Articolo 23 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 22Articolo 24
Versione
18 marzo 1999
Art. 23. (Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990) 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , e' sostituito dal seguente:
"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza".
Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 302 del 1990 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6 (Termini e modalita' per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici). - 1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.
3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati".
Entrata in vigore il 18 marzo 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente