Versione
9 ottobre 2010
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28 aprile 2012
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Art. 1079. Principi generali e ambito di applicazione ((l. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice e' corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui e' conseguito il decesso.))
2. I soggetti ((...)) di cui al comma 1 sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni ((di qualunque natura))
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri ((operativi all'estero)) e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri ((operativi all'estero)) e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo ((603)) del codice.
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 1080, 1082 e 1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1080, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.
2. I soggetti ((...)) di cui al comma 1 sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni ((di qualunque natura))
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri ((operativi all'estero)) e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri ((operativi all'estero)) e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo ((603)) del codice.
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 1080, 1082 e 1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1080, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.
Commentari • 5
- 1. Polvere di guerra: gli effetti invisibili dell’uranio impoveritoRoberto Leonardi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
Sommario: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. Il parere del Consiglio di Stato. Brevi osservazioni conclusive. 1. Premessa Nelle guerre moderne, non sempre i danni si esauriscono con la fine delle ostilità. Alcuni effetti permangono nel tempo, silenziosi e difficili da misurare. Tra questi, l'uso dell'uranio impoverito[1] rappresenta una delle eredità più oscure e controverse[2], da cui è scaturito un intenso e controverso dibattito giuridico, soprattutto giurisprudenziale e in ordine a diversi profili della fattispecie – in mancanza di una normativa nazionale organica – che ancora non ha trovato la pace, nonostante le molteplici Commissioni d'inchiesta Parlamentari[3] in riferimento alla …
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Giurisprudenza • 430
- 1. Trib. Roma, sentenza 19/01/2022, n. 419Provvedimento: […] ha dedotto di aver presentato domanda, in data 17.10.2009, di concessione della speciale elargizione di cui all'art. 1079 comma 1 Dpr 90/2010, in relazione alla patologia “pregresso […] A fondamento della propria pretesa, il Pt_1 invoca l'art. 1079 del DPR 90/2010 (e successive modifiche) a mente del quale: […] Ricorre pertanto il requisito soggettivo di cui all'art. 1079 comma 2 DPR 90/2010, essendo stato provato che il Pt_1 , in qualità di personale militare, è stato impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti. […] L. 206/2004, che non viene richiamato dall'art. 1079 Dpr 90/2010; né, per i medesimi motivi, dell'assegno vitalizio di € 500,00, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n.Leggi di più...
- assegno vitalizio·
- assistenza obbligatoria·
- invalidità permanente·
- art. 5 L. 206/2004·
- speciale elargizione·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- nesso di causalità·
- art. 1079 DPR 90/2010·
- vittima del dovere·
- soggetto equiparato