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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco- in data 08.04.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2465/2013, avente ad oggetto: indennizzo rischio professionale, vertente
tra (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) E_1 Parte_2 C.F._2 contitolari dell'omonimo studio di consulenza contabile/fiscale, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Salvatore e presso questi domiciliati giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
(PEC in atti)
PARTE ATTRICE
e (C.F./P.IVA: ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Sveva Bernardini e presso ella domiciliata giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
(PEC in atti)
CONVENUTA
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 evocavano in giudizio la compagnia per sentirla condannare al CP_2 pagamento dell'importo pari ad € 6.305,75 a titolo di indennizzo dovuto a termini di polizza stipulata tra le parti. Allegavano di aver corrisposto alla propria cliente la somma di € 7.006,39 quale importo versato da CP_3 essa cliente alla Agenzia delle Entrate per irregolarità nel mod. Unico 2010 e CP_ 2011 relativo ad del 2009 e 2010. La compagnia assicuratrice, costituendosi, contestava an e quantum debeatur; segnatamente, oltre ad eccepire la mancanza di prova circa il denunciato sinistro, chiedeva in subordine determinarsi in € 5.097,67 l'importo indennizzabile senza tuttavia procedere al pagamento parziale. In corso di causa interveniva l'offerta banco judicis del suddetto importo di € 5.097,67 che veniva trattenuto da parte attrice a titolo di acconto. La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca dovute in parte all'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia e per altro verso dalle
1 note vicende legate alla pandemia da covid 19, veniva definitivamente riservata a sentenza con acquisizione di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta
Ritiene questo giudice che l'esame vada ristretto alla sola determinazione del quantum indennizzabile a termini di polizza. Invero, a fronte di una richiesta pari ad € 6.305,75, la compagnia ha dapprima riconosciuto stragiudizialmente e poi versato in corso di causa l'importo di € 5.097,67. La somma richiesta dalla Agenzia delle Entrate per le irregolarità riscontrate si compone delle due voci distinte tra sanzioni ed interessi. In particolare, gli interessi pari ad € 1.334,07 (anno 2009) ed € 317,85 (anno 2010) avrebbero potuto non essere interamente indennizzabili, in quanto il versamento integrale degli stessi avrebbe realizzato una ingiusta locupletazione in danno della compagnia, avendo la goduto (c.d. CP_3 interessi attivi) per un determinato arco temporale, della somma Contr ingiustamente trattenuta ed oggetto di richiesta da parte di . Tuttavia, giusta quanto osservato dall'attore, la polizza prevede il solo limite dello scoperto del 10%; pertanto, l'argomentazione di cui sopra avrebbe dovuto essere formalmente allegata e sollevata da controparte attraverso una eccezione (o anche una domanda) riconvenzionale l'accoglimento della quale avrebbe consentito (ove richiesta) una compensazione (giudiziale) parziale degli importi richiesti a titolo di interessi. Cont D'altro canto, l'importo per interessi, siccome richiesti da e versati alla dagli odierni attori, viene riconosciuto dalla compagnia in misura CP_3 del 30%, ossia applicando un criterio forfetario (e/o equitativo) unilaterale ed arbitrario, disancorato da qualsiasi parametro di riscontro tecnico. Pertanto, agli attori va riconosciuto l'intero importo, che si determina in
€ 6.305,75 da cui vanno detratti € 5.097,67 già corrisposti ed accettati banco judicis in data 11.06.2014.
Conclusivamente, la compagnia va condannata al Controparte_6 pagamento dell'importo differenziale di € 1.208,18 oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo, in aggiunta alle spese di soccombenza che, stante il mancato svolgimento della fase istruttoria per causa esclusivamente documentale, si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_4 [...]
nella causa iscritta al R.G. n. 2465/2013 così provvede: Controparte_1
i) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto:
ii) CONDANNA ad indennizzare e pagare, in Controparte_1 favore di e , la complessiva somma Parte_1 Parte_4
2 di € 1.208,18 oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo;
iii) CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
e , delle spese di lite che si liquidano in Pt_1 Parte_4 complessivi € 1.914,00 di cui € 1.700,00 per compensi ed € 214,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti;
Respinte o assorbite ulteriori domande.
Così deciso in Potenza, lì 8 aprile 2025
Il GOP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
3
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GOP -dott. Giuseppe Lomonaco- in data 08.04.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2465/2013, avente ad oggetto: indennizzo rischio professionale, vertente
tra (C.F.: ; Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) E_1 Parte_2 C.F._2 contitolari dell'omonimo studio di consulenza contabile/fiscale, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Salvatore e presso questi domiciliati giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
(PEC in atti)
PARTE ATTRICE
e (C.F./P.IVA: ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Sveva Bernardini e presso ella domiciliata giusta mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
(PEC in atti)
CONVENUTA
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 evocavano in giudizio la compagnia per sentirla condannare al CP_2 pagamento dell'importo pari ad € 6.305,75 a titolo di indennizzo dovuto a termini di polizza stipulata tra le parti. Allegavano di aver corrisposto alla propria cliente la somma di € 7.006,39 quale importo versato da CP_3 essa cliente alla Agenzia delle Entrate per irregolarità nel mod. Unico 2010 e CP_ 2011 relativo ad del 2009 e 2010. La compagnia assicuratrice, costituendosi, contestava an e quantum debeatur; segnatamente, oltre ad eccepire la mancanza di prova circa il denunciato sinistro, chiedeva in subordine determinarsi in € 5.097,67 l'importo indennizzabile senza tuttavia procedere al pagamento parziale. In corso di causa interveniva l'offerta banco judicis del suddetto importo di € 5.097,67 che veniva trattenuto da parte attrice a titolo di acconto. La causa, caratterizzata da lunghe fasi di stanca dovute in parte all'avvicendarsi dei g.i. assegnatari della controversia e per altro verso dalle
1 note vicende legate alla pandemia da covid 19, veniva definitivamente riservata a sentenza con acquisizione di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta
Ritiene questo giudice che l'esame vada ristretto alla sola determinazione del quantum indennizzabile a termini di polizza. Invero, a fronte di una richiesta pari ad € 6.305,75, la compagnia ha dapprima riconosciuto stragiudizialmente e poi versato in corso di causa l'importo di € 5.097,67. La somma richiesta dalla Agenzia delle Entrate per le irregolarità riscontrate si compone delle due voci distinte tra sanzioni ed interessi. In particolare, gli interessi pari ad € 1.334,07 (anno 2009) ed € 317,85 (anno 2010) avrebbero potuto non essere interamente indennizzabili, in quanto il versamento integrale degli stessi avrebbe realizzato una ingiusta locupletazione in danno della compagnia, avendo la goduto (c.d. CP_3 interessi attivi) per un determinato arco temporale, della somma Contr ingiustamente trattenuta ed oggetto di richiesta da parte di . Tuttavia, giusta quanto osservato dall'attore, la polizza prevede il solo limite dello scoperto del 10%; pertanto, l'argomentazione di cui sopra avrebbe dovuto essere formalmente allegata e sollevata da controparte attraverso una eccezione (o anche una domanda) riconvenzionale l'accoglimento della quale avrebbe consentito (ove richiesta) una compensazione (giudiziale) parziale degli importi richiesti a titolo di interessi. Cont D'altro canto, l'importo per interessi, siccome richiesti da e versati alla dagli odierni attori, viene riconosciuto dalla compagnia in misura CP_3 del 30%, ossia applicando un criterio forfetario (e/o equitativo) unilaterale ed arbitrario, disancorato da qualsiasi parametro di riscontro tecnico. Pertanto, agli attori va riconosciuto l'intero importo, che si determina in
€ 6.305,75 da cui vanno detratti € 5.097,67 già corrisposti ed accettati banco judicis in data 11.06.2014.
Conclusivamente, la compagnia va condannata al Controparte_6 pagamento dell'importo differenziale di € 1.208,18 oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo, in aggiunta alle spese di soccombenza che, stante il mancato svolgimento della fase istruttoria per causa esclusivamente documentale, si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.T.M. Il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e nei confronti di Parte_1 Parte_4 [...]
nella causa iscritta al R.G. n. 2465/2013 così provvede: Controparte_1
i) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto:
ii) CONDANNA ad indennizzare e pagare, in Controparte_1 favore di e , la complessiva somma Parte_1 Parte_4
2 di € 1.208,18 oltre interessi dalla messa in mora al soddisfo;
iii) CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
e , delle spese di lite che si liquidano in Pt_1 Parte_4 complessivi € 1.914,00 di cui € 1.700,00 per compensi ed € 214,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti;
Respinte o assorbite ulteriori domande.
Così deciso in Potenza, lì 8 aprile 2025
Il GOP
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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