nuove e diverse serie di buoni postali fruttiferi "a termine", stabilendone la relativa durata, il che è del tutto legittimo in quanto il potere del Ministero del Tesoro di emettere buoni fruttiferi postali, stabilendone le relative caratteristiche, era espressamente previsto già nel Regio decreto- legge 2106/1924 e nel Regio decreto-legge 775/1940. Quanto al termine di prescrizione, il Tribunale ha rilevato che il decreto ministeriale 19 dicembre 2000 aveva previsto una disciplina più favorevole al risparmiatore rispetto alla disciplina previgente, prevedendo un termine di prescrizione decennale anziché quinquennale, pur individuando un diverso dies a quo per la decorrenza del termine.
Il secondo punto della decisione esamina l'applicabilità delle disposizioni emergenziali legate all'epidemia da
COVID-19. Il Tribunale ha ricostruito l'evoluzione normativa, partendo dall'articolo 34 del decreto-legge
34/2020 che prevedeva l'esigibilità dei buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo di emergenza entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza. Ha quindi analizzato i successivi interventi normativi, rilevando che a partire dal decreto-legge 104/2020 il legislatore ha espressamente ancorato l'efficacia temporale dell'articolo 34 del decreto-legge 34/2020 a specifiche date, rendendo palese la propria intenzione di prorogare l'esigibilità dei buoni fruttiferi entro e non oltre tali date.
Il giudice ha osservato che la mancata menzione dell'articolo 34 del decreto-legge 34/2020 tra i termini prorogati con i decreti-legge 105/2021 e 221/2021 non può che essere intesa nel senso di escludere l'applicabilità di tale norma oltre il 31 luglio 2021. Ha quindi concluso che i buoni fruttiferi postali delle serie AF, CB e CE potevano essere riscossi entro il 30 settembre 2021, mentre il buono della serie BA poteva essere riscosso entro il 5 gennaio 2022, sicché al momento della richiesta di rimborso nel febbraio
2022 tutti i titoli erano irrimediabilmente prescritti.
Il terzo punto della decisione affronta la domanda risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi. Il Tribunale ha osservato che la previsione relativa alla consegna del "foglio informativo analitico" è stata introdotta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, entrato in vigore successivamente rispetto all'emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa. Ha inoltre rilevato che le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi in esame risultano riportate sul retro dei titoli stessi, ove risulta espressamente riportata la dicitura "buono postale fruttifero a termine" e la serie di appartenenza, e nei decreti ministeriali di riferimento pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il che ne garantisce la conoscenza e conoscibilità.
pagina 5 di 16 Il giudice ha quindi escluso qualsiasi inadempimento informativo, ritenendo che i ricorrenti, mediante le indicazioni contenute sul retro dei titoli, erano nelle condizioni di ricondurre i propri titoli nella categoria dei buoni fruttiferi postali "a termine" e di individuare la relativa serie e il decreto ministeriale di riferimento contenente tutte le informazioni inerenti ai buoni. Ha inoltre osservato che le allegazioni dei ricorrenti risultano carenti anche dal punto di vista del danno, non avendo essi provato la sussistenza di un nesso causale immediato e diretto tra la presunta mancanza di informazione e la mancata tempestiva riscossione dei buoni, considerato che gli stessi ricorrenti hanno affermato di aver rinvenuto i buoni solo nel febbraio 2022.
Il quarto punto della decisione riguarda la liquidazione delle spese processuali, che il Tribunale ha fatto seguire alla soccombenza di parte ricorrente ex articolo 91 del c.p.c., liquidandole con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex decreto ministeriale 55/2014 modificato dal decreto ministeriale
147/2022, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta con esclusione della fase istruttoria e di trattazione e riduzione del cinquanta per cento della fase decisionale.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello
Gli appellanti hanno articolato il loro gravame in quattro motivi, contestando integralmente la decisione di primo grado.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla durata dei buoni fruttiferi postali. Gli appellanti sostengono che la questione non attiene all'articolo 173 del DPR 156/1973 in materia di variazione degli interessi, ma all'articolo 176 del medesimo decreto, ratione temporis applicabile al caso di specie per espressa e successiva previsione normativa. Evidenziano che dall'articolo 176 non risulta, a differenza dell'articolo 173, la delega al Ministero per modificare la durata dei buoni fruttiferi postali, sostenendo che la durata trentennale prevista da tale norma per i buoni emessi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 non è stata modificata né limitata.
