Articolo 5 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 settembre 1984
Art. 5. (Individuazione della nave)

Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi:
a) quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori";
b) quelle iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", aventi le caratteristiche di cui all' articolo 1287 del codice della navigazione ;
c) quelle iscritte nei "Registri delle navi da diporto";
d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima in esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
e) i galleggianti, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purche' abbiano mezzi di propulsione propri.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente