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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10572/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv. Roberto Positano); Parte_1 e avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 29.01.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea –finalizzata al riconoscimento del requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità- è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono. Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio –le cui conclusioni Questo Giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici- ha precisato, prendendo posizione sulle deduzioni della parte istante, che “è esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità L. n.222/1984” in quanto “qualora il medico competente ritenga di prescrivere delle limitazioni nella movimentazione dei carichi, alla sig.ra potrebbero essere affidate Parte_1 attività confacenti, ma meno gravose, che rientrano nelle mansioni di un'operatrice socio-sanitaria (aiuto per l'igiene personale dei pazienti, pulizia ed igiene ambientale, somministrazione dei pasti ai non autosufficienti, trasporto materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, accompagnamento utenti per accesso ai servizi etc)” . In conclusione, la domanda deve essere rigettata. Le spese processuali, in mancanza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c, seguono la soccombenza e sono liquidate -come da infrascritto dispositivo- sulla base dei valori minimi e le spese di c.t.u.- già liquidate in corso di causa- sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
1 -condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' -che liquida in CP_1 complessivi Euro 886,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge;
-pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di c.t.u.
Bari, 29.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra (avv. Roberto Positano); Parte_1 e avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 29.01.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea –finalizzata al riconoscimento del requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno ordinario d'invalidità- è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono. Nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio –le cui conclusioni Questo Giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici- ha precisato, prendendo posizione sulle deduzioni della parte istante, che “è esclusa la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare del diritto all'assegno ordinario di invalidità L. n.222/1984” in quanto “qualora il medico competente ritenga di prescrivere delle limitazioni nella movimentazione dei carichi, alla sig.ra potrebbero essere affidate Parte_1 attività confacenti, ma meno gravose, che rientrano nelle mansioni di un'operatrice socio-sanitaria (aiuto per l'igiene personale dei pazienti, pulizia ed igiene ambientale, somministrazione dei pasti ai non autosufficienti, trasporto materiale biologico sanitario e dei campioni per gli esami diagnostici, accompagnamento utenti per accesso ai servizi etc)” . In conclusione, la domanda deve essere rigettata. Le spese processuali, in mancanza dell'autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c, seguono la soccombenza e sono liquidate -come da infrascritto dispositivo- sulla base dei valori minimi e le spese di c.t.u.- già liquidate in corso di causa- sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
1 -condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' -che liquida in CP_1 complessivi Euro 886,00, oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge;
-pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di c.t.u.
Bari, 29.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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