Articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 8Articolo 8
Versione
2 settembre 1990
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Versione
8 marzo 2005
Art. 9. (( (Intervento nel procedimento) )) 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.
Entrata in vigore il 8 marzo 2005
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