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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2912/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2912 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Viero Parte_1 C.F._1
(C.F. e Otello Dal Zotto (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in Schio (Vi), Via Baccarini, 2, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore - contro
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Carlo Gagliardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Maino Maria Rosaria (C.F. ), sito in Sandrigo (Vi), via Brega, 7, in C.F._5
virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
e
(C.F. CP_2 C.F._6
- convenuto, contumace-
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: all'udienza del 7.5.2025 parte attrice precisava le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 25.11.2024 e, quindi:
“Nel merito
pagina 1 di 28
1. In via preliminare: rigettarsi in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'istanza della soc.
[...]
di declaratoria di difetto di contraddittorio nei confronti della sig.ra , CP_1 Controparte_3
proprietaria della vettura Fiat NT, targata FE340HE, alla luce di quanto dedotto in atti e di quanto rilevato dal Giudice nell'ordinanza del 07.09.2023.
2. In via principale:
- accertato e dichiarato il grado di responsabilità in capo alla sig.ra , conducente Controparte_4
della vettura PE 206, targata CN868NN, di proprietà del sig. ; CP_2
- accertata e dichiarata altresì l'operatività della polizza n. 287099203;
- condannarsi la soc. ed il sig. , per le causali di cui in atti, in solido Controparte_1 CP_2
tra loro ed ai sensi degli art. 144-148 d. l.vo n. 209/2005, a corrispondere al sig. la Parte_1 somma che risulterà dovuta all'esito della espletata istruttoria e/o che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni, dedotto l'acconto di euro 40.000,00 ricevuto in data 23.05.2023 e con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente (26.09.2020) al saldo effettivo, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati sul suddetto acconto di euro 40.000,00 dalla data dell'incidente (26.09.2020) al pagamento del suddetto acconto (23.05.2023).
3. Spese e competenze della procedura di negoziazione assistita e di causa, comprensive delle spese di
CT medico-legale e ricostruttiva e delle relative CTP (all.ti 17-18), rifuse con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso.
In via istruttoria […]”
La convenuta precisava le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 28.4.2025 e, quindi:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione
e conclusione sia di merito che istruttoria,
1. In via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di contraddittorio nei confronti della IG.ra e per Controparte_3
l'effetto onerare parte attrice di estendere il contraddittorio anche nei confronti della stessa, al fine di accertare e dichiarare la sua esclusiva responsabilità – o, comunque – corresponsabilità, nella causazione del sinistro de qua.
2. Nel merito:
- rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum richiesto, per i motivi esposti in narrativa.
3. In via subordinata, sempre nel merito:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la
pagina 2 di 28 somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa, entro i limiti di quanto accertato dal medico fiduciario.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. nelle misure di legge.
Con espressa riserva di ogni diversa domanda nuova, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione nei termini ex art.
171 ter c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito anche e chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni CP_1 CP_2 patiti per il sinistro occorso all'attore in data 26.9.2020. A sostegno delle domande, deduceva che:
- quel pomeriggio, verso le ore 15.10, percorreva ad una velocità moderata la via Bassano del Grappa in direzione Breganze, nel Comune di DO (Vi), in sella al proprio motociclo Ducati tg. AF78229;
- giunto in corrispondenza dell'intersezione con via Villa Capra, l'attore vedeva la propria corsia di marcia improvvisamente occupata dal veicolo PE 206 tg. CN868NN di proprietà del convenuto, assicurato con con polizza n.287099203, e condotto nel frangente da;
CP_1 Controparte_4
- la conducente percorreva via Bassano del Grappa, con opposta direzione di marcia, da Breganze verso
Thiene, effettuando una manovra di svolta a sinistra senza accorgersi del veicolo attoreo;
- a seguito dell'impatto e della conseguente caduta, il riportava la frattura scomposta del Pt_1
femore destro e del processo traverso di D2, oltre alla perdita del testicolo destro;
- l'attore si sottoponeva successivamente ad accertamento medico-legale presso il Dott. Persona_1
nella cui relazione veniva documentato l'iter medico affrontato in seguito al sinistro, comprensivo di accertamento psichiatrico-forense a cura della dr.ssa e quantificato il danno biologico Persona_2
permanente e temporaneo;
- il si determinava quindi il 20.10.2020 a richiedere in via stragiudiziale i danni a Pt_1 CP_1
sottoponendosi altresì a visita medico legale presso il medico fiduciario della compagnia, dr. ; Per_3
- invitava alla stipula della convenzione di negoziazione assistita gli odierni convenuti senza tuttavia ricevere risposta alcuna.
In punto di diritto, l'attore chiedeva accertarsi il grado di responsabilità della conducente CP_4
nella causazione del sinistro de quo, responsabilità che assumeva emergente dal verbale di incidente stradale dimesso, instando altresì per l'accertamento dell'operatività della polizza n.287099203.
Deduceva pertanto la responsabilità della per il sinistro, chiedendo la condanna in solido della CP_4
pagina 3 di 28 compagnia assicurativa e del responsabile civile, al ristoro di tutti i danni subiti, pari a CP_2 complessivi € 234.885,03, da cui detrarre l'importo di € 40.000,00 versato ante causam dall'istituto assicurativo e trattenuto dall'attore quale acconto sul maggior danno, così suddivisi: a) danni non patrimoniali per complessivi € 195.263,59 (di cui € 156.615,00 a ristoro dell'IP al 30%, stimando €
31.108,59 per personalizzazione al 29% sul danno biologico attese le conseguenze del sinistro sul piano relazionale , per l'IT € 2.340,00 per 18 giorni al 100%, 975,00 per i 10 al 75%, € 2.275 per 35 al 50%,
€ 1.950,00 per i 60 al 25%; b) € 39.621,44 a ristoro dei danni patrimoniali (di cui € 26.985,35 a ristoro del danno alla capacità lavorativa al 20% - importo calcolato sul reddito medio degli ultimi 3 anni, capitalizzato con il coefficiente di cui ai quaderni del CSM -, € 4.440,09 a ristoro delle spese mediche documentate, € 3.050,00 per perizie di parte, € 5.000,00 per le spese casco e varie, € 146,00 a ristoro delle spese di soccorso stradale).
2. Prima della scadenza del termine di costituzione dei convenuti, depositava, il 12.6.2023, Pt_1
ricorso ex artt. 696/696 bis c.p.c. in corso di causa, per cui veniva aperto il subprocedimento n.r.g.
2912-1/2023; si costituiva ai fini del subprocedimento e il ricorso veniva rigettato, difettando CP_1 il requisito dell'urgenza ai sensi dell'art.696 c.p.c. ed anche il fine di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.
3. Si costituiva nel procedimento principale con comparsa depositata il 30.8.2023, Controparte_1
avversando le pretese attoree di cui chiedeva il rigetto. Deduceva in particolare che nel sinistro in argomento era altresì coinvolta una terza vettura (indicata come veicolo C nel verbale dimesso in atti), di proprietà di e condotta da la cui presenza, in contromano, Controparte_3 Testimone_1
avrebbe costretto la ad eseguire la manovra per effetto della quale sarebbe stato colpito il CP_4
: assumeva pertanto che dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti della , Pt_1 CP_3 qualificata come litisconsorte necessaria, instando in via preliminare per l'accertamento del difetto di integrità del contraddittorio ed il conseguente ordine, a carico dell'attore, di estensione dello stesso anche nei confronti della . L'Assicurazione avversava inoltre la dinamica del sinistro, CP_3 chiedendo valorizzarsi, laddove provato l'an, la percentuale di corresponsabilità ai sensi degli artt.
2054 e 1227 c.c. in capo al . In punto quantum, contestava anche sussistenza ed ammontare dei Pt_1
danni di cui veniva richiesto il risarcimento e in particolare: i) la ingiustificata divergenza fra la quantificazione della IP operata dal medico fiduciario (16%) e quella operata dal medico legale dell'attore (30%); ii) la duplicazione/mancata prova/insussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno morale;
iii) l'assenza di elementi utili ad una personalizzazione (svolgimento di attività sportive/ludiche a cui avrebbe rinunciato l'attore in seguito al sinistro, asseritamente foriero di conseguenze psicologiche impattanti sulla sfera dinamico-relazionale dello stesso); iv) la mancata pagina 4 di 28 prova atta a supportare la richiesta di risarcimento per presunta lesione/perdita della capacità lavorativa specifica;
(v) il difetto di allegazione delle spese mediche sostenute dall'attore nonché la genericità ed indeterminatezza della richiesta di accertamento peritale della congruità delle spese sanitarie future;
vi)
l'inammissibilità della domanda di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria. Dava infine atto di aver corrisposto al in via stragiudiziale la somma di € 40.000,00. Concludeva come in Pt_1
epigrafe.
4. Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 7.9.2023, a fronte del rilievo svolto preliminarmente dalla compagnia assicurativa, veniva accertata la integrità del contraddittorio e veniva altresì dichiarata la contumacia di . La prima udienza veniva differita al 14.11.2023, ove venivano ammesse le CP_2
richieste di prove orali articolate dalle parti costituite. Il giudizio veniva quindi rinviato per l'incombente istruttorio all'udienza del 16.1.2024 dove venivano escussi i testi e Tes_2 Tes_3 per l'attore, , e per Con provvedimento di pari data veniva Tes_4 Tes_1 Tes_5 CP_1
disposta CT cinematica ed il giudizio veniva ulteriormente rinviato al 7.2.2024 per sentire i testi residui e per conferire l'incarico1 al nominato CT ing. All'udienza del 7.2.2024 il nominato Per_4
consulente prestava giuramento e venivano sentiti i testi e , addotti Tes_6 Tes_7 Testimone_8 da parte attrice. All'esito veniva ammessa CT medico-legale, nominandosi consulente tecnico d'ufficio la dr.ssa e fissando l'udienza cartolare del 27.2.2024 per il conferimento Persona_5 dell'incarico alla stessa. Depositati entrambi gli elaborati peritali (il 28.6.2024 la consulenza a firma ing. ed il 17.8.2024 la c.t.u. della dr.ssa ), all'udienza del 11.9.2024, fissata per il loro Per_4 Per_5
esame, veniva articolata proposta ex art.185bis e la causa veniva rinviata al 13.11.2024 per consentire alle parti di prendere posizione sulla stessa. Dato atto in tal sede della mancata adesione alla proposta conciliativa formulata, il giudizio veniva rinviato per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.5.2025, con termine per note conclusive fino al 28.4.2025, depositate dalle parti.
All'udienza del 7.5.2025 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
5. L'attore ha esercitato l'azione ex art. 2054 c.c. verso il responsabile civile ( quale proprietario CP_2 della vettura) e verso l'assicuratore del responsabile civile, ex art. 144-148 cod. ass. Era conseguentemente onere dell'attore provare il nesso di causa tra il danno e la condotta del CP_2
conducente del veicolo asseritamente responsabile del sinistro (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 5433 del
27/2/2020). Una volta provato tale nesso, è applicabile la presunzione di cui all'art. 2054, co. 1 c.c., nel senso che è onere del conducente del veicolo antagonista dimostrare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, tenendo conto delle circostanze del caso e, dunque, anche della condotta di guida del danneggiato.
Pare poi opportuno evidenziare che anche se nelle conclusioni l'attore chiede venga “accertato e dichiarato il grado di responsabilità” della , conducente della veicolo del in realtà da CP_4 CP_2 una lettura complessiva dell'atto introduttivo assume l'esclusiva responsabilità della e Pt_1 CP_4 quindi del nella causazione del sinistro (cfr. pag. 2), sicché l'inciso delle conclusioni deve CP_2
riferirsi al riparto di responsabilità tra attore e convenuto, indicato come unico possibile responsabile del sinistro.
6. Sempre preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, reiterata da nelle conclusioni da CP_1
ultimo rassegnate, circa la mancata integrazione del contraddittorio necessario, per non esser stata coinvolta nel giudizio , proprietaria della Fiat NT condotta dal presente sui Controparte_3 CP_4
luoghi di causa al momento del sinistro e che ad avviso della Compagnia avrebbe avuto un ruolo preponderante nella causazione dell'incidente.
L'eccezione è infondata. In caso di sinistro stradale asseritamente concausato da più corresponsabili, questi sono solidalmente responsabili, nei confronti del danneggiato, ex art. 2055 c.c. In ragione di detta solidarietà il danneggiato non è tenuto a coinvolgere necessariamente tutti i possibili danneggianti, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, sicché il processo può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (Cass. Sez. III, sent. n.
17249 del 14/11/2003; cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 14844 del 27/6/2007 e più di recente, con specifico riferimento ad una azione relativa a sinistro stradale – proposta in tal caso da terzo trasportato – Cass.
Sez. III, ord. n. 29336 del 13/11/2024), con l'ulteriore conseguenza che laddove l'unico asserito corresponsabile convenuto sostenga che il sinistro sia imputabile esclusivamente o parzialmente ad un terzo soggetto, non si verterà nell'ipotesi di litisconsorzio necessario e non potrà dunque trovare applicazione l'art. 102 c.p.c. (questo perché, in ragione del vincolo di solidarietà, nei confronti del danneggiato ogni corresponsabile risponde per l'intero – ferma l'eventuale detrazione della quota riferibile alla responsabilità del danneggiato stesso – essendo dunque irrilevante nei suoi confronti la possibile ripartizione della responsabilità tra i vari danneggianti;
cfr. in tal senso, parte motiva Cass.
Sez. III, ord. n. 29336 del 13/11/2024).
Nel caso di specie, come su chiarito, emerge che ha agito sull'assunto che la e quindi Pt_1 CP_4
pagina 6 di 28 fosse l'unica responsabile del sinistro, nè ha agito espressamente chiedendo di scindersi CP_2
l'eventuale responsabilità solidale con ulteriori possibili responsabili.
Non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, al più l'unico danneggiante convenuto in causa
(ferma la possibilità per lui di sostenere che il sinistro sia imputabile unicamente al soggetto non convenuto nel giudizio, il che, in caso di fondatezza della tesi, comporterebbe il rigetto della domanda del danneggiante) potrebbe dunque articolare domanda di ripartizione della responsabilità nel rapporto interno tra codanneggianti e formulare a tal fine istanza di chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c.
Nel caso di specie, non ha ritenuto di chiedere la chiamata in causa della né ha CP_1 CP_3
espressamente articolato una domanda nei suoi confronti, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
7. Per ricostruire la dinamica del sinistro, deve anzitutto darsi atto della conformazione dei luoghi di causa, per cui ci si può riportare alla relazione di CT cinematica e al verbale redatto dagli operanti occorsi.
7.1. L'incidente è avvenuto in DO (Vi) in corrispondenza dell'intersezione tra via Bassano del
Grappa e via di Villa Capra (cfr. ortofoto a pag. 3 della CT); a detta intersezione era ed è pure presente un attraversamento pedonale che taglia via Bassano che nello specifico tratto ha un andamento pressoché rettilineo e che, in corrispondenza dell'intersezione, è leggermente in salita lungo la direzione di marcia Breganze – Thiene.
Il sinistro si è verificato alle ca. 15.10 ca. in una giornata nuvolosa, ma il fondo stradale era asciutto e non presentava anomalie (cfr. doc. 1 attoreo, relazione di incidente stradale, pag. 2 del file); non è emerso in corso di causa che le condizioni meteo potessero in alcun modo ridurre la visibilità (e tanto emerge anche dal modulo compilato dagli operanti, doc. 1, pag. 2 del file). Lo stesso CT ha riferito che in base alle condizioni della strada “è possibile ritenere che vi fosse buona visibilità con un campo di profondità tale da garantire la reciproca visibilità a distanze non certo trascurabili. La distanza che infatti si è provveduto a verificare in campo arriva almeno a circa 65 metri e comunque, sulla scorta del sopralluogo occorso, è possibile ritenere che la stessa si estenda anche oltre tale valore […]” (pag.
8).
Al momento del sinistro sul tratto di strada erano presenti tre mezzi: la PE del convenuto, in quel frangente guidata dalla , proveniente da via Bassano (direzione Breganze) e che si apprestava CP_4
a voltare su via di Villa Capra;
la Fiat NT della Marangon, condotta dall' proveniente da via Tes_1
Villa Capra, poi immessasi in via Bassano, direzione Thiene, che aveva tuttavia preso in contromano lo svincolo da via Villa Capra a via Bassano (ossia, prendendo la corsia diretta all'immissione da via
Bassano a via di Villa Capra: per procedere in direzione Thiene avrebbe dovuto prendere via Bassano,
pagina 7 di 28 in direzione Breganze e rigirarsi); un'altra Fiat NT, su via di Villa Capra, che poi avrebbe dovuto svoltare a destra su via Bassano;
infine la Ducati attorea, proveniente da Thiene e che marciava su via
Bassano, nella direzione verso Breganze (relazione, pag. 3).
7.2. Uniche persone presenti al momento del sinistro, oltre all'attore, la e l' erano i CP_4 Tes_1
passeggeri delle auto di questi ultimi ( , seduto sul sedile anteriore della;
Persona_6 CP_4
, seduta sull'anteriore della Fiat NT;
, che conduceva la diversa Persona_7 Persona_8
Fiat NT, che seguiva quella condotta dall' lungo via di Villa Capra, per poi immettersi su via Tes_1
Bassano del Grappa, direzione Breganze.
Nell'immediatezza del sinistro questi soggetti furono sentiti a s.i.t. dagli operanti (cfr. allegate a doc. 1
e riportate in CT, pag. 13 ss).
Per quanto qui rileva, la ha dichiarato che percorreva alla guida della PE via Bassano;
CP_4
giunta in corrispondenza dell'intersezione con via di Villa Capra, ove “ero diretta, ero costretta a fermarmi causa la presenza di un'autovettura che aveva impegnato la mia corsia in contromano impedendomi di fatto la svolta. A quel punto mi arrestavo per agevolare l'uscita, il conducente impegnava l'incrocio svoltando a sinistra in direzione Thiene contemporaneamente una volta liberata la corsia iniziavo la manovra di svolta a sinistra quando entravo in collisione con un motociclista che percorreva la via Bassano del Grappa in direzione Breganze. […] posso dichiarare che al momento della manovra a sinistra da Thiene non sopraggiungeva alcun veicolo.”
ha confermato la presenza della Fiat NT in contromano e che “una volta liberata la corsia Tes_5
la signora ha iniziato la manovra di svolta a sinistra quando improvvisamente siamo stati CP_4 colpiti sul lato anteriore destro dell'autovettura da un motociclista che non avevamo visto. Secondo il mio punto di vista il motociclista circolava senza moderare la velocità in prossimità dell'incrocio e sempre a mio parere, il conducente della punto ha anticipato la manovra di uscita creando difficoltà al motociclista in arrivo” dichiarò che stava provenendo da via di Villa Capra quando “giunto in corrispondenza Tes_1 dell'intersezione con via Bassano del Grappa dove ero diretto con una svolta a sinistra per errore ho
“imboccato” in contromano la corsia riservata all'opposto senso di marcia. Nel mentre sopraggiungeva l'autovettura PE che doveva impegnare la mia corsia il cui conducente accortosi della mia presenza si arrestava per consentirmi di liberare l'incrocio. Nel mentre che avevo già impegnato via Bassano del Grappa in direzione Thiene dallo specchietto retrovisore vedevo il sinistro che era accaduto alle mie spalle. Non ho notato in alcun modo il motociclista che procedeva in direzione di bassano e che rimaneva coinvolto nel sinistro.”.
