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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 10435/2024; promossa da: , nata a [...] il Parte_1
12.06.1965, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carola Pipitone ed Eugenio Pollastro;
Contro
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.5.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 30.12.2022 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo, si opponeva;
l' si CP_1 costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda deve essere accolta nei limiti di una diversa decorrenza. Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo.
Essi determinano necessità di assistenza continua dal 1 ottobre 2024.
Le conclusioni del CTU nominato nella fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni della perizianda risultano valutabili come più gravi, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va quindi accolta nei termini suddetti e il convenuto CP_1 condannato all'erogazione del' indennità di accompagnamento ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Atteso lo spostamento della decorrenza della prestazione le spese si compensano per la metà e seguono la soccombenza per il residuo e si liquidano come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
- Dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti dell , CP_1 all'erogazione della indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° ottobre 2024;
- Condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, CP_1 oltre il pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- Condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida CP_1 in € 1.314,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione, e compensa tra le parti il residuo .
Così deciso in data 11/7/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 10435/2024; promossa da: , nata a [...] il Parte_1
12.06.1965, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carola Pipitone ed Eugenio Pollastro;
Contro
, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.5.2024 l'istante di cui in epigrafe esponeva che in data 30.12.2022 aveva presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che era stata espletata CTU medico legale, che alle risultanze di tale accertamento, negativo, si opponeva;
l' si CP_1 costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda deve essere accolta nei limiti di una diversa decorrenza. Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di opposizione ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno quindi rilevato situazione di maggiore gravità rispetto alla perizia disposta in sede di accertamento tecnico preventivo.
Essi determinano necessità di assistenza continua dal 1 ottobre 2024.
Le conclusioni del CTU nominato nella fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, e dato che le condizioni della perizianda risultano valutabili come più gravi, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
La domanda va quindi accolta nei termini suddetti e il convenuto CP_1 condannato all'erogazione del' indennità di accompagnamento ed al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, spettano altresì i soli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, per i ratei maturati dopo tale termine, dalla scadenza di ciascun rateo.
Atteso lo spostamento della decorrenza della prestazione le spese si compensano per la metà e seguono la soccombenza per il residuo e si liquidano come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
- Dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti dell , CP_1 all'erogazione della indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° ottobre 2024;
- Condanna l' al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti, CP_1 oltre il pagamento degli interessi legali ai sensi di cui in motivazione;
- Condanna l' alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida CP_1 in € 1.314,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione, e compensa tra le parti il residuo .
Così deciso in data 11/7/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio