Articolo 4 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 settembre 1984
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Versione
20 luglio 1993
Art. 4. (Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'istituto) 1. I lavoratori marittimi, gia' iscritti alla Gestione marittimi o alla Cassa speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1 gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall'Istituto.
2. Dalla stessa data sono altresi' iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in particolare:
a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati; ((2)) b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria;
c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione ;
d) i civili imbarcati su navi militari, in qualita' di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90 ;
e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90 ;
f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall' articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368 , e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447 ;
g) le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;
h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;
i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all' articolo 58, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658 . ((2)) 3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresi', alle assicurazioni indicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell' articolo 96 del codice della navigazione .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 , ha disposto che: " L'espressione "equipaggio", di cui all' articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413 , e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime".
Entrata in vigore il 20 luglio 1993
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