La , passeggera di dichiarò “[…] ho visto l'autovettura che doveva svoltare a Tes_3 Tes_1
pagina 8 di 28 sinistra che si è fermata per agevolarci l'uscita. A quel punto abbiamo disimpegnato l'incrocio quando ho sentito un forte botto provocato dal sinistro …non comprensibile… accaduto alle spalle. non mi ero accorta in nessun caso della presenza del motociclista.”.
infine riferì che “[…] giunto all'intersezione con via Bassano del Grappa notavo una fiat Tes_4 punto bianca tg. fe340he che era ferma contromano nella corsia errata dell'intersezione. Preciso che la Fiat NT era ferma al limite della carreggiata di via Bassano del Grappa impegnando alla corsia riservata ai veicoli con opposto senso di marcia e precisamente ai veicoli che si immettono da
Breganze con direzione via Villa Capra. Improvvisamente da Breganze giungeva una auto PE 206 grigia che si accingeva ad effettuare manovra di svolta a sinistra per via villa capra, trovando però la corsia occupata dalla Fiat NT bianca i conducenti si sono fatti dei gesti e la NT bianca si è quindi immessa a sinistra con direzione DO e contemporaneamente giungeva per via Bassano del
Grappa proveniente da DO con direzione Breganze una moto di colore nero che a velocità regolare andava a collidere contro la fiancata anteriore destra della auto PE grigia. Mi sono quindi fermato e ho prestato i primi soccorsi.”.
In corso di causa oltre all'agente (che ha confermato rilievi e ricostruzione del sinistro Tes_2
operata nella relazione), è stato escusso il 16.1.2024 il , che ha sostanzialmente confermato Tes_4
quanto dichiarato a s.i.t., salvo rettificare la sua versione circa la velocità della moto, dichiarando, richiesto a chiarimenti, che a suo dire la moto andasse “sicuramente sopra i 50 km/h”. Questo per aver il teste visto l'impatto e aver “visto che il motociclista non ha proprio potuto frenare, quindi immagino andasse molto veloce, forse anche sui 70 km/h”. Può osservarsi tuttavia che la percezione del Tes_4
(che ha distanza di anni ha reso dichiarazioni contrastanti, evidentemente anche per la difficoltà di ricordare i singoli dettagli) fosse influenzata dalla sua considerazione che il non fosse riuscito a Pt_1
frenare, cosa che, come si vedrà, in realtà accadde.
Alla stessa udienza è stata escussa la che ha confermato che entrò in contromano Tes_3 Tes_1 sullo svincolo, la PE li fece passare […] “ mise la freccia a sinistra e proseguimmo in Tes_1 direzione Thiene. Quindi sentimmo il botto dell'impatto, ma io non vidi il motociclista prima dell'impatto.”; richiesta se non vide la moto mentre l'auto di svoltava a sinistra la teste ha Tes_1 riferito “non la vidi, anche se ricordo che guardai, ma dalla direzione Thiene la strada ha un rialzo, quindi potrei non averlo visto per questa ragione”.
Sempre il 16.1.2024 è stato sentito per quanto qui può rilevare, ha confermato la dinamica del Tes_1 sinistro e di non aver “visto la moto, quando svoltai a sinistra per liberare l'incrocio, guardai sia a destra sia a sinistra e non ricordo di averla vista. Non l'ho visto neanche quando mi ritrovai in direzione Thiene, mi sono reso conto della sua presenza solamente quando, sentito il rumore
pagina 9 di 28 dell'impatto, guardai nello specchietto […]”.
Alla stessa udienza è stato poi escusso , che ha confermato le precedenti dichiarazioni, Tes_5
precisando di ricordare che sopraggiunse la motocicletta, ma di non sapere a che velocità andasse. Parte attrice ha eccepito l'incapacità del teste, in quanto terzo trasportato dell'auto convenuta, senza tuttavia formalmente eccepire la nullità della testimonianza assunta (Cass. S.U., sent. n. 9456 del 6/4/2023).
Deve tuttavia evidenziarsi la scarsa attendibilità del teste, confermata dalla contraddizione tra quanto dichiarato a s.i.t. dallo stesso (ove affermò che lui e la non avessero proprio visto la moto) ma CP_4
anche dalla (che pure a s.i.t. riferì di non aver visto alcun veicolo proveniente da via Bassano, CP_4
al momento della svolta).
Pure criticamente vanno vagliate le dichiarazioni dell' (guidatore dell'ulteriore veicolo non Tes_1 coinvolto nell'urto, ma presente sul luogo del sinistro, nei momenti che lo precedettero e che quindi a sua volta potenzialmente interessato a eludere la possibile responsabilità); anche il , Tes_4
totalmente indifferente, ha come visto parzialmente modificato le dichiarazioni, posto che a s.i.t. dichiarò che marciava con andatura “regolare” mentre in corso di causa ha riferito che Pt_1
marciasse rapidamente.
7.3. È stata quindi disposta la CT cinematica, affidata all'Ing. Per_4
Questi ha anzitutto ricostruito lo stato dei luoghi, per come su descritto, chiarendo, per quanto qui rileva, che in via Bassano del Grappa vigesse il limite di 50 km/h (pagg. 4-5) e stimando una pendenza della strada del 4%, evidenziando (pag. 10) la segnaletica che si presentava ai vari veicoli nell'approcciare l'incrocio (per la PE, segnale di limite del 50% e di attraversamento pedonale;
per segnale di dosso e attraversamento pedonale;
per la NT obbligo di svolta a destra Pt_1
venendo da via di Villa Capra).
7.3.1. Ha poi dato atto dei rilievi eseguiti dagli operanti e delle loro conclusioni sulla dinamica del sinistro. In base ai rilievi era presente una traccia di pneumatico dovuta alla frenata della moto prima dell'impatto, lunga ca. m. 2,60; non venivano rilevati segni organici lasciati dal motociclista, sbalzato in avanti all'impatto, ma erano presenti segni e liquidi motore, parti carrozzeria meglio visibili anche nelle fotografie scattate dagli operanti e allegate alla relazione di sinistro e quindi a quella del CT. Gli operanti hanno anche descritto quanto la posizione statica dei mezzi e del , descritte Pt_1 nell'elaborato planimetrico allegato alla relazione di sinistro (doc. 1).
Il CT ha poi dato atto delle condizioni delle vetture all'esito dell'urto (pagg. 14 ss), evidenziando che la PE riportò un urto nella parte anteriore lato passeggero, che ha causato la rottura del paraurti,
l'introflessione del cofano motore e la rottura del fianchetto, la rottura del gruppo ottico/direzionale anteriore lato passeggero con apertura degli airbag. La risultava particolarmente danneggiata, CP_5
pagina 10 di 28 specie nella parte anteriore.
La posizione statica dei mezzi e del – sbalzato a seguito dell'impatto – sono ben descritti nelle Pt_1
foto a pag. 16 della CT, in particolare la risultava sostanzialmente appoggiata sulla parte CP_5 anteriore destra della PE;
punto d'urto delle auto, posizioni statiche delle stesse e di sono Pt_1
descritte con più dettaglio nella planimetria allegata alla relazione di sinistro.
7.3.2. Il CT ha quindi proceduto alla ricostruzione dinamica.
Ha anzitutto ricostruito il punto d'urto dei mezzi per come risultante dalle misurazioni degli operanti e dalle fotografie concludendo che il “punto d'urto sia sostanzialmente individuabile in prossimità della parte anteriore lato passeggero della PE” (pag. 23). Considerato che la posizione di quiete di fu a 13,5 mt dal punto d'urto (essendo stato sbalzato avanti percorrendo la distanza con un Pt_1 moto d'aria e uno a terra, mediante rotolamento/strisciamento del corpo), l'Ing. ha proceduto a Per_4
individuare la velocità della moto - dopo aver ricostruito la velocità del lancio balistico, con vari dati tra cui anche quello della pendenza del 4% della strada - determinando quindi la velocità della moto all'urto in 44,7 km/h (cfr. relazione CT, pag. 26), poi rettificata in 44,67 km/h a seguito del recepimento di alcuni rilievi del CTP attoreo (cfr. analisi osservazioni CT, allegato a relazione, pag.
2).
In base a tale velocità della moto all'urto il CT ha svolto due considerazioni (i) che avesse Pt_1
percepito il pericolo, riuscendo a frenare e cercando nei limiti del possibile di portarsi sul margine destro della carreggiata – perché la PE stava voltando per immettersi in Via di Villa Capra e dunque l'auto si trovò alla sinistra del;
(ii) che prima dell'impatto marciasse a velocità Pt_1 Pt_1
superiore a 44,7 (rectius, 44,67 km/h).
Il CT ha quindi ricostruito la velocità del motoveicolo al momento del sinistro, considerata la velocità all'urto, le tracce di frenata e la pendenza della strada, stimando che marciasse a velocità […] Pt_1
“leggermente superiore ai 60 km/h circa.” (cfr. relazione CT, pag. 28). Tale conclusione non è stata modificata dal CT a seguito delle osservazioni del CTP attoreo, che ha osservato che la velocità dovesse attestarsi sui 56 km/h, cfr. osservazioni pag. 6 – sull'assunto che la frenata fosse stata causata dall'azione del freno posteriore, invece di quello anteriore, come stimato dal CT, con conseguente diverso coefficiente di frenata rispetto a quello stimato dal Per_4
Si condividono le conclusioni del CT anzitutto perché, come meglio indicato nell'analisi delle osservazioni, l'andamento della traccia gommosa rilevata dagli operanti è inclinato verso destra rispetto all'asse stradale il che, considerata la letteratura, fa propendere per la conclusione che il freno azionato fosse piuttosto quello anteriore;
può poi osservarsi che il valore di 60 km/h era stato stimato comunque prudenzialmente (l'Ing. lo riteneva più verosimilmente tra i 60 e 65 km/h.) Per_4
pagina 11 di 28 7.3.3. Il CT ha quindi ricostruito le condizioni di evitabilità del sinistro. A tal fine, considerato che fu in grado di frenare, ha vagliato il tempo di reazione, comprendente le fasi di percezione del Pt_1
pericolo, di decisione e reazione oltre che alla componente tecnica dovuta al tempo necessario perché i componenti meccanici attivino il freno. Nell'eseguire tali valutazioni, il CT ha descritto anche quali fossero le effettive condizioni di visibilità tra i mezzi coinvolti nel sinistro.
A tal fine ha considerato che la sicuramente percepì il pericolo rappresentato dalla PE;
ha CP_5
poi considerato che la Fiat NT condotta da pur non coinvolta direttamente nella collisione, Tes_1
sicuramente si immetté su via Bassano, in una fase antecedente all'urto ma strettamente a ridosso dello stesso. Ciò perché, considerate anche le condizioni della strada e la piena visibilità garantita dal meteo, se la NT si fosse immessa con un gradiente temporale particolarmente elevato, lasciando sgombra la corsia del con maggiore anticipo vi sarebbe stata “[…] ampia possibilità di avvistamento Pt_1 reciproco tra e PE […]” il che avrebbe dovuto indurre la a non svoltare (cfr. pag. CP_5 CP_4
31).
In ultima analisi, il CT ha osservato che l'urto tra la PE e la sarebbe avvenuto pochi CP_5
istanti dopo che la NT avesse avviato la manovra a sinistra, quasi al suo completamento, perché diversamente la – considerata la velocità della Moto e la piena visibilità meteo – avrebbe CP_4
avuto 3 secondi o anche di più per avvedersi della moto, al che non si giustificherebbe la scelta di immettersi comunque, se non ipotizzando che la fosse “estremamente distratta” (cfr. CP_4
relazione CT, pag. 32).
Il CT, anche alla luce delle dichiarazioni rese a s.i.t. ha quindi ritenuto maggiormente ragionevole “la tesi che vede le due manovre (quella di svolta a sinistra della Fiat NT ed il moto che portò a collisione la PE e la come in parte sovrapponibili tra loro senza soluzione di continuità CP_5 nel senso che “contemporaneamente” non appena liberata la corsia di immissione in via villa capra da parte della Fiat NT la PE iniziava la manovra di svolta a sinistra. Pertanto si è ragionevolmente portati a ritenere che, non appena la Fiat NT aveva liberato la corsia impegnata contromano per l'immissione in via Villa Capra la PE intraprendeva la manovra di svolta a sinistra. […]” (cfr. CT, pag. 32).
Il CT ha quindi riprodotto la situazione procedendo a ricostruire detto istante ossia la fase in cui la
NT “[…], partendo da ferma su via villa capra percorreva una distanza lineare, al più, pari a circa
7.4 metri (percorsi in un tempo di circa 2.7 secondi con una accelerazione pari a 2 m/s2) che corrisponde ad una posizione in cui la fiat punto aveva liberato la corsia di via Villa Capra ed aveva quasi terminato la manovra di immissione in via Bassano […]”. Ha quindi proceduto all'elaborazione grafica della dinamica (cfr. pagg. 32-34) stimando che la PE pure avesse proceduto ad avviare la pagina 12 di 28 svolta a sinistra su via di Villa Capra, percorrendo 2,75 m (cfr. pag. 34) e osservando che solo in tale fase (ossia, quando la NT si era definitivamente immessa in via Bassano con direzione Thiene e la
PE avesse iniziato la manovra), e si trovassero in condizione di reciproca Pt_1 CP_4
avvistabilità (mentre per il motociclista il pericolo poteva percepirsi pochi istanti prima)
Alla luce di tale ricostruzione, il CT ha ricostruito che , per evitare il sinistro, avrebbe dovuto Pt_1
marciare ad una velocità di poco superiore ai 40 km/h (cfr. relazione CT, pag. 37).
Il CT ha quindi analizzato la condotta di guida di tutte le parti coinvolte osservando che senz'altro il conducente della NT invase la corsia di marcia opposta per uscire da via Villa Capra, così violando l'obbligo di svolta a destra che gli faceva capo. Ha quindi osservato che “abbia causato una Tes_1
turbativa stradale agli altri due conducenti che ha certamente avuto un ruolo importante nel sinistro occorso ed, anzi, a meditato parere di questo ctu è da inquadrarsi come causa primaria di quanto accaduto […]”.
Quanto alla ha condiviso la contestazione sollevata dalla PA (ossia la violazione dell'art. 145 CP_4 co. 2 c.ds., in danno del , precisando che “[…] nel caso concreto, dovrebbe ritenersi che più che Pt_1
tale condizione sia riconducibile al fatto che il conducente della PE intraprese la manovra di svolta a sinistra in una condizione in cui non aveva visuale libera tale da poter escludere la presenza di veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia e ciò a causa della presenza della Fiat NT che aveva quasi impegnato via Bassano del Grappa. una volta intrapresa tale manovra di svolta a sinistra, stante la posizione della ed il tempo CP_5 mancante all'impatto anche volendo purtroppo la conducente non sarebbe comunque stata nelle condizioni di porre in essere una manovra di emergenza al fine di evitarlo. Si ritiene cioè che la principale criticità rinvenibile nella condotta del conducente della PE sia stata quella di non attendere di avere la visibilità totalmente sgombera per verificare che non vi fossero veicoli in avvicinamento all'intersezione prima di iniziare la manovra di svolta alla propria sinistra.”.
Quanto al , il CT ha dato atto che questi (pur non sanzionato dalla PA) violò il limite di Pt_1
velocità (marciando a velocità superiore di almeno 10 km/h al limite di 50) ma anche l'art. 141 c.d.s., non avendo tenuto una velocità adeguata alle concrete circostanze di tempo luogo e traffico.
Ciò sul rilievo per cui quando la NT iniziò la manovra di immissione in via Bassano, fosse Pt_1
ad una distanza dal punto d'urto di ca. 45 metri (ipotizzando la velocità di 60 km/h) e che abbia proseguito a marciare ipotizzando di godere comunque della precedenza (diritto di precedenza che il
CT ricorda non andrebbe comunque inteso in senso assoluto), sicché avrebbe comunque Pt_1
dovuto moderare la sua velocità in ragione della limitata visibilità e delle condizioni concrete occorse al sinistro.
pagina 13 di 28 Il CT ha quindi così concluso su quali fossero a suo avviso le responsabilità, sotto il profilo tecnico, nella causazione del sinistro: “in risposta a questa parte del quesito appare a questo ctu necessario richiamare quanto indicato nel capitolo relativo alla condotta dei conducenti a pagg. 37 e seguenti della presente relazione. In base a quanto è stato possibile rilevare si ritiene, a meditato parere di questo ctu, che il sinistro occorso non sia imputabile ad una responsabilità esclusiva del conducente di uno dei mezzi coinvolti. Lo stesso, a parere dello scrivente, appare invece riconducibile ad un concorso di responsabilità correlabile, con diverse quote di responsabilità, a tutti e tre i mezzi coinvolti. In relazione alla definizione della quota parte di responsabilità questo ctu non ritiene possibile esprimersi in termini quantitativi poiché, dal punto di vista strettamente tecnico non si ritiene possibile portare avanti una siffatta analisi. Tuttavia però, in termini qualitativi, si ritiene possibile ricondurre il sinistro in via principale alla condotta posta in essere dal conducente della Fiat punto che causò una grave turbativa stradale che ridusse notevolmente la visibilità reciproca dei mezzi giunti a collisione oltretutto proprio in prossimità dell'avvicinamento all'intersezione e dunque negli istanti di tempo più rilevanti per il concretizzarsi della condizione di pericolo ed il successivo urto. in seconda battuta, e dunque in modo concorrente ma non prevalente rispetto alla condotta posta in essere dalla fiat punto, è ravvisabile anche un concorso causale nella produzione dell'evento riconducibile alla condotta posta in essere dalla conducente della PE che iniziò la manovra di svolta a sinistra pur non avendo piena visuale dell'area pertanto concretizzando quella situazione di pericolo, dovuta all'intersecarsi delle due traiettorie tenute dalla PE e dalla le cui basi erano già state gettate dalla CP_5
manovra portata avanti in precedenza dalla Fiat NT. Pare dunque a questo ctu che tale aspetto possa comunque porsi in nesso causale con l'evento incidentale quale conseguenza della turbativa prodotta dalla fiat punto in qualità di causa sopravvenuta e concorrente. Infine in relazione alla condotta tenuta dalla a questo ctu appare ragionevole ritenere che anch'essa abbia, in quota CP_5
parte seppur minoritaria rispetto alle precedenti, contribuito alla causazione dell'evento nella misura in cui, pur ravvisando la presenza di veicoli in corrispondenza dell'intersezione (quantomeno la fiat punto in manovra di svolta a sinistra) nonché in rapporto alle peculiari condizioni dell'incrocio, legate alla presenza di un attraversamento pedonale nonché alla esistenza di abitazioni/attività prossime alla intersezione, ometteva di ridurre la velocità ad un valore ritenuto prudenziale e comunque marciava ad una velocità superiore rispetto al limite imposto. Stante quanto sopra, dal punto di vista strettamente tecnico, si ritiene che la non abbia rispettato i precetti previsti dagli artt. 141 e 142 c.d.s. […]. CP_5
7.3.4. Parte convenuta non ha mosso rilievi su tale ricostruzione.
Quanto alla ricostruzione cinematica (salvo il rilievo non recepito sulla asserita minor velocità del prima dell'urto, che il CTP attoreo stima in 56 km/h), il CTP attoreo ha condiviso l'assunto del Pt_1
pagina 14 di 28 CT, ossia che la PE abbia iniziato la sua manovra in una fase in cui aveva la visuale sulla corsia di marcia del sostanzialmente coperta dalla NT guidata dall' (cfr. osservazioni CTP, Pt_1 Tes_1
pagg. 7-8), in quel momento in fase di completamento dell'immissione, concludendo tuttavia che in tale contesto la avrebbe effettuato la svolta confidando solo nella buona sorte, mentre CP_4
per paradosso, sarebbe stato indotto a svoltare a sinistra dalla , che avrebbe quindi Tes_1 CP_4 ingenerato la turbativa e l'occupazione stradale. Sicché il CTP attoreo ha osservato che la responsabilità del sinistro dovrebbe ricondursi in via pressoché esclusiva alla (e al più, in CP_4 minima parte all' cfr. osservazioni CTP, pag. 8). Tes_1
La difesa attorea, nelle note conclusive – pur rilevando che la sarebbe solidalmente CP_4
responsabile, sicché ogni valutazione del riparto di responsabilità tra la convenuta e sarebbe Tes_1
irrilevante in questa sede - sembra invece discostarsi dal proprio CTP, deducendo – anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa , ma anche dal nell'immediatezza del sinistro - CP_4 Tes_5
che a suo avviso la PE avrebbe iniziato a muoversi solo dopo che aveva liberato Tes_1
l'intersezione, non vedendo il per distrazione (cfr. pagg- 6-7). Ha poi dedotto che anche a voler Pt_1 aderire alla ricostruzione del CT, la dovrebbe ritenersi l'unica responsabile del sinistro, CP_4 perché avrebbe comunque affrontato l'intersezione senza avere visibilità sulla corsia percorsa da
(cui avrebbe dovuto dare precedenza, prima di svoltare alla sua sinistra). In ogni caso, tanto Pt_1
aderendo alla prima ipotesi, tanto aderendo alla seconda, la difesa attorea ha continuato a escludere ogni responsabilità in capo al . Pt_1
7.4. Tanto premesso, si condivide pienamente la ricostruzione cinematica del sinistro operata dal CT, perché fondata su valutazioni eseguite con rigore scientifico alla luce dei dati oggettivi operati dal
CT. Si condividono quindi pienamente le valutazioni del CT su (i) velocità della al momento CP_5 dell'impatto, per come rivista alla luce dei rilievi del CTP attoreo;
(ii) su velocità del prima del Pt_1
sinistro (almeno 60 km/h).
