Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 settembre 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 gennaio 2014 |
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- 1. La definizione automatica si inceppa davanti al sociohttps://www.fiscooggi.it/ · 1
Con sentenza n. 8597 del 27 febbraio 2006 (depositata il 12 aprile 2006), la Corte di cassazione ha affermato che la dichiarazione di condono presentata, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 413/1991, da una delle società contemplate dall'articolo 5 del Dpr n. 917/86, non riverbera i propri effetti nei confronti dei soci della società dichiarante, con la conseguenza che l'accertamento dei redditi di partecipazione di questi ultimi può essere effettuato in piena autonomia dall'ufficio e deve ricevere un'autonoma valutazione da parte del giudice investito della relativa questione. Il fatto Il legale rappresentante pro tempore di una società in accomandita semplice e socio …
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Giurisprudenza • +500
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- riliquidazione·
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- contribuzione·
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- art. 147 d.P.R. 1092/73·
- Cassa previdenza marinara·
- art. 11 d.P.R. 1092/73·
- servizio militare·
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Versioni del testo
- Chp i : abbreviazione di indicazioni
- Art. 1. (Abbreviazione di indicazioni) 1. Nel testo della presente legge le espressioni "Cassa", "Istituto", "assicurazione generale obbligatoria" vanno rispettivamente intese come "Cassa nazionale per la previdenza marinara", "Istituto nazionale della previdenza sociale" e "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
2. L'espressione "lavoratori marittimi" va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme. - Art. 2. (Soppressione della Cassa) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa e' soppressa.
2. Dalla stessa data l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa.
3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all'atto del passaggio della gestione, avverra' in base ai valori iscritti in bilancio.
4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all' articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903 .
5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a, qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati e devoluti all'istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
6. Al predetto Fondo e' attribuito il patrimonio della Cassa stessa.
7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi diretta all'Istituto.