Gli appellanti argomentano che i decreti ministeriali del 1996, 1997, 1999 e 2000 nel preambolo richiamano il solo articolo 173 del DPR 156/1973, avendo ritenuto l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse, sicché la "durata a termine" deve intendersi riferita solo al periodo di produzione degli interessi e non alla durata trentennale del deposito a risparmio. Sostengono che mentre la modifica del saggio di interesse con atto amministrativo è possibile in quanto espressamente prevista dalla fonte normativa di rango primario, la durata trentennale ex articolo
176 non è stata modificata e risulta confermata dall'articolo 7 del decreto legislativo 284/1999 e dall'articolo 9 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.
pagina 6 di 16 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla scadenza della prescrizione durante lo stato di emergenza COVID-19. Gli appellanti contestano la conclusione del
Tribunale secondo cui i buoni fruttiferi postali si sarebbero prescritti il 30 settembre 2021, sostenendo che l'articolo 34 del decreto-legge 34/2020 prevedeva l'esigibilità dei buoni il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo di emergenza entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza. Argomentano che tale stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 221/2021, con conseguente possibilità di riscossione dei buoni fino al 31 maggio 2022.
Gli appellanti sostengono che l'interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo non consente di limitare la portata generale delle agevolazioni previste, introducendo ingiustificate limitazioni soggettive. Ritengono che la mancata previsione dell'articolo 34 del decreto-legge 34/2020 nell'allegato A richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 221/2021 debba ritenersi frutto di mera dimenticanza, da colmare in via interpretativa e costituzionalmente orientata, attesa l'unicità strutturale e funzionale delle proroghe legali dei termini per far fronte all'emergenza sanitaria. Diversamente opinando, si avrebbe una frammentazione irragionevole dello stato di emergenza con violazione dei principi costituzionali di solidarietà, parità di trattamento e ragionevolezza.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge in ordine all'inadempimento degli obblighi informativi verso i risparmiatori. Gli appellanti sostengono che per nessuno dei rapporti di buoni fruttiferi postali era stato consegnato il relativo specifico foglio informativo al momento della sottoscrizione e che i risparmiatori non erano stati doverosamente informati in ordine alle specifiche date di scadenza dei titoli e ai termini di prescrizione, in violazione degli obblighi di trasparenza e informazione. Contestano
l'argomentazione del Tribunale secondo cui l'apposizione del timbro sul retro dei buoni sarebbe sufficiente per l'adempimento degli obblighi informativi, rilevando peraltro che tale timbro mancava in alcuni dei titoli.
Gli appellanti richiamano il provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 ottobre 2022, che ha comminato a sanzioni per pratiche commerciali scorrette consistenti CP_1 nell'omissione di informazioni essenziali relative al termine di scadenza e di prescrizione dei buoni fruttiferi postali. Sostengono che l'intermediario postale avrebbe dovuto indicare la data di scadenza sul titolo o fornire informazioni chiare al momento della sottoscrizione, al fine di non ingenerare nei risparmiatori un legittimo affidamento riguardo a una diversa durata dell'investimento. Contestano inoltre l'argomentazione del Tribunale sulla mancanza del nesso causale, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il creditore deve solo fornire la prova della fonte del suo diritto, spettando al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
pagina 7 di 16 Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge in punto spese. Gli appellanti sostengono che la controversia presenta i caratteri della peculiarità e della assoluta novità della materia trattata, riconducibile a una situazione di inesistenza di precedenti di legittimità in ordine all'applicazione dell'articolo 176 del DPR 156/1973 e alle disposizioni in materia di proroga dei termini di prescrizione dei buoni fruttiferi postali in ragione dell'emergenza pandemica. Ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c., a fronte di gravi ed eccezionali ragioni ravvisabili nella condizione di emergenza pandemica, nel sistema normativo conseguito, nella natura del rapporto giuridico e nell'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate.
si è costituita contestando integralmente l'appello e chiedendone il rigetto. Nelle sue Controparte_1 difese ha richiamato la disciplina normativa dei buoni postali, evidenziando che il servizio relativo ai buoni fruttiferi postali trovava la sua disciplina nelle norme del DPR 156/1973 e del DPR 256/1989, successivamente abrogate dal decreto legislativo 284/1999, con conseguente applicazione del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 e dei successivi decreti ministeriali. Ha precisato che i buoni fruttiferi postali sono documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del cod. civ. e non hanno natura di titoli di credito, essendo sottratti alla libertà contrattuale dei privati.
