Articolo 330 del Codice della navigazione
Articolo 329Articolo 331
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21 aprile 1942
Art. 330.
(Deroga alle disposizioni precedenti).

Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate puo' essere fatto verbalmente.

Le norme per l'annotazione sulla licenza dei contratti predetti sono stabilite dal regolamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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