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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/12/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Paola Bailo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 297/2025 promossa da:
, C.F. , rappresento e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dagli avv.ti Valentina Marchettini e Giorgia Casazza, elettivamente domiciliato in Piacenza, corso Vittorio Emanuele II n. 79, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso in riassunzione depositato in data 22/05/2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 11.09.2025, (a seguito di Sentenza n. 82/2025 del Parte_1
Tribunale di Bolzano) ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito emesso da sede di CP_1
Bolzano n. 38520240000760331000, formato il 09.11.2024 e notificato a mezzo del servizio postale in data 21.11.2024, con il quale gli era richiesto il pagamento della somma di € 3.053,31 a titolo di contributi I.V.S a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, oltre a sanzioni e spese di notifica per il periodo dal 01/2018 al 12/2018, chiedendo – previa sospensione dell'efficacia esecutiva –
l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza dell'avviso di addebito opposto con conseguente suo annullamento e/o revoca e declaratoria dell'illegittimità della doppia contribuzione e dell'iscrizione del suo nominativo alla Gestione Commercianti con condanna dell' alla CP_1 CP_1 refusione delle spese di lite. Deduceva, a tal fine, censurando l'operato dell'Amministrazione previdenziale:
- che era socio ed Amministratore Unico della corrente in San Pietro in Cerro Controparte_3
(PC), via Fermi n. 6, società attiva sin dal 1.1.2020, avente ad oggetto sociale la “costruzione e la riparazione di macchine e attrezzi agricoli, il commercio all'ingrosso di macchine, attrezzi agricoli
e ricambistica annessa, etc.” (doc. 5 del ricorso);
- che, quale Amministratore unico della era iscritto alla gestione separata;
Controparte_3 CP_1
- che, all'interno della , non aveva mai svolto alcuna attività commerciale, né Controparte_3 operativa in genere, ma si era sempre e solo limitato ad esercitare le mansioni di amministratore unico;
- che LI era mero socio di capitale della e non aveva mai partecipato all'attività Controparte_3 aziendale con il carattere dell'abitualità e prevalenza;
- che la era società partecipata per la quota del 10% della TT TA RL con Controparte_3 sede in Bolzano, via Leonardo Da Vinci n. 2C - P.I. (doc. 4 del ricorso); P.IVA_1
- che anche dalle fatture emesse da nei confronti di TT TA RL (doc. 2 del Controparte_3 ricorso) si poteva evincere che nessuna attività operativa veniva svolta dalla nei Controparte_3 confronti di TT TA RL. Deduceva che l' non aveva fornito la prova della Controparte_4 ricorrenza degli elementi fondanti il preteso addebito. Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999 nonché il difetto di motivazione dell'avviso di addebito.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto e CP_1 la conseguente conferma del provvedimento di iscrizione alla Gestione Commercianti e dell'avviso di addebito impugnato. In particolare, rilevava l'infondatezza e l'irrilevanza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999 nonché l'infondatezza e l'irrilevanza circa il difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto.
1.2) All'udienza dell'11.09.2025 (tenutasi ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc) il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione e decisione. Quindi all'esito dell'udienza del 27/11/2025 (tenutasi sempre ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc) pronunciava sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Affrontando la questione pregiudiziale sollevata, parte resistente chiede venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Tenendo conto del fatto che l'art. 13, comma 1, della L. n. 448/1998 ha previsto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008, il credito in oggetto, CP_1 relativo al periodo dal 01/2018 al 12/2018, non è stato oggetto di cessione.
Si deve, perciò, dichiarare che la sia priva di legittimazione passiva, mancando, di Controparte_2 converso, anche l'interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti.
2.2) Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni indicate appresso.
In punto di diritto, giova preliminarmente rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata1. CP_ In altri termini, l'onere della prova a sostegno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria dell' grava sul medesimo . CP_1
Pertanto, nel caso di specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti per il sorgere dell'obbligo di iscrizione di Parte_1 nella Gestione Commercianti.