Quanto al primo motivo di appello, ha sostenuto che gli appellanti omettono di considerare il CP_1 tenore dell'articolo 171 del DPR 156/1973, che prevede espressamente che tutte le caratteristiche dei titoli,
e dunque anche la durata, siano demandate al regolamento ovvero ai decreti ministeriali di volta in volta emessi. Ha rilevato che dal combinato disposto degli articoli 171 e 173 del DPR 1973 risulta che le caratteristiche dei titoli sono demandate ai decreti ministeriali di riferimento, regolarmente pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, discendendo tale potere da una norma primaria. Ha quindi fornito il calcolo della prescrizione per ciascun buono, evidenziando che tutti i titoli erano prescritti al momento della richiesta di rimborso nel febbraio 2022.
Sul secondo motivo di appello, ha sostenuto che l'ordinanza di primo grado è motivata in CP_1 modo preciso, logico e convincente. Ha rilevato che la mancata menzione dell'articolo 34 del decreto-legge
34/2020 nei successivi provvedimenti è da attribuire alla circostanza che dal 31 luglio 2021 è venuto a mancare il divieto all'isolamento domiciliare, potendo i cittadini riprendere gli spostamenti seppur con i dovuti accorgimenti sanitari. Ha sostenuto che la mancata menzione non è da imputare a mera dimenticanza ma a una volontà precisa del legislatore di evitare di dilatare ingiustificatamente i termini disposti da norme vigenti.
Quanto al terzo motivo, ha evidenziato che all'epoca dell'emissione dei titoli i fogli CP_1 informativi non esistevano e tutte le informazioni erano rinvenibili nei decreti ministeriali di riferimento.
pagina 8 di 16 Ha rilevato che le caratteristiche dei buoni postali fruttiferi risultano riportate sul retro dei titoli stessi e che i buoni fruttiferi postali sono sempre stati nell'esclusiva disponibilità degli appellanti. Ha richiamato la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui la conoscenza del complessivo contenuto del documento
è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'ente.
in rappresentanza del Ministero si è Controparte_3 Controparte_4 costituita sollevando preliminarmente un'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli appellanti con riferimento alla qualità di eredi del sig. per mancanza di prova sul punto. Nel merito Persona_1 ha contestato tutti i motivi di appello, richiamando le difese già svolte nel giudizio di primo grado. Ha precisato il proprio ruolo nel contenzioso, evidenziando che per effetto del decreto ministeriale 5 dicembre
2003 il montante dei buoni fruttiferi postali è stato suddiviso in due distinti blocchi, l'uno rimasto nella titolarità di l'altro passato nella titolarità del Ministero dell'Economia e delle Controparte_3
Finanze, con i buoni oggetto del presente giudizio rientranti in quest'ultimo blocco.
Sul primo motivo di appello, ha sostenuto che i buoni oggetto di causa sono Controparte_3 buoni "a termine" introdotti e disciplinati da specifici decreti ministeriali che ne hanno stabilito la durata, non essendo applicabile l'articolo 176 del DPR 156/1973 che si riferiva ai soli buoni "ordinari" in emissione alla data di entrata in vigore del decreto. Ha fornito la ricostruzione dettagliata della disciplina di ciascuna serie di buoni, evidenziando che la disciplina del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 è oggettivamente più favorevole al risparmiatore rispetto alla disciplina previgente, prevedendo un termine di prescrizione decennale anziché quinquennale.
Sul secondo motivo, ha sostenuto che per effetto dei ripetuti interventi legislativi alcuni dei buoni avrebbero dovuto essere riscossi entro il 30 settembre 2021, mentre il buono della serie BA poteva essere riscosso entro il 5 gennaio 2022, sicché al momento della richiesta di rimborso nel febbraio 2022 tutti i titoli erano irrimediabilmente prescritti. Sul terzo motivo ha evidenziato che la previsione normativa relativa alla consegna del foglio informativo è stata introdotta successivamente all'emissione dei buoni e che le caratteristiche degli stessi risultano riportate sul retro dei titoli e nei decreti ministeriali pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale. Ha precisato che eventuali irregolarità connesse all'attività di collocamento dovrebbero rispondere necessariamente , unico soggetto deputato per legge alle attività di collocamento e CP_1 rimborso del risparmio postale.
5. Tema del contendere
La controversia, come sopra ricordato, verte su questioni di diritto sostanziale che investono la disciplina dei buoni fruttiferi postali emessi negli anni e con particolare riferimento ai profili della CP_5 CP_6 pagina 9 di 16 durata, della prescrizione e degli obblighi informativi. Non risultano controverse le circostanze fattuali relative all'emissione dei buoni nelle date e per gli importi indicati, né la circostanza che la richiesta di rimborso sia stata presentata nel febbraio 2022 e sia stata respinta dalle controparti per intervenuta prescrizione. Parimenti non è controverso che i buoni appartengano alle serie AF, BA, CB e CE, come risultante dalla documentazione prodotta. Non risultano controverse, inoltre, la competenza territoriale, essendo stata definitivamente risolta con la riassunzione della causa dal Tribunale di Alessandria a quello di
Torino (foro erariale), né la rappresentanza processuale delle parti. Non sono oggetto di specifica controversia, infine, i profili relativi alla natura giuridica dei buoni fruttiferi postali come documenti di legittimazione ex articolo 2002 del cod. civ., né quelli relativi alla ripartizione dei ruoli tra i soggetti coinvolti nel sistema del risparmio postale ( MEF, CDP). CP_1
La prima questione controversa attiene alla disciplina normativa applicabile ai buoni fruttiferi postali emessi prima del 27 dicembre 2000. Gli appellanti sostengono che tali buoni sono regolati dall'articolo 176 del
DPR 156/1973, che prevedeva una durata trentennale, e che i decreti ministeriali istitutivi delle singole serie abbiano modificato solo il regime degli interessi e non la durata dei titoli. Le controparti replicano che i buoni oggetto di causa sono buoni "a termine" disciplinati da specifici decreti ministeriali che ne hanno legittimamente stabilito la durata, non trovando applicazione la disciplina generale dell'articolo 176 che si riferiva ai soli buoni "ordinari".
La seconda questione controversa riguarda l'interpretazione delle disposizioni emergenziali adottate durante la pandemia da COVID-19 e la loro applicabilità ai buoni fruttiferi postali. Gli appellanti sostengono che l'articolo 34 del decreto-legge 34/2020, che prevedeva l'esigibilità dei buoni il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo di emergenza entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza, debba essere interpretato in modo da estendere tale beneficio fino al 31 maggio 2022, considerando che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022. Le controparti replicano che la mancata menzione dell'articolo 34 nei decreti-legge 105/2021 e 221/2021 deve essere intesa nel senso di escludere l'applicabilità di tale norma oltre il 31 luglio 2021, non potendosi invocare una presunta dimenticanza del legislatore.
La terza questione controversa concerne la sussistenza di obblighi informativi in capo a al CP_1 momento della sottoscrizione dei buoni e le conseguenze del loro eventuale inadempimento. Gli appellanti sostengono che avrebbe dovuto consegnare specifici fogli informativi e fornire adeguate CP_1 informazioni sulle scadenze e sui termini di prescrizione, e che l'omesso adempimento di tali obblighi abbia causato la mancata tempestiva riscossione dei buoni. Le controparti replicano che all'epoca dell'emissione dei titoli non esisteva l'obbligo di consegnare fogli informativi, che le caratteristiche dei buoni risultavano pagina 10 di 16 dal retro dei titoli e dai decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, e che comunque manca il nesso causale tra la presunta carenza informativa e il danno lamentato.
Una questione preliminare sollevata da riguarda la legittimazione attiva degli Controparte_3 appellanti in qualità di eredi del sig. deceduto dopo la pronuncia di primo grado. Gli Persona_1 appellanti sostengono che la proposizione dell'atto di appello presuppone l'accettazione dell'eredità e che la documentazione prodotta dimostra la loro qualità di eredi, mentre la controparte eccepisce il difetto di prova della qualità ereditaria.
Il tema delle spese processuali, pur oggetto di specifico motivo di appello, presenta carattere accessorio rispetto alle questioni sostanziali sopra ricapitolate e attiene alla valutazione della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che giustificherebbero la compensazione anziché la condanna della parte soccombente.
6. Ragioni della decisione
6.1 Sulla legittimazione attiva degli eredi.
In via preliminare, va esaminata la questione della legittimazione attiva dei sigg. , Parte_1 [...]
e odierni appellanti, quali eredi del defunto titolare Parte_2 Parte_3 Persona_1 originario di alcuni dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa.
ha sollevato eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva, eccependo il Controparte_3 permanere del difetto di prova della qualità ereditaria. Tuttavia, dalla documentazione prodotta (certificato di morte, estratti degli atti di matrimonio e di nascita) risulta che gli appellanti sono rispettivamente coniuge e figli del de cuius. Costituisce jus receptum che la costituzione in giudizio dell'erede chiamato nel processo, accompagnata dallo svolgimento di difese riconducibili alla posizione del defunto, costituisce comportamento processuale idoneo a integrare accettazione tacita dell'eredità.
Nel caso di specie, la proposizione dell'atto di appello da parte dei congiunti del defunto, unitamente alla produzione della documentazione attestante i rapporti familiari, integra accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di attività che travalica il mantenimento dello stato di fatto esistente all'apertura della successione. La loro legittimazione processuale deve pertanto ritenersi sussistente ai sensi degli artt. 110 e
111 c.p.c.
6.2 Sul primo motivo di appello: violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla durata dei buoni fruttiferi postali
Il primo motivo di appello risulta manifestamente infondato e deve essere rigettato. Gli appellanti sostengono erroneamente che i buoni fruttiferi postali emessi prima del 27 dicembre 2000 debbano essere pagina 11 di 16 regolati dall'articolo 176 del DPR 156/1973, che prevedeva una durata trentennale, e che i decreti ministeriali istitutivi delle singole serie abbiano modificato solo il regime degli interessi senza incidere sulla durata dei titoli.
Tale argomentazione si fonda su una lettura parziale e distorta del quadro normativo di riferimento. Come correttamente rilevato dal Tribunale di primo grado, i buoni oggetto di causa non sono buoni "ordinari" ma buoni "a termine", introdotti e disciplinati da specifici decreti ministeriali che ne hanno legittimamente stabilito la durata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo inequivocabile che i buoni postali fruttiferi costituiscono meri titoli di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del cod. civ., privi dei requisiti di letteralità e astrattezza propri dei titoli di credito.
Come chiarito dalla Cassazione Sezioni Unite n. 3963/2019, "i buoni postali fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cod. civ.", sicché la loro disciplina è contenuta non solo nel contratto tra e CP_1 il sottoscrittore, ma anche nelle norme dei decreti ministeriali che di volta in volta vengono emessi. I diritti spettanti ai titolari sono disciplinati dai decreti ministeriali, "che sono idonei, per giurisprudenza costante, ad integrare ab externo il contenuto degli stessi titoli, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ.". Il principio è consolidato e anche di recente ribadito: "i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c." (Cass. civ. ord. 33631 del 20 dicembre 2024)
Il potere del Ministero del Tesoro di emettere buoni fruttiferi postali stabilendone le relative caratteristiche, inclusa la durata, trova fondamento normativo nell'articolo 173 del DPR 156/1973, come modificato dal decreto-legge 460/1974. Tale norma, di rango primario, legittima l'emanazione di decreti ministeriali che disciplinano integralmente le caratteristiche dei buoni, non limitandosi ai soli aspetti relativi agli interessi.
I buoni oggetto di causa appartengono rispettivamente alle serie AF, BA, CB e CE, ciascuna istituita da specifici decreti ministeriali che ne hanno determinato la durata: quattordici anni per le serie AF e BA, undici anni per la serie CB, dieci anni per la serie CE. Tali decreti non hanno modificato la durata di buoni
"ordinari" preesistenti, ma hanno istituito nuove e diverse tipologie di buoni "a termine", il che è del tutto legittimo nell'ambito del potere regolamentare attribuito al Ministero.
