Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1761/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1761/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 22 gennaio 2025 È presente l'avvocato Franco Fusco per l'appellante il quale si Parte_1 riporta integralmente all'atto di citazione in appello nel cui integrale accoglimento Insiste con spese e competenze di lite con attribuzione. Si riporta, altresì, alla comparsa conclusionale depositata telematicamente ed alle conclusioni ivi rassegnate da intendersi in questa sede come integralmente ripetute e trascritte. Impugna estensivamente l'avversa comparsa di costituzione e di risposta nonché la comparsa conclusionale depositata dalla e chiede che la causa venga decisa. L'Avv Modestino Argenio per Controparte_1 delega dell'Avv Giannella e nell'interesse della si riporta alle difese in atti ed in CP_1 particolare alla comparsa conclusionale depositata telematicamente, chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze di causa. Impugna e contesta ancora una volta le avverse difese, infondate in fatto ed in diritto, e conclude per il rigetto dell'appello. Chiede che la causa venga decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 22 gennaio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 1761/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “e vertente TRA
, nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] (c.f. Parte_1
elett.te dom.ta in Avellino, alla via Carlo Del Balzo 81, presso lo studio C.F._1
1
dell' avv. Franco Fusco (c.f. ) che la rappresenta e difende come da C.F._2 mandato in calce all'atto di appello;
Appellante
– E
– rappresentanza generale per l'Italia - (P. Iva: ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Milano alla Via B. Crespi 23, in persona del suo Procuratore Speciale, dott. CP_2 elett.te dom.to in Avellino alla Via Trinità 3, nello studio dell'Avv. Alfredo Giannella ( – che lo rapp.ta e difende in C.F._3 Email_1 giudizio, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione agli atti del fascicolo del primo grado;
- appellata -
e
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t. con sedi come in atti; CP_3 P.IVA_2 CP_4
(c.f. );
[...] CodiceFiscale_4
- appellati contumaci
conclusioni: come da odierno verbale di udienza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez.
III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza nr. 425/2022 (R.G. 790/2021), resa in data 24/03/2022, depositata in cancelleria il
05/04/2022 dal G.d.P. di Avellino. L'appellante esponeva, in fatto, in estrema sintesi: che con atto di citazione ritualmente notificato, ella conveniva in giudizio la sia presso la sede legale, CP_4 CP_3 che presso la sede risultata intestataria del veicolo responsabile del sinistro e la Controparte_1
, nella rispettiva qualità di conducente, proprietaria ed assicuratrice per la RCA
[...] dell'autovettura Fiat Bravo tg. EJ466BR, per sentirsi, previo accertamento della responsabilità di conducente e proprietaria, condannare la sola al risarcimento delle Controparte_1 lesioni e delle altre componenti di danno patrimoniale indicate in citazione dalla stessa subite in conseguenza del sinistro verificatosi in data 8 gennaio 2014 verso le ore 19.30 in Monteforte
Irpino (AV), alla via Nazionale;
nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, mentre percorreva la predetta strada con direzione verso Avellino, giunta all'altezza dell'intersezione tra la predetta via Nazionale e Via Morelli e Silvati, la Toyota Yaris veniva impattata dall'autovettura Fiat Bravo tg. EJ466BR di proprietà ed intestata alla Controparte_5 ed alla cui guida si trovava il sig. il quale, proveniente dalla via Morelli e Silvati, CP_4 traversa posta sulla destra rispetto al proprio senso di marcia, impegnava l'intersezione nel tentativo di immettersi sulla via Nazionale senza osservare il segnale di Stop gravante a proprio
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carico impattando con la propria parte anteriore sinistra, la parte anteriore laterale destra della
Toyota Yaris che procedeva regolarmente su via Nazionale e nonostante la manovra di emergenza di deviazione verso sinistra non poteva evitare l'impatto; la compagnia assicuratrice, nella qualità di garante la RCA dell'auto di proprietà del provvedeva a risarcire nella Pt_1 misura di € 800,00 i danni subiti dall'autovettura di in qualità di proprietario Controparte_6 dell'auto, mentre ella, in conseguenza dell'incidente, riportava gravi lesioni personali come da referto di p.s. e successiva documentazione medica prodotta;
la Zurich Insuranc PLC, in seguito alla visita medico legale, con racc.ta a.r. del 4.09.2014, formulava offerta reale inoltrando con assegno nr. 4100143612-o6 la somma pari ad € 1.300,00, non veniva riconosciuto alcun danno biologico e alcuna invalidità temporanea totale, ma esclusivamente € 800,00 a titolo di I.T.P. ed
€ 500,00 a titolo di spese mediche documentate;
instaurato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Avellino, esso si concludeva, senza espletamento di Ctu medico-legale, con l'impugnata sentenza n. 425/2022 (R.G. n. 790/2021), resa in data 24/03/2022, depositata in cancelleria il 05/04/2022 con cui il GdP di Avellino così statuiva “a) - “accoglie parzialmente la domanda condanna in solido persona del legale rappresentante, e CP_3 CP_4 CP_7 in persona del legale rappresentante p,t, al pagamento di € 1.035,00 oltre interessi in favore
[...] di;
b) - condanna in solido persona del legale rappresentante, Parte_1 CP_3 CP_4
e in persona del legale rappresentante p,t al pagamento delle spese
[...] Controparte_7 di giudizio in favore di che liquida in € 330,00 per compenso, oltre iva, accessori Parte_1 di legge, € 264,00 per esborso e 15% spese generali con attribuzione”. L'appellante proponeva due progetti alternativi di sentenza, indicava le modifiche richieste, contestava “VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. E DEGLI ARTT. 115 e 116 c.p.c.
