Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1381/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Golinelli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1381/2023, promossa da:
nato a [...], il [...], codice fiscale , residente Parte_1 C.F._1
a Genova, in Corso Dogali n. 6/12, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall'Avv.
Andrea Bava del Foro di Genova, elettivamente domiciliato nel suo studio in Via XX Settembre 14/12
a Genova;
-ricorrente-
CONTRO
(CF ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, nei cui Uffici, in Genova, viale delle
Brigate Partigiane n. 2, ha legale domicilio;
-convenuto-
Conclusioni per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale di Genova in Funzione di Giudice Monocratico del Lavoro e della Previdenza e Assistenza, fissata l'udienza di discussione, condannare l' al riconoscimento quale vittima del Dovere ex art. 1 commi 562 e 564 Controparte_3
l. 266/05 e/o ex art. 1907 e 603 D.Lgs 66/10 il Sig. e dunque a disporre Parte_1
l'inserimento del nominativo del medesimo nella graduatoria cronologica ex dpr 243/06 da esso conservata conseguentemente condannare il al riconoscimento in favore del Controparte_1
ricorrente a : - la speciale elargizione per intero, o in via estremamente subordinata da calcolarsi sulla percentuale determinanda tramite CTU, con la rivalutazione del valore punto di euro 2000,00
a punto ex lege dal 1.01.2003; - lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04 con la decorrenza 20.02.2020, o quella meglio vista e da valere a vita;
- l'assegno vitalizio ex art. 2 l.
407/98, nell'importo elevato dall'art. 4 comma 238 l. 350/05 di euro 500,00 mensili oltre perequazione, con la decorrenza 20.02.2020, o quella meglio vista e da valere a vita;
- il beneficio
1
C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 l. 244/07; - il beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 - Art.
4; - il diritto alla assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l. 206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n.
2. Vinte spese, diritti ed onorari nei confronti del
[...]
, con distrazione in favore dei difensori” CP_4
Conclusioni per il convenuto: “In via principale, per il rinvio della causa per un periodo di mesi sei in attesa della definizione del procedimento amministrativo in corso;
in ogni caso, per la declaratoria di improcedibilità del ricorso;
ovvero per il suo rigetto, in quanto infondato in fatto e diritto;
in ogni caso, perché sia detratta in stretto subordine perché sia detratto dalle somme da corrispondersi quanto già percepito o percipiendo dal sig. a titolo di provvidenza pubblica e/o indennizzo Pt_1
e/o risarcimento del danno. Con ogni consequenziale pronunzia anche in ordine alle spese di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 13.04.2023, l'appuntato scelto , Parte_2 ha convenuto in giudizio il (nel seguito, per brevità, anche solo il Controparte_1
”), per il riconoscimento quale “Vittima del dovere” ed il conseguente ordine CP_1 all'Amministrazione di inserimento del proprio nominativo nella graduatoria cronologica delle
Vittime del dovere oltre alla condanna del convenuto alle provvidenze indicate.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto di aver prestato servizio in BO nel contesto della missione Eurfor, per circa 10 mesi, da marzo 2006 a gennaio 2007, e di aver svolto, durante la predetta missione, varie mansioni all'interno del Battaglione, di stanza a Sarajevo, tra cui attività di ordine pubblico in favore del Contingente Internazionale, nonché attività di traduzione dei
Petrol Report forniti dai Contingenti Stranieri e di studio delle religioni ed etnie locali, che lo costringevano a numerosi spostamenti, sia a piedi che con mezzi chiusi o telonati, nelle varie basi dislocate in tutto il territorio bosniaco disastrato da scontri e bombardamenti.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto di aver partecipato ad esercitazioni, scorte e sopralluoghi per il rinvenimento di armi e munizioni belliche ed addestramenti di tiro in poligoni dismessi del luogo.
Ed ancora, di aver partecipato alle esercitazioni di ordine pubblico dimostrative come “Operazione
Odissey” in basi dismesse in luoghi colpiti da bombardamenti anche ad uranio impoverito e di essere stato esposto, durante tutto il periodo e nello svolgimento delle attività sopradescritte, a fattori ambientali nocivi provocati dalla contaminazione conseguente ai bombardamenti, quali
2 nanoparticelle di metalli pesanti, nonché all'impiego di proiettili, anche ad uranio impoverito, avvenuto nelle predette zone di conflitto.
Tale esposizione gli avrebbe cagionato, dal 2020, la formazione di masse tumorali come lipomi, nonché adenoma prostatico, ipertiroidismo con nodulo ipoecogeno di 7mm, varie cisti e, infine, un ispessimento della trama interstiziale, con la presenza di una grossa bolla enfisematosa in sede ilare inferiore a sn., oltre a CP_5
Il ricorrente ha, ulteriormente, dedotto di essersi sottoposto a specifici esami che hanno individuato nei suoi tessuti cospicue quantità di nanoparticelle di metalli pesanti, indice proprio dell'esposizione a fattori nocivi ambientali della missione espletata.
In ragione delle suddette affezioni contratte, il sig. ha formulato, in data 31.03.2021, Pt_1
domanda di riconoscimento quale Vittima del Dovere ex artt. 1, comma 564, 603 d.lgs 66/10 e art. 1079 dpr 90/10, al competente , il quale, però, senza alcun esito. Controparte_6
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo, “in via preliminare”, un rinvio della CP_1
causa di sei mesi, volto alla definizione del procedimento amministrativo in essere;
ovvero,
l'improcedibilità del ricorso o la reiezione del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, in subordine, la detrazione dalle somme da corrispondersi di “quanto già percepito o percipiendo dal ricorrente a titolo di provvidenza pubblica e/o indennizzo e/o risarcimento del danno”.
Ciò in considerazione del fatto che:
- a seguito della domanda amministrativa, inoltrata dal ricorrente in data 31.03.2021,
l'Amministrazione Centrale aveva richiesto alla Prefettura di Genova, competente, il parere prescritto dalla norma di legge, dal che la necessità di un ulteriore periodo di tempo al fine della conclusione del procedimento amministrativo;
- non essendo spirato il termine di legge per la conclusione del procedimento amministrativo, stante l'inapplicabilità al caso di specie sia del termine generale di cui all'art. 2 L. 241/90, sia del termine semestrale di cui al d.P.R. 58/2013, ma la specifica disciplina di cui all'art. 3 d.P.R. 243/2006, che la domanda giudiziale sarebbe “improcedibile”;
- sarebbero insussistenti i requisiti di legge per l'inquadramento di cui al comma 564 (soggetto equiparato) l. 266/2005, stante l'insussistenza di un rischio ulteriore e diverso rispetto a quello ordinario della funzione istituzionale svolta, dovuto ad eventi straordinari che abbiano importato una esposizione del dipendente a maggiori rischi o fatiche;
3 - in caso di accoglimento della tesi contraria, si verificherebbe un'assimilazione tra le tutele predisposte per le infermità/lesioni “dipendenti da causa di servizio” e le tutele apprestate alle
“vittime del dovere” e soggetti equiparati;
- non sussisterebbe il nesso causale tra le attività effettivamente svolte dal ricorrente durante la missione espletata, tra l'altro da comprovare, e le affezioni successivamente contratte, in quanto non sarebbe possibile allo stato attuale associare l'esposizione ad uranio impoverito con la genesi di patologie, soprattutto nel caso di specie, ove il ricorrente non è stato direttamente coinvolto in azioni belliche, né maneggiato direttamente munizioni all'uranio impoverito;
- le ragioni ostative indicate impediscono di ritenere il ricorrente vittima del dovere;
- la quantificazione del grado di danno occorso al ricorrente operata dalla perizia di parte appare sproporzionata rispetto agli esiti obiettivi residuanti sulla persona del;
Pt_1
- in ogni caso, “… per espressa previsione di legge (artt. 10 e 13 l. n. 302/90), ed in coerenza con i principi espressi ad ampio spettro dalla giurisprudenza (SSUU n. 12565/18; Consiglio di Stato, ad.
Plen., n. 1/18 e tutta la fiorente produzione successiva, tra cui l'approfondito parere del Consiglio di Stato, sez. I, 17 agosto 2021, n. 1408, sulla operatività del divieto di cumulo, anche ove non espressamente previsto, anche nell'ipotesi di concorso tra indennizzi dovuti a differente titolo) non può ovviamente ammettersi il cumulo dei benefici di legge con altra forma di compensazione e reintegrazione del patrimonio in dipendenza dei medesimi fatti lesivi;
di tal che da quanto a corrispondersi eventualmente al ricorrente dovranno detrarsi le somme corrisposte e/o da corrispondersi, per le medesime vicende di fatto, a titolo di equo indennizzo (documentate), nonché
l'eventuale risarcimento del danno”.
E' stata, quindi, licenziata CTU medico – legale per la quale il C.T.U. ha depositato la relazione in data 14.10.2024, alla quale ha fatto seguito richiesta di chiarimenti alla quale, ancora, il C.T.U. ha risposto con relazione depositata i data 2.4.2025.
La vertenza è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti all'odierna udienza e viene, quindi, in decisione.
Il ricorso è fondato, nei termini di cui infra.
Innanzitutto, va respinta l'eccezione del convenuto relativa alla mancata decorrenza CP_1
del termine di legge per la conclusione del procedimento amministrativo.
Dispone, infatti, l'art. 3 del DPR 243/2006, al comma 7 che: “Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
4 della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510”, il quale a sua volta, all'art. 6 intitolato “Procedimento di competenza del di concessione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime Controparte_1
del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza” al comma 1 dispone che “ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241” e al successivo art. 9, comma 1 dispone che “Ai fini della concessione dei benefici, il nterno provvede, entro il termine stabilito dal Controparte_1
regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, elevato di ulteriori trenta giorni nei casi di sospensione regolati dal successivo articolo 10”.
Noto, inoltre, che la legge 241/199 all'art. 2, commi 3 e 4 dispone che: “Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
Infine, al comma 7 del medesimo articolo è disposto che: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.”
In altre parole, anche a voler considerare il termine più ampio, l'Amministrazione competente deve definire il procedimento volto al riconoscimento dei benefici in favore delle vittime del dovere nel
5 termine ordinario di 210 giorni (ordinari 180 giorni + ulteriori 30 giorni per ottenere la relazione dal
Prefetto).
Nel caso di specie, il ricorrente ha atteso oltre 2 anni dalla domanda amministrativa del 31.03.2021 - sollecitata ad ottobre 2021 e, ancora, a maggio 2022 - pertanto, appaiono ictu oculi rispettati i termini di legge ivi indicati e, dunque, l'eccezione di improcedibilità formulata dal va respinta. CP_1
Nel merito, ritiene questo giudice di aderire, sul punto, alle osservazioni svolte in precedente decisione della Sezione (n. 491/2024, del 17.06.2024), in relazione a fattispecie analoga, secondo cui:
“Appare utile una breve premessa, tratta dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in merito alla disciplina normativa concernente le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.
“Variegata ed eterogenea” è stata la normativa che, nel tempo, <<… ha interessato una particolare categoria di persone (vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata) e le problematiche relative alla determinazione dei ristori legislativamente previsti.