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza consolidata di questa Corte d'Appello che, con sentenza n. 577/2023 (pres. Maccarrone, rel. Bonaudi), aveva già chiarito che i buoni fruttiferi postali sono soggetti alla disciplina dettata dai decreti ministeriali che ne stabiliscono le caratteristiche, ivi compresa la durata, in applicazione del principio per cui è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei Buoni pagina 12 di 16 il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore del da un lato, e il Controparte_7 CP_8 collocatore dall'altro, e comporta, semmai, il prevalere delle disposizioni normative sulle (eventuali) CP_1 diverse indicazioni letterali contenute nei stessi, secondo un meccanismo di integrazione del CP_9 contenuto dell'obbligazione stabilito dagli artt. 1339 e 1374 cod. civ. In tale traiettoria e preso atto dell'orientamento della Cassazione (ordinanze gemelle nn. 4384/2022, 4751/2022, 4748/2022 e
4763/2022) è da ritenersi definitivamente chiarito che i buoni a termine siano integralmente disciplinati dai rispettivi decreti ministeriali istitutivi, senza possibilità di applicazione analogica della disciplina generale prevista per i buoni ordinari.
6.3 Sul secondo motivo di appello: violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla normativa emergenziale COVID-19
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. Gli appellanti sostengono che l'articolo 34 del decreto- legge 34/2020 deve essere interpretato in modo da estendere il beneficio della proroga fino al 31 maggio
2022, considerando che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022.
L'ordinanza di primo grado ha correttamente ricostruito l'evoluzione normativa della disciplina emergenziale. L'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 34/2020 prevedeva che "i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza".
Tuttavia, a partire dal decreto-legge 104/2020, il legislatore ha espressamente ancorato l'efficacia temporale dell'articolo 34 a specifiche date, rendendo palese la propria intenzione di limitare temporalmente l'applicabilità della norma. La Cassazione civile con ordinanza n. 23006 del 28 luglio 2023 ha chiarito che il regime della prescrizione è stato modificato dall'articolo 8 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, che ha innovato sia la durata del termine prescrizionale sia la sua decorrenza.
La mancata menzione dell'articolo 34 del decreto-legge 34/2020 tra i termini prorogati dai decreti-legge
105/2021 e 221/2021 non può essere interpretata come "mera dimenticanza" del legislatore, come sostengono gli appellanti. Al contrario, tale omissione deve essere intesa nel senso di escludere l'applicabilità della norma oltre il 31 luglio 2021, termine indicato nel decreto-legge 52/2021; ne segue che la proroga dei termini di prescrizione introdotta dall'art. 34 comma 3 del D.L. 34/2020 per i buoni il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo emergenziale deve essere interpretata restrittivamente, ritenendo che la mancata menzione dell'articolo nel D.L. 221/21 di proroga dell'emergenza escluda l'applicabilità del comma 3 al periodo successivo al 31 luglio 2021.
pagina 13 di 16 Conseguentemente, i buoni delle serie AF, CB e CE potevano essere riscossi entro il 30 settembre 2021, mentre il buono della serie BA poteva essere riscosso entro il 5 gennaio 2022. Al momento della richiesta di rimborso nel febbraio 2022, tutti i titoli erano irrimediabilmente prescritti.
6.4 Sul terzo motivo di appello: violazione e falsa applicazione di legge in ordine agli obblighi informativi
Il terzo motivo di appello è altrettanto infondato. Gli appellanti sostengono che avrebbe CP_1 violato gli obblighi informativi nei loro confronti, omettendo di consegnare specifici fogli informativi e di fornire adeguate informazioni sulle scadenze e sui termini di prescrizione dei titoli.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo definitivo che la natura giuridica dei buoni postali fruttiferi come titoli di legittimazione comporta che la conoscenza del complessivo contenuto del documento sia affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato.
La Cassazione civile, con ordinanza n. 21905 del 30 luglio 2025, ha affermato che "deve escludersi la sussistenza di obblighi informativi ulteriori a carico di che non vengano puntualmente assolti attraverso la pubblicazione in CP_1
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo dei titoli stessi, atteso che l'effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali relative ai buoni fruttiferi postali si realizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti emessi in materia" (in termini SU 3963/2019, Cass. 9202/2025, Cass. 19197/2023).
La previsione relativa alla consegna del "foglio informativo analitico" è stata introdotta dall'articolo 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, entrato in vigore successivamente rispetto all'emissione dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa. Pertanto, tale obbligo non era applicabile ratione temporis al momento della sottoscrizione dei titoli.
Inoltre, le caratteristiche dei buoni risultano chiaramente riportate sul retro dei titoli stessi, ove è espressamente indicata la dicitura "buono postale fruttifero a termine" e la serie di appartenenza, elementi che consentivano ai sottoscrittori di individuare la relativa disciplina mediante consultazione dei decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
L'impossibilità di far valere il diritto, cui l'articolo 2935 del cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo (Cass. nn. 13343 del 2022, 2126/2014, 3584/2012), non già l'ignoranza o l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo.
pagina 14 di 16 La distinzione temporale conseguente alla data di emissione dei buoni assume particolare rilievo alla luce della giurisprudenza di questa Corte d'Appello che, con sentenza n. 392/2025 (pres. Ratti, est. Orlando), aveva riconosciuto la sussistenza di obblighi informativi specifici in capo a per un buono CP_1 fruttifero postale della serie AA2 emesso nel 2001, osservando che 'l'obbligo è espressamente previsto dal D.M.
19.12.2000 all'art. 3' e che 'per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento'.
Tuttavia, nel caso di specie la fattispecie è sostanzialmente diversa. I buoni oggetto di causa sono stati emessi tra il 1997 e il 2000, quindi anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 19 dicembre
2000 che ha introdotto per la prima volta l'obbligo specifico di consegna del foglio informativo di cui all'articolo 3. Come correttamente osservato dal Tribunale di primo grado, 'la previsione relativa alla consegna del foglio informativo analitico è stata introdotta dall'art. 3 Dm 19/12/2000, entrato in vigore successivamente rispetto all'emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa'.
Ne deriva che, mentre per i buoni emessi dopo il 27 dicembre 2000 sussistono specifici obblighi informativi normativamente tipizzati, per i buoni emessi anteriormente a tale data l'obbligo informativo si esaurisce nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali istitutivi delle rispettive serie, secondo il principio consolidato per cui la conoscenza del complessivo contenuto del documento è affidata dal legislatore alla pubblicazione normativa, senza ulteriori oneri a carico dell'intermediario.
6.5 Sul quarto motivo di appello: violazione e falsa applicazione di legge in punto spese
Il quarto motivo di appello è infondato. Gli appellanti sostengono che la controversia presenterebbe caratteri di peculiarità e novità tali da giustificare la compensazione delle spese processuali anziché la condanna della parte soccombente.
Tuttavia, le questioni oggetto del presente giudizio non presentano profili di eccezionale novità o complessità tali da giustificare una deroga al principio generale della soccombenza di cui all'articolo 91 del c.p.c. La disciplina dei buoni fruttiferi postali e la relativa prescrizione sono state oggetto di numerosi interventi della giurisprudenza di legittimità, che ha fornito principi consolidati e chiari, talché non sussistono più – quanto meno con riguardo ai profili oggetto della res litigiosa in esame – incertezze interpretative che possano giustificare una valutazione equitativa della ripartizione delle spese processuali.
6.6 Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene corretta la declaratoria di intervenuta prescrizione pronunciata dal giudice di primo grado, essendo i buoni in oggetto soggetti alla disciplina del
D.M. 19 dicembre 2000, art. 8, e non potendosi estendere oltre il 31 luglio 2021 – 30 settembre 2021 gli pagina 15 di 16 effetti sospensivi dell'art. 34 D.L. 34/2020, non sussistendo i presupposti per la postulata responsabilità risarcitoria/indennitaria per violazione di obblighi informativi, ratione temporis non configurabili, né speciali ragioni per la compensazione delle spese di lite
La soccombenza degli appellanti comporta la loro condanna al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore delle parti appellate, liquidate come in dispositivo, in punto compenso secondo i parametri di legge, a valore medio (arrotondato per comodità di calcolo) del pertinente scaglione tariffario, considerate le sole fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, decisoria), nonché accessori dovuti per legge.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, a rimborsare a ciascuna delle parti appellate le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4000,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario 15%, in favore di ciascuna delle appellate, nonché CPA ed IVA se dovute per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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