Provvedimento: […] L'art 330 del citato codice della navigazione, tuttavia, in deroga alla previsione generale della forma scritta per atto pubblico, consente la stipula del contratto di arruolamento anche in forma verbale nel caso di navi di stazza minore alle 5 tonnellate (“Il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente”). Nel caso di specie, in effetti, per il contratto di arruolamento del sig. , è Parte_2 stata adottata la forma verbale, consentita dall'art. 330 codice della navigazione, come risulta incontrovertibilmente dal ruolino di equipaggio, dove è espressamente indicato che il contratto d'imbarco del è un “contratto verbale”. La circostanza, tra l'altro, è Pt_2
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