7.4.1. Si condivide poi (in linea con il CTP, ma non i difensori attorei) anche la valutazione del CT sul momento in cui la iniziò l'immissione per svoltare su via Villa Capra e quindi si ritiene CP_4
che ciò sia avvenuto in un momento in cui la Fiat NT aveva quasi finito la propria manovra, coprendo tuttavia la vista della sulla corsia opposta di via Bassano e in particolare CP_4 sull'accorrente (cfr. ricostruzione a pag. 33 della CT). Pt_1
Non si ritiene che tale ricostruzione contrasti con quanto dichiarato dalla o dal in CP_4 Tes_5 sede di s.i.t.: la prima aveva infatti dichiarato recisamente che “[…] al momento della manovra a sinistra da Thiene non sopraggiungeva alcun veicolo.” quasi a voler intendere che avesse guardato e che non ci fosse nessuno: tale dichiarazione – evidentemente diretta a negare le proprie responsabilità –
pagina 15 di 28 sarebbe però compatibile con entrambe le ricostruzioni (ossia che la vista della fosse coperta CP_4 dalla vettura dell' o che di contro non lo fosse). Stesso discorso per la dichiarazione del Tes_1
, che in sede di s.i.t. aveva semplicemente dichiarato che lui e la non avevano visto il Tes_5 CP_4 motociclista (dichiarazione poi “corretta” nel corso del presente giudizio).
L'ipotesi per cui la fosse ancora coperta dall'auto di è tuttavia più ragionevole, CP_4 Tes_1 perché maggiormente coerente con quanto dichiarato dalla teste (passeggera dell' Tes_3 Pt_2
che sia in sede di s.i.t, sia escussa in questo giudizio ha riferito di non essersi accorta in alcun modo della presenza del motociclista, sentendo solo pochi istanti dopo l'impatto: ciò, considerato che la sedeva al posto del passeggero della Fiat NT, potrebbe spiegarsi solo col fatto che Tes_3 Tes_1 affrontò effettivamente l'incrocio (autorizzato dalla a svoltare a sinistra, cosa che la CP_4 segnaletica non gli avrebbe consentito di fare) pochi istanti prima dell'impatto, sicché al più solo l' avrebbe potuto avere percezione della moto accorrente dalla sua sinistra, non la , Tes_1 Tes_3
posta a destra del guidatore e con un più ridotto campo visivo. È appena il caso di evidenziare che se fosse intercorso un tempo più consistente tra la fine della manovra dell' e l'inizio di quella Tes_1 della (come dedotto nelle note conclusive dall'attore) la necessariamente avrebbe CP_4 Tes_3
dovuto vedere il . Pt_1
7.4.2. Ciò chiarito, anche se per le ragioni già esposte – ossia per l'aver convenuto la sola Pt_1
e per non aver articolato domande nei confronti della proprietaria dell'auto CP_4 CP_1 dell' o verso quest'ultimo, tese alla ricostruzione della quota di responsabilità nei rapporti Tes_1
interni tra i corresponsabili e non aver formulato istanza di chiamata del terzo – il riparto di responsabilità tra è irrilevante, deve comunque ricostruirsi ai fini dell'esame delle Persona_9
domande attoree la dinamica e la responsabilità dei singoli soggetti.
7.4.2.1. Ciò premesso, non si condividono le conclusioni del CT circa la responsabilità dei soggetti coinvolti e nello specifico circa quella dell' Il CT pare fondare le sue valutazioni sulle varie Tes_1
violazioni al c.d.s. dei vari soggetti coinvolti (considerando sia quelle effettivamente contestate dalla p.a., sia quelle che l'ausiliario ha ritenuto integrate).
Si deve dunque ricordare che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.” (Cass. Sez. III, ord. n. 8311
pagina 16 di 28 del 23/3/2023).
La causalità materiale va poi apprezzata, anche in sede civile - pur in base al criterio della preponderanza dell'evidenza – ex artt. 1227 c.c., 40 e 41 c.p e dunque secondo il principio di regolarità causale, sicché sta al giudice di merito apprezzare quando l'evento dannoso o pericoloso sia effettivamente cagionato da una pluralità di azioni o omissioni coeve o succedutesi nel tempo, ognuna causalmente efficiente nella produzione del danno (nel senso che l'evento dannoso, pur prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato in difetto delle altre) o quando la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto, nel senso che è idonea da sola a determinare l'evento stesso,
“neutralizzando” quella precedente (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. III, ord. n. 3285 del
3/2/2022).
Nel caso di specie, causa diretta dell'evento dannoso è l'impatto tra la PE condotta dalla CP_4
e la moto condotta dal e in ultima analisi dunque la condotta della , che non si curò di Pt_1 CP_4 dare la precedenza all'attore. Non può tuttavia ritenersi che l'occupazione della strada da parte dell' o l'essersi questo frapposto nella visuale della , impedendole di vedere il , Tes_1 CP_4 Pt_1 sia stata una concausa nell'evento dannoso.
La condotta della ha infatti eliso ogni rilievo di quella dell' ciò perché, a prescindere CP_4 Tes_1
dalle ragioni per cui lo fece (ossia perché distratta dalle manovre precedenti, o perché confidando erroneamente che non stesse accorrendo alcun mezzo dal lato opposto, pur non potendolo vedere) in ogni caso la violò una fondamentale regola di prudenza in materia stradale, ossia il dare la CP_4
precedenza ai veicoli che provengono dalla destra, regola che avrebbe dovuto rispettare a maggior ragione nel caso in cui, come deve ritenersi provato, le coprì la visuale negli attimi Tes_1
immediatamente precedenti, posto che la avrebbe in tal caso dovuto aspettare di avere la CP_4
visuale libera per verificare se vi fossero mezzi accorrenti alla sua destra e procedere all'immissione.
La violazione della Pegoraro deve dunque ritenersi come da sola sufficiente a provocare l'evento dannoso (ossia l'urto col ). Pt_1
7.4.2.2. Deve poi ritenersi che abbia contribuito alla causazione del sinistro. Come detto, può Pt_1 dirsi provato che l'attore marciasse ad elevata velocità e soprattutto che abbia violato la regola di prudenza rappresentata dall'art. 141 c.d.s., in particolare non regolando la sua velocità in considerazione della (i) presenza di un incrocio, (ii) con passaggio pedonale, segnalato e (iii) delle condizioni di traffico, posto che in base alle condizioni di visibilità della strada era ben in grado Pt_1 di percepire la presenza sia della PE convenuta, sia della NT condotta dall' È Tes_1
indifferente che abbia confidato nel rispetto della precedenza da parte della (o Pt_1 CP_4
pagina 17 di 28 ritenesse che questa non dovesse girare su via Villa Capra), posto che in ogni caso avrebbe dovuto regolare la velocità, in ragione della presenza di più vetture, di cui una alla presenza di un incrocio.
Deve ritenersi altamente probabile, alla luce delle dinamiche del sinistro (e in particolare della bassa velocità tenuta nell'affrontare la manovra di immissione dalla ) che se l'attore avesse CP_4 rallentato, moderando la sua velocità in prossimità del sinistro avrebbe potuto evitare l'impatto con il mezzo della convenuta o comunque ridurre le conseguenze dannose del sinistro, limitando gli effetti della caduta.
La condotta imprudente e la violazione delle disposizioni del codice della strada da parte dell'attore rilevano quindi nella ripartizione di responsabilità tra attore e ex art. 1227, co. 1 c.c. e CP_2
comporteranno una riduzione del risarcimento da riconoscere allo . Pt_1
7.5. Sulla scorta delle predette considerazioni, si deve ritenere che il sinistro sia stato cagionato dalle condotte colpose ed imprudenti, nei termini sopra descritti, dell'attore e della (e quindi del CP_4
; deve però riconoscersi una responsabilità prevalente di quest'ultimo, non avendo la CP_2 CP_4 compiuto la manovra in sicurezza e non essendosi avveduta dell'arrivo dell'attore: si può affermare pertanto che sia responsabile al 70% del sinistro. CP_2
8.Tanto chiarito in punto an, si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro.
Rispetto alle richieste articolate in citazione, nelle note conclusive l'attore ha parzialmente rivisto (sia alla luce dell'istruttoria svolta, sia alla luce dell'ultima versione delle tabelle milanesi), al ribasso, le proprie richieste risarcitorie. Ha infatti chiesto € 136.414,78, a cui detrarre l'acconto di € 40.000,00 così suddivisi: a) per danni non patrimoniali, per 18 giorni di IT al 100% € 2.340,00, per i 30 al 75% €
2.925,00, per i 30 al 50% € 1.950,00, per i 30 al 25% € 975,00; per il ristoro dell'IP € 97.939,00 stimando l'invalidità al 21/22% in 71.219,00 + 26.720,00 -; € 14.243,80 per personalizzazione al 20% sul danno;
€ 4.985,33 per danno da cenestesi lavorativa, stimato al 7% sulla componente biologica, €
2.860,65 per spese mediche documentate, € 146,00 per soccorso stradale, € 1.830,00 per perizia medico legale ante causam, € 1.220,00 per perizia psichiatrica ante causam, € 5.000,00 per spese casco, vestiario danneggiati, viaggi e varie).
Tra le sue pretese l'attore non indica più il ristoro della lesione della capacità lavorativa.
È opportuno rammentare che, a livello generale, il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo-funzionali/relazionali medi o peculiari (c.d. danno biologico “puro”, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore interiore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III,
pagina 18 di 28 ord. n. 9006 del 21/3/2022; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022), a condizione che venga fornita prova della loro sussistenza (e quindi, si dimostri l'invalidità, quanto al biologico e venga fornita prova della sofferenza interiore, anche tramite presunzioni – ricollegabili alla natura stessa delle lesioni, alla tipologia di postumi/cure seguite al sinistro etc – quanto al morale). Quanto alla tecnica liquidatoria del danno morale, le tabelle milanesi, nella versione previgente a quella del 2021, indicavano un unico punto, comprensivo del danno biologico e di quello morale, senza distinguere tra le due voci. Tale impostazione è stata sconfessata dalla Suprema Corte (da ultimo, le menzionate Cass.
15733/2022 e Cass. 9006/2022), proprio in ragione della natura distinta delle due tipologie di danno.
Tale problematica è stata ovviata dalle tabelle milanesi, nelle versioni dal 2021 in poi, che ora distinguono, nella determinazione del punto, la voce riferibile al danno biologico e quella riferibile al danno morale (determinata, come si vedrà, a percentuale sul biologico, percentuale modulabile a seconda dell'intensità del danno morale allegata e riscontrata).
Ciò premesso, in citazione o nei successivi scritti non fa espressamente riferimento al danno Pt_1 morale;
tuttavia dall'ammontare monetario richiesto in rapporto alla percentuale di IP indicata e da vari passaggi della perizia di parte allegata si comprende che l'attore abbia richiesto anche il ristoro di tale componente di danno, facendo riferimento la perizia alla componente della sofferenza menomazione correlata, ossia uno degli elementi da cui può desumersi la sussistenza di un danno morale, cfr. doc. 3 attoreo, pag. 8.
8.1. Si partirà dall'esame delle richieste concernenti il danno non patrimoniale.
Al riguardo, la CT, Dott.ssa , sulla scorta della visita del e dell'esame della Per_5 Pt_1 documentazione medica, ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro, riportò un trauma cranico non commotivo;
la frattura composta di due archi costali in emitorace destro con modico versamento pleurico omolaterale;
la frattura del processo trasverso di sinistra della vertebra D2; la frattura scomposta del III medio-distale della diafisi femorale;
la contusione testicolare destra con vasto ematoma e destrutturazione del parenchima.
La frattura femorale fu oggetto di intervento di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare;
la lesione testicolare destra implicò necessità di orchiectomia monolaterale (cfr. CT, pag. 8).
La Dott.ssa ha concluso che, per effetto del sinistro, ha riportato un danno biologico Per_5 Pt_1
temporaneo di 108 giorni, di cui 18 al 100%, 30 al 75% e 30 al 50% e 30 al 25%. (pagg. 8-9).
Quanto agli esiti permanenti così ha individuato i postumi stabilizzati di natura fisica: “- esiti dolorosi di trauma fratturativo toraco-dorsale con limitazione antalgica dei movimenti del tronco;
- esiti di frattura femorale in sede diafisaria trattata chirurgicamente con pregiudizio estetico lievissimo (I
Classe secondo criteriologia SIMLA) da cicatrici chirurgiche, con mezzi di sintesi in sede, limitazione
pagina 19 di 28 ai gradi estremi dell'articolarità dell'anca e residua eterometria di grado lieve degli arti inferiori;
- perdita anatomica di un testicolo con funzionalità normale del controlaterale in soggetto giovane adulto.”. Con riferimento al profilo psichico, ha dato atto che “In sede di visita diretta non si è evidenziata deflessione del tono dell'umore e/o ansia. E' stato riferito dal paziente persistente
“disagio” correlato alla perdita del testicolo, certamente credibile e coerente con la natura della menomazione e con l'età del danneggiato, come puntualmente inquadrato dalla Dott.ssa Persona_10
Dal punto di visita valutativo medico legale, tale componente è già intrinsecamente valorizzata dal bareme di cui alle Linee Guida per la valutazione del danno alla Persona in ambito di Responsabilità
Civile (Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla Persona in ambito civilistico –
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), che così si esprimono: “Perdita anatomica
o funzionale di un testicolo con funzionalità normale del controlaterale, a seconda dell'età = 3-11%.
La percentuale maggiore va riservata alle fasce di età giovanili con perdita anatomica (non protesizzata) del testicolo, non tanto in relazione alla funzione riproduttiva, a pubertà raggiunta vicariata dal testicolo controlaterale, quanto per un deficit della funzione di riserva riproduttiva (ed endocrina) e per una maggiore importanza che la normalità anatomica ha sull'autopercezione dell'io nel giovane maschio piuttosto che nell'anziano...sono da intendersi comprese le ripercussioni ordinarie sulla sfera psichica…”. (cfr. pagg. 9-10).
Considerati sia le lesioni fisiche, sia quelle psichiche, la CT ha stimato l'IP nella misura del 21/22%
(pag. 10), stimando la sofferenza psicofisica “in termini “medi” in fase di malattia (i.e. nel periodo valutato sub specie di danno biologico temporaneo) e “medio-lievi” ad esiti stabilizzati.” (pag. 11).
Tali conclusioni non hanno formato oggetto di rilievi dalle parti.
Tanto premesso, si ritiene corretto l'utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del danno biologico, nella versione aggiornata al 2024. Detta versione delle tabelle meneghine, redatta alla luce degli ultimi indirizzi della giurisprudenza di legittimità, consente, quanto ai danni permanenti, la possibilità di valorizzare il danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari (il c.d. danno biologico “puro”), sia il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale). Quanto al danno da invalidità temporanea, le tabelle prevedono una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” e del c.d. “danno morale temporaneo” (in cui le due componenti del danno vengono comunque esplicitate, cfr. pag. 10 tabelle) corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%, con facoltà per il Giudice di operare un aumento personalizzato, in presenza di accertate peculiarità, fino al 50%. Si ritiene quindi che dette Tabelle possano essere pagina 20 di 28 utilizzate per una valorizzazione congrua del danno subito tanto sotto il profilo del danno permanente, quanto sotto il profilo del danno temporaneo, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsene e risultando i parametri idonei a consentire la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno subito da parte attrice.
Tanto premesso e procedendo all'esame delle richieste concernenti il danno biologico, lo stesso, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CT e dell'età dell'attore all'epoca del sinistro occorso il
26.9.2020 – 35 anni, essendo nato il [...] - può essere così liquidato. Pt_1
8.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, si è detto che il CT l'ha individuata in complessivi giorni 108 giorni, di cui 18 al 100%, 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%, stimando il grado di sofferenza come medio.
(i) per i 18 giorni di invalidità al 100%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 115,00 al giorno (pari al punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 2.070,00 (115,00 x 18);
(ii) per i 30 giorni di invalidità al 75%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 86,25 al giorno (vale a dire il 75% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 2.587,50 (86,25 x 30);
(iii) per i 30 giorni di invalidità al 50%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 57,50 al giorno (vale a dire il 50% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 1.725,00 (57,50 x 30).
(iv) per i 30 giorni di invalidità al 25%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 28,75 al giorno (vale a dire il 25% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 862,50 (28,75 x 30).