- ERRATA, ARBITRARIA E CONTRADDITTORIA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE - OMESSA VALUTAZIONE DELLE INDAGINI
STRUMENTALI IN ATTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 139, COMMA 2, DEL D.LGS.
209/2005, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DEL 24.03.12 n. 27, CHE HA CONVERITO CON MODIFICA L'ART. 32 del d.l. 1/2012”; con riferimento al secondo progetto alternativo di sentenza, evidenziando “MANCATA AMMISSIONE DELLA CTU – ESSENZIALITA' DELLA CTU QUALE FONTE OGGETTIVA DI PROVA PER VERIFICARE , NATURA ED ENTITA' DELLA INVALIDITA' CP_8 PERMANENTE E RICONDUCIBILITA' DELLE LESIONI AL SINISTRO - EVENTUALE AGGRAVAMENTO - VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 115
C.P.C. COMMA 2 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO”; altresì contestando “3) MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DANNO DA CP_9
- OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE O MANCATA APPLICAZIONE
[...]
ARTT. 2697 C.C. – 115/116 C.P.C e artt. 2043 e 2059 C.C., - OMESSO RICORSO ALLA
VALUTAZIONE EX ART. 1226 C.C.”, “4) ERRATA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E DELLE SPESE VIVE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAIZONE DELLA L. 54/2014 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92 c.p.c. – VIOLAZIONE DEGLI ART. 10 e 14 C.P.C.”, “5) PRINCIPIO DEVOLTUIVO DELL'APPELLO - riproposizione di tutte le domande e conclusioni proposte in primo grado.”. L'appellante concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza impugnata: In via principale in accoglimento del primo progetto alternativo di sentenza: a) accogliere la domanda di parte attrice in quanto provata sia in ordine all'an che al quantum debeatur sia in ordine alla riconducibilità delle lesioni subite dalla dott.ssa in Parte_1 conseguenza del sinistro de quo dichiarando la responsabilità esclusiva - dei convenuti CP_3 e nelle rispettive qualità di proprietario e conducente dell'autovettura Fiat
[...] CP_10 Bravo tg EJ466BR, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, ai sensi dell'artt. 149 Lgs. 209/2005, condannare la Controparte_11
- in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento delle seguenti
[...] somme come risultanti dalla consulenza medica di parte attrice a firma del dott. prof. Per_1
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- € 11.854,53 a titolo di lesioni, somma così ottenuta: € 7.022,31 per DB (anni 37 DB Per_2 6%); € 928,60 I.T.T. gg 20; € 464,30 I.T.P. gg. 20 al 50%; € 475,91 I.T.P. gg. 41 al 25%; € 2.963,41 per danno morale (personalizzazione nella misura del 33,33 %); € 2.447,96 a titolo di rimborso, sotto forma sempre del risarcimento, delle spese mediche correlate al sinistro per cui
è causa come già analiticamente indicate;
€ 366,59 per il costo del biglietto di viaggio (andata e ritorno) nelle Filippine con partenza prevista per il giorno 25/1/14 e ritorno il 9/2/14; € 500,00 come risarcimento per mancata vacanza e/o vacanza rovinata;
il tutto nella complessiva somma di € 15.169,08 da cui vene detratta la somma di € 1.300,00 corrisposta in via stragiudiziale dall'assicurazione e trattenuta dall'attrice a titolo di acconto sul maggiore avere, per un totale generale di € 13.869,08” oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto al soddisfo;
b) condannare la - in persona del legale Controparte_11 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese processuali ed onorari con riferimento al
D.M. 55/2014: - per il primo grado con attribuzione all'avv. Franco Fusco quale antistatario nella misura di € 2.576,38 così ottenuto: (Valore della Causa: Da € 5.201,00 a € 26.000,00 – valore medio) fase di studio della controversia € 405,00; fase introduttiva del giudizio € 335,00; fase istruttoria e/o di trattazione € 540,00, fase decisionale € 710,00, importo già comprensivo di spese generali ex art. 15 L.P., e comprensivo altresì di spese vive esenti ex art. 15, DPR 633/72 (contributo unificato, costo notifiche, racc.te a.r. citazione a testi) pari ad € 287,88 (o 311,76 ove riconosciute d'Ufficio); - per il secondo grado € 4.835,00 per compensi (fase studio € 875,00, fase introduttiva € 740,00, fase trattazione € 1.600,00, fase decisionale € 1,620,00) nonché alle spese pari ad € 382,50 quale spesi esenti (contributo unificato e marca da bollo) oltre spese notifica citazione in appello, oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. da attribuire al procuratore costituito avv. Franco Fusco;