Va ricordato che l'istituzione, per le famiglie di 'vittime del dovere', di una speciale elargizione ha radici antiche ed infatti risale al R.D.L. 13 maggio 1921, n. 261, come modificato dalla l. 22 gennaio
1942, n. 181, che istituiva un fondo nel bilancio del «per elargizioni [...] alle Controparte_1
famiglie dei funzionari di P.S., ufficiali della Regia guardia e Reale carabinieri, agenti investigativi,
Regie guardie e Reali carabinieri vittime del dovere».
Nel tempo, questa disciplina, ispirata ai principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza, ha subìto numerose integrazioni e modifiche, tutte volte progressivamente a dilatare le categorie di beneficiari, ad ampliare e diversificare i benefici, ad agevolare le condizioni per la loro concessione, ad adeguarne la misura.
Così, con la l. 22 febbraio 1968, n. 101 si è avuto un primo incremento dell'elargizione speciale già prevista nella misura unica di lire 2.000.000.
Egualmente è accaduto con riferimento all'aspetto pensionistico, in relazione al quale è stata emanata la l. 17 ottobre 1967, n. 974, che ha previsto (art. 1) l'attribuzione di una pensione privilegiata ordinaria - nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra - «ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonché ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio».
L'estensione alle famiglie dei militari delle Forze armate delle disposizioni previste a favore delle
6 famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere è stata, poi, disposta dalla l. 15 dicembre 1967, n. 1261 (abrogata dal codice dell'ordinamento militare, d.lgs. 15 marzo 2010,
n. 66, che tuttavia ha mantenuto ferma - all'art. 1904 - siffatta equiparazione prevedendo che: «Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n.
407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207»).
In questo quadro normativo complesso si colloca la l. 27 ottobre 1973, n. 629, con la quale i due profili - della elargizione speciale (elevata a lire 10.000.000) e della pensione -sono stati riannodati in un unico provvedimento, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia. In tale legge si è specificato che la categoria 'vittime del dovere' comprende anche coloro che in attività di servizio siano caduti «per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico» (art. 1, comma 1…).
L'indicata elargizione speciale è stata successivamente integrata nella misura con la l. 28 novembre
1975, n. 624 (lire 50.000.000) ed ancora con la l. 13 agosto 1980, n. 466 (lire 100 milioni), che ne ha altresì previsto il riconoscimento in favore delle «famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle
Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere», specificando (art. 1, che ha aggiunto un comma all'art. 3 della I. n. 629/1973, a sua volta richiamante l'art. 1 delle medesima legge) che per 'vittime del dovere' si intendono la vedova e gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la I. 7 dicembre 1959,
n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, nonché coloro che siano
«deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso».
Si evince significativamente dalla relazione al disegno di legge che, poi, ha portato all'emanazione della l. n. 466/1980 che "si intende precisare all'art. 1 con maggiore esattezza e puntualità il significato di vittime del dovere".
7 L'indicata l. n. 466/1980 ha come particolarità rilevante il fatto che viene riconosciuta una speciale elargizione per invalidità permanente non inferiore all'80 per cento dell'attività lavorativa o tale comunque da importare la cessazione del rapporto d'impiego (ricomprendendo tra i destinatari anche i magistrati ordinari, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, art. 3; i vigili urbani, nonché qualsiasi persona che legalmente richiesta presti assistenza ad esponenti della polizia giudiziaria o della pubblica sicurezza, art. 4).
La successiva l. 4 dicembre 1981, n. 720, ha, poi, esteso l'elargizione di cui alla l. n. 466/1980 anche ai cittadini stranieri ed apolidi interessati da attentati contro la personalità dello Stato con il beneficio della retroattività agli avvenimenti più gravi dell'eversione politica.[…]
"Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", si intitola la l. 20 ottobre 1990, n. 302 - la quale prevede: una elargizione complessiva ai familiari (o conviventi a carico) dei caduti per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
una elargizione in percentuale alla invalidità riscontrata, per chi subisca un'invalidità permanente;
in ambedue i casi
(a determinate condizioni) la optabilità per un assegno vitalizio;
un'applicabilità di benefici per invalidità di guerra;
il diritto di assunzione dei familiari presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (disposizione quest'ultima, poi, abrogata dalla l. 12 marzo 1999, n. 68; sul punto è, quindi, intervenuto l'art. 1, comma 2, della l. 23 novembre 1998, n. 407, novellatrice della l. n.
302/1990, con cui si è realizzato un progressivo ampliamento della disciplina avente ad oggetto la tutela per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, categorie non più distinguibili e sovrapponibili, prevedendosi altresì un assegno vitalizio per chi subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa). In realtà anche la l. n. 302/1990
(pur dettata formalmente per le sole vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) si è, tuttavia, occupata anche delle vittime del dovere (v. art. 6: «l. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (comma sostituito dall'art. 1 della l. 23 novembre 1998, n. 407 e, successivamente, dall'art. 23, l. 23 febbraio 1999, n. 44).
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere [...]»).