In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, a ristoro del danno biologico e del danno morale, si devono riconoscere complessivi € 7.245,00 (2.070 + 2.587,50 + 1.725,00 + 862,50).
8.1.2. Per quanto riguarda i danni da invalidità permanente, si è detto che il CT l'ha individuata nella misura nel 21/22%, quantificando il livello di sofferenza psico-fisica patita dall'attore con riferimento alla menomazione stabilizzata come di grado medio-lieve. Si ritiene, stante la formula dubitativa utilizzata dal CT e considerato che i postumi attengono a più organi ed anche alla sfera psichica, di individuare l'IP nel 22%. Applicando le tabelle milanesi, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro (35 anni), per il risarcimento del danno biologico permanente si devono liquidare € 73.939,00.
8.1.3. Pare altresì congruo riconoscere anche il danno morale;
ciò anzitutto in ragione del grado medio- lieve della sofferenza menomazione-correlata nel permanente. In secondo luogo, anche in ragione della disistima di sé, desumibile dalla menomazione consistente nella perdita del testicolo, che pur essendo pagina 21 di 28 stata valorizzata in sede di liquidazione dell'IP (per le ragioni meglio chiarite dal CT e su riportate) consente di desumere un ulteriore fattore comportante un patema d'animo interiore per l'attore, che si conserverà per il resto della vita. Pare dunque congruo liquidare il danno da sofferenza soggettiva/danno morale nella misura del 25% del danno biologico permanente, per complessivi €
18.484,75.
8.1.4. Quanto alla richiesta di personalizzazione, in citazione l'attore l'aveva giustificata in ragione della rinuncia ad attività ludiche e di svago (lunghe passeggiate in montagna nel fine settimana e running) a seguito del sinistro e per la perdita del testicolo, fonte di imbarazzo nell'ambito della vita sessuale e con annessi vissuti di vergogna.
Nelle note conclusive l'attore – che inizialmente aveva chiesto il ristoro della lesione alla capacità lavorativa – ha chiesto riconoscersi anche il ristoro della lesione alla cenestesi lavorativa.
Va poi ricordato che la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal Giudice solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari (che è onere del danneggiato allegare e provare), rispetto alle conseguenze ordinarie di un sinistro (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, ord. n. 5865 del
4/3/2021). Ad avviso della Suprema Corte, la personalizzazione può poi essere operata esclusivamente sulla componente del danno biologico (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022). In questo contesto, è stato condivisibilmente affermato che il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incidente direttamente sulla facoltà di produrre reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'individuo, costituisce una posta di danno non patrimoniale (Cass. Sez.
III, sent. n. 17411 del 28/6/2019; Cass. Sez. VI Ord. n. 12572 del 22/5/2018). La “lesione della cenestesi lavorativa” può quindi essere un elemento che giustifica una personalizzazione del danno.
8.1.4.1. Tanto premesso quanto al non essere l'attore più andato a fare passeggiate in montagna/ non poter più correre, si tratta di circostanze non utili ad un incremento del risarcimento, non avendo provato che prima del sinistro dette attività venissero svolte in maniera particolare, tale da Pt_1 giustificare una personalizzazione (cfr. in tal senso dichiarazioni teste compagna dell'attore Tes_6 all'epoca del sinistro e sua dipendente e di , escussi all'udienza del 7.2.2024, da cui può Testimone_8 desumersi che l'attività menzionata venisse svolta senza una particolare intensità)
8.1.4.2. Quanto alla perdita del testicolo, le conseguenze psichiche della stessa e morali in punto disistima sono state già ristorate in sede di liquidazione del danno biologico e del danno morale.
8.1.4.3. Quanto alla cenestesi, in corso di causa è emerso (cfr. dichiarazioni che prima Tes_6 Pt_1
(ma anche dopo il sinistro) fosse titolare di un'impresa di trasporti, per cui esercitava attività d'ufficio ma anche operativa “il sig. prima del sinistro, svolgeva attività d'ufficio? O aveva anche un Pt_1
pagina 22 di 28 ruolo operativo?” Non del tutto, perché si recava dai clienti nelle varie province, guidando la macchina e talvolta guidava i mezzi dell'azienda, oltre a curare il settore vendite, nel senso che lui avrebbe dovuto andare all'estero a comprare dei mezzi e a causa dell'incidente si bloccò tutto quanto.
Prima del sinistro l'attore svolgeva un'attività in parte sedentaria, ma non troppo nel senso che di solito stava in ufficio qualche ora, tipo 3/4 e poi per il resto faceva varie commissioni, muovendosi per il lavoro. Capitava a volte che quando doveva andare all'estero a comprare i mezzi dovesse stare via una settimana, riportandoli poi personalmente, guidandoli, al ritorno. Adr: “L'impresa del sig.
aveva ed ha dei dipendenti?”Sì, a parte me e un'altra ragazza che facciamo attività d'ufficio ci Pt_1
sono vari camionisti e autisti. […] Per lo più i trasporti vengono con bilici, trattori con semirimorchio
e furgoni da 35 quintali. Da un punto di vista amministrativo l'impresa è gestita esclusivamente dal sig. , tant'è che dopo il sinistro siamo stati bloccati per un po', non venivano pagati i fornitori. Pt_1
Adr: “dopo il rientro al lavoro del l'attività è ripresa regolarmente, i fornitori sono stati Pt_1 pagati?” Sì, i fornitori sono stati pagati e l'attività è ripresa anche se, come detto, spesso ha Pt_1
emicranie, problemi alla schiena e alla gamba e nausea.”.
La CT , dopo aver esaminato il , ha in effetti osservato che “E' ammissibile il Per_5 Pt_1 riconoscimento di una maggiore usura, fatica, difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa di grado lieve, con riferimento esclusivo alle mansioni implicanti “necessità di condurre personalmente i mezzi di trasporto”. Tale ripercussione è riferibile esclusivamente agli esiti algo-disfunzionali della frattura diafisaria femorale sintetizzata con residua lieve eterometria degli AAII, concretamente valorizzata sub specie di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica in misura pari al 7%” (pagg.
11 ss).
Nelle note conclusive (pagg. 9-10) ha contrastato le conclusioni della CT, rilevato che le CP_1
problematiche dovrebbero ritenersi già ristorate nell'ambito del risarcimento dell'IP. Il rilievo non è condivisibile: è provato per testi che parte del lavoro del sia rappresentato dal condurre Pt_1
personalmente mezzi, sicché può dirsi che i postumi permanenti condizioneranno a vita il lavoro dell'attore, rendendolo più faticoso (pur dovendosi considerare che solo parte dell'attività dell'attore comporta la guida di camion, essendo parte del lavoro del anche sedentario). Per tale ragione, Pt_1 considerata anche l'età dell'attore, pare congruo riconoscere la richiesta personalizzazione, nella misura del 7% del danno biologico permanente, per ulteriori € 1.056,27 (7% di 73.939,00).
8.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale.
8.2.1. In citazione era stato richiesto il ristoro della lesione alla capacità lavorativa, voce di danno non indicata nuovamente nelle note conclusive, ma la cui domanda non può ritenersi rinunciata in senso stretto.
pagina 23 di 28 Ciò premesso, è opportuno ricordare che per danno alla capacità lavorativa specifica (sia essa temporanea, sia essa permanente), deve più correttamente intendersi il danno alla capacità di guadagno;
trattasi di voce di danno da lucro cessante che non può mai ritenersi in re ipsa e che deve essere provata dal danneggiato che, eventualmente anche per presunzioni, dovrà dimostrare che il sinistro ha annullato o gravemente ridotto la capacità di produrre reddito, impedendogli di svolgere l'attività che gli consentiva di guadagnare. Una volta dimostrato che il danneggiato prima del sinistro svolgesse una certa attività, produttiva di reddito, occorrerà valutare se il sinistro e i postumi temporanei o permanenti da esso derivati abbiano determinato una contrazione del reddito e che la stessa sia conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, circostanze queste la cui dimostrazione è nuovamente a carico del danneggiato (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, sent. n. 15238 del 3/7/2014; Cass. Sez. III, sent. n.
20788 del 20/8/2018).
Nel caso di specie non è stato dimostrato che l'attore abbia perso la capacità di produrre reddito (anzi è emerso che a seguito di una sospensione connesse alle terapie nell'immediatezza del sinistro, sospensione i cui effetti economici non hanno formato oggetto di particolare approfondimento dall'attore), sicché la domanda dovrà essere rigettata.
8.2.2. Deve essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto del mezzo incidentato, per € 146,00
(doc. 7 attoreo).
8.2.3. Quanto ai danni al vestiario e accessori (un paio di occhiali da sole Rayban, guanti di pelle, pantaloni Diesel, scarpe Adidas, orologio Trussarci e cellulare) i testi escussi (agente e la Tes_2 madre dell'attore, sentita il 7.2.2024) e i documenti prodotti (doc. 16 e 1 attoreo) hanno confermato che l'attore il giorno del sinistro recava seco detti beni che furono danneggiati. Non essendo stato dimostrato lo specifico valore dei beni, in ragione anche delle loro condizioni, possono essere riconosciuti in via equitativa € 900,00 rispetto alla maggior somma richiesta.
Quanto alle spese di viaggio/varie l'attore nelle note conclusive (pagg. 11-12) ha chiarito trattarsi delle spese per recarsi alle varie visite mediche sostenute, chiedendone la liquidazione in via equitativa. La richiesta deve essere rigettata, trattandosi di voci di danno che la parte avrebbe potuto provare/dimostrare mediante specifica produzione.
8.2.4. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese mediche, il CT ha riconosciuto come eziologicamente riferibili al sinistro spese per € 2.860,65 rispetto alla maggior richiesta dell'attore, quantificazione che non ha formato oggetto di rilievi delle parti negli scritti conclusivi. Va dunque riconosciuto il rimborso del predetto importo. non ha contestato nell'ammontare la quantificazione operata dal CT. La Compagnia aveva CP_1
però eccepito nel costituirsi che le spese sostenute presso case di cura o cliniche private non sarebbero pagina 24 di 28 risarcibili, perché i trattamenti sanitari avrebbero potuto essere garantiti da nosocomi pubblici.
Il rilievo non è condivisibile, perché “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.” (Cass. Sez. III, sent.
n. 29308 del 23/10/2023).
8.2.5. Pure deve essere riconosciuto il ristoro dei tecnici consultati ante causam dall'attore (medico e psichiatra) trattandosi di esborsi connessi all'attività difensiva, di ammontare congruo. Vanno riconosciuti dunque i richiesti € 1.830,00 e 1.220,00, per ulteriori € 3.050,00
9. Conclusivamente, il danno, patrimoniale e non, subito dall'attore in occasione e come conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta, in moneta attuale, ad € 107.681,67 (€ 7.245,00 per I.T., – comprensiva sia del biologico, sia del morale, come da dettaglio su esposto –; € 73.939,00 per danno biologico permanente;
€ 18.484,75.a ristoro del danno morale sull'IP; € 1.056,27 per personalizzazione sul biologico permanente;
€ 146,00 per soccorso stradale;
€ 900,00 per rimborso danni al vestiario;
€
2.860,65 per spese mediche e € 3.050,00 per periti ante causam).
In considerazione, tuttavia, del concorso ex art. 1227, co. 1 c.c. di nella causazione dell'evento Pt_1
dannoso, per le ragioni esposte, il risarcimento va ridotto del 30%. Il 70% del danno che i convenuti dovranno risarcire è dunque pari a € 75.377,16.
10. Sono stati richiesti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fatto. Nel costituirsi si è opposta alla domanda. CP_1
Il rilievo non è condivisibile:“Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicché possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi.” (Cass. Sez. II, ord. n. 29376 del 10/12/2021; in senso conforme cfr.
Cass. Sez. 3, Sent. n. 12140 del 14/06/2016).
In merito alla quantificazione degli interessi, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del pagina 25 di 28 17.2.1995. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1
c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Nel caso di specie occorre poi tenere conto della circostanza che la Compagnia ha corrisposto a Pt_1
€ 40.000,00 mediante assegno trasmesso il 23.5.2023.
Dette somme dovranno essere dunque decurtate da quanto dovuto. Quanto alla modalità di scomputo degli acconti essi andranno scomputati considerato il fatto che il creditore: I) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
II) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua. Conseguentemente, come chiarito dalla suprema Corte, “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.” (Cass. Sez. III, ord. n. 23927 del 7/8/2023; Cass.
Sez. III, ord. n. 16027 del 18/5/2022; in senso conforme Cass. Sez. III, Sent. n. 9950 del 20/04/2017;
Cass. Sez. III, Sent. n. 6347 del 19/3/2014).
Tanto premesso, la somma oggi liquidata a per € 75.377,16, devalutata all'epoca del Parte_1
sinistro – 26.9.2020– è pari ad € 63.342,15.
L'acconto di € 40.000,00 (versato il 23.5.2023) devalutato all'epoca del sinistro ammonta ad €
pagina 26 di 28 34.364,26.
Gli interessi maturati sull'intero capitale (€ 63.342,15), rivalutato fino all'acconto del 23.5.2023 (€
73.730,26) sono pari ad € 2.352,55.
Detratto l'acconto dal capitale rivalutato al 23.5.2023 (€ 73.730,26– 40.000,00), la somma di ulteriori interessi maturati sul residuo capitale già rivalutato al 23.5.2023 (€ 33.730,26= 73.730,26 – 40.000,00), rivalutato da capitale e capitale fino all'attualità è pari ad € 36.700,26.
A tale importo devono aggiungersi gli € 2.352,55 di interessi maturati tra sinistro e acconto, per €
39.052,81 (36.700,26 + 2.352,55).
Considerato l'acconto corrisposto, la somma spettante a è pertanto pari ad € 39.052,81. Parte_1
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e l'effettivo pagamento, sul totale delle somme liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c.
11. Segue la liquidazione delle spese di lite.
11.1 Le spese di lite per il merito seguono la soccombenza dei convenuti e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma riconosciuta all'attrice in quello tra € 26.000,01 ad € 52.000,00 – e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed €
2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00 oltre accessori.
All'attore dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 2.794,33: € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca, 116,33 per spese di notifica, € 1.892,00 per rimborso CTP cinematica
(doc. 18), non potendo essere riconosciuto il rimborso per gli esborsi per il CTP medico, non documentati (il doc. 17 è una mera e-mail).
Le spese di lite andranno versate in favore degli Avv.ti Viero e Dal Zotto, dichiaratisi distrattari.
Devono essere altresì riconosciuti i compensi per la negoziazione assistita, secondo i valori minimi previsti per il predetto scaglione e solamente per la fase di attivazione (avendo l'attore provato che la convenuta non aderì all'invito), per € 268,00 per compensi, oltre accessori sui compensi e relativi esborsi (€ 6,55 notifica). Anche le spese per la negoziazione andranno versate in favore degli Avv.ti
Viero e Dal Zotto, dichiaratisi distrattari.
11.2. Quanto al ricorso per ATP in corso di causa, va osservato che esso fu rigettato, difettando l'urgenza e il requisito della finalità conciliativa, essendo stato il ricorso proposto in una fase in cui l'attore non aveva provato i presupposti – da dimostrarsi prima ancora di attivare un ausiliare - per pagina 27 di 28 talune delle voci risarcitorie fatte valere (tra cui quelle delle domande connesse al ristoro della capacità lavorativa) sicché una eventuale CT antecedente gli approfondimenti istruttori su dette domande si sarebbe rilevata controproducente, sovrastimando il danno. Può osservarsi che in effetti, a posteriori, le ragioni che condussero al rigetto del ricorso sono state confermate dalla reiezione delle relative domande. Di contro, uno dei motivi per cui si era opposta anche all'ATP (ossia la mancata CP_1
integrità del contraddittorio) si è rilevato infondato. Sussistono dunque i presupposti (soccombenza reciproca, quanto al cautelare e gravi ed eccezionali ragioni) per compensare le spese di lite per la fase cautelare in corso di causa.
11.3. Le spese di CT vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 39.052,81, per le causali Parte_1
indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande svolte da parte attrice verso i convenuti;
(iii) condanna e , in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite per Controparte_1 CP_2
il giudizio in favore degli Avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto, procuratori dichiaratisi antistatari di
, liquidate in € 7.616,00 per compensi ed € 2.794,33 per esborsi, oltre accessori come per Parte_1
legge sui compensi e al rimborso delle spese per la negoziazione assistita, sempre in favore degli Avv.ti
Federico Viero e Otello Dal Zotto, pari ad € 268,00 per compensi, e € 6,55 per esborsi oltre accessori sui compensi;
(iv) compensa integralmente le spese di lite per il subprocedimento ex art. 696/696bis c.p.c. in corso di causa;
(v) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CT
Vicenza, 24 maggio 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il quesito:“Letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti, analizzato lo stato dei luoghi, così come si presentava all'epoca dei fatti ed emergente dalle fotografie presenti nelle produzioni delle parti, e tenuto conto della posizione in cui si trovavano i veicoli e il all'esito dell'incidente, così come emerge anche dal rapporto e verbali della Polizia Stradale intervenuta ed espletata ogni altra Pt_1 opportuna indagine (se necessario, anche accedendo a pubblici uffici per il reperimento della documentazione strettamente necessaria all'incarico): (i) dica il CT – previo sopralluogo (tenendo conto dell'eventuale modifica dello stato dei luoghi) quale sia stata la dinamica del sinistro stradale avvenuto il
20.9.2020 in DO (Vi) all'intersezione tra via Bassano del Grappa e via di Villa Capra;
in particolare prenda posizione sui rilievi svolti dalla convenuta e chiarisca se possa dirsi che l'attore conducesse il mezzo ad una velocità superiore al consentito e se sì, in che misura e se abbia tenuto una velocità consona alle peculiari condizioni dell'incrocio; nello svolgere tali verifiche il CT consideri la possibile interferenza della vettura dell Tes_1 valutando, in base alle risultanze, la sua posizione al momento dell'impatto; (ii) accerti quindi il CT, sotto il profilo tecnico, se il sinistro si sia verificato per responsabilità esclusiva del conducente di uno dei mezzi coinvolti nel sinistro, ovvero con il concorso dell'altra parte, stabilendo in tale ultima ipotesi la quota di responsabilità addebitabile a ciascuna di esse”. pagina 5 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2912 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Viero Parte_1 C.F._1
(C.F. e Otello Dal Zotto (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso il loro studio in Schio (Vi), Via Baccarini, 2, giusta procura allegata all'atto di citazione
- attore - contro
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Carlo Gagliardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Maino Maria Rosaria (C.F. ), sito in Sandrigo (Vi), via Brega, 7, in C.F._5
virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta –
e
(C.F. CP_2 C.F._6
- convenuto, contumace-
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: all'udienza del 7.5.2025 parte attrice precisava le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 25.11.2024 e, quindi:
“Nel merito
pagina 1 di 28
1. In via preliminare: rigettarsi in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'istanza della soc.
[...]
di declaratoria di difetto di contraddittorio nei confronti della sig.ra , CP_1 Controparte_3
proprietaria della vettura Fiat NT, targata FE340HE, alla luce di quanto dedotto in atti e di quanto rilevato dal Giudice nell'ordinanza del 07.09.2023.
