Versione
6 settembre 1980
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13 gennaio 2004
13 gennaio 2004
Art. 3.
Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337 , convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 sono elevate ad euro 200.000.
Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337 , convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui all' articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 sono elevate ad euro 200.000.
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- 1. Cassazione: sì al risarcimento per il militare morto per l'uranio impoveritoVv Aa · https://www.studiocataldi.it/ · 28 agosto 2010 · 12.353837
[…] Inoltre, viene sottolineato che si considerano "vittime del dovere" i soggetti indicati nell' articolo 3 della legge 466/1980 come disposto dal comma 563 della legge sopracitata del 2005. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Lecce, sentenza 24/03/2023, n. 1146Provvedimento: […] Oggetto: diritto alla speciale elargizione ex art.3 Legge n.466/1980 […] Infine, l'art.3 Legge 13 agosto 1980 n. 466, già sopra citato, prevede che “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, […] Per tutto quanto detto, si deve dunque ritenere che, in considerazione della cessazione del rapporto di impiego per causa di servizio, spetti al ricorrente la speciale elargizione ex art.3 Legge 466/1980 nella misura massima di €Leggi di più...
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