Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
Dott.ssa Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello R.G. 443/2024
concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Savona, pubblicata in data
22.02.2024, n. 178, promossa da:
(c.f./p. iva ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tomaso Romanengo e Simone Spinelli del Foro di Genova, per mandato in atti
APPELLANTE
contro
Contr c.f./p. iva , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nadia C.
Brignone del Foro di e dall'Avv. Anna Cravero del Foro di Cuneo, per mandato CP_2
in atti;
APPELLATA
Conclusioni delle parti per l'appellante: “IN VIA PRINCIPALE
1
1.1. Accertare e dichiarare l'inadempimento di agli obblighi contrattuali CP_3 scaturenti dall'art. 4 della Scrittura Transattiva e all'obbligo di garanzia del fatto e/o dell'obbligazione del terzo in esso contenuta;
1.2. Sempre in via principale, in esito a quanto accertato e dichiarato sub 1, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento del conseguente danno quantificato, per le ragioni esposte in narrativa, nella somma di € 1.993.437,46 ovvero in quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa se del caso all'esito della CTU e/o in via equitativa oltre interessi legali dalla data dell'inadempimento (30.12.2020) sino a quella della domanda e da questa quelli moratori di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. sino a quella dell'effettivo saldo;
1.3. in subordine, in esito a quanto accertato e dichiarato sub 1, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento di un indennizzo ex art. 1381 II co. equitativamente determinato nella misura di € 1.300.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data dell'inadempimento
(30.12.2020) sino a quella della domanda e da questa quelli moratori di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ. sino a quella dell'effettivo saldo
1.4. con condanna di alla restituzione della somma di € 24.346,97 pari alle spese CP_3
legali percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
1.5. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre alla maggiorazione per spese generali, oneri contributivi e fiscali come per legge.
2. IN SUBORDINE E IN VIA CONDIZIONATA
2.1. Riformare in punto spese la sentenza gravata, compensando le stesse alla luce del comportamento stragiudiziale e giudiziale tenuto da integrante, per i motivi espressi CP_3
in narrativa, gravi ed eccezionali ragioni.
2.2. con condanna di alla restituzione della somma di € 24.346,97 pari alle spese CP_3
legali percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
2.3. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis,
In via preliminare: - Dichiarare l'intervenuta estinzione della clausola limitativa della concorrenza per i motivi di cui a pagina.29 della comparsa in appello.
2 In via principale e nel merito: - Accertata e dichiarata l'inammissibilità delle produzioni avversarie effettuate in violazione dell'art. 345 c.p.c. nel giudizio di appello, in ogni caso respingere l'impugnazione avversaria poiché (manifestamente) infondata in fatto ed in diritto come evidenziato in narrativa;
- Confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata e istruttoria: Per la denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di accogliere in tutto e/o in parte le istanze avversarie, si insiste per l'accoglimento e si richiamano tutte le istanze e/o produzioni istruttorie, ed in particolare si richiamano le istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio affermava di avere stipulato con Parte_1 CP_3
un contratto in data 23.04.2013 col quale le riconosceva il diritto di prelazione, a parità CP_3 di condizioni, rispetto all'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione del complesso immobiliare oggetto del S.U.A. di iniziativa privata approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 23.04.2002. Ciò premesso, contestava alla convenuta la violazione del diritto di prelazione per avere ceduto l'operazione ad un terzo soggetto, che avrebbe dovuto subentrare nelle obbligazioni derivanti dall'art.4 del contratto, ovvero avrebbe dovuto garantire il rispetto da parte del terzo della clausola che prevedeva il diritto di prelazione, che invece non era stato previsto dalla cessione: talché il terzo cessionario aveva ignorato e pretermesso il diritto di
ConCo prelazione spettante all'attrice. La quale chiedeva ad il risarcimento del danno, corrispondente all'utile di impresa, che quantificava nella misura del 10% del costo complessivo dell'operazione. La convenuta, costituendosi in giudizio, si opponeva all'accoglimento della domanda attrice. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, respingeva la domanda dell'attrice, condannandola al pagamento delle spese di causa.
[...] ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale contesta l'errore Parte_1
di diritto e di interpretazione del contratto in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. La controparte resiste all'impugnazione. La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
3 A giudizio del Tribunale, posto che l'operazione edilizia è stata ceduta ad un terzo soggetto, subentrato in qualità di cessionario nelle facoltà edificatorie previste dagli strumenti urbanistici e dal progetto edilizio, l'attrice avrebbe dovuto richiedere alla cessionaria, e non alla cedente, il rispetto del suo diritto di prelazione, oppure avrebbe dovuto dolersi con la cedente del fatto di non avere traslato alla cessionaria l'obbligo nascente dal patto di prelazione, siccome nel contratto s'era impegnata – per l'appunto – a garantire l'osservanza del patto di prelazione da parte di chiunque fosse subentrato al suo posto nell'operazione. Ma
l'inosservanza dell'obbligo di garantire il fatto del terzo non è stata proposta né prospettata dall'attrice e non poteva essere presa in esame – questa prospettazione – per la decisione della causa, a pena di sostituire d'ufficio un'azione diversa a quella esercitata dall'attrice.
L'appellante contesta la decisione del Tribunale, osservando che la domanda faceva riferimento proprio alla promessa del fatto del terzo (art.1381 C.C.), in forza della quale il promittente assume un'obbligazione di facere, ovvero di fare in modo che il terzo adempia l'obbligazione promessa, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una obbligazione di dare, ovvero di corrispondere al promissario un indennizzo, ove il terzo rifiuti di obbligarsi ovvero di adempiere l'obbligazione oggetto della promessa.
L'appello è fondato. L'atto di citazione affermava espressamente che s'era impegnata a CP_3 garantire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla clausola 4 del contratto da parte di chiunque fosse divenuto titolare della concessione relativa al complesso immobiliare, e che deliberatamente non aveva traslato al cessionario l'obbligo di osservare il diritto di prelazione della contraente, violando il patto derivante dalla scrittura privata. Concludeva poi chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare “ogni specifico inadempimento” in cui fosse incorsa la società convenuta nel dare esecuzione alle obbligazioni a qualsiasi titolo assunte verso la società attrice con riguardo agli accordi tra le stesse intercorsi. Pare evidente, pertanto, che l'attrice non avesse inteso limitare la domanda a quanto ritenuto dal Tribunale, ovvero alla sola ipotesi di responsabilità diretta della contraente, ma che le sue conclusioni facessero riferimento a quanto riportato in narrativa, relativamente all'obbligo di garantire l'adempimento del terzo, che costituiva la ragione di fatto della domanda. Quale fatto non è stato erroneamente considerato dal Tribunale nella decisione della causa.
La difesa dell'appellante censura anche la seconda motivazione posta dal Tribunale a fondamento della pronuncia di rigetto, laddove osserva che per esercitare il Parte_1
diritto di prelazione avrebbe dovuto comprovare la propria solvibilità finanziaria. Quale requisito, richiesto dal contratto, era escluso dal fatto che la stessa società all'epoca aveva
4 richiesto e promosso un accordo di ristrutturazione del debito: sintomo – questo – di crisi ed instabilità economica, che dimostrava – se non lo stato di decozione – l'impossibilità della società di garantire durante tutto lo svolgimento del rapporto la sua “comprovata solidità finanziaria”. Onde essa non avrebbe avuto diritto comunque ad esercitare la prelazione.
Il motivo è fondato. La tesi condivisa dal Tribunale postula che il requisito della comprovata ConC solvibilità fosse stato previsto nell'interesse esclusivo di al punto da costituire un presupposto di fatto per l'esercizio del diritto di prelazione. Appare più probabile ritenere – come afferma la difesa dell'appellante – che esso fosse stato dettato nell'interesse di per Pt_1
non pregiudicare o vanificare il suo diritto di prelazione, e quindi fosse riferibile alle altre imprese che avrebbe interpellato per l'assegnazione dell'appalto, e non ad della cui CP_3 Pt_1 adeguatezza doveva essere ben consapevole. In ogni caso, l'accordo per la CP_3
ristrutturazione del debito non comprova che non fosse in condizione di assumere Pt_1
l'appalto per la realizzazione del progetto, trattandosi di uno strumento di autonomia negoziale che non produce effetti per i soggetti ad esso estranei, né tantomeno dimostra lo stato di insolvenza del soggetto che vi abbia fatto ricorso.
Deve ritenersi pertanto che l'appellante abbia diritto al risarcimento integrale del danno conseguito all'inadempimento della promittente. Invero, nella promessa del fatto del terzo, quando il promittente non abbia assolto alla propria obbligazione di facere, ovvero di adoperarsi con la dovuta diligenza presso il terzo perché adempia a quanto ha formato oggetto della promessa, il promissario ha diritto al risarcimento integrale del danno. Questo discende direttamente dall'inadempimento del promittente, dovendo presumersi secondo un criterio probabilistico l'esistenza del rapporto di causalità giuridica tra l'inadempimento ed il danno, in mancanza della prova di un fatto idoneo ad interrompere il nesso causale.
A questo punto occorre rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza per l'accertamento e la quantificazione del danno.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, così decide:
In accoglimento dell'appello, riformando la sentenza del Tribunale, accerta e dichiara ConC l'inadempimento di agli obblighi derivanti dall'art.4 del contratto concluso tra le parti;
rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza per l'accertamento e la quantificazione del danno.
5 Si comunichi.
Genova, 04.06.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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