2. In via principale:
- accertato e dichiarato il grado di responsabilità in capo alla sig.ra , conducente Controparte_4
della vettura PE 206, targata CN868NN, di proprietà del sig. ; CP_2
- accertata e dichiarata altresì l'operatività della polizza n. 287099203;
- condannarsi la soc. ed il sig. , per le causali di cui in atti, in solido Controparte_1 CP_2
tra loro ed ai sensi degli art. 144-148 d. l.vo n. 209/2005, a corrispondere al sig. la Parte_1 somma che risulterà dovuta all'esito della espletata istruttoria e/o che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni, dedotto l'acconto di euro 40.000,00 ricevuto in data 23.05.2023 e con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria maturati dalla data dell'incidente (26.09.2020) al saldo effettivo, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati sul suddetto acconto di euro 40.000,00 dalla data dell'incidente (26.09.2020) al pagamento del suddetto acconto (23.05.2023).
3. Spese e competenze della procedura di negoziazione assistita e di causa, comprensive delle spese di
CT medico-legale e ricostruttiva e delle relative CTP (all.ti 17-18), rifuse con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso.
In via istruttoria […]”
La convenuta precisava le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 28.4.2025 e, quindi:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione
e conclusione sia di merito che istruttoria,
1. In via preliminare
- accertare e dichiarare il difetto di contraddittorio nei confronti della IG.ra e per Controparte_3
l'effetto onerare parte attrice di estendere il contraddittorio anche nei confronti della stessa, al fine di accertare e dichiarare la sua esclusiva responsabilità – o, comunque – corresponsabilità, nella causazione del sinistro de qua.
2. Nel merito:
- rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum richiesto, per i motivi esposti in narrativa.
3. In via subordinata, sempre nel merito:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la
pagina 2 di 28 somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa, entro i limiti di quanto accertato dal medico fiduciario.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. nelle misure di legge.
Con espressa riserva di ogni diversa domanda nuova, eccezione e conclusione nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione nei termini ex art.
171 ter c.p.c.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
(di seguito anche e chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni CP_1 CP_2 patiti per il sinistro occorso all'attore in data 26.9.2020. A sostegno delle domande, deduceva che:
- quel pomeriggio, verso le ore 15.10, percorreva ad una velocità moderata la via Bassano del Grappa in direzione Breganze, nel Comune di DO (Vi), in sella al proprio motociclo Ducati tg. AF78229;
- giunto in corrispondenza dell'intersezione con via Villa Capra, l'attore vedeva la propria corsia di marcia improvvisamente occupata dal veicolo PE 206 tg. CN868NN di proprietà del convenuto, assicurato con con polizza n.287099203, e condotto nel frangente da;
CP_1 Controparte_4
- la conducente percorreva via Bassano del Grappa, con opposta direzione di marcia, da Breganze verso
Thiene, effettuando una manovra di svolta a sinistra senza accorgersi del veicolo attoreo;
- a seguito dell'impatto e della conseguente caduta, il riportava la frattura scomposta del Pt_1
femore destro e del processo traverso di D2, oltre alla perdita del testicolo destro;
- l'attore si sottoponeva successivamente ad accertamento medico-legale presso il Dott. Persona_1
nella cui relazione veniva documentato l'iter medico affrontato in seguito al sinistro, comprensivo di accertamento psichiatrico-forense a cura della dr.ssa e quantificato il danno biologico Persona_2
permanente e temporaneo;
- il si determinava quindi il 20.10.2020 a richiedere in via stragiudiziale i danni a Pt_1 CP_1
sottoponendosi altresì a visita medico legale presso il medico fiduciario della compagnia, dr. ; Per_3
- invitava alla stipula della convenzione di negoziazione assistita gli odierni convenuti senza tuttavia ricevere risposta alcuna.
In punto di diritto, l'attore chiedeva accertarsi il grado di responsabilità della conducente CP_4
nella causazione del sinistro de quo, responsabilità che assumeva emergente dal verbale di incidente stradale dimesso, instando altresì per l'accertamento dell'operatività della polizza n.287099203.
Deduceva pertanto la responsabilità della per il sinistro, chiedendo la condanna in solido della CP_4
pagina 3 di 28 compagnia assicurativa e del responsabile civile, al ristoro di tutti i danni subiti, pari a CP_2 complessivi € 234.885,03, da cui detrarre l'importo di € 40.000,00 versato ante causam dall'istituto assicurativo e trattenuto dall'attore quale acconto sul maggior danno, così suddivisi: a) danni non patrimoniali per complessivi € 195.263,59 (di cui € 156.615,00 a ristoro dell'IP al 30%, stimando €
31.108,59 per personalizzazione al 29% sul danno biologico attese le conseguenze del sinistro sul piano relazionale , per l'IT € 2.340,00 per 18 giorni al 100%, 975,00 per i 10 al 75%, € 2.275 per 35 al 50%,
€ 1.950,00 per i 60 al 25%; b) € 39.621,44 a ristoro dei danni patrimoniali (di cui € 26.985,35 a ristoro del danno alla capacità lavorativa al 20% - importo calcolato sul reddito medio degli ultimi 3 anni, capitalizzato con il coefficiente di cui ai quaderni del CSM -, € 4.440,09 a ristoro delle spese mediche documentate, € 3.050,00 per perizie di parte, € 5.000,00 per le spese casco e varie, € 146,00 a ristoro delle spese di soccorso stradale).
2. Prima della scadenza del termine di costituzione dei convenuti, depositava, il 12.6.2023, Pt_1
ricorso ex artt. 696/696 bis c.p.c. in corso di causa, per cui veniva aperto il subprocedimento n.r.g.
2912-1/2023; si costituiva ai fini del subprocedimento e il ricorso veniva rigettato, difettando CP_1 il requisito dell'urgenza ai sensi dell'art.696 c.p.c. ed anche il fine di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.
3. Si costituiva nel procedimento principale con comparsa depositata il 30.8.2023, Controparte_1
avversando le pretese attoree di cui chiedeva il rigetto. Deduceva in particolare che nel sinistro in argomento era altresì coinvolta una terza vettura (indicata come veicolo C nel verbale dimesso in atti), di proprietà di e condotta da la cui presenza, in contromano, Controparte_3 Testimone_1
avrebbe costretto la ad eseguire la manovra per effetto della quale sarebbe stato colpito il CP_4
: assumeva pertanto che dovesse essere integrato il contraddittorio nei confronti della , Pt_1 CP_3 qualificata come litisconsorte necessaria, instando in via preliminare per l'accertamento del difetto di integrità del contraddittorio ed il conseguente ordine, a carico dell'attore, di estensione dello stesso anche nei confronti della . L'Assicurazione avversava inoltre la dinamica del sinistro, CP_3 chiedendo valorizzarsi, laddove provato l'an, la percentuale di corresponsabilità ai sensi degli artt.
2054 e 1227 c.c. in capo al . In punto quantum, contestava anche sussistenza ed ammontare dei Pt_1
danni di cui veniva richiesto il risarcimento e in particolare: i) la ingiustificata divergenza fra la quantificazione della IP operata dal medico fiduciario (16%) e quella operata dal medico legale dell'attore (30%); ii) la duplicazione/mancata prova/insussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno morale;
iii) l'assenza di elementi utili ad una personalizzazione (svolgimento di attività sportive/ludiche a cui avrebbe rinunciato l'attore in seguito al sinistro, asseritamente foriero di conseguenze psicologiche impattanti sulla sfera dinamico-relazionale dello stesso); iv) la mancata pagina 4 di 28 prova atta a supportare la richiesta di risarcimento per presunta lesione/perdita della capacità lavorativa specifica;
(v) il difetto di allegazione delle spese mediche sostenute dall'attore nonché la genericità ed indeterminatezza della richiesta di accertamento peritale della congruità delle spese sanitarie future;
vi)
l'inammissibilità della domanda di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria. Dava infine atto di aver corrisposto al in via stragiudiziale la somma di € 40.000,00. Concludeva come in Pt_1
epigrafe.
4. Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 7.9.2023, a fronte del rilievo svolto preliminarmente dalla compagnia assicurativa, veniva accertata la integrità del contraddittorio e veniva altresì dichiarata la contumacia di . La prima udienza veniva differita al 14.11.2023, ove venivano ammesse le CP_2
richieste di prove orali articolate dalle parti costituite. Il giudizio veniva quindi rinviato per l'incombente istruttorio all'udienza del 16.1.2024 dove venivano escussi i testi e Tes_2 Tes_3 per l'attore, , e per Con provvedimento di pari data veniva Tes_4 Tes_1 Tes_5 CP_1
disposta CT cinematica ed il giudizio veniva ulteriormente rinviato al 7.2.2024 per sentire i testi residui e per conferire l'incarico1 al nominato CT ing. All'udienza del 7.2.2024 il nominato Per_4
consulente prestava giuramento e venivano sentiti i testi e , addotti Tes_6 Tes_7 Testimone_8 da parte attrice. All'esito veniva ammessa CT medico-legale, nominandosi consulente tecnico d'ufficio la dr.ssa e fissando l'udienza cartolare del 27.2.2024 per il conferimento Persona_5 dell'incarico alla stessa. Depositati entrambi gli elaborati peritali (il 28.6.2024 la consulenza a firma ing. ed il 17.8.2024 la c.t.u. della dr.ssa ), all'udienza del 11.9.2024, fissata per il loro Per_4 Per_5
esame, veniva articolata proposta ex art.185bis e la causa veniva rinviata al 13.11.2024 per consentire alle parti di prendere posizione sulla stessa. Dato atto in tal sede della mancata adesione alla proposta conciliativa formulata, il giudizio veniva rinviato per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.5.2025, con termine per note conclusive fino al 28.4.2025, depositate dalle parti.
All'udienza del 7.5.2025 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
5. L'attore ha esercitato l'azione ex art. 2054 c.c. verso il responsabile civile ( quale proprietario CP_2 della vettura) e verso l'assicuratore del responsabile civile, ex art. 144-148 cod. ass. Era conseguentemente onere dell'attore provare il nesso di causa tra il danno e la condotta del CP_2
conducente del veicolo asseritamente responsabile del sinistro (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 5433 del
27/2/2020). Una volta provato tale nesso, è applicabile la presunzione di cui all'art. 2054, co. 1 c.c., nel senso che è onere del conducente del veicolo antagonista dimostrare di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, tenendo conto delle circostanze del caso e, dunque, anche della condotta di guida del danneggiato.
Pare poi opportuno evidenziare che anche se nelle conclusioni l'attore chiede venga “accertato e dichiarato il grado di responsabilità” della , conducente della veicolo del in realtà da CP_4 CP_2 una lettura complessiva dell'atto introduttivo assume l'esclusiva responsabilità della e Pt_1 CP_4 quindi del nella causazione del sinistro (cfr. pag. 2), sicché l'inciso delle conclusioni deve CP_2
riferirsi al riparto di responsabilità tra attore e convenuto, indicato come unico possibile responsabile del sinistro.
6. Sempre preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, reiterata da nelle conclusioni da CP_1
ultimo rassegnate, circa la mancata integrazione del contraddittorio necessario, per non esser stata coinvolta nel giudizio , proprietaria della Fiat NT condotta dal presente sui Controparte_3 CP_4
luoghi di causa al momento del sinistro e che ad avviso della Compagnia avrebbe avuto un ruolo preponderante nella causazione dell'incidente.
L'eccezione è infondata. In caso di sinistro stradale asseritamente concausato da più corresponsabili, questi sono solidalmente responsabili, nei confronti del danneggiato, ex art. 2055 c.c. In ragione di detta solidarietà il danneggiato non è tenuto a coinvolgere necessariamente tutti i possibili danneggianti, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, sicché il processo può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (Cass. Sez. III, sent. n.
17249 del 14/11/2003; cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 14844 del 27/6/2007 e più di recente, con specifico riferimento ad una azione relativa a sinistro stradale – proposta in tal caso da terzo trasportato – Cass.
Sez. III, ord. n. 29336 del 13/11/2024), con l'ulteriore conseguenza che laddove l'unico asserito corresponsabile convenuto sostenga che il sinistro sia imputabile esclusivamente o parzialmente ad un terzo soggetto, non si verterà nell'ipotesi di litisconsorzio necessario e non potrà dunque trovare applicazione l'art. 102 c.p.c. (questo perché, in ragione del vincolo di solidarietà, nei confronti del danneggiato ogni corresponsabile risponde per l'intero – ferma l'eventuale detrazione della quota riferibile alla responsabilità del danneggiato stesso – essendo dunque irrilevante nei suoi confronti la possibile ripartizione della responsabilità tra i vari danneggianti;
cfr. in tal senso, parte motiva Cass.
Sez. III, ord. n. 29336 del 13/11/2024).
Nel caso di specie, come su chiarito, emerge che ha agito sull'assunto che la e quindi Pt_1 CP_4
pagina 6 di 28 fosse l'unica responsabile del sinistro, nè ha agito espressamente chiedendo di scindersi CP_2
l'eventuale responsabilità solidale con ulteriori possibili responsabili.
Non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, al più l'unico danneggiante convenuto in causa
(ferma la possibilità per lui di sostenere che il sinistro sia imputabile unicamente al soggetto non convenuto nel giudizio, il che, in caso di fondatezza della tesi, comporterebbe il rigetto della domanda del danneggiante) potrebbe dunque articolare domanda di ripartizione della responsabilità nel rapporto interno tra codanneggianti e formulare a tal fine istanza di chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c.
Nel caso di specie, non ha ritenuto di chiedere la chiamata in causa della né ha CP_1 CP_3
espressamente articolato una domanda nei suoi confronti, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
7. Per ricostruire la dinamica del sinistro, deve anzitutto darsi atto della conformazione dei luoghi di causa, per cui ci si può riportare alla relazione di CT cinematica e al verbale redatto dagli operanti occorsi.
7.1. L'incidente è avvenuto in DO (Vi) in corrispondenza dell'intersezione tra via Bassano del
Grappa e via di Villa Capra (cfr. ortofoto a pag. 3 della CT); a detta intersezione era ed è pure presente un attraversamento pedonale che taglia via Bassano che nello specifico tratto ha un andamento pressoché rettilineo e che, in corrispondenza dell'intersezione, è leggermente in salita lungo la direzione di marcia Breganze – Thiene.
Il sinistro si è verificato alle ca. 15.10 ca. in una giornata nuvolosa, ma il fondo stradale era asciutto e non presentava anomalie (cfr. doc. 1 attoreo, relazione di incidente stradale, pag. 2 del file); non è emerso in corso di causa che le condizioni meteo potessero in alcun modo ridurre la visibilità (e tanto emerge anche dal modulo compilato dagli operanti, doc. 1, pag. 2 del file). Lo stesso CT ha riferito che in base alle condizioni della strada “è possibile ritenere che vi fosse buona visibilità con un campo di profondità tale da garantire la reciproca visibilità a distanze non certo trascurabili. La distanza che infatti si è provveduto a verificare in campo arriva almeno a circa 65 metri e comunque, sulla scorta del sopralluogo occorso, è possibile ritenere che la stessa si estenda anche oltre tale valore […]” (pag.
8).
Al momento del sinistro sul tratto di strada erano presenti tre mezzi: la PE del convenuto, in quel frangente guidata dalla , proveniente da via Bassano (direzione Breganze) e che si apprestava CP_4
a voltare su via di Villa Capra;
la Fiat NT della Marangon, condotta dall' proveniente da via Tes_1
Villa Capra, poi immessasi in via Bassano, direzione Thiene, che aveva tuttavia preso in contromano lo svincolo da via Villa Capra a via Bassano (ossia, prendendo la corsia diretta all'immissione da via
Bassano a via di Villa Capra: per procedere in direzione Thiene avrebbe dovuto prendere via Bassano,
pagina 7 di 28 in direzione Breganze e rigirarsi); un'altra Fiat NT, su via di Villa Capra, che poi avrebbe dovuto svoltare a destra su via Bassano;
infine la Ducati attorea, proveniente da Thiene e che marciava su via
Bassano, nella direzione verso Breganze (relazione, pag. 3).
7.2. Uniche persone presenti al momento del sinistro, oltre all'attore, la e l' erano i CP_4 Tes_1
passeggeri delle auto di questi ultimi ( , seduto sul sedile anteriore della;
Persona_6 CP_4
, seduta sull'anteriore della Fiat NT;
, che conduceva la diversa Persona_7 Persona_8
Fiat NT, che seguiva quella condotta dall' lungo via di Villa Capra, per poi immettersi su via Tes_1
Bassano del Grappa, direzione Breganze.
Nell'immediatezza del sinistro questi soggetti furono sentiti a s.i.t. dagli operanti (cfr. allegate a doc. 1
e riportate in CT, pag. 13 ss).
Per quanto qui rileva, la ha dichiarato che percorreva alla guida della PE via Bassano;
CP_4
giunta in corrispondenza dell'intersezione con via di Villa Capra, ove “ero diretta, ero costretta a fermarmi causa la presenza di un'autovettura che aveva impegnato la mia corsia in contromano impedendomi di fatto la svolta. A quel punto mi arrestavo per agevolare l'uscita, il conducente impegnava l'incrocio svoltando a sinistra in direzione Thiene contemporaneamente una volta liberata la corsia iniziavo la manovra di svolta a sinistra quando entravo in collisione con un motociclista che percorreva la via Bassano del Grappa in direzione Breganze. […] posso dichiarare che al momento della manovra a sinistra da Thiene non sopraggiungeva alcun veicolo.”
ha confermato la presenza della Fiat NT in contromano e che “una volta liberata la corsia Tes_5
la signora ha iniziato la manovra di svolta a sinistra quando improvvisamente siamo stati CP_4 colpiti sul lato anteriore destro dell'autovettura da un motociclista che non avevamo visto. Secondo il mio punto di vista il motociclista circolava senza moderare la velocità in prossimità dell'incrocio e sempre a mio parere, il conducente della punto ha anticipato la manovra di uscita creando difficoltà al motociclista in arrivo” dichiarò che stava provenendo da via di Villa Capra quando “giunto in corrispondenza Tes_1 dell'intersezione con via Bassano del Grappa dove ero diretto con una svolta a sinistra per errore ho
“imboccato” in contromano la corsia riservata all'opposto senso di marcia. Nel mentre sopraggiungeva l'autovettura PE che doveva impegnare la mia corsia il cui conducente accortosi della mia presenza si arrestava per consentirmi di liberare l'incrocio. Nel mentre che avevo già impegnato via Bassano del Grappa in direzione Thiene dallo specchietto retrovisore vedevo il sinistro che era accaduto alle mie spalle. Non ho notato in alcun modo il motociclista che procedeva in direzione di bassano e che rimaneva coinvolto nel sinistro.”.
