Articolo 1904 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1904. Vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere 1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466 ; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302 ; c) legge 23 novembre 1998, n. 407 ; d) legge 3 agosto 2004, n. 206 ; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207 .
Note all' art. 1904:
- Per la legge 13 agosto 1980, n. 466 , la legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e la legge 3 agosto 2004, n. 206 , si vedano le note all'articolo 1896.
- La legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277.
- Per la legge 10 ottobre 2005, n. 207 , si veda la nota all'art. 806.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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