Con ciò si anticipavano i successivi interventi normativi e specialmente quello di cui alla l. 23 dicembre 2000, n. 388, finanziaria 2001, che ha tracciato le linee di un raccordo tra i due 'cespiti' normativi (la l. n. 466/1980 e la l. n. 302/1990), con la previsione (art. 82) che ha esteso i benefici della l. n. 302/1990 anche alle vittime del dovere di cui all'art. 3 l. n. 466/1980, prevedendo che al personale di cui all'art. 3 della l. n. 466/1980 «ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze», si applicano
8 le disposizioni della più recente l. n. 302/1990. E' quest'ultima legge, dunque, che diventa il
'baricentro' dei principali aggiornamenti normativi successivi.[…]
È quindi stata emanata la l. 3 agosto 2004, n. 206 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice") che ha certamente il merito di aver sistematizzato le provvidenze, ampliato la stessa nozione vittime di terrorismo e introdotto nuove misure ristoratrici
(legandole in alcuni casi a percentuali di invalidità permanente), previsto benefici previdenziali e fiscali (…) restando comunque calibrata sulle 'vittime del terrorismo e delle stragi' (si vedano, quanto alle misure introdotte, le previsioni degli artt. 2, comma 1; 3, commi 1 e 1 bis;
4, commi 1, 2 e 2-bis;
5, commi 3 e 4; 7; 9; 19; si veda, poi, la l. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha riconosciuto, a decorrere dall'1/1/2014, un 'assegno vitalizio' ed uno 'speciale assegno vitalizio', in favore della moglie e dei figli delle vittime del terrorismo con almeno il 50% di invalidità…).[…]
A riportare ad unum i due versanti di normazione è stata ancora una legge finanziaria: ed infatti la l. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 562, ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere”, stabilendo, al comma 563, che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della l. 466/1980,
è in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni dell'istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità” e al successivo comma 564, che: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative». Con tale legge, dunque, si è recuperata l'equiparazione tra le diverse tipologie di vittime di cui all'art. 82 della finanziaria del 2001. Si è, poi, rimessa (comma 565) ad un adottando regolamento (da emanarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze - indicazione anch'essa significativa dell'equiparazione) la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze
(disciplina, dunque, unica per le indicate categorie).
9 È così intervenuto il d.P.R. n. 243/2006, appunto recante il regolamento concernente la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
Esso disciplina la procedura per la richiesta dell'interessato, il suo vaglio da parte delle amministrazioni competenti, la predisposizione da parte del Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza di una graduatoria unica nazionale delle posizioni.[…]
Successivamente, e dopo che già il d.P.R. n. 243/2006 aveva esteso, dal 2006, l'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 alle vittime del dovere, è ancora proseguito l'iter di ampliamento progressivo dei benefici;
e così, con decorrenza dal 10 gennaio 2008, è stato esteso alle vittime del dovere e a quelle della criminalità organizzata (art. 2, comma 105, della I. 24 dicembre 2007, n. 244) anche lo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5,comma 3, della l. n. 206/2007 e la speciale elargizione prevista dall'art. 1 della I. n. 302/1990>> (Cass. SS.UU. n. 6217/2022)”.
I benefici richiesti dal ricorrente discendono dal propedeutico riconoscimento dello “status” di vittima del dovere.
Al riguardo, va rilevata la ormai consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui: “l'analisi della disciplina dimostra che si è in presenza di un diritto soggettivo e si verte in materia di assistenza. 10. La normativa di riferimento è dettata dai commi
562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite “vittime del dovere”. 11. La definizione di questa categoria di persone si rinviene nel comma 563, che così di esprime […] 12. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo […]. 13. Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro 9 giorni il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” ai soggetti prima indicati o ai familiari superstiti. Il regolamento è stato emanato con d.p.r. 7 luglio 2006, n. 243, che non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione di “benefici” e “provvidenze” e di “missioni”. 14. Alla luce di questa normativa, deve affermarsi che quello configurato dal legislatore è un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, in presenza dei requisiti richiesti, i soggetti prima indicati, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di un'amministrazione pubblica priva di discrezionalità in ordine alla decisione di erogare o meno le provvidenze ed in ordine alla misura delle stesse (su questa medesima linea si sono espresse, in relazione a norme di analogo contenuto, Cass. 18 dicembre 2007, n. 26626 e 29 agosto 2008, n. 21927). 15. Si sostiene che elementi di discrezionalità
10 si rinverrebbero nella disciplina che regola l'attività del Comitato di verifica cui la normativa richiamata (att. 1079e ss. del d.p.r. n. 9 del 2010, codice dell'ordinamento militare) affida il compito di formulare un parere medicolegale in ordine al riconoscimento della dipendenza delle infermità invalidanti o del decesso da causa di servizio. Ma dall'analisi di tale disciplina emerge che il comitato non ha discrezionalità nello svolgere il suo compito di accertare la dipendenza da cause di servizio e deve applicare criteri e modalità precisate dalla legge per la determinazione dell'invalidità permanente. La medesima normativa, poi, prevede che l'amministrazione “in conformità al giudizio espresso dalle commissioni mediche ospedaliere nonché al parere del comitato di verifica” adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione, senza introdurre elementi di discrezionalità. 16. Né un filtro discrezionale può essere desunto dal limite massimo di dieci milioni di euro all'anno, a decorrere dal 2006, previsto per la spesa finalizzata all'estensione dei benefici
(comma 562 della legge 266/2005), in quanto l'apposizione di un tetto alla spesa annua può giustificare il mancato accoglimento delle domande qualora il limite sia stato raggiunto e non vi siano più fondi, ma non discrezionalità nella erogazione del beneficio” (cass. Sez. Un. n. 23300 del
16.11.2016).
È inoltre principio consolidato (v. sentenze: Corte d'Appello Brescia n. 63/2014, Corte d'Appello
Milano n. 143/2018 del 6/3/2018; Trib. Genova, sez. lav. n. 318/2022 del 4.7.2022, confermata da
Corte d'Appello Genova n. 43/2023) che al fine del riconoscimento dello status di vittima del dovere:
“In conclusione, questa particolare normativa, dedicata ai militari introduce nel nostro ordinamento la predetta “presunzione relativa”, con l'evidente scopo di garantire una speciale tutela per i militari che siano stati chiamati dallo Stato Italiano ad operare in “teatri operativi esteri”, contaminati dall'uso di armi che hanno costretto gli stessi militari ad esporsi a sostanze assai pericolose, quali l'uranio impoverito, e che sono stati successivamente colpiti da gravi forme di patologia tumorale.
