Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 settembre 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 gennaio 2014 |
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Giurisprudenza • +500
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- 3. Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/06/2025, n. 679Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO SEZIONE LAVORO composta dai signori magistrati: dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 821 del Ruolo generale contenzioso Lavoro dell'anno 2023 e vertente tra (avv. Salvatore Leone); Parte_1 appellante ed appellata incidentale e (avv. Massimo Cundari); CP_1 appellata ed appellante incidentale nonché (avv. Franco Giampà); Controparte_2 appellata FATTO E DIRITTO 1.1. Con ricorso del 16\9\2019, la signora ha …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Chp i : abbreviazione di indicazioni
- Art. 1. (Abbreviazione di indicazioni) 1. Nel testo della presente legge le espressioni "Cassa", "Istituto", "assicurazione generale obbligatoria" vanno rispettivamente intese come "Cassa nazionale per la previdenza marinara", "Istituto nazionale della previdenza sociale" e "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
2. L'espressione "lavoratori marittimi" va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme. - Art. 2. (Soppressione della Cassa) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa e' soppressa.
2. Dalla stessa data l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa.
3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all'atto del passaggio della gestione, avverra' in base ai valori iscritti in bilancio.
4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all' articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903 .
5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a, qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati e devoluti all'istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
6. Al predetto Fondo e' attribuito il patrimonio della Cassa stessa.
7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi diretta all'Istituto.