In via gradata, in accoglimento del secondo progetto alternativo di sentenza, all'esito della richiesta CTU disposta dal Giudice del gravame: a) accogliere la domanda di parte attrice in quanto provata sia in ordine all'an che al quantum debeatur sia in ordine alla riconducibilità delle lesioni subite dalla in conseguenza del sinistro de Parte_1 quo dichiarando la responsabilità esclusiva - dei convenuti e nelle CP_3 CP_10 rispettive qualità di proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Bravo tg EJ466BR in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, ai sensi dell'artt. 149 Lgs. 209/2005, condanna la - in persona del legale Controparte_11 rappresentante pro tempore, al risarcimento delle seguenti somme come risultanti dalla CTU espletata in appello così come calcolate… (indicazione omessa in quanto trattasi di somme da calcolarsi sulla base dalla CTU di cui si chiede l'ammissione da parte del giudice del gravame);
€ 2.447,96 a titolo di rimborso, sotto forma sempre del risarcimento, delle spese mediche correlate al sinistro per cui è causa sostenute e tutte ampiamente documentate di cui € 1.150,00 per il supporto ortopedico memory foam (conforme alla direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici come da documentazione in atti) prescritto dal fisiatra dott. in data Persona_3
5/03/2014 (come da certificazione agli atti) e comprensive altresì di € 150,00 per il costo carburante necessario all'attrice per recarsi in Pontecagnano Faiano (SA) per praticare 2 cicli di terapie, il tutto come documentato dalla certificazione medica agli atti e dalle ricevute fiscali e di acquisto carburante;
€ 366,59 per il costo del biglietto di viaggio (andata e ritorno) nelle Filippine con partenza prevista per il giorno 25/1/14 e ritorno il 9/2/14; € 500,00 come risarcimento per mancata vacanza e/o vacanza rovinata;
il tutto nella complessiva somma di
€…… (somma omessa perché a calcolarsi sulla base delle risultanze della CTU), da cui vene detratta la somma di € 1.300,00 corrisposta dall'assicurazione e trattenuta dall'attrice a titolo di acconto sul maggiore avere, per un totale generale di € …….(omissis vedi sopra), oltre interessi e rivalutazione da dì del fatto al soddisfo;
b) condannare la
[...]
- in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento Controparte_11 delle spese processuali ed onorari con riferimento al D.M. 55/2014: - per il primo grado con attribuzione all'avv. Franco Fusco quale antistatario nella misura di € 2.576,38 così ottenuto: (Valore della Causa: Da € 5.201,00 a € 26.000,00 – valore medio) fase di studio della
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controversia € 405,00; fase introduttiva del giudizio € 335,00, fase istruttoria e/o di trattazione € 540,00, fase decisionale € 710,00, importo già comprensivo di spese generali ex art. 15 L.P. e comprensivo altresì di spese vive esenti ex art. 15 DPR 633/72 (contributo unificato, costo notifiche, racc.te a.r. citazione a testi) pari ad € 287,88 (o 311,76 ove riconosciute d'Ufficio); - per il secondo grado € 4.835,00 per compensi (fase studio € 875,00, fase introduttiva € 740,00, fase trattazione € 1.600,00, fase decisionale € 1,620,00) nonché alle spese pari ad € 382,50 quale spesi esenti (contributo unificato e marca da bollo) oltre spese notifica citazione in appello, oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. da attribuire al procuratore costituito avv. Franco Fusco. Sempre ed in ogni caso, in accoglimento dell'autonomo motivo di appello di cui al capo 4) del presente gravame rideterminare ai sensi degli artt. 10 e 14 e 92 c.p.c. le spese ed onorari relativi al primo grado in ossequio ai parametri fissati dal DM 54/14 riconoscendo le richieste formulate nella nota spese allegata alla conclusionale di primo grado, con importo da liquidarsi pari ad € 2.576,38 come sopra calcolato o da liquidarsi secondo prudente apprezzamento del Giudice da attribuire al procuratore costituito avv. Franco Fusco.”.
Si costituiva in giudizio la parte appellata impugnando la Controparte_1 domanda avversa in quanto improponibile, improcedibile ed inammissibile nonché destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto, evidenziando che, a seguito della sentenza resa dal primo Giudice, fosse stata corrisposta la ulteriore somma di € 1.035,40 oltre interessi e pertanto anche in ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante la somma indicata nelle conclusioni vale a dire € 15.169,08 andava decurtata oltre che della somma di € 1.300 corrisposta ante causam anche della ulteriore somma di € 1.035,40 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado;
evidenziando che l'appello fosse destituito di fondamento, essendo la statuizione resa dal primo Giudice non censurabile e la motivazione resa sufficientemente sorretta da argomentazioni logico giuridiche idonee, congruamente e sufficientemente suffragata la motivazione resa dal primo giudice col richiamo alla relazione del medico fiduciario di essa in merito alla assenza di postumi permanenti e alla preesistenza CP_1 di lesioni non risarcibili in occasione dell'evento ed essendo le ragioni del convincimento state altresì giustificate anche con il richiamo alla lievità dell'urto; evidenziando che infondato fosse anche il motivo di appello relativo al danno da vacanza rovinata, sul punto erroneamente il primo
Giudice aveva ritenuto di liquidare il danno patrimoniale consistente nel costo del biglietto di viaggio, la lieve entità delle lesioni non giustificava in alcun modo l'annullamento del viaggio che, evidentemente, era stata una scelta volontaria dell'attrice, per quanto attinente alle ulteriori richieste di danno palesandosi un contrasto con quanto statuito dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza 26972/08; in ultimo, eccependo che infondato fosse il motivo di appello relativo alle spese e competenze di causa laddove la liquidazione di esse era correttamente rapportata al valore effettivo della controversia ed all'accoglimento parziale della domanda. L'appellata proponeva le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito Rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa.”. Le altre parti appellate società in persona del legale rapp.te p.t. e CP_3 CP_4 non si costituivano in giudizio.
[...]
La causa veniva istruita a mezzo di Ctu medico legale, quindi assegnata alla scrivente. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente esposti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Anzitutto, va dichiarata la contumacia delle parti appellate in persona del CP_3 legale rapp.te p.t. e non costituitesi in giudizio nonostante la rituale notifica CP_4 dell'atto di appello. Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato. Come sopra esposto, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado in punto di quantum debeatur, lamentando che il giudicante non avesse provveduto a riconoscere e a liquidare il totale danno patito, quantificato in €11.854,53 a titolo di lesioni, somma così ottenuta:
€ 7.022,31 per DB (anni 37 DB 6%); € 928,60 I.T.T. gg 20; € 464,30 I.T.P. gg. 20 al 50%; €
5 R.G. n. 1761/2022
475,91 I.T.P. gg. 41 al 25%; € 2.963,41 per danno morale (personalizzazione nella misura del 33,33 %); € 2.447,96 a titolo di rimborso, sotto forma sempre del risarcimento, delle spese mediche correlate al sinistro per cui è causa come già analiticamente indicate;
€ 366,59 per il costo del biglietto di viaggio (andata e ritorno) nelle Filippine con partenza prevista per il giorno 25/1/14 e ritorno il 9/2/14; € 500,00 come risarcimento per mancata vacanza e/o vacanza rovinata;
il tutto nella complessiva somma di € 15.169,08; in subordine, chiedendo il risarcimento delle seguenti somme come risultanti dalla CTU espletata in appello così come calcolate: somme da calcolarsi sulla base dalla CTU;
€ 2.447,96 a titolo di rimborso, sotto forma sempre del risarcimento, delle spese mediche correlate al sinistro per cui è causa sostenute e tutte ampiamente documentate di cui € 1.150,00 per il supporto ortopedico memory foam (conforme alla direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici come da documentazione in atti) prescritto dal fisiatra dott. in data 5/03/2014 (come da certificazione agli atti) e comprensive Persona_3 altresì di € 150,00 per il costo carburante necessario all'attrice per recarsi in Pontecagnano Faiano (SA) per praticare 2 cicli di terapie, il tutto come documentato dalla certificazione medica agli atti e dalle ricevute fiscali e di acquisto carburante;
€ 366,59 per il costo del biglietto di viaggio (andata e ritorno) nelle Filippine con partenza prevista per il giorno 25/1/14 e ritorno il 9/2/14; € 500,00 come risarcimento per mancata vacanza e/o vacanza rovinata;
il tutto nella complessiva a calcolarsi sulla base delle risultanze della CTU. Ebbene, la doglianza di parte appellante relativa al mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è stata risolta disponendo tale mezzo di indagine nella presente sede, tenuto conto della prova raggiunta in primo grado in ordine all'an del fatto storico e sinistro di causa ed alla responsabilità esclusiva nella causazione in capo al conducente della vettura di proprietà del convenuto , punti non oggetto di gravame e quindi CP_4 cosa giudicata, nonché della documentazione prodotta in primo grado dalla stessa attrice e ritenendosi, pertanto, erronee le valutazioni espresse in Sentenza dal Giudice di Pace circa la mancata dimostrazione dell'esistenza di un danno biologico dipendente dal sinistro. Si provvede, pertanto, a dar conto delle relative risultanze. Il C.t.u., all'esito della esame della documentazione e del diretto esame della perizianda, svolgeva le seguenti considerazioni medico-legali “La RA , di professione Parte_1 grafologa, di anni 37 all'epoca del sinistro dell'8.1.2014 allorquando ebbe a patire: “contusione toracica da cintura di sicurezza e colpo di frusta-trauma dorsale”, successivamente accertata per colpo di frusta cervico dorsale in soggetto affetto da doppia ernia discale cervicale (C5-
C6/C6-C7) e L5-S1, perdita della fisiologica lordosi cervicale;
discoratrosi cervicale, cervicobrachialgia destra, è affetta allo stato da sindrome algo disfunzionale rachide cervicale
e dorsale concorsa da stato anteriore al sinistro in valutazione, a livello cervico-dorso-lombare.
A tale diagnosi medico-legale si perviene agevolmente per il concordare dell'esame obiettivo e di quanto emerso dalla sintomatologia subiettiva ed oggettiva oltre che dai dati emersi dalla documentazione sanitaria esibita. Risultano altresì soddisfatti ai fini del nesso causale, i criteri medico-legali quali quello dell'adeguatezza della vis lesiva, del criterio topografico, di quello anamnestico-documentale, di quello cronologico, del divenire fenomenico patologico sequenziale ed, infine, di esclusione di altre cause. Trattasi di traumatismo incentrato alla colonna vertebrale, cervico-dorsale, ove la vis lesiva ebbe a generare un trauma distorsivo, cervicale, e distrattivo dorsale, incidenti, entrambi, su stato anteriore rappresentato da doppia ernia discale cervicale, ernia L/S oltre che fenomeno spondiloartrosico vertebrale diffuso, specie cervicale, e manifestazioni cervicobrachialgiche. Né è conseguito una sindrome algo disfunzionale concorsa, in quota maggioritaria, della distorsione cervicale oltre che dalla distrazione dorsale congiunti ad aggravamento di stato anteriore.” e quindi così concludeva
“1) Le lesioni personali denunciate della RA , a seguito del sinistro Parte_1 dell'8.1.2014, sono di natura traumatica mista, diretta ed indiretta, compatibili con la narrata dinamica cinematica del sinistro occorso;
la predetta lesività è da ascriversi interamente al predetto sinistro;
la lesività occorsa – trauma distorsivo/distrattivo rachide cervico dorsale
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incidente su stato anteriore di doppia ernia cervicale, ernia L/S, processo spondiloartrosico e perdita della fisiologica lordosi cervicale-, al momento è da ritenersi guarita, stabilizzata e non emendabile;
generante postumi menomativi obiettivamente, strumentalmente e medicolegalmente riscontrabili. La lesività occorsa è in nesso causale diretto con il sinistro in esame, atteso il soddisfacimento della specifica criteriologia relativa alla sussistenza del nesso causale per il caso di specie;
2) Gli esiti menomativi accertati – sindrome algo disfunzionale del rachide cervicale e del tratto dorsale oltre che cervicobrachialgia destra – hanno generato, alla stregua di quanto espresso in precedenza, un danno biologico permanente nell'ordine del 2,5% (duevirgolacinquepercento) ed un periodo complessivo di malattia, quale danno biologico temporaneo, di gg. 48 (quarantotto), suddiviso alla stregua di quanto riportato nella sezione delle conclusioni;
3) Le menomazioni postume, quelle ascrivibili al sinistro in esame, non incidono in maniera significativa ed apprezzabile su specifica capacità lavorativa della sinistrata tanto meno sono rilevanti ai fini di cambio di abitudini di vita socio relazionale. Alla luce di quanto accertato, dettagliato ed esaminato si può affermare, con criterio di certezza, che
a seguito del riscontro medico legale de quo, la lesione riscontrata risponde ai requisiti dell'art.
3, co.
3-ter e 3-quater della legge n. 27/12, con esclusione di ogni diversa e preesistente patologia bensì con un aggravio sinergico policrono incidente su apparato statico-motorio; 4)
Le spese in atti sono da ritenersi congrue, necessarie e pertinenti quelle documentate ed effettuate sino al 31.3.2014; non sono da prevedersi spese future.”. (v. Relazione C.t.u. depositata in data 1/12/2023).
Stima il Tribunale che la compiutezza delle indagini svolte, eseguite in coerenza con i quesiti formulati, unitamente alla logicità ed analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, della cui attendibilità scientifica non v'è ragione di dubitare, impongano la piena condivisione delle riportate risultanze, tenuto conto anche dell'espletamento del contraddittorio tecnico e delle risposte fornite alle deduzioni critiche di parte. Segnatamente, nel replicare alle note critiche del Ctp di parte convenuta, il C.t.u. chiariva che “Per il caso di specie la valutazione di danno biologico è stata espressa alla stregua di concorsualità, in sinergia policrona, di 'aggravamento' di stato anteriore. Ne discende che l'aggravamento de quo è espressione, per larga parte, dello stato 'clinico-morfologico' anteriore sul quale anche una vis lesiva di minore entità, come nel caso di specie, ha generato l'aggravamento valutato, favorito dallo stato dismorfico disfunzionale antecedente. Pertanto, in conclusione, per le suddette ragioni si ritiene che il caso sia meritevole, stante il soddisfacimento di specifica criteriologia medico legale, del riconoscimento di danno biologico, permanente e temporaneo, per 'evidenza' soprattutto di carattere oggettivo e sintomatologico oltre che di dismorfismo anteriore. Si conferma e si ribadiscono le valutazioni espresse e trascritte nella bozza di CTU.” (v. pag. 15
Relazione cit.). Quanto, ancora, ai sollevati rilievi, ribaditi dalla difesa appellata anche negli scritti conclusivi, giova precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile
2007, n. 8355).
Dunque, sulla scorta delle risultanze della C.t.u., deve concludersi nel senso che sia fondato il motivo di appello proposto nell'interesse di con cui si è lamentato il Parte_1 mancato riconoscimento da parte del Giudice di Pace del danno biologico conseguente al sinistro di causa. In parte qua la sentenza di primo grado va, pertanto, riformata.
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Per la liquidazione del danno biologico deve trovare applicazione la tabella di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private), il cui ambito applicativo è relativo alle lesioni di lieve entità, che, per quanto riguarda il danno biologico permanente, sono quelle non superiori al 9 per cento. Quanto all'invalidità temporanea, parimenti deve tenersi conto delle valutazioni del C.t.u. secondo cui “La lesività occorsa ebbe, altresì, a generare un periodo di malattia, inteso all'impossibilità e/o riduzione della capacità di espletare le attività di vita quotidiana corrispondenti per età, sesso, abitudini socio- relazionali, cultura,ecc.., quantificabili per un periodo complessivo di giorni 48 (quarantotto) così ripartibile: - INVALIDITA' TEMPORANEA ASSOLUTA: gg. 3 (tre); - INVALIDITA'
TEMPORANEA RELATIVA in misura del 75%: gg. 15 (quindici); - INVALIDITA'
TEMPORANEA RELATIVA in misura del 50%: gg. 15 (quindici); - INVALIDITA'
TEMPORANEA RELATIVA in misura del 25%: gg. 15 (quindici).” (v. pag. 9 Relazione C.t.u. cit.). In riforma della Sentenza di primo grado, deve, quindi, essere riconosciuto all'attrice, che al momento del fatto aveva 37 anni, l'importo complessivo di €5.046,43 così suddivisi: percentuale di invalidità permanente 2,50% punto base danno permanente € 947,30, giorni di invalidità temporanea totale 3, giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15, giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15, giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15, indennità giornaliera € 55,24 e con il seguente calcolo: Danno biologico permanente € 2.376,30, invalidità temporanea totale €165,72, invalidità temporanea parziale al 75% € 621,45, invalidità temporanea parziale al 50% € 414,30, invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15, totale danno biologico temporaneo € 1.408,62, danno morale (33,33%) € 1.261,51, totale generale: €
5.046,43.