In questi casi il legislatore prevede vere e proprie “situazioni nominate” a cui viene attribuita una
“presunzione relativa di rilevanza causale” tra l'esposizione pericolosa e patologia tumorale, anche in relazione ai già previsti, in generale, benefici per le “vittime del dovere”.
E nello stesso senso le sentenze delle Corti d'Appello di Brescia e Milano secondo cui: Ritiene la
Corte in primo luogo che la dizione normativa che attribuisce le provvidenze qualora la malattia si sviluppi dopo che il soggetto si è trovato in “particolari condizioni ambientali ed operative” esclude la necessità, peraltro dal punto di vista scientifico assolutamente impossibile da formulare, che sia richiesta una stretta correlazione causale fra una o più delle sostanze cancerogene presenti nell'ambiente e la malattia. Pertanto, nel caso di specie, non è necessario introdurre CTU, non richiesta, non a caso, nemmeno dal Ministero appellante, che provi il nesso causale fra l'esposizione
11 e il rabdosarcoma che ha portato morte il giovane…qualora si provi, appunto, l'esposizione all'uranio impoverito e ad altri metalli pesanti che si disperdono nell'aria in occasione dell'esplosione di munizioni militari. Infatti, per “particolari condizioni” l'articolo lettera e) ben chiarisce che si devono considerare tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a un maggiore impegno psicofisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Quindi, per poter accedere alle provvidenze previste dalla legge è sufficiente dimostrare l'esposizione ad agenti biologici, chimici e fisici che siano considerati cancerogeni e la presenza, durante il servizio prestato, del soggetto in luoghi in cui erano diffusamente presenti questi elementi dannosi per la salute: la normativa, in riferimento a queste specifiche provvidenze è scritta in modo da rendere sufficiente la prova che il soggetto sia stato esposto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre e ordinarie condizioni e che pertanto vada riconosciuta per questo solo fatto una correlazione con la menomazione subita. Mentre nella eventuale causa di risarcimento del danno, dovrà essere provato il rapporto causale con la patologia, sia pure facendo uso dei criteri correttivi
( il criterio topografico, cronologico, di adeguatezza o idoneità lesiva, di continuità fenomeno logica, di esclusione di altre cause – nonché il criterio, medico legale, di probabilità scientifica o logica), la conoscibilità da parte dell'amministrazione dell'esistenza del rischio e la mancata predisposizione delle cautele atte ad eliminarlo, nella controversia assistenziale per i benefici che qui sono richiesti, tale stretta correlazione non viene richiesta. Le missioni svolte dal…, in particolare in BO, lo hanno certamente esposto, come ammesso dalla stessa che dirigeva quelle operazioni, Pt_3 all'uranio impoverito che conserva, come noto, circa il 60-80% della radioattività dell'Uranio naturale e che, considerate le sue caratteristiche chimiche di metallo pesante, possiede, e potenzialmente determina, una duplice tossicità, di tipo radiologico e di tipo chimico. Secondo tutta la letteratura scientifica in materi gli effetti dannosi sull'organismo dipendono per lo più dalla sua penetrazione che può avvenire generalmente in due modi per ingestione o per inalazione, che normalmente si verifica per il contatto con ambienti contaminati. (corte d'Appello di Brescia sent. citata) “Alla luce delle citate disposizioni, perché siano ravvisabili gli estremi della fattispecie in questione, costituisce presupposto necessario e sufficiente la prova dell'esposizione a fattori di
“maggior rischio” rispetto al servizio ordinario, i quali possono essere costituiti dalla frequentazione di scenari operativi bellici caratterizzati dalla presenza di sostanze nocive, cui il militare sia stato esposto durante la missione” (Corte d'Appello di Milano, sent. n. 143 del 6/3/2018).
Il ricorrente ha domandato al Tribunale il riconoscimento dello status di vittima del dovere deducendo di aver contratto, anni dopo la conclusione della missione effettuata in BO tra il 2006 ed il 2007, diverse patologie, tra le quali risultano la formazione di lipomi e cisti, un adenoma prostatico, nonché un ispessimento della trama interstiziale, con la presenza di una grossa bolla enfisematosa oltre a
12 a causa dell'esposizione a fattori nocivi ambientali provocati dalla contaminazione CP_5
conseguente ai bombardamenti anche ad uranio impoverito.
Alla luce dei summenzionati principi, va rilevato che nel caso di specie, ricorrono, effettivamente, i requisiti per il riconoscimento di detto status e in tal senso il Tribunale deve pronunciarsi.
Infatti, ai sensi dell'art. 1, co. 564, della legge n. 266/2005: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 (ossia alle vittime del dovere) coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. Nel caso in trattazione, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia partecipato alla missione Eurfor, come risulta dai docc. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 allegati al ricorso, provate risultano altresì le mansioni dal medesimo dedotte in ricorso relativamente ai vari spostamenti sul territorio, circa la partecipazione alle esercitazioni nonché alle dimostrazioni effettuate in basi dismesse in luoghi contaminati anche da uranio impoverito non specificamente contestate dal e provate risultano altresì le patologie contratte dal ricorrente, come da CP_1
documentazione medica allegata al ricorso.
Sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sussisterebbero ormai alcuni casi di “situazioni nominate” per le quali opererebbe una sorta di “presunzione relativa di rilevanza causale” tra l'esposizione pericolosa e patologia tumorale, anche in relazione ai già previsti, benefici per le “vittime del dovere”.