La , passeggera di dichiarò “[…] ho visto l'autovettura che doveva svoltare a Tes_3 Tes_1
pagina 8 di 28 sinistra che si è fermata per agevolarci l'uscita. A quel punto abbiamo disimpegnato l'incrocio quando ho sentito un forte botto provocato dal sinistro …non comprensibile… accaduto alle spalle. non mi ero accorta in nessun caso della presenza del motociclista.”.
infine riferì che “[…] giunto all'intersezione con via Bassano del Grappa notavo una fiat Tes_4 punto bianca tg. fe340he che era ferma contromano nella corsia errata dell'intersezione. Preciso che la Fiat NT era ferma al limite della carreggiata di via Bassano del Grappa impegnando alla corsia riservata ai veicoli con opposto senso di marcia e precisamente ai veicoli che si immettono da
Breganze con direzione via Villa Capra. Improvvisamente da Breganze giungeva una auto PE 206 grigia che si accingeva ad effettuare manovra di svolta a sinistra per via villa capra, trovando però la corsia occupata dalla Fiat NT bianca i conducenti si sono fatti dei gesti e la NT bianca si è quindi immessa a sinistra con direzione DO e contemporaneamente giungeva per via Bassano del
Grappa proveniente da DO con direzione Breganze una moto di colore nero che a velocità regolare andava a collidere contro la fiancata anteriore destra della auto PE grigia. Mi sono quindi fermato e ho prestato i primi soccorsi.”.
In corso di causa oltre all'agente (che ha confermato rilievi e ricostruzione del sinistro Tes_2
operata nella relazione), è stato escusso il 16.1.2024 il , che ha sostanzialmente confermato Tes_4
quanto dichiarato a s.i.t., salvo rettificare la sua versione circa la velocità della moto, dichiarando, richiesto a chiarimenti, che a suo dire la moto andasse “sicuramente sopra i 50 km/h”. Questo per aver il teste visto l'impatto e aver “visto che il motociclista non ha proprio potuto frenare, quindi immagino andasse molto veloce, forse anche sui 70 km/h”. Può osservarsi tuttavia che la percezione del Tes_4
(che ha distanza di anni ha reso dichiarazioni contrastanti, evidentemente anche per la difficoltà di ricordare i singoli dettagli) fosse influenzata dalla sua considerazione che il non fosse riuscito a Pt_1
frenare, cosa che, come si vedrà, in realtà accadde.
Alla stessa udienza è stata escussa la che ha confermato che entrò in contromano Tes_3 Tes_1 sullo svincolo, la PE li fece passare […] “ mise la freccia a sinistra e proseguimmo in Tes_1 direzione Thiene. Quindi sentimmo il botto dell'impatto, ma io non vidi il motociclista prima dell'impatto.”; richiesta se non vide la moto mentre l'auto di svoltava a sinistra la teste ha Tes_1 riferito “non la vidi, anche se ricordo che guardai, ma dalla direzione Thiene la strada ha un rialzo, quindi potrei non averlo visto per questa ragione”.
Sempre il 16.1.2024 è stato sentito per quanto qui può rilevare, ha confermato la dinamica del Tes_1 sinistro e di non aver “visto la moto, quando svoltai a sinistra per liberare l'incrocio, guardai sia a destra sia a sinistra e non ricordo di averla vista. Non l'ho visto neanche quando mi ritrovai in direzione Thiene, mi sono reso conto della sua presenza solamente quando, sentito il rumore
pagina 9 di 28 dell'impatto, guardai nello specchietto […]”.
Alla stessa udienza è stato poi escusso , che ha confermato le precedenti dichiarazioni, Tes_5
precisando di ricordare che sopraggiunse la motocicletta, ma di non sapere a che velocità andasse. Parte attrice ha eccepito l'incapacità del teste, in quanto terzo trasportato dell'auto convenuta, senza tuttavia formalmente eccepire la nullità della testimonianza assunta (Cass. S.U., sent. n. 9456 del 6/4/2023).
Deve tuttavia evidenziarsi la scarsa attendibilità del teste, confermata dalla contraddizione tra quanto dichiarato a s.i.t. dallo stesso (ove affermò che lui e la non avessero proprio visto la moto) ma CP_4
anche dalla (che pure a s.i.t. riferì di non aver visto alcun veicolo proveniente da via Bassano, CP_4
al momento della svolta).
Pure criticamente vanno vagliate le dichiarazioni dell' (guidatore dell'ulteriore veicolo non Tes_1 coinvolto nell'urto, ma presente sul luogo del sinistro, nei momenti che lo precedettero e che quindi a sua volta potenzialmente interessato a eludere la possibile responsabilità); anche il , Tes_4
totalmente indifferente, ha come visto parzialmente modificato le dichiarazioni, posto che a s.i.t. dichiarò che marciava con andatura “regolare” mentre in corso di causa ha riferito che Pt_1
marciasse rapidamente.
7.3. È stata quindi disposta la CT cinematica, affidata all'Ing. Per_4
Questi ha anzitutto ricostruito lo stato dei luoghi, per come su descritto, chiarendo, per quanto qui rileva, che in via Bassano del Grappa vigesse il limite di 50 km/h (pagg. 4-5) e stimando una pendenza della strada del 4%, evidenziando (pag. 10) la segnaletica che si presentava ai vari veicoli nell'approcciare l'incrocio (per la PE, segnale di limite del 50% e di attraversamento pedonale;
per segnale di dosso e attraversamento pedonale;
per la NT obbligo di svolta a destra Pt_1
venendo da via di Villa Capra).
7.3.1. Ha poi dato atto dei rilievi eseguiti dagli operanti e delle loro conclusioni sulla dinamica del sinistro. In base ai rilievi era presente una traccia di pneumatico dovuta alla frenata della moto prima dell'impatto, lunga ca. m. 2,60; non venivano rilevati segni organici lasciati dal motociclista, sbalzato in avanti all'impatto, ma erano presenti segni e liquidi motore, parti carrozzeria meglio visibili anche nelle fotografie scattate dagli operanti e allegate alla relazione di sinistro e quindi a quella del CT. Gli operanti hanno anche descritto quanto la posizione statica dei mezzi e del , descritte Pt_1 nell'elaborato planimetrico allegato alla relazione di sinistro (doc. 1).
Il CT ha poi dato atto delle condizioni delle vetture all'esito dell'urto (pagg. 14 ss), evidenziando che la PE riportò un urto nella parte anteriore lato passeggero, che ha causato la rottura del paraurti,
l'introflessione del cofano motore e la rottura del fianchetto, la rottura del gruppo ottico/direzionale anteriore lato passeggero con apertura degli airbag. La risultava particolarmente danneggiata, CP_5
pagina 10 di 28 specie nella parte anteriore.
La posizione statica dei mezzi e del – sbalzato a seguito dell'impatto – sono ben descritti nelle Pt_1
foto a pag. 16 della CT, in particolare la risultava sostanzialmente appoggiata sulla parte CP_5 anteriore destra della PE;
punto d'urto delle auto, posizioni statiche delle stesse e di sono Pt_1
descritte con più dettaglio nella planimetria allegata alla relazione di sinistro.
7.3.2. Il CT ha quindi proceduto alla ricostruzione dinamica.
Ha anzitutto ricostruito il punto d'urto dei mezzi per come risultante dalle misurazioni degli operanti e dalle fotografie concludendo che il “punto d'urto sia sostanzialmente individuabile in prossimità della parte anteriore lato passeggero della PE” (pag. 23). Considerato che la posizione di quiete di fu a 13,5 mt dal punto d'urto (essendo stato sbalzato avanti percorrendo la distanza con un Pt_1 moto d'aria e uno a terra, mediante rotolamento/strisciamento del corpo), l'Ing. ha proceduto a Per_4
individuare la velocità della moto - dopo aver ricostruito la velocità del lancio balistico, con vari dati tra cui anche quello della pendenza del 4% della strada - determinando quindi la velocità della moto all'urto in 44,7 km/h (cfr. relazione CT, pag. 26), poi rettificata in 44,67 km/h a seguito del recepimento di alcuni rilievi del CTP attoreo (cfr. analisi osservazioni CT, allegato a relazione, pag.
2).
In base a tale velocità della moto all'urto il CT ha svolto due considerazioni (i) che avesse Pt_1
percepito il pericolo, riuscendo a frenare e cercando nei limiti del possibile di portarsi sul margine destro della carreggiata – perché la PE stava voltando per immettersi in Via di Villa Capra e dunque l'auto si trovò alla sinistra del;
(ii) che prima dell'impatto marciasse a velocità Pt_1 Pt_1
superiore a 44,7 (rectius, 44,67 km/h).
Il CT ha quindi ricostruito la velocità del motoveicolo al momento del sinistro, considerata la velocità all'urto, le tracce di frenata e la pendenza della strada, stimando che marciasse a velocità […] Pt_1
“leggermente superiore ai 60 km/h circa.” (cfr. relazione CT, pag. 28). Tale conclusione non è stata modificata dal CT a seguito delle osservazioni del CTP attoreo, che ha osservato che la velocità dovesse attestarsi sui 56 km/h, cfr. osservazioni pag. 6 – sull'assunto che la frenata fosse stata causata dall'azione del freno posteriore, invece di quello anteriore, come stimato dal CT, con conseguente diverso coefficiente di frenata rispetto a quello stimato dal Per_4
Si condividono le conclusioni del CT anzitutto perché, come meglio indicato nell'analisi delle osservazioni, l'andamento della traccia gommosa rilevata dagli operanti è inclinato verso destra rispetto all'asse stradale il che, considerata la letteratura, fa propendere per la conclusione che il freno azionato fosse piuttosto quello anteriore;
può poi osservarsi che il valore di 60 km/h era stato stimato comunque prudenzialmente (l'Ing. lo riteneva più verosimilmente tra i 60 e 65 km/h.) Per_4
pagina 11 di 28 7.3.3. Il CT ha quindi ricostruito le condizioni di evitabilità del sinistro. A tal fine, considerato che fu in grado di frenare, ha vagliato il tempo di reazione, comprendente le fasi di percezione del Pt_1
pericolo, di decisione e reazione oltre che alla componente tecnica dovuta al tempo necessario perché i componenti meccanici attivino il freno. Nell'eseguire tali valutazioni, il CT ha descritto anche quali fossero le effettive condizioni di visibilità tra i mezzi coinvolti nel sinistro.
A tal fine ha considerato che la sicuramente percepì il pericolo rappresentato dalla PE;
ha CP_5
poi considerato che la Fiat NT condotta da pur non coinvolta direttamente nella collisione, Tes_1
sicuramente si immetté su via Bassano, in una fase antecedente all'urto ma strettamente a ridosso dello stesso. Ciò perché, considerate anche le condizioni della strada e la piena visibilità garantita dal meteo, se la NT si fosse immessa con un gradiente temporale particolarmente elevato, lasciando sgombra la corsia del con maggiore anticipo vi sarebbe stata “[…] ampia possibilità di avvistamento Pt_1 reciproco tra e PE […]” il che avrebbe dovuto indurre la a non svoltare (cfr. pag. CP_5 CP_4
31).
In ultima analisi, il CT ha osservato che l'urto tra la PE e la sarebbe avvenuto pochi CP_5
istanti dopo che la NT avesse avviato la manovra a sinistra, quasi al suo completamento, perché diversamente la – considerata la velocità della Moto e la piena visibilità meteo – avrebbe CP_4
avuto 3 secondi o anche di più per avvedersi della moto, al che non si giustificherebbe la scelta di immettersi comunque, se non ipotizzando che la fosse “estremamente distratta” (cfr. CP_4
relazione CT, pag. 32).
Il CT, anche alla luce delle dichiarazioni rese a s.i.t. ha quindi ritenuto maggiormente ragionevole “la tesi che vede le due manovre (quella di svolta a sinistra della Fiat NT ed il moto che portò a collisione la PE e la come in parte sovrapponibili tra loro senza soluzione di continuità CP_5 nel senso che “contemporaneamente” non appena liberata la corsia di immissione in via villa capra da parte della Fiat NT la PE iniziava la manovra di svolta a sinistra. Pertanto si è ragionevolmente portati a ritenere che, non appena la Fiat NT aveva liberato la corsia impegnata contromano per l'immissione in via Villa Capra la PE intraprendeva la manovra di svolta a sinistra. […]” (cfr. CT, pag. 32).
Il CT ha quindi riprodotto la situazione procedendo a ricostruire detto istante ossia la fase in cui la
NT “[…], partendo da ferma su via villa capra percorreva una distanza lineare, al più, pari a circa
7.4 metri (percorsi in un tempo di circa 2.7 secondi con una accelerazione pari a 2 m/s2) che corrisponde ad una posizione in cui la fiat punto aveva liberato la corsia di via Villa Capra ed aveva quasi terminato la manovra di immissione in via Bassano […]”. Ha quindi proceduto all'elaborazione grafica della dinamica (cfr. pagg. 32-34) stimando che la PE pure avesse proceduto ad avviare la pagina 12 di 28 svolta a sinistra su via di Villa Capra, percorrendo 2,75 m (cfr. pag. 34) e osservando che solo in tale fase (ossia, quando la NT si era definitivamente immessa in via Bassano con direzione Thiene e la
PE avesse iniziato la manovra), e si trovassero in condizione di reciproca Pt_1 CP_4
avvistabilità (mentre per il motociclista il pericolo poteva percepirsi pochi istanti prima)
Alla luce di tale ricostruzione, il CT ha ricostruito che , per evitare il sinistro, avrebbe dovuto Pt_1
marciare ad una velocità di poco superiore ai 40 km/h (cfr. relazione CT, pag. 37).
Il CT ha quindi analizzato la condotta di guida di tutte le parti coinvolte osservando che senz'altro il conducente della NT invase la corsia di marcia opposta per uscire da via Villa Capra, così violando l'obbligo di svolta a destra che gli faceva capo. Ha quindi osservato che “abbia causato una Tes_1
turbativa stradale agli altri due conducenti che ha certamente avuto un ruolo importante nel sinistro occorso ed, anzi, a meditato parere di questo ctu è da inquadrarsi come causa primaria di quanto accaduto […]”.
Quanto alla ha condiviso la contestazione sollevata dalla PA (ossia la violazione dell'art. 145 CP_4 co. 2 c.ds., in danno del , precisando che “[…] nel caso concreto, dovrebbe ritenersi che più che Pt_1
tale condizione sia riconducibile al fatto che il conducente della PE intraprese la manovra di svolta a sinistra in una condizione in cui non aveva visuale libera tale da poter escludere la presenza di veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia e ciò a causa della presenza della Fiat NT che aveva quasi impegnato via Bassano del Grappa. una volta intrapresa tale manovra di svolta a sinistra, stante la posizione della ed il tempo CP_5 mancante all'impatto anche volendo purtroppo la conducente non sarebbe comunque stata nelle condizioni di porre in essere una manovra di emergenza al fine di evitarlo. Si ritiene cioè che la principale criticità rinvenibile nella condotta del conducente della PE sia stata quella di non attendere di avere la visibilità totalmente sgombera per verificare che non vi fossero veicoli in avvicinamento all'intersezione prima di iniziare la manovra di svolta alla propria sinistra.”.
Quanto al , il CT ha dato atto che questi (pur non sanzionato dalla PA) violò il limite di Pt_1
velocità (marciando a velocità superiore di almeno 10 km/h al limite di 50) ma anche l'art. 141 c.d.s., non avendo tenuto una velocità adeguata alle concrete circostanze di tempo luogo e traffico.
Ciò sul rilievo per cui quando la NT iniziò la manovra di immissione in via Bassano, fosse Pt_1
ad una distanza dal punto d'urto di ca. 45 metri (ipotizzando la velocità di 60 km/h) e che abbia proseguito a marciare ipotizzando di godere comunque della precedenza (diritto di precedenza che il
CT ricorda non andrebbe comunque inteso in senso assoluto), sicché avrebbe comunque Pt_1
dovuto moderare la sua velocità in ragione della limitata visibilità e delle condizioni concrete occorse al sinistro.
pagina 13 di 28 Il CT ha quindi così concluso su quali fossero a suo avviso le responsabilità, sotto il profilo tecnico, nella causazione del sinistro: “in risposta a questa parte del quesito appare a questo ctu necessario richiamare quanto indicato nel capitolo relativo alla condotta dei conducenti a pagg. 37 e seguenti della presente relazione. In base a quanto è stato possibile rilevare si ritiene, a meditato parere di questo ctu, che il sinistro occorso non sia imputabile ad una responsabilità esclusiva del conducente di uno dei mezzi coinvolti. Lo stesso, a parere dello scrivente, appare invece riconducibile ad un concorso di responsabilità correlabile, con diverse quote di responsabilità, a tutti e tre i mezzi coinvolti. In relazione alla definizione della quota parte di responsabilità questo ctu non ritiene possibile esprimersi in termini quantitativi poiché, dal punto di vista strettamente tecnico non si ritiene possibile portare avanti una siffatta analisi. Tuttavia però, in termini qualitativi, si ritiene possibile ricondurre il sinistro in via principale alla condotta posta in essere dal conducente della Fiat punto che causò una grave turbativa stradale che ridusse notevolmente la visibilità reciproca dei mezzi giunti a collisione oltretutto proprio in prossimità dell'avvicinamento all'intersezione e dunque negli istanti di tempo più rilevanti per il concretizzarsi della condizione di pericolo ed il successivo urto. in seconda battuta, e dunque in modo concorrente ma non prevalente rispetto alla condotta posta in essere dalla fiat punto, è ravvisabile anche un concorso causale nella produzione dell'evento riconducibile alla condotta posta in essere dalla conducente della PE che iniziò la manovra di svolta a sinistra pur non avendo piena visuale dell'area pertanto concretizzando quella situazione di pericolo, dovuta all'intersecarsi delle due traiettorie tenute dalla PE e dalla le cui basi erano già state gettate dalla CP_5
manovra portata avanti in precedenza dalla Fiat NT. Pare dunque a questo ctu che tale aspetto possa comunque porsi in nesso causale con l'evento incidentale quale conseguenza della turbativa prodotta dalla fiat punto in qualità di causa sopravvenuta e concorrente. Infine in relazione alla condotta tenuta dalla a questo ctu appare ragionevole ritenere che anch'essa abbia, in quota CP_5
parte seppur minoritaria rispetto alle precedenti, contribuito alla causazione dell'evento nella misura in cui, pur ravvisando la presenza di veicoli in corrispondenza dell'intersezione (quantomeno la fiat punto in manovra di svolta a sinistra) nonché in rapporto alle peculiari condizioni dell'incrocio, legate alla presenza di un attraversamento pedonale nonché alla esistenza di abitazioni/attività prossime alla intersezione, ometteva di ridurre la velocità ad un valore ritenuto prudenziale e comunque marciava ad una velocità superiore rispetto al limite imposto. Stante quanto sopra, dal punto di vista strettamente tecnico, si ritiene che la non abbia rispettato i precetti previsti dagli artt. 141 e 142 c.d.s. […]. CP_5
7.3.4. Parte convenuta non ha mosso rilievi su tale ricostruzione.
Quanto alla ricostruzione cinematica (salvo il rilievo non recepito sulla asserita minor velocità del prima dell'urto, che il CTP attoreo stima in 56 km/h), il CTP attoreo ha condiviso l'assunto del Pt_1
pagina 14 di 28 CT, ossia che la PE abbia iniziato la sua manovra in una fase in cui aveva la visuale sulla corsia di marcia del sostanzialmente coperta dalla NT guidata dall' (cfr. osservazioni CTP, Pt_1 Tes_1
pagg. 7-8), in quel momento in fase di completamento dell'immissione, concludendo tuttavia che in tale contesto la avrebbe effettuato la svolta confidando solo nella buona sorte, mentre CP_4
per paradosso, sarebbe stato indotto a svoltare a sinistra dalla , che avrebbe quindi Tes_1 CP_4 ingenerato la turbativa e l'occupazione stradale. Sicché il CTP attoreo ha osservato che la responsabilità del sinistro dovrebbe ricondursi in via pressoché esclusiva alla (e al più, in CP_4 minima parte all' cfr. osservazioni CTP, pag. 8). Tes_1
La difesa attorea, nelle note conclusive – pur rilevando che la sarebbe solidalmente CP_4
responsabile, sicché ogni valutazione del riparto di responsabilità tra la convenuta e sarebbe Tes_1
irrilevante in questa sede - sembra invece discostarsi dal proprio CTP, deducendo – anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa , ma anche dal nell'immediatezza del sinistro - CP_4 Tes_5
che a suo avviso la PE avrebbe iniziato a muoversi solo dopo che aveva liberato Tes_1
l'intersezione, non vedendo il per distrazione (cfr. pagg- 6-7). Ha poi dedotto che anche a voler Pt_1 aderire alla ricostruzione del CT, la dovrebbe ritenersi l'unica responsabile del sinistro, CP_4 perché avrebbe comunque affrontato l'intersezione senza avere visibilità sulla corsia percorsa da
(cui avrebbe dovuto dare precedenza, prima di svoltare alla sua sinistra). In ogni caso, tanto Pt_1
aderendo alla prima ipotesi, tanto aderendo alla seconda, la difesa attorea ha continuato a escludere ogni responsabilità in capo al . Pt_1
7.4. Tanto premesso, si condivide pienamente la ricostruzione cinematica del sinistro operata dal CT, perché fondata su valutazioni eseguite con rigore scientifico alla luce dei dati oggettivi operati dal
CT. Si condividono quindi pienamente le valutazioni del CT su (i) velocità della al momento CP_5 dell'impatto, per come rivista alla luce dei rilievi del CTP attoreo;
(ii) su velocità del prima del Pt_1
sinistro (almeno 60 km/h).