In merito alla rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che essa non può essere effettuata, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente Istat dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'Istat e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 8 gennaio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'Istat, fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo. Quanto al danno patrimoniale, il Giudice di primo grado provvedeva alla liquidazione dell'importo di €100,00 equitativamente determinato, motivando nel senso che non fossero risarcibili quelle derivanti dal presunto danno biologico non provato.
Alla luce delle superiori statuizioni, il motivo di doglianza concernente tale profilo risulta parzialmente fondato. Dato atto del riconoscimento del danno biologico e del periodo di invalidità temporanea come sopra accertati, va rilevato come risultavano prodotti in primo grado dall'attrice fatture e scontrini comprovanti le spese mediche sostenute. Al riguardo, il C.t.u. ha avuto cura di specificare che “RISULTANO CONGRUE, NECESSARIE E PERTINENTI, SOLO QUELLE DATATE ENTRO IL 31.3.2014; LE ALTRE NON SONO IN CONNESSIONE CAUSALE CON IL SINISTRO DE QUO OVVERO CON LE MENOMAZIONI DERIVANTI DALLO STESSO
OVVERO ANCORA CON IL DIVENIRE FENOMENICO PATOLOGICO DERIVANTE DALLA INIZIALE LESIVITA' ACCERTATA.” (v. pag. 6 e pag. 11 Relazione cit.). Condividendosi tale notazione, in quanto coerente con il necessario accertamento eziologico immediato e diretto che
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deve precedere il riconoscimento del danno ex art. 1223 c.c., va allora accertato che le spese sostenute (v. doc. 13 e 15 prod. parte attrice/appellante) sono risarcibili nell'importo di €492,65 essendo esclusa la fondatezza delle ulteriori richieste attinenti a esborsi e prestazioni medico- sanitarie successive al 31 marzo 2014. La spesa per l'acquisto di “supporto ortopedico memory foam” può essere ragionevolmente rimborsata nella misura della metà, tenuto conto che l'evento per cui è causa provocava aggravamento' di uno stato dismorfico disfunzionale antecedente (v. pag. 15 Relazione C.t.u. cit.), sicché in conclusione il danno patrimoniale è pari a €1.067,65 oltre interessi legali dall'evento al saldo. Va rigettata la domanda di risarcimento delle spese per carburante, in assenza di dimostrazione di stretta inerenza e di immediata e diretta derivazione causale di tale esborso rispetto ai fatti di causa.
Il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del danno da “vacanza rovinata”
è poi infondato, sul punto dovendosi confermare gli esiti del primo grado. Al riguardo, premesso che l'ipotesi di “vacanza rovinata” riguarda le fattispecie di acquisto di pacchetti turistici e non dei soli biglietti di viaggio (v. in tema Trib. Milano sez. XI,
19/06/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 19/06/2019), n.5986 “Il regolamento comunitario prevede la risarcibilità dei danni ulteriori rispetto alla compensazione pecuniaria sulla base della normativa nazionale applicabile. È noto che nell'ordinamento italiano i danni non patrimoniali sono riconosciuti solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059 c.c.), che nella interpretazione della Cassazione (sezioni unite 26972/08) riguarda anche le ipotesi di violazione di diritti inviolabili costituzionalmente tutelati, ove sia stato arrecato un danno che non può consistere in meri disagi. Nel caso di specie non ricorre una ipotesi di previsione legislativa in quanto il cosiddetto danno da vacanza rovinata è riconosciuto dal codice del turismo soltanto con riguardo alla ipotesi di acquisto non dei soli biglietti aerei, ma di un pacchetto turistico, ossia un insieme di servizi finalizzati al godimento della vacanza. Neppure ricorre la violazione di un diritto inviolabile della persona oggetto di tutela costituzionale.”), va poi nel caso concreto tenuto conto che l'invalidità temporanea assoluta è stata riconosciuta dal Ctu nella sola misura di giorni 3 e che, a fronte del sinistro avvenuto in data 8/01/2014, il biglietto aereo prodotto in atti risulta riportare quale data di partenza programmata quella del 25 gennaio 2014, sicché non ricorre diretto, immediato e stretto nesso di causalità con il fatto per cui è causa e peraltro nemmeno l'attrice ha comprovato la perdita definitiva della possibilità di godere, in un momento successivo, della vacanza di cui trattasi. Sul punto, d'altro canto, giova rilevare che la difesa C appellata – rappresentanza generale per Italia - abbia lamentato che Controparte_1 erroneamente il primo Giudice avesse ritenuto di liquidare il danno patrimoniale consistente nel costo del biglietto di viaggio e cionondimeno essa non ha inteso proporre poi al riguardo apposito appello incidentale nelle conclusioni, sicché alcuna statuizione può essere al riguardo assunta nella odierna sede di gravame.