Vista la specificità della normativa in questione ed i risvolti economici della materia in termini di limiti di spesa per lo Stato, si ritiene che questi casi di “situazioni nominate” siano tassativi, ossia siano qualificabili come tali soltanto nel caso in cui, a causa della pericolosa esposizione cui si è stati sottoposti nell'ambito di una missione comandata dallo Stato, si contraggano “gravi forme di patologia tumorale”.
Ebbene, nel caso che ci occupa, il sig. ha dedotto di aver contratto diverse patologie, Pt_1
nessuna delle quali risulta sussumibile a quelle tipizzate nei casi delle cc.dd. “situazioni nominate”, per questa ragione, in casi come questo, è necessario accertare tutti gli elementi richiesti per la concessione dei benefici domandati, tra cui, altresì, il nesso eziologico tra la partecipazione alla missione comandata, secondo le mansioni ivi espletate e le patologie successivamente contratte.
In ragione di ciò, è stata licenziata CTU medico-legale, di cui è stato incaricato il prof. anche Per_1
al fine di poter effettuare una corretta quantificazione dei postumi permanenti reliquati.
13 Il CTU, in merito alla possibile eziologia tra le patologie contratte dal ricorrente e le mansioni dallo stesso svolte durante la missione in BO, ha rilevato che: “Nel rispondere al quesito posto al momento dell'incarico è necessario formulare alcune considerazioni. In primo luogo è indispensabile verificare se durante il servizio in missione all'estero sia stato esposto a contaminanti, come sostenuto dalla parte ricorrente. Da quanto riferito e da quanto emerge dalla documentazione in atti, come sopra riportato, risulterebbe che il Sig. abbia svolto servizio all'estero per l'Arma dei Pt_1
Carabinieri per circa 10 mesi dal marzo 2006 fino a gennaio 2007 nella missione EUFOR in BO.
In tale periodo avrebbe inalato contaminanti derivanti da inquinamento bellico durante i frequenti spostamenti a piedi o su mezzi tra le macerie del conflitto per la gestione della sicurezza del contingente internazionale. A dimostrazione dell'avvenuto contatto la parte ricorrente ha prodotto
Indagine Nanodiagnostica effettuata da New Nanodiagnostics Srl di Modena il 26.04.2022 su materiale istologico del Sig. . Nell'analisi delle polveri contenute nel tessuto istologico è stata Pt_1
identificata la presenza di particelle di acciaio tra cui ferro, cromo e nichel in alta quantità, ritenute dallo specialista “compatibili con combustioni o esplosioni non controllate”, che per caratteristiche risulterebbero essere “facilmente distinguibili dalle polveri ambientali urbane”. Per quanto sopra esposto, sulla base dei dati anamnestici e dell'esame di laboratorio prodotto in atti, è altamente probabile che il p. sia stato esposto ad inalazione di nanoparticelle di acciaio. Andando ad analizzare quali possano essere state le conseguenze cliniche di tale esposizione, dalla storia clinica si è acquisito che il p. lamenta dal 2017, la presenza di segni radiografici di interstiziopatia. Tale noxa appare essere compatibile con un insulto irritativo cronico, quale quello determinato dalla presenza in sede alveolare di microparticelle di acciaio, che, come ampliamente descritto nell'esame di nanodiagnostica sopra riportato, per dimensione inferiore a 5 micron una volta inalate possono rag- giungere le porzioni più distali dei rami polmonari. Lo stimolo infiammatorio cronico, come noto in letteratura, può generare ipertrofia fibrosa interstiziale, con conseguente insorgenza di una fibrosi polmonare, quale quella lamentata dal Sig. . Per quanto sopra esposto è possibile sostenere Pt_1 sul piano causale una correlazione tra l'esposizione bellica e l'insorgenza della patologia interstiziale radiograficamente evidenziata. Differente valutazione può essere formulata per le altre patologie lamentate dal p.: - Lipomi al braccio sinistro, - Adenoma prostatico, trattato chirurgicamente, - Ipotiroidismo con nodulo ipoecogeno dx di 7 mm.”, - Iperparatiroidismo secondario Trattasi di noxe molto comuni tra la popolazione disesso maschile, soprattutto dopo i 50 aa, per le quali non è rilevabile una correlazione causale o concausale determinante con l'esposizione alle particelle suddette, escludendone pertanto una probabile dipendenza da fatti di guerra. In merito alla “Stenosi cicatriziale uretra membranosa trattata con epicistotomia e ureterotomia”, non è possibile sostenerne una correlazione causale con fatti risalenti al servizio in
14 BO (trauma diretto al pene), non essendovi tracciabilità documentale del fatto (assenza di un
Modello C), in assenza delsoddisfacimento dei criteri medico legali di continuità fenomeno- logica e cronologico,stante la formulazione della diagnosi a distanza di circa 11 aa dal riferito trauma. In estrema sintesi l'esposizione, strumentalmente dimostrata, a nanoparticelle di acciaio ha con buona probabilità avuto un ruolo causale o concausale determinante nell'insorgenza della patologia interstiziale polmonare radiograficamente dimostrata.
Relativamente alla quantificazione del danno, discendente da tale esposizione a fattori nocivi, il CTU, dott. ha così concluso: “Alla luce dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 il calcolo Per_1 dell'invalidità complessiva (IC), è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico:
Invalidità complessiva (IC) = DB+DM+ (IP-DB).
Applicando tale formula nel caso in oggetto di ottiene quanto segue:
Invalidità complessiva (IC) = 20 +3 + (22-20).
Invalidità complessiva (IC) = 25% (venticinque per cento)
La decorrenza di tale valutazione è da far risalire all'epoca della do- manda amministrativa, essendo già in tale periodo presente e stabilizzata la patologia oggetto di valutazione nella causa in oggetto”.