7.4.1. Si condivide poi (in linea con il CTP, ma non i difensori attorei) anche la valutazione del CT sul momento in cui la iniziò l'immissione per svoltare su via Villa Capra e quindi si ritiene CP_4
che ciò sia avvenuto in un momento in cui la Fiat NT aveva quasi finito la propria manovra, coprendo tuttavia la vista della sulla corsia opposta di via Bassano e in particolare CP_4 sull'accorrente (cfr. ricostruzione a pag. 33 della CT). Pt_1
Non si ritiene che tale ricostruzione contrasti con quanto dichiarato dalla o dal in CP_4 Tes_5 sede di s.i.t.: la prima aveva infatti dichiarato recisamente che “[…] al momento della manovra a sinistra da Thiene non sopraggiungeva alcun veicolo.” quasi a voler intendere che avesse guardato e che non ci fosse nessuno: tale dichiarazione – evidentemente diretta a negare le proprie responsabilità –
pagina 15 di 28 sarebbe però compatibile con entrambe le ricostruzioni (ossia che la vista della fosse coperta CP_4 dalla vettura dell' o che di contro non lo fosse). Stesso discorso per la dichiarazione del Tes_1
, che in sede di s.i.t. aveva semplicemente dichiarato che lui e la non avevano visto il Tes_5 CP_4 motociclista (dichiarazione poi “corretta” nel corso del presente giudizio).
L'ipotesi per cui la fosse ancora coperta dall'auto di è tuttavia più ragionevole, CP_4 Tes_1 perché maggiormente coerente con quanto dichiarato dalla teste (passeggera dell' Tes_3 Pt_2
che sia in sede di s.i.t, sia escussa in questo giudizio ha riferito di non essersi accorta in alcun modo della presenza del motociclista, sentendo solo pochi istanti dopo l'impatto: ciò, considerato che la sedeva al posto del passeggero della Fiat NT, potrebbe spiegarsi solo col fatto che Tes_3 Tes_1 affrontò effettivamente l'incrocio (autorizzato dalla a svoltare a sinistra, cosa che la CP_4 segnaletica non gli avrebbe consentito di fare) pochi istanti prima dell'impatto, sicché al più solo l' avrebbe potuto avere percezione della moto accorrente dalla sua sinistra, non la , Tes_1 Tes_3
posta a destra del guidatore e con un più ridotto campo visivo. È appena il caso di evidenziare che se fosse intercorso un tempo più consistente tra la fine della manovra dell' e l'inizio di quella Tes_1 della (come dedotto nelle note conclusive dall'attore) la necessariamente avrebbe CP_4 Tes_3
dovuto vedere il . Pt_1
7.4.2. Ciò chiarito, anche se per le ragioni già esposte – ossia per l'aver convenuto la sola Pt_1
e per non aver articolato domande nei confronti della proprietaria dell'auto CP_4 CP_1 dell' o verso quest'ultimo, tese alla ricostruzione della quota di responsabilità nei rapporti Tes_1
interni tra i corresponsabili e non aver formulato istanza di chiamata del terzo – il riparto di responsabilità tra è irrilevante, deve comunque ricostruirsi ai fini dell'esame delle Persona_9
domande attoree la dinamica e la responsabilità dei singoli soggetti.
7.4.2.1. Ciò premesso, non si condividono le conclusioni del CT circa la responsabilità dei soggetti coinvolti e nello specifico circa quella dell' Il CT pare fondare le sue valutazioni sulle varie Tes_1
violazioni al c.d.s. dei vari soggetti coinvolti (considerando sia quelle effettivamente contestate dalla p.a., sia quelle che l'ausiliario ha ritenuto integrate).
Si deve dunque ricordare che “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.” (Cass. Sez. III, ord. n. 8311
pagina 16 di 28 del 23/3/2023).
La causalità materiale va poi apprezzata, anche in sede civile - pur in base al criterio della preponderanza dell'evidenza – ex artt. 1227 c.c., 40 e 41 c.p e dunque secondo il principio di regolarità causale, sicché sta al giudice di merito apprezzare quando l'evento dannoso o pericoloso sia effettivamente cagionato da una pluralità di azioni o omissioni coeve o succedutesi nel tempo, ognuna causalmente efficiente nella produzione del danno (nel senso che l'evento dannoso, pur prodotto direttamente dalla causa avvenuta per ultima, non si sarebbe verificato in difetto delle altre) o quando la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perché autonoma, eccezionale e atipica rispetto alla serie causale già in atto, nel senso che è idonea da sola a determinare l'evento stesso,
“neutralizzando” quella precedente (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. III, ord. n. 3285 del
3/2/2022).
Nel caso di specie, causa diretta dell'evento dannoso è l'impatto tra la PE condotta dalla CP_4
e la moto condotta dal e in ultima analisi dunque la condotta della , che non si curò di Pt_1 CP_4 dare la precedenza all'attore. Non può tuttavia ritenersi che l'occupazione della strada da parte dell' o l'essersi questo frapposto nella visuale della , impedendole di vedere il , Tes_1 CP_4 Pt_1 sia stata una concausa nell'evento dannoso.
La condotta della ha infatti eliso ogni rilievo di quella dell' ciò perché, a prescindere CP_4 Tes_1
dalle ragioni per cui lo fece (ossia perché distratta dalle manovre precedenti, o perché confidando erroneamente che non stesse accorrendo alcun mezzo dal lato opposto, pur non potendolo vedere) in ogni caso la violò una fondamentale regola di prudenza in materia stradale, ossia il dare la CP_4
precedenza ai veicoli che provengono dalla destra, regola che avrebbe dovuto rispettare a maggior ragione nel caso in cui, come deve ritenersi provato, le coprì la visuale negli attimi Tes_1
immediatamente precedenti, posto che la avrebbe in tal caso dovuto aspettare di avere la CP_4
visuale libera per verificare se vi fossero mezzi accorrenti alla sua destra e procedere all'immissione.
La violazione della Pegoraro deve dunque ritenersi come da sola sufficiente a provocare l'evento dannoso (ossia l'urto col ). Pt_1
7.4.2.2. Deve poi ritenersi che abbia contribuito alla causazione del sinistro. Come detto, può Pt_1 dirsi provato che l'attore marciasse ad elevata velocità e soprattutto che abbia violato la regola di prudenza rappresentata dall'art. 141 c.d.s., in particolare non regolando la sua velocità in considerazione della (i) presenza di un incrocio, (ii) con passaggio pedonale, segnalato e (iii) delle condizioni di traffico, posto che in base alle condizioni di visibilità della strada era ben in grado Pt_1 di percepire la presenza sia della PE convenuta, sia della NT condotta dall' È Tes_1
indifferente che abbia confidato nel rispetto della precedenza da parte della (o Pt_1 CP_4
pagina 17 di 28 ritenesse che questa non dovesse girare su via Villa Capra), posto che in ogni caso avrebbe dovuto regolare la velocità, in ragione della presenza di più vetture, di cui una alla presenza di un incrocio.
Deve ritenersi altamente probabile, alla luce delle dinamiche del sinistro (e in particolare della bassa velocità tenuta nell'affrontare la manovra di immissione dalla ) che se l'attore avesse CP_4 rallentato, moderando la sua velocità in prossimità del sinistro avrebbe potuto evitare l'impatto con il mezzo della convenuta o comunque ridurre le conseguenze dannose del sinistro, limitando gli effetti della caduta.
La condotta imprudente e la violazione delle disposizioni del codice della strada da parte dell'attore rilevano quindi nella ripartizione di responsabilità tra attore e ex art. 1227, co. 1 c.c. e CP_2
comporteranno una riduzione del risarcimento da riconoscere allo . Pt_1
7.5. Sulla scorta delle predette considerazioni, si deve ritenere che il sinistro sia stato cagionato dalle condotte colpose ed imprudenti, nei termini sopra descritti, dell'attore e della (e quindi del CP_4
; deve però riconoscersi una responsabilità prevalente di quest'ultimo, non avendo la CP_2 CP_4 compiuto la manovra in sicurezza e non essendosi avveduta dell'arrivo dell'attore: si può affermare pertanto che sia responsabile al 70% del sinistro. CP_2
8.Tanto chiarito in punto an, si può individuare e quantificare il risarcimento del danno dovuto in conseguenza del sinistro.
Rispetto alle richieste articolate in citazione, nelle note conclusive l'attore ha parzialmente rivisto (sia alla luce dell'istruttoria svolta, sia alla luce dell'ultima versione delle tabelle milanesi), al ribasso, le proprie richieste risarcitorie. Ha infatti chiesto € 136.414,78, a cui detrarre l'acconto di € 40.000,00 così suddivisi: a) per danni non patrimoniali, per 18 giorni di IT al 100% € 2.340,00, per i 30 al 75% €
2.925,00, per i 30 al 50% € 1.950,00, per i 30 al 25% € 975,00; per il ristoro dell'IP € 97.939,00 stimando l'invalidità al 21/22% in 71.219,00 + 26.720,00 -; € 14.243,80 per personalizzazione al 20% sul danno;
€ 4.985,33 per danno da cenestesi lavorativa, stimato al 7% sulla componente biologica, €
2.860,65 per spese mediche documentate, € 146,00 per soccorso stradale, € 1.830,00 per perizia medico legale ante causam, € 1.220,00 per perizia psichiatrica ante causam, € 5.000,00 per spese casco, vestiario danneggiati, viaggi e varie).
Tra le sue pretese l'attore non indica più il ristoro della lesione della capacità lavorativa.
È opportuno rammentare che, a livello generale, il soggetto vittima di un sinistro può lamentare varie tipologie di danno, tra cui la lesione della salute, nei suoi risvolti anatomo-funzionali/relazionali medi o peculiari (c.d. danno biologico “puro”, permanente e/o temporaneo) e l'ulteriore danno non patrimoniale dato dal dolore interiore, la sofferenza soggettiva (c.d. danno morale). Si tratta di due voci di danno autonome e distintamente risarcibili, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III,
pagina 18 di 28 ord. n. 9006 del 21/3/2022; cfr. in tal senso Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022), a condizione che venga fornita prova della loro sussistenza (e quindi, si dimostri l'invalidità, quanto al biologico e venga fornita prova della sofferenza interiore, anche tramite presunzioni – ricollegabili alla natura stessa delle lesioni, alla tipologia di postumi/cure seguite al sinistro etc – quanto al morale). Quanto alla tecnica liquidatoria del danno morale, le tabelle milanesi, nella versione previgente a quella del 2021, indicavano un unico punto, comprensivo del danno biologico e di quello morale, senza distinguere tra le due voci. Tale impostazione è stata sconfessata dalla Suprema Corte (da ultimo, le menzionate Cass.
15733/2022 e Cass. 9006/2022), proprio in ragione della natura distinta delle due tipologie di danno.
Tale problematica è stata ovviata dalle tabelle milanesi, nelle versioni dal 2021 in poi, che ora distinguono, nella determinazione del punto, la voce riferibile al danno biologico e quella riferibile al danno morale (determinata, come si vedrà, a percentuale sul biologico, percentuale modulabile a seconda dell'intensità del danno morale allegata e riscontrata).
Ciò premesso, in citazione o nei successivi scritti non fa espressamente riferimento al danno Pt_1 morale;
tuttavia dall'ammontare monetario richiesto in rapporto alla percentuale di IP indicata e da vari passaggi della perizia di parte allegata si comprende che l'attore abbia richiesto anche il ristoro di tale componente di danno, facendo riferimento la perizia alla componente della sofferenza menomazione correlata, ossia uno degli elementi da cui può desumersi la sussistenza di un danno morale, cfr. doc. 3 attoreo, pag. 8.
8.1. Si partirà dall'esame delle richieste concernenti il danno non patrimoniale.
Al riguardo, la CT, Dott.ssa , sulla scorta della visita del e dell'esame della Per_5 Pt_1 documentazione medica, ha accertato che l'attore, a seguito del sinistro, riportò un trauma cranico non commotivo;
la frattura composta di due archi costali in emitorace destro con modico versamento pleurico omolaterale;
la frattura del processo trasverso di sinistra della vertebra D2; la frattura scomposta del III medio-distale della diafisi femorale;
la contusione testicolare destra con vasto ematoma e destrutturazione del parenchima.
La frattura femorale fu oggetto di intervento di riduzione e sintesi con chiodo endomidollare;
la lesione testicolare destra implicò necessità di orchiectomia monolaterale (cfr. CT, pag. 8).
La Dott.ssa ha concluso che, per effetto del sinistro, ha riportato un danno biologico Per_5 Pt_1
temporaneo di 108 giorni, di cui 18 al 100%, 30 al 75% e 30 al 50% e 30 al 25%. (pagg. 8-9).
Quanto agli esiti permanenti così ha individuato i postumi stabilizzati di natura fisica: “- esiti dolorosi di trauma fratturativo toraco-dorsale con limitazione antalgica dei movimenti del tronco;
- esiti di frattura femorale in sede diafisaria trattata chirurgicamente con pregiudizio estetico lievissimo (I
Classe secondo criteriologia SIMLA) da cicatrici chirurgiche, con mezzi di sintesi in sede, limitazione
pagina 19 di 28 ai gradi estremi dell'articolarità dell'anca e residua eterometria di grado lieve degli arti inferiori;
- perdita anatomica di un testicolo con funzionalità normale del controlaterale in soggetto giovane adulto.”. Con riferimento al profilo psichico, ha dato atto che “In sede di visita diretta non si è evidenziata deflessione del tono dell'umore e/o ansia. E' stato riferito dal paziente persistente
“disagio” correlato alla perdita del testicolo, certamente credibile e coerente con la natura della menomazione e con l'età del danneggiato, come puntualmente inquadrato dalla Dott.ssa Persona_10
Dal punto di visita valutativo medico legale, tale componente è già intrinsecamente valorizzata dal bareme di cui alle Linee Guida per la valutazione del danno alla Persona in ambito di Responsabilità
Civile (Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla Persona in ambito civilistico –
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), che così si esprimono: “Perdita anatomica
o funzionale di un testicolo con funzionalità normale del controlaterale, a seconda dell'età = 3-11%.
La percentuale maggiore va riservata alle fasce di età giovanili con perdita anatomica (non protesizzata) del testicolo, non tanto in relazione alla funzione riproduttiva, a pubertà raggiunta vicariata dal testicolo controlaterale, quanto per un deficit della funzione di riserva riproduttiva (ed endocrina) e per una maggiore importanza che la normalità anatomica ha sull'autopercezione dell'io nel giovane maschio piuttosto che nell'anziano...sono da intendersi comprese le ripercussioni ordinarie sulla sfera psichica…”. (cfr. pagg. 9-10).
Considerati sia le lesioni fisiche, sia quelle psichiche, la CT ha stimato l'IP nella misura del 21/22%
(pag. 10), stimando la sofferenza psicofisica “in termini “medi” in fase di malattia (i.e. nel periodo valutato sub specie di danno biologico temporaneo) e “medio-lievi” ad esiti stabilizzati.” (pag. 11).
Tali conclusioni non hanno formato oggetto di rilievi dalle parti.
Tanto premesso, si ritiene corretto l'utilizzo delle Tabelle di Milano per la quantificazione del danno biologico, nella versione aggiornata al 2024. Detta versione delle tabelle meneghine, redatta alla luce degli ultimi indirizzi della giurisprudenza di legittimità, consente, quanto ai danni permanenti, la possibilità di valorizzare il danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomofunzionali e relazionali medi ovvero peculiari (il c.d. danno biologico “puro”), sia il danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale). Quanto al danno da invalidità temporanea, le tabelle prevedono una liquidazione inclusiva delle componenti del “danno biologico” e del c.d. “danno morale temporaneo” (in cui le due componenti del danno vengono comunque esplicitate, cfr. pag. 10 tabelle) corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%, con facoltà per il Giudice di operare un aumento personalizzato, in presenza di accertate peculiarità, fino al 50%. Si ritiene quindi che dette Tabelle possano essere pagina 20 di 28 utilizzate per una valorizzazione congrua del danno subito tanto sotto il profilo del danno permanente, quanto sotto il profilo del danno temporaneo, non sussistendo nel caso di specie ragioni per discostarsene e risultando i parametri idonei a consentire la liquidazione ex art. 1226 c.c. del danno subito da parte attrice.
Tanto premesso e procedendo all'esame delle richieste concernenti il danno biologico, lo stesso, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla CT e dell'età dell'attore all'epoca del sinistro occorso il
26.9.2020 – 35 anni, essendo nato il [...] - può essere così liquidato. Pt_1
8.1.1. Per quanto concerne l'invalidità temporanea, si è detto che il CT l'ha individuata in complessivi giorni 108 giorni, di cui 18 al 100%, 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%, stimando il grado di sofferenza come medio.
(i) per i 18 giorni di invalidità al 100%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 115,00 al giorno (pari al punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 2.070,00 (115,00 x 18);
(ii) per i 30 giorni di invalidità al 75%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 86,25 al giorno (vale a dire il 75% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 2.587,50 (86,25 x 30);
(iii) per i 30 giorni di invalidità al 50%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 57,50 al giorno (vale a dire il 50% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 1.725,00 (57,50 x 30).