La condanna al risarcimento dei danni, come sopra liquidati, va disposta nei soli confronti della – rappresentanza generale per l'Italia, essendo stata svolta da parte CP_1 Controparte_1 attrice/appellante domanda esclusivamente nei confronti della stessa, ai sensi dell'art. 149 D.lgs.
209/05. Agli importi risultati dovuti vanno chiaramente detratti gli importi già versati in favore dell'attrice dalla medesima compagnia assicurativa sia nella fase Controparte_1 stragiudiziale, che in esecuzione della sentenza di primo grado. La sentenza di primo grado va, dunque, in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di riformata nei termini di cui al dispositivo. Per la restante parte Parte_1 l'appello proposto va rigettato. Vanno, infine, regolamentate le spese di lite.
La riforma della Sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a nuova disciplina delle spese processuali, anche tenuto conto del motivo di appello espressamente proposto su tale capo dall'appellante Va, difatti, ricordato che il giudice di appello, Pt_1 allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato
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che l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Tuttavia, quando confermi la sentenza di primo grado non può modificare la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n° 18837; Sez. 3 - , Ordinanza
n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Cass. civile sez. II,
30/01/2023, n.2697). Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti per la metà, con condanna in solido dei convenuti/appellati al pagamento della restante metà. Esse si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore del decisum, ex art. 5 co. 1
D.M. 55/2014, della scarsa complessità delle questioni trattate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte e della nota spese depositata dal difensore in primo grado (v. doc. 26 prod.).
Sulle spese della C.t.u. espletata nel presente grado di giudizio, già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari misura, trattandosi di spese sostenute nell'interesse generale di giustizia e nell'interesse comune delle parti (v. Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068 e Cass. civile sez. III, 17/01/2013, n.1023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa in grado di appello come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Dichiara la contumacia delle parti appellate in persona del legale rapp.te CP_3
p.t. e . CP_4 B. in parziale accoglimento dell'appello proposto nell'interesse di ed in Parte_1 parziale riforma della Sentenza appellata nr. 425/2022, resa in data 24/03/2022, depositata in cancelleria il 05/04/2022 dal Giudice di Pace di Avellino nella causa n.r.g.790/2021, condanna – rappresentanza generale per l'Italia- Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice Pt_1
degli importi pari a €5.046,43 per danno non patrimoniale e €1.067,65 per danno
[...] patrimoniale, oltre interessi legali come indicato in parte motiva, da cui detrarre quanto già corrisposto dalla medesima – rappresentanza generale per Controparte_1 l'Italia - in via stragiudiziale ed in esecuzione della sentenza di primo grado. C. Rigetta, per la restante parte, l'appello proposta da . Parte_1
D. Compensa tra le parti le spese di lite del primo grado nella misura della metà e condanna le parti convenute in primo grado, per Controparte_12
, in persona del legale rappr.te p.t., società in persona del legale CP_11 CP_3 rapp.te p.t. e , in solido tra loro, al pagamento della restante metà, che si CP_4 liquida in €118,50 per esborsi e €995,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'Avv. Franco Fusco, per dichiarato anticipo. E. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di appello nella misura della metà e condanna le parti appellate, Controparte_13
, in persona del legale rappr.te p.t., società in persona del legale
[...] CP_3 rapp.te p.t. e , in solido tra loro, al pagamento della restante metà, che si CP_4 liquida in €177,50 per esborsi e €1.270,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv. Franco Fusco, per dichiarato anticipo.
10 R.G. n. 1761/2022
F. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di tutte in pari quota le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 14/01/2025. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 22 gennaio 2025 Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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