Le conclusioni del CTU sono state contestate da entrambe le parti, in ordine alla quantificazione complessiva del danno e dal ricorrente, anche, in quanto non ricomprendenti tutte le patologie lamentate, ragione per la quale è stato dato corso all'integrazione della CTU sul quesito indicato nell'ordinanza datata 6.1.2025, qui richiamata.
Il dott. ha precisato che: Scopo dell'indagine era il valutare la sussistenza di nesso di causa o Per_1 di concausa tra l'esposizione lamentata dal Ricorrente durante la missione Eufor e le patologie di cui si è dichiarato affetto il Sig. 2 Le noxe oggetto di valutazione erano le seguenti: Parte_1
1. Quadro di interstiziopatia polmonare TC dimostrato con Diffusione di CO nei limiti della norma.
2. Adenoma prostatico, trattato chirurgicamente, senza disturbi della minzione.
3. Ipotiroidismo con nodulo ipoecogeno dx di 7 mm in terapia con Eutirox 75.
4. Iperparatiroidismo secondario in terapia con Vit D.
5. Lipomi al braccio sinistro al tronco e agli AAII di piccolissime dimensioni, indifferenti.
15 In merito alla valutazione del nesso di causa dell'infermità di cui al punto 1. “Quadro di interstiziopatia polmonare TC dimostrato con Diffusione di CO nei limiti della norma”, la stessa risulta correlabile all'esposizione in oggetto, come dettagliatamente riportato nella CTU precedentemente depositata, per cui si ribadisce quanto già esposto in merito.
Tutte le altre infermità sopra riportate sono rappresentate da patologie ad altissima diffusione nella popolazione, correlata all'età, indipendentemente da particolari fattori specifici di rischio.
In particolare:
1. Adenoma prostatico, come sostenuto dalla Società Italiana di Urologia, colpisce fino all'80% degli uomini tra i 70 e gli 80 anni, per cui è ritenuto come un fisiologico processo di invecchiamento della ghiandola, alla cui origine possono contribuire diversi fattori quali: a. infezioni batteriche o virali, b. alterazioni ormonali, c. la sindrome metabolica. Per quanto sopra si può ritenere assai poco probabile la sussistenza di un ruolo causale o concausale determinante, tra l'insorgenza dell'adenoma prostatico e l'esposizione denunciata dal Ricorrente, come peraltro già sottolineato nella CTU precedentemente depositata.
2. L'ipotiroidismo è una malattia molto frequente nella gente comune. Circa il 2-3% della popolazione è affetto da una forma franca di ipotiroidismo, mentre circa il 10% presenta una forma lieve (ipotiroidismo subclinico). Fattori di rischio sono rappresentati da: familiarità positiva per malattie della tiroide, età avanzata, sesso femminile, presenza di diabete tipo 1, vitiligine, anemia perniciosa, celiachia e la sindrome di Down.
Per quanto sopra, anche per questa patologia endocrina appare assai poco probabile la sussistenza di un ruolo causale o concausale determinante, tra l'insorgenza dell'ipotiroidismo con nodulo e l'esposizione denunciata dal Ricorrente, come peraltro già sottolineato nella CTU precedentemente depositata.
3. L'iperparatiroidismo secondario si caratterizza per un incremento della secrezione di PTH in risposta a una carenza relativa di calcio e di vitamina D. In questi casi il
PTH è elevato mentre la calcemia è nella norma o raramente ridotta. E' una malattia endocrina relativamente comune, soprattutto in quei Paesi in cui lo screening laboratoristico di massa è diventato di uso comune. E' causata da condizioni quali il deficit di vitamina D, l'insufficienza renale e la sindrome da malassorbimento. Alla luce di quanto sopra riportato, non è verosimilmente sostenibile un nesso causale o concausale determinante tra l'iperparatoroisimo Pa secondario lamentato dal p. e la sopra menzionata esposizione.
4. I Lipomi, come relaziona l' , sono tumori benigni del tessuto adiposo causato dall'eccessivo sviluppo delle cellule di grasso
(cellule adipose). Nella maggior parte dei casi compaiono su: a. collo b. spalle c. petto d. schiena e. braccia f. cosce Sono piuttosto comuni, con una frequenza di circa 1 su 100 persone. Sul piano eziologico l'ipotesi più accreditata risulta essere la predisposizione genetica, come indicato dalla presenza di più casi all'interno di una stessa famiglia. In relazione alla correlazione causale o
16 concausale determinate dei lipomi con l'esposizione riferita dal Ricorrente, lo scrivente la ritiene verosimilmente non sostenibile. In estrema sintesi, si tratta di noxe molto comuni tra la popolazione di sesso maschile, soprattutto dopo i 50 aa, per le quali non è rilevabile una correlazione causale o concausale determinante con l'esposizione alle particelle suddette, escludendone pertanto una probabile dipendenza con i fatti per cui è causa.
In relazione allo specifico quesito circa la possibilità di trovare astrattamente origine le patologie di cui ai punti 2. - 3. - 4. – 5. con l'esposizione riferita dal Ricorrente, tale valutazione potrà essere operata soltanto dal Giudicante Illustrissimo.
La medicina legale può solo esprimersi in termini di probabilità e/o verosimiglianza.
Il metodo scientifico, pone come fondamento la “probabilità” e non la “possibilità” che un evento possa essere provocato da un fattore specifico, in quanto “il possibile” in natura non troverebbe mai esclusione.
Ogni valutazione espressa dallo scrivente in termini di astrattezza, potrebbe risultare viziata in quanto rischierebbe di sconfinare nella mera “opinione” e non costituirebbe un “parere tecnico motivato”.