(iv) per i 30 giorni di invalidità al 25%, considerata la sofferenza psico-fisica media, pare congruo riconoscere € 28,75 al giorno (vale a dire il 25% del punto per € 115,00 previsto dalle tabelle di Milano per la inabilità totale al 100%), per complessivi € 862,50 (28,75 x 30).
In definitiva, per i giorni di invalidità temporanea, a ristoro del danno biologico e del danno morale, si devono riconoscere complessivi € 7.245,00 (2.070 + 2.587,50 + 1.725,00 + 862,50).
8.1.2. Per quanto riguarda i danni da invalidità permanente, si è detto che il CT l'ha individuata nella misura nel 21/22%, quantificando il livello di sofferenza psico-fisica patita dall'attore con riferimento alla menomazione stabilizzata come di grado medio-lieve. Si ritiene, stante la formula dubitativa utilizzata dal CT e considerato che i postumi attengono a più organi ed anche alla sfera psichica, di individuare l'IP nel 22%. Applicando le tabelle milanesi, in relazione all'età dell'attore al momento del sinistro (35 anni), per il risarcimento del danno biologico permanente si devono liquidare € 73.939,00.
8.1.3. Pare altresì congruo riconoscere anche il danno morale;
ciò anzitutto in ragione del grado medio- lieve della sofferenza menomazione-correlata nel permanente. In secondo luogo, anche in ragione della disistima di sé, desumibile dalla menomazione consistente nella perdita del testicolo, che pur essendo pagina 21 di 28 stata valorizzata in sede di liquidazione dell'IP (per le ragioni meglio chiarite dal CT e su riportate) consente di desumere un ulteriore fattore comportante un patema d'animo interiore per l'attore, che si conserverà per il resto della vita. Pare dunque congruo liquidare il danno da sofferenza soggettiva/danno morale nella misura del 25% del danno biologico permanente, per complessivi €
18.484,75.
8.1.4. Quanto alla richiesta di personalizzazione, in citazione l'attore l'aveva giustificata in ragione della rinuncia ad attività ludiche e di svago (lunghe passeggiate in montagna nel fine settimana e running) a seguito del sinistro e per la perdita del testicolo, fonte di imbarazzo nell'ambito della vita sessuale e con annessi vissuti di vergogna.
Nelle note conclusive l'attore – che inizialmente aveva chiesto il ristoro della lesione alla capacità lavorativa – ha chiesto riconoscersi anche il ristoro della lesione alla cenestesi lavorativa.
Va poi ricordato che la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal Giudice solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari (che è onere del danneggiato allegare e provare), rispetto alle conseguenze ordinarie di un sinistro (cfr. in tal senso, tra le varie, Cass. Sez. VI, ord. n. 5865 del
4/3/2021). Ad avviso della Suprema Corte, la personalizzazione può poi essere operata esclusivamente sulla componente del danno biologico (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 15733 del 17/5/2022). In questo contesto, è stato condivisibilmente affermato che il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incidente direttamente sulla facoltà di produrre reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'individuo, costituisce una posta di danno non patrimoniale (Cass. Sez.
III, sent. n. 17411 del 28/6/2019; Cass. Sez. VI Ord. n. 12572 del 22/5/2018). La “lesione della cenestesi lavorativa” può quindi essere un elemento che giustifica una personalizzazione del danno.
8.1.4.1. Tanto premesso quanto al non essere l'attore più andato a fare passeggiate in montagna/ non poter più correre, si tratta di circostanze non utili ad un incremento del risarcimento, non avendo provato che prima del sinistro dette attività venissero svolte in maniera particolare, tale da Pt_1 giustificare una personalizzazione (cfr. in tal senso dichiarazioni teste compagna dell'attore Tes_6 all'epoca del sinistro e sua dipendente e di , escussi all'udienza del 7.2.2024, da cui può Testimone_8 desumersi che l'attività menzionata venisse svolta senza una particolare intensità)
8.1.4.2. Quanto alla perdita del testicolo, le conseguenze psichiche della stessa e morali in punto disistima sono state già ristorate in sede di liquidazione del danno biologico e del danno morale.
8.1.4.3. Quanto alla cenestesi, in corso di causa è emerso (cfr. dichiarazioni che prima Tes_6 Pt_1
(ma anche dopo il sinistro) fosse titolare di un'impresa di trasporti, per cui esercitava attività d'ufficio ma anche operativa “il sig. prima del sinistro, svolgeva attività d'ufficio? O aveva anche un Pt_1
pagina 22 di 28 ruolo operativo?” Non del tutto, perché si recava dai clienti nelle varie province, guidando la macchina e talvolta guidava i mezzi dell'azienda, oltre a curare il settore vendite, nel senso che lui avrebbe dovuto andare all'estero a comprare dei mezzi e a causa dell'incidente si bloccò tutto quanto.
Prima del sinistro l'attore svolgeva un'attività in parte sedentaria, ma non troppo nel senso che di solito stava in ufficio qualche ora, tipo 3/4 e poi per il resto faceva varie commissioni, muovendosi per il lavoro. Capitava a volte che quando doveva andare all'estero a comprare i mezzi dovesse stare via una settimana, riportandoli poi personalmente, guidandoli, al ritorno. Adr: “L'impresa del sig.
aveva ed ha dei dipendenti?”Sì, a parte me e un'altra ragazza che facciamo attività d'ufficio ci Pt_1
sono vari camionisti e autisti. […] Per lo più i trasporti vengono con bilici, trattori con semirimorchio
e furgoni da 35 quintali. Da un punto di vista amministrativo l'impresa è gestita esclusivamente dal sig. , tant'è che dopo il sinistro siamo stati bloccati per un po', non venivano pagati i fornitori. Pt_1
Adr: “dopo il rientro al lavoro del l'attività è ripresa regolarmente, i fornitori sono stati Pt_1 pagati?” Sì, i fornitori sono stati pagati e l'attività è ripresa anche se, come detto, spesso ha Pt_1
emicranie, problemi alla schiena e alla gamba e nausea.”.
La CT , dopo aver esaminato il , ha in effetti osservato che “E' ammissibile il Per_5 Pt_1 riconoscimento di una maggiore usura, fatica, difficoltà nello svolgimento dell'attività lavorativa di grado lieve, con riferimento esclusivo alle mansioni implicanti “necessità di condurre personalmente i mezzi di trasporto”. Tale ripercussione è riferibile esclusivamente agli esiti algo-disfunzionali della frattura diafisaria femorale sintetizzata con residua lieve eterometria degli AAII, concretamente valorizzata sub specie di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica in misura pari al 7%” (pagg.
11 ss).
Nelle note conclusive (pagg. 9-10) ha contrastato le conclusioni della CT, rilevato che le CP_1
problematiche dovrebbero ritenersi già ristorate nell'ambito del risarcimento dell'IP. Il rilievo non è condivisibile: è provato per testi che parte del lavoro del sia rappresentato dal condurre Pt_1
personalmente mezzi, sicché può dirsi che i postumi permanenti condizioneranno a vita il lavoro dell'attore, rendendolo più faticoso (pur dovendosi considerare che solo parte dell'attività dell'attore comporta la guida di camion, essendo parte del lavoro del anche sedentario). Per tale ragione, Pt_1 considerata anche l'età dell'attore, pare congruo riconoscere la richiesta personalizzazione, nella misura del 7% del danno biologico permanente, per ulteriori € 1.056,27 (7% di 73.939,00).
8.2. Si esaminano quindi le richieste di risarcimento del danno patrimoniale.
8.2.1. In citazione era stato richiesto il ristoro della lesione alla capacità lavorativa, voce di danno non indicata nuovamente nelle note conclusive, ma la cui domanda non può ritenersi rinunciata in senso stretto.
pagina 23 di 28 Ciò premesso, è opportuno ricordare che per danno alla capacità lavorativa specifica (sia essa temporanea, sia essa permanente), deve più correttamente intendersi il danno alla capacità di guadagno;
trattasi di voce di danno da lucro cessante che non può mai ritenersi in re ipsa e che deve essere provata dal danneggiato che, eventualmente anche per presunzioni, dovrà dimostrare che il sinistro ha annullato o gravemente ridotto la capacità di produrre reddito, impedendogli di svolgere l'attività che gli consentiva di guadagnare. Una volta dimostrato che il danneggiato prima del sinistro svolgesse una certa attività, produttiva di reddito, occorrerà valutare se il sinistro e i postumi temporanei o permanenti da esso derivati abbiano determinato una contrazione del reddito e che la stessa sia conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, circostanze queste la cui dimostrazione è nuovamente a carico del danneggiato (cfr. in tal senso Cass. Sez. III, sent. n. 15238 del 3/7/2014; Cass. Sez. III, sent. n.
20788 del 20/8/2018).
Nel caso di specie non è stato dimostrato che l'attore abbia perso la capacità di produrre reddito (anzi è emerso che a seguito di una sospensione connesse alle terapie nell'immediatezza del sinistro, sospensione i cui effetti economici non hanno formato oggetto di particolare approfondimento dall'attore), sicché la domanda dovrà essere rigettata.
8.2.2. Deve essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto del mezzo incidentato, per € 146,00
(doc. 7 attoreo).
8.2.3. Quanto ai danni al vestiario e accessori (un paio di occhiali da sole Rayban, guanti di pelle, pantaloni Diesel, scarpe Adidas, orologio Trussarci e cellulare) i testi escussi (agente e la Tes_2 madre dell'attore, sentita il 7.2.2024) e i documenti prodotti (doc. 16 e 1 attoreo) hanno confermato che l'attore il giorno del sinistro recava seco detti beni che furono danneggiati. Non essendo stato dimostrato lo specifico valore dei beni, in ragione anche delle loro condizioni, possono essere riconosciuti in via equitativa € 900,00 rispetto alla maggior somma richiesta.
Quanto alle spese di viaggio/varie l'attore nelle note conclusive (pagg. 11-12) ha chiarito trattarsi delle spese per recarsi alle varie visite mediche sostenute, chiedendone la liquidazione in via equitativa. La richiesta deve essere rigettata, trattandosi di voci di danno che la parte avrebbe potuto provare/dimostrare mediante specifica produzione.
8.2.4. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese mediche, il CT ha riconosciuto come eziologicamente riferibili al sinistro spese per € 2.860,65 rispetto alla maggior richiesta dell'attore, quantificazione che non ha formato oggetto di rilievi delle parti negli scritti conclusivi. Va dunque riconosciuto il rimborso del predetto importo. non ha contestato nell'ammontare la quantificazione operata dal CT. La Compagnia aveva CP_1
però eccepito nel costituirsi che le spese sostenute presso case di cura o cliniche private non sarebbero pagina 24 di 28 risarcibili, perché i trattamenti sanitari avrebbero potuto essere garantiti da nosocomi pubblici.
Il rilievo non è condivisibile, perché “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.” (Cass. Sez. III, sent.
n. 29308 del 23/10/2023).
8.2.5. Pure deve essere riconosciuto il ristoro dei tecnici consultati ante causam dall'attore (medico e psichiatra) trattandosi di esborsi connessi all'attività difensiva, di ammontare congruo. Vanno riconosciuti dunque i richiesti € 1.830,00 e 1.220,00, per ulteriori € 3.050,00
9. Conclusivamente, il danno, patrimoniale e non, subito dall'attore in occasione e come conseguenza del sinistro per cui è causa ammonta, in moneta attuale, ad € 107.681,67 (€ 7.245,00 per I.T., – comprensiva sia del biologico, sia del morale, come da dettaglio su esposto –; € 73.939,00 per danno biologico permanente;
€ 18.484,75.a ristoro del danno morale sull'IP; € 1.056,27 per personalizzazione sul biologico permanente;
€ 146,00 per soccorso stradale;
€ 900,00 per rimborso danni al vestiario;
€
2.860,65 per spese mediche e € 3.050,00 per periti ante causam).
In considerazione, tuttavia, del concorso ex art. 1227, co. 1 c.c. di nella causazione dell'evento Pt_1
dannoso, per le ragioni esposte, il risarcimento va ridotto del 30%. Il 70% del danno che i convenuti dovranno risarcire è dunque pari a € 75.377,16.
10. Sono stati richiesti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fatto. Nel costituirsi si è opposta alla domanda. CP_1
Il rilievo non è condivisibile:“Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicché possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi.” (Cass. Sez. II, ord. n. 29376 del 10/12/2021; in senso conforme cfr.
Cass. Sez. 3, Sent. n. 12140 del 14/06/2016).
In merito alla quantificazione degli interessi, la questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del pagina 25 di 28 17.2.1995. Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1
c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, il tasso di interesse pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
- il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino alla liquidazione definitiva.
Nel caso di specie occorre poi tenere conto della circostanza che la Compagnia ha corrisposto a Pt_1
€ 40.000,00 mediante assegno trasmesso il 23.5.2023.
Dette somme dovranno essere dunque decurtate da quanto dovuto. Quanto alla modalità di scomputo degli acconti essi andranno scomputati considerato il fatto che il creditore: I) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
II) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua. Conseguentemente, come chiarito dalla suprema Corte, “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.” (Cass. Sez. III, ord. n. 23927 del 7/8/2023; Cass.
Sez. III, ord. n. 16027 del 18/5/2022; in senso conforme Cass. Sez. III, Sent. n. 9950 del 20/04/2017;
Cass. Sez. III, Sent. n. 6347 del 19/3/2014).
Tanto premesso, la somma oggi liquidata a per € 75.377,16, devalutata all'epoca del Parte_1
sinistro – 26.9.2020– è pari ad € 63.342,15.
L'acconto di € 40.000,00 (versato il 23.5.2023) devalutato all'epoca del sinistro ammonta ad €
pagina 26 di 28 34.364,26.
Gli interessi maturati sull'intero capitale (€ 63.342,15), rivalutato fino all'acconto del 23.5.2023 (€
73.730,26) sono pari ad € 2.352,55.
Detratto l'acconto dal capitale rivalutato al 23.5.2023 (€ 73.730,26– 40.000,00), la somma di ulteriori interessi maturati sul residuo capitale già rivalutato al 23.5.2023 (€ 33.730,26= 73.730,26 – 40.000,00), rivalutato da capitale e capitale fino all'attualità è pari ad € 36.700,26.
A tale importo devono aggiungersi gli € 2.352,55 di interessi maturati tra sinistro e acconto, per €
39.052,81 (36.700,26 + 2.352,55).
Considerato l'acconto corrisposto, la somma spettante a è pertanto pari ad € 39.052,81. Parte_1
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e l'effettivo pagamento, sul totale delle somme liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c.
11. Segue la liquidazione delle spese di lite.
11.1 Le spese di lite per il merito seguono la soccombenza dei convenuti e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione della somma riconosciuta all'attrice in quello tra € 26.000,01 ad € 52.000,00 – e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed €
2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00 oltre accessori.
All'attore dovranno essere altresì rimborsati gli esborsi, per € 2.794,33: € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca, 116,33 per spese di notifica, € 1.892,00 per rimborso CTP cinematica
(doc. 18), non potendo essere riconosciuto il rimborso per gli esborsi per il CTP medico, non documentati (il doc. 17 è una mera e-mail).
Le spese di lite andranno versate in favore degli Avv.ti Viero e Dal Zotto, dichiaratisi distrattari.
Devono essere altresì riconosciuti i compensi per la negoziazione assistita, secondo i valori minimi previsti per il predetto scaglione e solamente per la fase di attivazione (avendo l'attore provato che la convenuta non aderì all'invito), per € 268,00 per compensi, oltre accessori sui compensi e relativi esborsi (€ 6,55 notifica). Anche le spese per la negoziazione andranno versate in favore degli Avv.ti
Viero e Dal Zotto, dichiaratisi distrattari.
11.2. Quanto al ricorso per ATP in corso di causa, va osservato che esso fu rigettato, difettando l'urgenza e il requisito della finalità conciliativa, essendo stato il ricorso proposto in una fase in cui l'attore non aveva provato i presupposti – da dimostrarsi prima ancora di attivare un ausiliare - per pagina 27 di 28 talune delle voci risarcitorie fatte valere (tra cui quelle delle domande connesse al ristoro della capacità lavorativa) sicché una eventuale CT antecedente gli approfondimenti istruttori su dette domande si sarebbe rilevata controproducente, sovrastimando il danno. Può osservarsi che in effetti, a posteriori, le ragioni che condussero al rigetto del ricorso sono state confermate dalla reiezione delle relative domande. Di contro, uno dei motivi per cui si era opposta anche all'ATP (ossia la mancata CP_1
integrità del contraddittorio) si è rilevato infondato. Sussistono dunque i presupposti (soccombenza reciproca, quanto al cautelare e gravi ed eccezionali ragioni) per compensare le spese di lite per la fase cautelare in corso di causa.
11.3. Le spese di CT vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna e , in Controparte_1 CP_2 solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 39.052,81, per le causali Parte_1
indicate in narrativa, somma già rivalutata, oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande svolte da parte attrice verso i convenuti;
(iii) condanna e , in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite per Controparte_1 CP_2
il giudizio in favore degli Avv.ti Federico Viero e Otello Dal Zotto, procuratori dichiaratisi antistatari di
, liquidate in € 7.616,00 per compensi ed € 2.794,33 per esborsi, oltre accessori come per Parte_1
legge sui compensi e al rimborso delle spese per la negoziazione assistita, sempre in favore degli Avv.ti
Federico Viero e Otello Dal Zotto, pari ad € 268,00 per compensi, e € 6,55 per esborsi oltre accessori sui compensi;
(iv) compensa integralmente le spese di lite per il subprocedimento ex art. 696/696bis c.p.c. in corso di causa;
(v) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CT
Vicenza, 24 maggio 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il quesito:“Letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti, analizzato lo stato dei luoghi, così come si presentava all'epoca dei fatti ed emergente dalle fotografie presenti nelle produzioni delle parti, e tenuto conto della posizione in cui si trovavano i veicoli e il all'esito dell'incidente, così come emerge anche dal rapporto e verbali della Polizia Stradale intervenuta ed espletata ogni altra Pt_1 opportuna indagine (se necessario, anche accedendo a pubblici uffici per il reperimento della documentazione strettamente necessaria all'incarico): (i) dica il CT – previo sopralluogo (tenendo conto dell'eventuale modifica dello stato dei luoghi) quale sia stata la dinamica del sinistro stradale avvenuto il
20.9.2020 in DO (Vi) all'intersezione tra via Bassano del Grappa e via di Villa Capra;
in particolare prenda posizione sui rilievi svolti dalla convenuta e chiarisca se possa dirsi che l'attore conducesse il mezzo ad una velocità superiore al consentito e se sì, in che misura e se abbia tenuto una velocità consona alle peculiari condizioni dell'incrocio; nello svolgere tali verifiche il CT consideri la possibile interferenza della vettura dell Tes_1 valutando, in base alle risultanze, la sua posizione al momento dell'impatto; (ii) accerti quindi il CT, sotto il profilo tecnico, se il sinistro si sia verificato per responsabilità esclusiva del conducente di uno dei mezzi coinvolti nel sinistro, ovvero con il concorso dell'altra parte, stabilendo in tale ultima ipotesi la quota di responsabilità addebitabile a ciascuna di esse”. pagina 5 di 28