Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 ottobre 2025 |
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- 3. Rettifica del valore di vendita immobiliare: i più recenti motivi di illegittimitàAvv. Davide Longo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. Illegittimità per mancata valutazione dello stato di degrado e dei costi di ristrutturazione – 2. Inattendibilità del metodo comparativo e dei coefficienti matematici – 3. L'importanza del valore d'asta e dell'alea estimativa – 4. Il termine decadenziale triennale ex art. 76 d.P.R. 131/1986 nel recupero delle agevolazioni fiscali – 5. Difetto di motivazione e contraddittorietà dell'atto – 6. Violazione del contraddittorio preventivo e vizi di notifica – 7. Considerazioni conclusive Premessa Come è noto, l'avviso di rettifica e liquidazione è l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate contesta il valore di un immobile dichiarato in un atto di compravendita, ritenendolo …
Leggi di più… - 4. Giornalista Con Debiti Contributivi Con Inpgi: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 19 agosto 2025
Sei un giornalista e hai debiti contributivi con l'INPGI che non riesci più a pagare? L'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) richiede agli iscritti il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Il mancato pagamento può far lievitare il debito per via di interessi e sanzioni, portando a cartelle esattoriali, pignoramenti e altre azioni esecutive. Conoscere i tuoi diritti e le strategie legali è fondamentale per evitare conseguenze gravi. Quando un giornalista può accumulare debiti con l'INPGI – Quando non versa i contributi minimi obbligatori per difficoltà economiche o periodi di inattività – Quando interrompe l'attività giornalistica senza …
Leggi di più… - 5. Cerca nei titolihttps://www.eius.it/articoli/
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2025, n. 34713Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34713 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 30/12/2025 Civile della S.C. ha rimesso gli atti alla Prima Presidente. Ha motivato la rimessione argomentando sulla non condivisibilità dell'approdo esegetico al quale erano pervenute precedenti decisioni della Corte di legittimità (a partire da Cass. n. 11181 del 2022, seguita da numerose altre conformi) che avevano escluso che la previsione di cui all'art. 2 , comma 105 della legge n. 244 del 2007, di estensione alle vittime del dovere e familiari superstiti dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 dell'art. …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/12/2025, n. 34198Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 34198 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 26/12/2025 Civile della S.C. ha rimesso gli atti alla Prima Presidente. Ha motivato la rimessione argomentando sulla non condivisibilità dell'approdo esegetico al quale erano pervenute precedenti decisioni della Corte di legittimità (concernenti il tema, analogo a quello in oggetto, del diritto dei figli superstiti non a carico della vittima del dovere al beneficio – fra gli altri- dell'assegno vitalizio ex art- 2 della legge n. 407 del 1998 di cui all'art. , fra l'altro ) le quali, a partire da Cass. n. 11181 del 2022, seguita da numerose altre conformi, avevano escluso …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2026, n. 12155Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 24515-2018 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore Centrale Entrate e Recupero Crediti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO; - ricorrente – contro HIPPOGROUP CESENATE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato FA PATTI; Civile …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/06/2024, n. 16125Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 16125 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 11/06/2024 ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per l'esame del primo motivo avente ad oggetto la questione di giurisdizione. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria. Con ordinanza interlocutoria di data 30 giugno 2022 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della relazione di approfondimento dell'Ufficio del Massimario richiesta con ordinanza interlocutoria n. 13596 del 2022. E' stata presentata nuova memoria dalla ricorrente. Infine, con ordinanza interlocutoria di data 15 …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2023, n. 34452Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28071/2019 R.G. proposto da: NE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti e giusta nomina del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 26.10.2021 nel proc. pen. n.r.g. 7355 del 2015, dall'Avv. ES AL ([...]), nonché dall'Avv. IA Dell'Aquila ([...]), giusta atto di nomina di nuovo difensore, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Tommaso Oggetto: Crediti d'imposta– “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” – Distinzione – Accertamento tributario - Sanzioni Civile Sent. Sez. U Num. 34452 Anno 2023 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: FUOCHI TINARELLI …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni di carattere finanziario
- Art. 1. (Risultati differenziali) 1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonche' degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come modificato dall' articolo 2, commi 13 , 14 , 15 , 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208 , ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001.
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e lire 6.029 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziere e' determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all' articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonche' dalla presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamita' naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 2001 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 . - Capo II : Disposizioni per la riduzione del carico fiscale delle famiglie