Al fine di fornire al Giudice ogni elemento utile per la decisione, lo scrivente, in accordo con i
CCTTPP intervenuti, pur non ritenendo soddisfatto il nesso di causa o di concausa tra l'esposizione e le noxe patogene di cui al punto 2.,3.,4. e 5. del riepilogo delle infermità, ha proceduto alla valutazione complessiva del danno, attribuendo ad ogni singola patologia una percentualizzazione di I.C. “ (le sottolineature e le enfasi sono della scrivente, ndr).
Conseguentemente il C.T.U. ha indicato come valutazione della IC complessiva, la percentuale del
35%.
Ebbene, le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta applicazione della normativa di riferimento, nonché sorrette da coerente ed esauriente motivazione.
Ciò, in particolare, anche per quanto riguarda la non certa riconducibilità delle patologie ulteriori (e quindi la loro esclusione), rispetto alla “patologia interstiziale polmonare radiograficamente dimostrata” accertata dal C.T.U. nella prima relazione, alla esposizione alla quale è stato sottoposto il ricorrente durante la missione alla quale ha partecipato ed oggetto di causa.
Pertanto, la CTU e la relazione integrativa della stessa, anche in ordine alla necessità di determinare nel caso di specie il nesso eziologico tra le patologie contratte e le mansioni effettivamente espletate
17 nella missione effettuata, sono pienamente condivise da questo giudice ed entrambe devono intendersi qui integralmente richiamate.
Non vi è dubbio, del resto, che la quantificazione dell'invalidità complessiva (IC), quale elemento decisivo ai fini del riconoscimento e della commisurazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, sia avvenuta, da parte del CTU, nel pieno rispetto dei criteri normativi, quali anche indicati dal Tribunale in sede di formulazione del quesito.
Deve, pertanto, riconoscersi al ricorrente lo status di vittima del dovere, cui conseguono, a fronte di una IC del 25% (pari a 1/4 della totale) i diritti:
- alla corresponsione della speciale elargizione di euro 2.000,00 per punto percentuale ex art. 5 comma
1 l. 206/2004, commisurata alla detta percentuale (e quindi nella misura di € 50.000,00);
- alla corresponsione dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3° l. n. 206/2004;
- alla corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2 1. n. 407/98, nell'importo elevato (con decorrenza
1.1.2004) dall'art. 4 comma 238 l. 350/2005, di euro 500,00 mensili, oltre perequazione;
- all'assistenza psicologica a carico dello Stato, ex art. 6 co. 2 l. n. 206/2004 (“alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato”);
- all'esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C, ex art. 1 l. 19 luglio 2000, n. 203, attribuito alle vittime del terrorismo dall'art. 9 l. 206/2004;
- all'esenzione ticket, prevista dall'art. 15 l. 302/90.
Il tutto con decorrenza dalla domanda amministrativa (31.03.2021) “essendo già in tale periodo presente e stabilizzata la patologia oggetto di valutazione nella causa in oggetto” (v. CTU depositata nel fascicolo telematico in data 28.10.2024).
Tanto premesso deve evidenziarsi che il convenuto ha eccepito che, dalle somme CP_1
eventualmente spettanti al ricorrente, debbono detrarsi, in base al principio della compensatio lucri cum damno e conformemente alle previsioni di cui agli artt. 10 e 13 l. n. 302/1990, le somme già corrisposte o da corrispondersi allo stesso, al medesimo titolo.
Non risulta, tuttavia, che vi sia stata alcuna erogazione incompatibile con le prestazioni sopra indicate e, invero, neppure una domanda volta al conseguimento di erogazioni incompatibili, pur a fronte del considerevole lasso di tempo trascorso dai fatti.
18 Il non ha effettuato alcuna allegazione specifica, né sono comunque emersi elementi di CP_1 prova, relativi all'intervenuto risarcimento del danno (v. art. 10 l. n. 302/1990), o al conferimento di provvidenze pubbliche a carattere continuativo, dunque diverse dalla una tantum di cui supra (v. art. 13 l. n. 302/1990, secondo cui “1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria”).
Al ricorrente spetta altresì la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, ex art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa e dalla successiva maturazione dei singoli ratei, fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della contenuta attività processuale), a beneficio del ricorrente, con distrazione a favore del suo difensore, antistatario.
Anche le spese della CTU debbono essere poste definitivamente a carico del , in base CP_1
alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il ricorrente vittima del dovere, in relazione all'infermità “patologia interstiziale in sede ilare inferiore a sn”, all'origine di un'invalidità complessiva del venticinque per cento (25%);
- dichiara, quindi, tenuto e pertanto condanna il , in persona del Controparte_1
, al pagamento in favore del ricorrente: Controparte_7
• della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/2004 di € 2.000,00 per punto percentuale di invalidità riconosciuta (25%) e, dunque, per complessivi € 50.000,00;
• dell'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98, nell'importo di euro 500,00 mensili, oltre perequazione dalla data della domanda amministrativa (31.3.2021), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa stessa e dalla successiva maturazione dei singoli ratei, fino al saldo;
• dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 l. 206/2004, dalla domanda amministrativa
(31.03.2021), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121°
19 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa stessa e dalla successiva maturazione dei singoli ratei, fino al saldo;
- dichiara, altresì, il diritto del ricorrente ai benefici dell'assistenza psicologica a carico dello Stato
(art. 6 comma 2 l. 206/2004), dell'esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C (artt. 1 l.
203/2000 e 9 l. 26/2004) e dell'esenzione dal ticket (art. 15 l. 302/90), dalla domanda amministrativa
(31.03.2021);
- condanna, altresì, il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1
rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.500,00, per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv.
Andrea BAVA;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Genova, il 16 aprile 2025 Il Giudice
Giovanna Golinelli
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