Al riguardo, è utile richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti. Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'iscrizione alla Gestione Commercianti è quindi obbligatoria, come affermato nella nota sentenza del Supremo Collegio a SS.UU. n. 3240 del 2010, ove si realizzino congiuntamente le seguenti condizioni previste dalla legge e cioè: i) la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
ii) la piena responsabilità ed i rischi di gestione Co (unica eccezione proprio per i soci di;
iii) la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
iv) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In riferimento alle società di capitali quali una S.r.l., è oramai consolidato l'orientamento secondo cui costituisce un presupposto imprescindibile per l'iscrizione del socio alla gestione commercianti che sia provato (con onere a carico dell' ), lo svolgimento da parte del socio di attività CP_1 operativa/commerciale con il carattere dell'abitualità e prevalenza, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 2. Non è affatto sufficiente la qualità di amministratore, eventualmente rivestita dal socio, a far sorgere in capo al medesimo l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con i caratteri di abitualità e prevalenza. Questo perché – come a suo tempo rimarcato dalla stessa Cass. S.U. n. 3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto, al fine di provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione di in qualità di socio e Amministratore Unico di Parte_1 una s.r.l., alla Gestione Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale di quest'ultimo al lavoro aziendale, come richiesto dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
Ebbene, l' , a mezzo della propria memoria difensiva, ha sostenuto la legittimità dell'iscrizione CP_1 de qua in base alle seguenti circostanze: 1) è socio e amministratore unico della Parte_1 società che svolge attività di commercio all'ingrosso di macchinari agricoli;
2) il Controparte_3 ricorrente ha versato per alcune annualità successive all'anno 2018 la contribuzione fissa nella CP_ gestione commercianti presso l' ed anche la contribuzione a percentuale;
3) il ricorrente - come da comunicazione del cassetto aziende del 14.12.23 (doc. 7 della memoria di costituzione) – ha ammesso di svolgere attività di direzione e coordinamento della 4) il ricorrente Controparte_3 partecipa continuativamente e non solo occasionalmente al lavoro aziendale svolgendo attività organizzativa di coordinamento e direzione;
4) il D.L. n. 78 del 31/5/2010 ammette la doppia iscrizione (e quindi la doppia contribuzione previdenziale) sia nella gestione separata che nella Co gestione commercianti del socio amministratore di
La prospettazione perorata dall' , tuttavia, non persuade. CP_1
Vi è, infatti, da ritenere che alcun meccanismo larvatamente transitivo possa giustificare – a norma di legge – l'apertura di una posizione previdenziale (in seno alla Gestione dei commercianti) a carico del socio (nella specie, socio ed Amministratore Unico di s.r.l.) di una compagine commerciale se non in presenza delle suddette stringenti condizioni enunciate dall'art. 1, comma 203, della L. n.
662/1996, letto in combinato disposto con l'art. 1 della L. n. 1397/1960.
L'orientamento in discorso è stato ribadito, ancora di recente, dalla Corte nomofilattica, la quale ha precisato – con sent. n. 21511/2018 – come “La qualità di socio accomandatario non [sia] sufficiente
a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità
e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Inoltre, come precisato dalla più recente giurisprudenza sia di merito3 che di legittimità, la partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale il socio-amministratore d'azienda è già iscritto alla Gestione separata (in tal senso v. Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. CP_1
12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021, n. 35181, Cass. civ. Sez. Lavoro 14/05/2020, n.
8945).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la previsione di automatismi si risolve in un'inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell'eventuale provvedimento amministrativo d'apertura, a carico della persona fisica del socio/amministratore di S.r.l., di una posizione assicurativa. Il provvedimento deliberato da , d'altra parte, è silente circa l'approfondimento – e l'effettiva CP_1 ricognizione, nel caso in oggetto – dei sopraccitati requisiti (come esplicati dalla giurisprudenza richiamata), avuto peculiare riguardo allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare
e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (cfr., sul punto, Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013); in termini, peraltro, si è anche recentemente espressa la giurisprudenza di merito, fra cui – senza pretesa di esaustività – il Tribunale di Rovereto, con le sentenze del 17.05.2016 e del 14.06.2016, nonché la Corte d'Appello di Milano, CP_ sez. lav., sent. n. 1446/2018, giusta la quale va evidenziato che “ su cui incombe l'onere di provare l'esistenza degli elementi voluti dalla legge per sottoporre il cittadino all'obbligo contributivo, non ha in alcun modo dimostrato il compimento da parte del [ricorrente] di attività all'interno della Società con il carattere di prevalenza e abitualità, come richiesto dalla normativa in materia”.
Nel caso di specie, come detto, non è stato in alcun modo dimostrato da – su cui grava l'onere CP_1 della prova - che, nel periodo dal 01/2018 al 12/2018, il sig. abbia effettivamente Parte_1 svolto attività operativa/commerciale per la partecipando personalmente al Controparte_3 lavoro aziendale con il carattere di abitualità e prevalenza.
Per le ragioni esposte deve quindi essere dichiarato insussistente l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, dichiarando altresì illegittima la richiesta di doppia contribuzione avanzata da e deve essere disposto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato. CP_1
3) Risulta inammissibile, invece, la richiesta formulata da parte ricorrente nelle conclusioni del ricorso volte a ottenere la refusione delle spese di lite anche relative alla precedente fase del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Bolzano, conclusosi con una sentenza dichiarativa di incompetenza del
Tribunale di Bolzano (Sentenza n. 82/2025 del Tribunale di Bolzano nel procedimento RGN
779/2024) con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese legali afferenti tale fase del giudizio. Questo perché, come affermato dalla consolidata giurisprudenza (valga per tutte Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019), la decisione che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale o per materia ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento che definisce tale fase del processo, come appunto avvenuto nel caso di specie.
Ciò, pertanto, questo Giudice (che non è Giudice dell'impugnazione) non può pronunciarsi sulla decisione assunta in tema di spese processuali dal Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 82/2025. 4) Le spese processuali afferenti alla fase svoltasi avanti a questo Tribunale seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
3. accerta e dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del sig. (C.F. Parte_1
) alla Gestione Commercianti;
C.F._1 CP_1
4. annulla l'avviso di addebito n. 38520240000760331000, emesso da sede di Bolzano, CP_1 formato il 09.11.2024 e notificato a mezzo del servizio postale in data 21.11.2024, dichiarando non dovute le somme ivi riportate;
5. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che si liquidano in CP_1
€ 2.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 22.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Paola Bailo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 20 aprile 2002 n. 5763 e Cass. 6 novembre 2009 n. 23600, Cass. 18 maggio 2010 n. 12108, Cass. 10 novembre 2010 n. 22862, Cass. 6 settembre 2012 n. 14965, Cass. 5 giugno 2015 n. 11685. Più di recente Cass. 8 agosto 2017, n. CP_ 205: “In tema di contributi previdenziali, quando l' ne richieda il pagamento, grava sullo stesso istituto - in applicazione del principio generale dell'onere della prova - dimostrare i fatti costitutivi del diritto anche quando sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” 2 Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017 3 Tribunale di Milano, sentenza 334/2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Paola Bailo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 297/2025 promossa da:
, C.F. , rappresento e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dagli avv.ti Valentina Marchettini e Giorgia Casazza, elettivamente domiciliato in Piacenza, corso Vittorio Emanuele II n. 79, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente;
Controparte_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso in riassunzione depositato in data 22/05/2025, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 11.09.2025, (a seguito di Sentenza n. 82/2025 del Parte_1
Tribunale di Bolzano) ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito emesso da sede di CP_1
Bolzano n. 38520240000760331000, formato il 09.11.2024 e notificato a mezzo del servizio postale in data 21.11.2024, con il quale gli era richiesto il pagamento della somma di € 3.053,31 a titolo di contributi I.V.S a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, oltre a sanzioni e spese di notifica per il periodo dal 01/2018 al 12/2018, chiedendo – previa sospensione dell'efficacia esecutiva –
l'accertamento e la declaratoria dell'infondatezza dell'avviso di addebito opposto con conseguente suo annullamento e/o revoca e declaratoria dell'illegittimità della doppia contribuzione e dell'iscrizione del suo nominativo alla Gestione Commercianti con condanna dell' alla CP_1 CP_1 refusione delle spese di lite. Deduceva, a tal fine, censurando l'operato dell'Amministrazione previdenziale:
- che era socio ed Amministratore Unico della corrente in San Pietro in Cerro Controparte_3
(PC), via Fermi n. 6, società attiva sin dal 1.1.2020, avente ad oggetto sociale la “costruzione e la riparazione di macchine e attrezzi agricoli, il commercio all'ingrosso di macchine, attrezzi agricoli
e ricambistica annessa, etc.” (doc. 5 del ricorso);
- che, quale Amministratore unico della era iscritto alla gestione separata;
Controparte_3 CP_1
- che, all'interno della , non aveva mai svolto alcuna attività commerciale, né Controparte_3 operativa in genere, ma si era sempre e solo limitato ad esercitare le mansioni di amministratore unico;
- che LI era mero socio di capitale della e non aveva mai partecipato all'attività Controparte_3 aziendale con il carattere dell'abitualità e prevalenza;
- che la era società partecipata per la quota del 10% della TT TA RL con Controparte_3 sede in Bolzano, via Leonardo Da Vinci n. 2C - P.I. (doc. 4 del ricorso); P.IVA_1
- che anche dalle fatture emesse da nei confronti di TT TA RL (doc. 2 del Controparte_3 ricorso) si poteva evincere che nessuna attività operativa veniva svolta dalla nei Controparte_3 confronti di TT TA RL. Deduceva che l' non aveva fornito la prova della Controparte_4 ricorrenza degli elementi fondanti il preteso addebito. Eccepiva, in ogni caso, l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999 nonché il difetto di motivazione dell'avviso di addebito.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto e CP_1 la conseguente conferma del provvedimento di iscrizione alla Gestione Commercianti e dell'avviso di addebito impugnato. In particolare, rilevava l'infondatezza e l'irrilevanza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.lgs. n. 46/1999 nonché l'infondatezza e l'irrilevanza circa il difetto di motivazione dell'avviso di addebito opposto.
1.2) All'udienza dell'11.09.2025 (tenutasi ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc) il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione e decisione. Quindi all'esito dell'udienza del 27/11/2025 (tenutasi sempre ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc) pronunciava sentenza mediante il deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Affrontando la questione pregiudiziale sollevata, parte resistente chiede venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
Tenendo conto del fatto che l'art. 13, comma 1, della L. n. 448/1998 ha previsto la cessione e la cartolarizzazione dei crediti contributivi maturati dall' fino al 31.12.2008, il credito in oggetto, CP_1 relativo al periodo dal 01/2018 al 12/2018, non è stato oggetto di cessione.
Si deve, perciò, dichiarare che la sia priva di legittimazione passiva, mancando, di Controparte_2 converso, anche l'interesse ad agire dell'opponente nei suoi confronti.
2.2) Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni indicate appresso.
In punto di diritto, giova preliminarmente rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata1. CP_ In altri termini, l'onere della prova a sostegno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria dell' grava sul medesimo . CP_1
Pertanto, nel caso di specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei CP_1 presupposti per il sorgere dell'obbligo di iscrizione di Parte_1 nella Gestione Commercianti.
Al riguardo, è utile richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti. Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'iscrizione alla Gestione Commercianti è quindi obbligatoria, come affermato nella nota sentenza del Supremo Collegio a SS.UU. n. 3240 del 2010, ove si realizzino congiuntamente le seguenti condizioni previste dalla legge e cioè: i) la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
ii) la piena responsabilità ed i rischi di gestione Co (unica eccezione proprio per i soci di;
iii) la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
iv) il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
In riferimento alle società di capitali quali una S.r.l., è oramai consolidato l'orientamento secondo cui costituisce un presupposto imprescindibile per l'iscrizione del socio alla gestione commercianti che sia provato (con onere a carico dell' ), lo svolgimento da parte del socio di attività CP_1 operativa/commerciale con il carattere dell'abitualità e prevalenza, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 2. Non è affatto sufficiente la qualità di amministratore, eventualmente rivestita dal socio, a far sorgere in capo al medesimo l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con i caratteri di abitualità e prevalenza. Questo perché – come a suo tempo rimarcato dalla stessa Cass. S.U. n. 3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all'interno dell'impresa.
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto, al fine di provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione di in qualità di socio e Amministratore Unico di Parte_1 una s.r.l., alla Gestione Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale di quest'ultimo al lavoro aziendale, come richiesto dall'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996.
Ebbene, l' , a mezzo della propria memoria difensiva, ha sostenuto la legittimità dell'iscrizione CP_1 de qua in base alle seguenti circostanze: 1) è socio e amministratore unico della Parte_1 società che svolge attività di commercio all'ingrosso di macchinari agricoli;
2) il Controparte_3 ricorrente ha versato per alcune annualità successive all'anno 2018 la contribuzione fissa nella CP_ gestione commercianti presso l' ed anche la contribuzione a percentuale;
3) il ricorrente - come da comunicazione del cassetto aziende del 14.12.23 (doc. 7 della memoria di costituzione) – ha ammesso di svolgere attività di direzione e coordinamento della 4) il ricorrente Controparte_3 partecipa continuativamente e non solo occasionalmente al lavoro aziendale svolgendo attività organizzativa di coordinamento e direzione;
4) il D.L. n. 78 del 31/5/2010 ammette la doppia iscrizione (e quindi la doppia contribuzione previdenziale) sia nella gestione separata che nella Co gestione commercianti del socio amministratore di
La prospettazione perorata dall' , tuttavia, non persuade. CP_1
Vi è, infatti, da ritenere che alcun meccanismo larvatamente transitivo possa giustificare – a norma di legge – l'apertura di una posizione previdenziale (in seno alla Gestione dei commercianti) a carico del socio (nella specie, socio ed Amministratore Unico di s.r.l.) di una compagine commerciale se non in presenza delle suddette stringenti condizioni enunciate dall'art. 1, comma 203, della L. n.
