Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 22081 del 13https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. lav., 13/10/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 13/10/2020), n.22081 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. GHINOY Paola – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 11851-2016 proposto da: MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; – ricorrente – e contro P.M.R.; – intimata – avverso …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2025, n. 34713Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34713 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 30/12/2025 Civile della S.C. ha rimesso gli atti alla Prima Presidente. Ha motivato la rimessione argomentando sulla non condivisibilità dell'approdo esegetico al quale erano pervenute precedenti decisioni della Corte di legittimità (a partire da Cass. n. 11181 del 2022, seguita da numerose altre conformi) che avevano escluso che la previsione di cui all'art. 2 , comma 105 della legge n. 244 del 2007, di estensione alle vittime del dovere e familiari superstiti dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 dell'art. …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni di carattere finanziario
- Art. 1. (Risultati differenziali) 1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonche' degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificato dall' articolo 2, commi 13 , 14 , 15 , 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208 , ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001.
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e lire 6.029 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziere e' determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all' articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonche' dalla presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamita' naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 2001 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . - Capo II : Disposizioni per la riduzione del carico fiscale delle famiglie