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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 18590/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott.ssa Luigia Stravino, viste le note scritte depositate da parte opposta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel giudizio n. 18590/2023 R.G.
Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA (C.F./P.I. ), con sede legale alla via Toledo 265, 80134, Parte_1 P.IVA_1
Napoli (NA), in persona dell'Amministratore p.t., sig. (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, C.F._1 dall'Avv. Carla Maruzzelli (C.F. e dall'Avv. Daniela C.F._2
Bergameo (C.F. ) e presso il loro studio domiciliata in C.F._3
Napoli, alla Galleria Umberto I n. 83 Attrice - Opponente CONTRO (P.IVA ), con sede alla via E. Gianturco n. 66, Napoli (NA), CP_2 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., sig. ), Controparte_3 CodiceFiscale_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Maione (C.F.: ), C.F._5 con studio alla via Stazio n. 3, Napoli (NA) ed ivi elettivamente domiciliata
Convenuta-opposta pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti Con le note scritte depositate il difensore di parte opposta si richiamava ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'opponente, con atto di citazione notificato in data 11/09/2023, Parte_1 impugnava il decreto ingiuntivo n. 4351/2023, notificatole il 3-7-2023, con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 9760,00, oltre interessi e spese, su ricorso promosso dalla CP_2
Quest'ultima, con ricorso n. r.g.n. 13562/2023, deduceva di essere creditrice nei confronti della in forza di due contratti, aventi ad oggetto servizi Parte_1 pubblicitari (cfr. contratti allegati nella fase monitoria), per le prestazioni indicate nelle fatture elettroniche allegate al fascicolo monitorio (n. 251/2019 del 18.09.2019 per € 1.220,00; n. 283/2019 del 12.11.2019 per € 1.220,00; n. 319/2019 del 17/12/2019 per € 2.440,00; n. 39/2020 del 22.01.2020 per € 1.220,00; n. 58/2020 del 29.05.2020 per € 1.220,00; n. 139/2020 del 14.09.2020 per € 1.220,00; n. 170/2020 del 14.12.2020 per € 1.200,00) e per un importo complessivo pari ad
€ 9.760,00. L'istante deduceva che, nonostante i reiterati solleciti, la debitrice era rimasta inadempiente al proprio obbligo di corrispondere la somma dovuta e questa A.G. ritenendo, allo stato degli atti, fondato il ricorso, emetteva il richiesto decreto ingiuntivo n. 4351/2023, ai sensi degli artt. 633 e ss.
Avverso il provvedimento monitorio de quo proponeva, dunque, opposizione la evidenziando l'infondatezza della pretesa creditoria azionata e la non Parte_1 imputabilità dell'inadempimento giustificato dall'emergenza Covid, la quale avrebbe reso inutili o impossibili le prestazioni di promozione dedotte nel regolamento contrattuale;
l'attrice, eccepiva, altresì, l'incompetenza per valore di questo Tribunale in favore del Giudice di Pace e chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo.
In data 12.11.24, con comparsa di risposta, l'opposta si costituiva e, in via preliminare, persisteva nel sostenere la competenza del giudice adito. Nel merito, inoltre, argomentava circa la fondatezza delle proprie ragioni creditorie osservando di avere esattamente adempiuto le prestazioni pattuite, nonostante l'emergenza Covid, e rilevando, in particolare, che le uscite previste per marzo/aprile 2020 e luglio/agosto 2020 sono state tutte recuperate, proprio per venire incontro alle esigenze dei vari clienti, nei mesi di settembre/ottobre e pagina 2 di 9 novembre/dicembre 2020 come si evince dalla documentazione versata in atti (…) analogamente dicasi per l'evento Christmas Party 2019 che veniva regolarmente svolto, come si evince dai rilievi fotografici versati in atti e rinvenibili nella testata bimestrale successiva all'evento (cfr. comparsa di risposta, pp. 8-9).