662/1996, letto in combinato disposto con l'art. 1 della L. n. 1397/1960.
L'orientamento in discorso è stato ribadito, ancora di recente, dalla Corte nomofilattica, la quale ha precisato – con sent. n. 21511/2018 – come “La qualità di socio accomandatario non [sia] sufficiente
a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità
e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Inoltre, come precisato dalla più recente giurisprudenza sia di merito3 che di legittimità, la partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale il socio-amministratore d'azienda è già iscritto alla Gestione separata (in tal senso v. Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. CP_1
12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021, n. 35181, Cass. civ. Sez. Lavoro 14/05/2020, n.
8945).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la previsione di automatismi si risolve in un'inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell'eventuale provvedimento amministrativo d'apertura, a carico della persona fisica del socio/amministratore di S.r.l., di una posizione assicurativa. Il provvedimento deliberato da , d'altra parte, è silente circa l'approfondimento – e l'effettiva CP_1 ricognizione, nel caso in oggetto – dei sopraccitati requisiti (come esplicati dalla giurisprudenza richiamata), avuto peculiare riguardo allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare
e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (cfr., sul punto, Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013); in termini, peraltro, si è anche recentemente espressa la giurisprudenza di merito, fra cui – senza pretesa di esaustività – il Tribunale di Rovereto, con le sentenze del 17.05.2016 e del 14.06.2016, nonché la Corte d'Appello di Milano, CP_ sez. lav., sent. n. 1446/2018, giusta la quale va evidenziato che “ su cui incombe l'onere di provare l'esistenza degli elementi voluti dalla legge per sottoporre il cittadino all'obbligo contributivo, non ha in alcun modo dimostrato il compimento da parte del [ricorrente] di attività all'interno della Società con il carattere di prevalenza e abitualità, come richiesto dalla normativa in materia”.
Nel caso di specie, come detto, non è stato in alcun modo dimostrato da – su cui grava l'onere CP_1 della prova - che, nel periodo dal 01/2018 al 12/2018, il sig. abbia effettivamente Parte_1 svolto attività operativa/commerciale per la partecipando personalmente al Controparte_3 lavoro aziendale con il carattere di abitualità e prevalenza.
Per le ragioni esposte deve quindi essere dichiarato insussistente l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, dichiarando altresì illegittima la richiesta di doppia contribuzione avanzata da e deve essere disposto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato. CP_1
3) Risulta inammissibile, invece, la richiesta formulata da parte ricorrente nelle conclusioni del ricorso volte a ottenere la refusione delle spese di lite anche relative alla precedente fase del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Bolzano, conclusosi con una sentenza dichiarativa di incompetenza del
Tribunale di Bolzano (Sentenza n. 82/2025 del Tribunale di Bolzano nel procedimento RGN
779/2024) con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese legali afferenti tale fase del giudizio. Questo perché, come affermato dalla consolidata giurisprudenza (valga per tutte Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17187 del 26/06/2019), la decisione che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale o per materia ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento che definisce tale fase del processo, come appunto avvenuto nel caso di specie.
Ciò, pertanto, questo Giudice (che non è Giudice dell'impugnazione) non può pronunciarsi sulla decisione assunta in tema di spese processuali dal Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 82/2025. 4) Le spese processuali afferenti alla fase svoltasi avanti a questo Tribunale seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
2. accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
3. accerta e dichiara l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione del sig. (C.F. Parte_1
) alla Gestione Commercianti;
C.F._1 CP_1
4. annulla l'avviso di addebito n. 38520240000760331000, emesso da sede di Bolzano, CP_1 formato il 09.11.2024 e notificato a mezzo del servizio postale in data 21.11.2024, dichiarando non dovute le somme ivi riportate;
5. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che si liquidano in CP_1
€ 2.000,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 22.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Paola Bailo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 20 aprile 2002 n. 5763 e Cass. 6 novembre 2009 n. 23600, Cass. 18 maggio 2010 n. 12108, Cass. 10 novembre 2010 n. 22862, Cass. 6 settembre 2012 n. 14965, Cass. 5 giugno 2015 n. 11685. Più di recente Cass. 8 agosto 2017, n. CP_ 205: “In tema di contributi previdenziali, quando l' ne richieda il pagamento, grava sullo stesso istituto - in applicazione del principio generale dell'onere della prova - dimostrare i fatti costitutivi del diritto anche quando sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” 2 Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017 3 Tribunale di Milano, sentenza 334/2024.