A suffragio della fondatezza del proprio credito la convenuta opposta produceva i dedotti contratti relativi a servizi pubblicitari e, oltre ad allegare l'inadempimento di controparte, allegava anche copia della pubblicità effettuata sulla rivista I'M Magazine, la fatturazione elettronica relativa alle prestazioni effettuate, copia dei plurimi solleciti inviati, via PEC, ai fini della costituzione della messa in mora (cfr. allegati alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte opposta). Evidenziava, inoltre, l'omissione da parte dell'opponente di una contestazione specifica sia relativamente all'esistenza dei contratti oggetto di giudizio sia relativamente all'esatto adempimento delle prestazioni pattuite. In conclusione, richiedeva una condanna dell'opponente, ex art. 96 c.p.c, al pagamento in favore dell'opposta di un importo a titolo di risarcimento danno, per lite temeraria, da liquidarsi secondo equità, evidenziando l'utilizzo dilatorio dell'opposizione. Sul punto, in particolare, a sostegno della dedotta abusività delle condotte processuali di controparte, proponeva il breve excursus temporale che segue:
1. 30/06/2023 emissione decreto ingiuntivo;
2. 03/07/2023 notificazione del provvedimento monitorio;
3. 11/09/2023 notifica, avvenuta a mezzo pec, dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
4. 27/01/2025 data di fissazione dell'udienza riportata in citazione, ovvero oltre un anno rispetto al dovuto e congruo termine fissato dall'art. 163 bis c.p.c.
L'omissione di specifiche contestazioni da parte dell'opponente, inoltre, veniva messa in evidenza dall'opposta anche in sede di memorie, ex art. 171-ter c.p.c., nelle quali osservava che “l'opponente non ha disconosciuto i contratti posti a fondamento del rapporto, né le fatture oggetto della pretesa portata dal decreto ingiuntivo, bensì si limita a riferire che la prestazione non è stata svolta a causa della pandemia…” (cfr. memoria ex art. 171-ter, n.1, c.p.c., p. 1, in fascicolo di parte convenuta) e persisteva durante tutta la durata del processo non avendo l'attrice depositato alcuna memoria ex art 171 ter c.p.c. e avendo, così, di fatto, rinunciato a provare i fatti contrari a quanto dedotto dalla convenuta opposta.
Questo Tribunale, con ordinanza depositata il 27/1/2025, dichiarando la propria competenza, ai sensi dei co. 1 e 2 dell'art. 10 c.p.c., - in considerazione pagina 3 di 9 del fatto che, nel caso di specie, il valore della controversia deve essere determinato tenendo conto della somma richiesta a titolo di capitale nonché degli interessi, ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n.231/2002, scaduti anteriormente alla proposizione del ricorso, laddove questi ultimi sono stati oggetto di specifica domanda nel ricorso monitorio -, riteneva la causa matura per la decisione. Fissava, dunque, l'udienza del 20/2/2025, per la discussione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., e, a tal fine, assegnava alle parti il termine per il deposito delle note.
Tanto premesso, si osserva quanto segue. Innanzitutto, va, in questa sede, ribadito il contenuto dell'ordinanza del 27-1- 2024, con la questo Giudicante ha respinto l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale, sollevata dall'opponente, per le motivazioni ivi esposte (il valore della controversia deve essere determinato tenendo conto della somma richiesta a titolo di capitale nonché degli interessi, ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n.231/2002, scaduti anteriormente alla proposizione del ricorso, interessi che sono stati oggetto di specifica domanda nel ricorso monitorio).
Ciò posto, quanto alla prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria essa grava, in ossequio all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, sulla convenuta opposta, mentre sull'attrice opponente è posto l'onere di offrire prova dei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della stessa pretesa.
Giova, infatti, ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. sent. n. 2421 del 3.2.2006).
In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine pagina 4 di 9 processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Cass. sent. n. 8718 del 27.6.2000).
Ebbene, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento) (cfr. Sez. Un. sent. n. 13533 del 30.10.2001).
A ciò va aggiunto che in base a quanto disposto dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, al fine di assicurare il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio, impedendo che una parte possa subire una decisione basata su fatti ad essa sconosciuti ed in relazione ai quali non si sia potuta difendere. A seguito della novella introdotta con la L. n. 69 del 2009, invero, si è formalizzato nel nuovo testo dell'art. 115 c.p.c. il cd. principio di non contestazione che ha equiparato la mancata contestazione di fatti giuridicamente rilevanti dalla parte costituita alla compiuta prova di quei fatti ai fini della decisione (cfr., ex multis, Tribunale Napoli, Sez. VI, 19/05/2020, n. 3531).
Nel caso di specie, la convenuta opposta, a sostegno delle proprie ragioni, adempiva al proprio onere di produzione dei contratti, relativi a servizi pubblicitari, dedotti in giudizio, nonché delle fatture elettroniche relative alle prestazioni effettuate e, oltre ad allegare l'inadempimento, provvedendo, alla produzione dei plurimi solleciti inviati, via PEC, alla controparte ai fini della costituzione della messa in mora, provvedeva altresì all'allegazione di documentazione comprovante il proprio adempimento (copia della pubblicità effettuata sulla rivista I'M Magazine, cfr. allegati alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte opposta). pagina 5 di 9 Dall'altro lato, invece, l'attrice opponente, dopo essersi costituita, introducendo il giudizio, mediante il deposito dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ometteva di assolvere ai propri oneri assertivi e probatori.
In considerazione dell'assenza, quindi, di specifiche contestazioni circa i fatti dedotti ed allegati dalla convenuta opposta, la prova circa la fondatezza della pretesa creditoria, azionata con il giudizio monitorio, deve considerarsi raggiunta.
In ragione di quanto sin qui ricostruito, dunque l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 4351/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori medi per le fasi di studio e introduttiva, nel valore minimo per la fase istruttoria-trattazione, esauritasi nel deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., e nel valore minimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, con attribuzione al procuratore antistatario.
Va, infine, respinta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art. 96, co. 1, c.p.c., avanzata dall'opposta.
Da un lato, invero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta ha diritto anche all'accoglimento della domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. formulata, qualora la genericità del contenuto dell'opposizione, le prove documentali dimesse dall'opposta sin dalla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e la condotta processuale complessiva tenuta dall'opponente denotino l'assoluta mala fede della parte opponente, la quale, ben conscia della propria debenza, abbia proposto l'opposizione soltanto per procrastinare il termine dell'esecuzione (cfr. Tribunale Arezzo, 11/09/2018, n.851).
Dall'altro lato, tuttavia, è altresì vero che l'art. 96, co. 1, configura un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana ex art 2043 c.c. Non costituendo, dunque, né una pena pecuniaria né un danno punitivo, essa, restando connotata dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto, senza assumere, invece, carattere sanzionatorio o afflittivo, non può essere disancorata da qualsiasi esigenza probatoria (cfr. Cass. 17902/ 2010). pagina 6 di 9 In tema di richiesta ex art. 96 c.p.c., perciò, si richiama il principio di diritto, secondo cui l'attore che agisce per il risarcimento del danno ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno;
dunque in cosa sia consistito il pregiudizio (patrimoniale e non) ed i criteri di calcolo da seguire per la relativa quantificazione. Da ciò discende che una richiesta di risarcimento come quella contenuta nella comparsa di risposta, depositata dall'opposta, quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere. (in questo senso, v. Tribunale Torre Annunziata sez. II, 10/04/2024, n.1064)
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, la stessa non può essere, quindi, accolta per la sua estrema genericità, non avendo l'istante minimamente assolto l'onere di allegazione e prova del pregiudizio che assume di aver sofferto a causa dell' iniziativa giudiziale ex adverso intrapresa. In proposito, occorre tener presente che la facoltà concessa al giudice dall'art. 96 c.p.c., comma 1, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo (Cassazione civile sez. II, 15/12/2023, n.35188).
Nel caso di specie, invece, viene in rilievo la previsione contenuta nello stesso art. 96 c.p.c., comma 3, essendo questa applicabile ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, come disposto dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1.
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., infatti, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi pagina 7 di 9 prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (cfr. Corte appello Catanzaro sez. III, 11/01/2024, n.40).
Più specificatamente, sui presupposti della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la legge richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/09/2021, n.26545)
Nel caso soggetto al vaglio di questo Tribunale, l'utilizzo strumentale e dilatorio dello strumento processuale si appalesa non solo per la genericità delle eccezioni sollevate dall'attrice opponente nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e per l'omesso deposito di ogni memoria difensiva, ex art. 171-ter c.p.c. La pretestuosità dell'opposizione - ed il fine palesemente dilatorio della stessa – appare, invero, dimostrata anche dalla fissazione della prima udienza a considerevole distanza di tempo dalla notifica dell'atto (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 11/03/2016, n.3214). A ben vedere, infatti, la data fissata in citazione per la prima udienza esubera di oltre un anno il termine di cui all'art. 163-bis c.p.c. Appare, dunque, legittima la condanna dell'opponente al pagamento, in favore della opposta, di una somma, che può essere equitativamente determinata nella misura di un quarto dell'importo liquidato a titolo di compensi professionali. Inoltre, stante il disposto dell'art.96 comma 4 cpc, la opponente va, altresì, condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di euro 500,00. pagina 8 di 9
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4351/2023 del Tribunale di Napoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente a rifondere in favore di parte opposta le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
-respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 co. 1 cpc, avanzata dalla opposta;
-condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento in favore Parte_1 della della ulteriore somma di € 846,75 per le causali indicate in CP_2 motivazione;
-condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, ex art.96, comma 4, cpc. Napoli, 21-2-2025 Il Giudice (dott.ssa Luigia Stravino) Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la , in CP_4 tirocinio generico, dott.ssa Giulia Beguinot.
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